0.747.203•Convenzione sulla stazzatura delle navi della navigazione interna
0.747.203Multilateral International Treaty7 feb 1976
Conchiusa a Ginevra il 15 febbraio 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 19711
Ratificata dalla Svizzera con istrumento depositato il 7 febbraio 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 7 febbraio 1976
(Stato 8 maggio 2020)
La presente Convenzione definisce nel suo allegato l’oggetto e le modalità delle operazioni di stazzatura delle navi della navigazione interna come anche di altre navi destinate a navigare sulle vie d’acque interne. Nell’allegato suddetto, essa definisce del pari il modello del certificato di stazza da rilasciare per ogni nave stazzata conformemente alle sue disposizioni.
Le Parti contraenti s’impegnano a far procedere sul loro territorio alla stazzatura o alla ristazzatura delle navi menzionate nell’Articolo 1 della presente Convenzione a richiesta del proprietario della nave o di un suo rappresentante.
Riservati i disposti dell’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione, ogni ufficio di stazzatura, nei limiti delle istruzioni ricevute dalla Parte contraente cui soggiace, può prorogare la validità d’un certificato di stazza, ove si sia stabilito, dopo verifica e consultando, se utile, l’inserto della stazzatura che ha dato luogo al rilascio del certificato suddetto, che le indicazioni di questo rimangono valide. La durata di validità di ogni proroga è al massimo di dieci anni per le navi destinate al trasporto mercantile e di quindici anni per le altre.
I certificati di stazza validi in un Paese al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio sono equiparati ai certificati conformi ai disposti della presente Convenzione, salvo che la nave abbia subito tali modificazioni che le indicazioni del certificato circa i dislocamenti della nave in rapporto alle immersioni o circa la portata lorda massima non siano più esatte. La durata di validità di questi certificati è quella ivi prevista, ma non può superare i dieci anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione nel Paese di cui si tratta. I certificati suddetti non possono essere prorogati in applicazione dei disposti dell’articolo5 della presente Convenzione, ma, se le condizioni di proroga poste dal detto articolo sono adempite, un certificato di stazza conforme ai disposti della presente Convenzione può essere rilasciato senza ristazzatura, previa consegna del vecchio certificato.
La presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti è minore di cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi.
Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.
3. La Parte contraente che ha effettuato la comunicazione prevista nel paragrafo 2.b) del presente articolo, finché non avrà notificato al Segretario generale la sua accettazione, può, durante un periodo di nove mesi a contare dallo spirare del termine semestrale previsto per la comunicazione, muovere un’obiezione contro l’emendamento proposto.
4. Se contro il disegno d’emendamento è mossa un’obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’emendamento proposto è considerato respinto ed è inefficace.
5. Se contro il disegno d’emendamento non è stata mossa alcuna obiezione nelle condizioni previste nei paragrafi2 e 3 del presente articolo, l’emendamento è considerato accettato ed entra in vigore alla data seguente:
a) se nessuna Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, allo spirare del termine semestrale previsto nel detto paragrafo 2;
b) se almeno una Parte contraente ha fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 2.b) del presente articolo, alla più vicina delle due date seguenti:
– data in cui tutte le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione avranno notificato al Segretario generale l’accettazione del disegno d’emendamento, ma, al più presto. allo spirare del termine semestrale previsto nel paragrafo 2 del presente articolo ove tutte le accettazioni siano state notificate prima di questa scadenza;
– allo spirare del termine di nove mesi previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.
6. Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti se un’obiezione è stata mossa contro il disegno d’emendamento conformemente al paragrafo 2.a) del presente articolo e se una o più Parti contraenti gli hanno trasmesso una comunicazione conformemente al paragrafo 2.b). Se una o più Parti contraenti hanno fatto una tale comunicazione, egli notifica successivamente a tutte le Parti contraenti se la o le Parti contraenti che hanno fatto una tale comunicazione muovono un’obiezione contro il disegno d’emendamento o l’accettano.
7. Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei paragrafi 1 a 6 del presente articolo, l’allegato della presente Convenzione e le sue appendici possono essere modificati per accordo tra le competenti amministrazioni di tutte le Parti contraenti, alla condizione però che accordo siffatto, se modifica l’appendice 1, preveda che i certificati di stazza rilasciati prima della data d’entrata in vigore della modificazione e conformi al vecchio testo dell’appendice 1 rimangano validi durante un periodo transitorio. Il Segretario generale stabilisce la data d’entrata in vigore della modificazione.
