0.742.140.334.974•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente i lavori e la partecipazione della Svizzera al finanziamento della riattivazione del traffico ferroviario sulla linea Belfort–Delle nonché l’esercizio sulla linea Belfort–Delle–Delémont
0.742.140.334.974Bilateral International Treaty1 giu 2017
Conclusa l’11 agosto 2014
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2017
(Stato 1° giugno 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
denominati qui di seguito «Parti contraenti»,
considerate per la Francia la direttiva 2012/34/UE, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e per la Svizzera le disposizioni legali dell’Accordo del 21 giugno 19992tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
vista la Convenzione del 5 novembre 19993tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità, denominata qui di seguito «Convenzione del 5 novembre 1999» ed entrata in vigore il 28 marzo 2003;
desiderosi di migliorare i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Francia e di sviluppare così condizioni propizie a un aumento del traffico ferroviario;
desiderosi di agevolare il trasporto di viaggiatori tra i grandi agglomerati svizzeri, da un lato, e francesi, dall’altro,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione ha per oggetto la riapertura della linea ferroviaria Delle–Belfort nel rispetto della Convenzione del 5 novembre 1999, in vista del collegamento alla linea Delle–Delémont.
La presente Convenzione stabilisce:
Ai sensi della presente Convenzione, s’intende per:
– la definizione dell’orario di servizio annuo e l’organizzazione dei periodi riservati alla realizzazione di opere di manutenzione e di rinnovo sulla rete ferroviaria,
– la gestione della circolazione dei treni,
– la fornitura di corrente di trazione;
f) Comitato direttivo franco-svizzero: comitato direttivo istituito dalla Convenzione del 5 novembre 1999.
I gestori d’infrastruttura garantiscono la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura della linea ferroviaria tra Belfort e Delémont secondo il principio di territorialità. Ognuno dei gestori d’infrastruttura può tuttavia convenire di affidare interamente o in parte la manutenzione e il rinnovo delle rispettive infrastrutture all’altro gestore.
Le tasse infrastrutturali e le altre tasse applicate all’infrastruttura sono rette dal principio di territorialità. Sono pertanto definite e riscosse dal gestore d’infrastruttura svizzero e dal gestore d’infrastruttura francese per i rispettivi tronchi.
Le autorità nazionali per la sicurezza ferroviaria sono competenti sul loro territorio nazionale. Tali autorità si coordinano per le questioni di sicurezza ferroviaria concernenti la linea ferroviaria Belfort–Delle–Delémont.
Gli enti svizzeri e francesi incaricati della gestione dell’infrastruttura si accordano per firmare convenzioni specifiche che precisano in particolare: (1) se del caso, le modalità secondo le quali i gestori dell’infrastruttura sono autorizzati a intervenire oltre la frontiera in caso di realizzazione di lavori, in special modo di quelli che devono necessariamente essere eseguiti senza interruzioni; (2) le modalità secondo le quali, in applicazione dell’articolo 7 paragrafi 1 e 2, gli enti incaricati della gestione dell’infrastruttura si coordinano in materia di ripartizione della capacità, ivi compresa la capacità della stazione di Delle e in materia di gestione del traffico. La convenzione deve precisare in modo trasparente le modalità di calcolo e di fatturazione delle prestazioni fornite dai gestori d’infrastruttura. Essa preciserà pure le modalità di fornitura della corrente di trazione di cui all’articolo 7 paragrafo 4; (3) le modalità di messa a punto delle istruzioni e delle consegne di sicurezza di cui all’articolo 7 paragrafo 3; (4) le eccezioni locali al principio di territorialità di cui all’articolo 4 paragrafo 1 concernenti la proprietà di opere o di equipaggiamenti situati principalmente sul territorio dell’altra Parte contraente.
Qualsiasi cambiamento istituzionale che intervenga in uno degli Stati Parte alla Convenzione e che comporti una modifica nella denominazione o nell’organizzazione degli enti incaricati della gestione delle funzioni definite all’articolo 2 lettera e viene notificato all’altra Parte, senza che ciò metta in discussione la validità della presente Convenzione. Questa disposizione non ostacola l’applicazione dell’articolo 16 paragrafo 2 della Convenzione.
In fede di che, i rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna, l’11 agosto 2014, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Doris Leuthard | Per il Governo della Repubblica francese: Frédéric Cuvillier |
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