Oltre alle notificazioni previste negli articoli 16 e 17 e nell’articolo 21 paragrafo 2 della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione
Al momento del deposito del suo istrumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato partecipe della Convenzione sulla stazzatura delle navi della navigazione interna, firmata a Parigi il 27 novembre 19252, deve disdire quest’ultima Convenzione. Tuttavia, se in quel momento il numero degli istrumenti di ratificazione o d’adesione depositati è minore di cinque, lo Stato interessato può, se lo desidera, pregare il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di considerare la sua disdetta come data ufficialmente al momento del deposito del quinto istrumento di ratificazione o di adesione.
Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha efficacia, valore e durata come la Convenzione stessa e ne è considerato parte integrante.
A contare dal 15 novembre 1966, l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il quindici febbraio millenovecentosessantasei.
Ogni ufficio di stazzatura iscrive in un registro speciale sotto un numero distinto i certificati da lui rilasciati – i numeri così assegnati formando una serie continua – e menziona nel registro la data di rilascio del certificato come anche il nome e la divisa della nave e gli altri elementi che permettono d’identificarla.
I certificati di stazza devono essere conformi al modello dato nell’appendice 1 del presente allegato. Le Parti contraenti possono tralasciare nei certificati da esse rilasciati le rubriche indicate come facoltative nel modello suddetto. Ogni Parte contraente, riservato il mantenimento della numerazione e dell’ordine del modello per tutte le rubriche del medesimo contemplate nei certificati da lei rilasciati, può aggiungere su questi certificati rubriche suppletive ovvero prescrivere che, sotto le rubriche riprese dal modello, siano iscritte precisazioni completive. I certificati possono essere stampati e redatti soltanto nella lingua nazionale o in una lingua nazionale del Paese di rilascio.
Per le navi non destinate al trasporto mercantile ci si restringe, in luogo di procedere alla stazzatura secondo i disposti dell’articolo 4 del presente allegato, a calcolare il dislocamento corrispondente al piano della massima immersione e al piano di galleggiamento a vuoto ovvero ad uno soltanto di quest’ultimi. Per questo calcolo
– o ci si fonda sui dati geometrici rilevati sulla nave stessa o sui disegni d’esecuzione.
– o si prende come valore convenzionale del dislocamento il prodotto fra il coefficiente di finezza e le tre seguenti dimensioni dello scafo;
4. In luogo della forma prescritta nel paragrafo 1 delpresente articolo, le marche di stazza possono consistere in una targa di almeno 30 cm di lunghezza e 4 cm di altezza, stabilmente fissata, il cui margine inferiore corrisponda all’immersione in base a cui la nave è stata stazzata e la cui metà sia contrassegnata da un tratto verticale.
5. Sulle targhe che costituiscono delle marche di stazza, od accanto ad altre marche di stazza, è bulinato o punzonato, in caratteri visibili, un segno di stazza costituito dalle indicazioni seguenti:
a) le lettere o i numeri distintivi dell’ufficio che rilascia il certificato di stazza;
b) il numero del certificato di stazza.
Ogni Parte contraente, per le navi stazzate sul suo territorio, può nondimeno prescrivere l’apposizione del segno suddetto soltanto su una sola coppia di marche di stazza. 6. Il segno di stazza è parimente fatto, in caratteri indelebili e in un posto ben visibile menzionato nel certificato di stazza, su un elemento della nave che deve essere fisso, protetto dagli urti e poco esposto all’usura. 7. Sullo scafo, in dirittura delle marche di stazza, possono essere apposte delle scale di stazza; in tal caso, lo zero di ciascuna scala deve corrispondere al livello del fondo dello scafo nella direzione della scala di cui si tratta o, se la nave è provvista di una chiglia, al livello del fondo di quest’ultima nella direzione della scala; tuttavia, le scale di stazza il cui zero corrisponde al piano di galleggiamento a vuoto e che si trovano su una nave al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel Paese in cui la nave è stata stazzata possono essere mantenute fino al rilascio di un certificato di stazza conforme ai disposti della presente Convenzione.
a) la nave non porta né combustibile né zavorra mobile ma unicamente – l’attrezzatura, le provviste e l’equipaggio che si trovano normalmente a bordo durante la navigazione; tuttavia, la provvista d’acqua dolce non deve eccedere sensibilmente lo 0,5 % del dislocamento massimo della nave; – l’acqua che non si può sgottare dalla stiva coi mezzi di esaurimento ordinari; b) le macchine, le caldaie, le tubature e le installazioni che servono alla propulsione o ad usi ausiliari come anche alla produzione di calore o di freddo, contengono l’acqua, l’olio e gli altri liquidi di cui sono normalmente provviste per funzionare; c) la nave si trova in acqua dolce, ossia in acqua con una densità uguale ad 1. 2. Se la nave, per la sua stazzatura, non si trova nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo ovvero in condizioni tali da condurre alla stessa immersione e approssimativamente allo stesso assetto, nei calcoli si terrà conto delle differenze di carico e della differenza di densità dell’acqua. 3. I carichi a bordo corrispondenti all’immersione a vuoto sono indicati nel certificato di stazza.
Per verificare, conformemente all’articolo 5 della presente Convenzione, se le indicazioni di un certificato di stazza rimangono valide o no:
In caso di ristazzatura di una nave, le marche, le targhe, le iscrizioni e le scale di stazza divenute caduche vanno tolte o annullate.
| Stazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato della Convenzione3 | (nave destinata al trasporto mercantile) |
|---|---|
| Stazzatura secondo l’articolo 5 dell’allegato della Convenzione4 | (nave non destinata al trasporto mercantile) |
| [Pagine 2 e 3 (pagine interne) della copertina]Note esplicativePer le indicazioni iscritte nel certificato,– s’impiega esclusivamente il sistema metrico | |
| – le dimensioni lineari sono espresse in metri, le frazioni essendo arrotondate al centimetro; i volumi sono espressi in metri cubi, le frazioni essendo arrotondate al decimetro cubo; i pesi sono espressi in tonnellate, le frazioni essendo arrotondate al chilogrammo. | |
| – per l’arrotondamento, si trascura ogni frazione minore di 0,5 e si conta come un’unità ogni frazione uguale o maggiore di 0,5.N. B. Il numero delle rubriche cui è fatto riferimento nelle seguenti note esplicative, nel certificato è messo fra parentesi.1. Nome e lettera(e) distintiva(e) del Paese. |
| (1) | |
|---|---|
| (2) | Ufficio di stazzatura |
| (3) | Lettera(e) o numero(i) distintivi dell’ufficio |
| (4) | Certificato di stazza n. |
| (5) | Iscritto il |
| (6) | Segno di stazza |
| (7) | Nome o divisa della nave |
| (8) | Nuovo nome o nuova divisa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | A | A | A | |||||||
| il | il | il | ||||||||
| (10) | ||||||||||
| (11) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||||
| (12) | Ingombro della nave per il passaggio delle opere d’arte*: |
| a) | Lunghezza | m |
|---|---|---|
| b) | Larghezza | m |
| c) | Pescagione alla massima immersione | m |
| d) | Pescagione ad immersione a vuoto | m |
| * Rubrica facoltativa. |
| (13) | Tipo | ||
|---|---|---|---|
| (14) | Materiali | ||
| a) | dello scafo | ||
| b) | delle sovrastrutture (tughe)* | ||
| c) | di quartieri di boccaporto* | ||
| (15) | Particolari di costruzione | ||
| (16) | Cantiere di costruzione | ||
| (17) | Anno di costruzione | ||
| (18) | Lunghezza massima dello scafo | ||
| (19) | Larghezza massimo dello scafo | ||
| (20) | Natura, marche d’individuazione e potenza dell’apparecchio propulsore* | ||
| (21) | Immersione media a vuoto in acqua dolce | ||
| 22 | Portata lorda massima (in tonnellate), in acqua dolce** | ||
| (23) | Distanza verticale tra il piano della massima immersione ed il capo di banda | ||
| a) in mezzo allo scafo | |||
| b) nel punto più basso del capo di banda*** | |||
| * Soltanto se vi sono sovrastrutture o quartieri di boccaporto o un apparecchio propulsore. ** Questa rubrica può essere tralasciata nei certificati rilasciati per navi stazzate secondo l’art. 5 dell’all. della Conv. (nave non destinata al trasporto mercantile). *** Soltanto se il punto non è in mezzo allo scafo. |
| (24) | Posizione e descrizione della zavorra fissa* | ||
|---|---|---|---|
| (25) | Macchine, caldaie, tubature o altre installazioni contenenti acqua, olio o altri liquidi per il loro funzionamento* | ||
| (26) | Peso approssimativo d’acqua nella stiva che non si può sgottare con mezzi ordinari di esaurimento* | ||
| (27) | Attrezzatura: | ||
| a) | Descrizione e peso approssimativo degli ormeggi delle ancore e delle ancore | ||
| b) | Peso approssimativo dell’altra attrezzatura mobile e dei pezzi di ricambio | ||
| c) | Peso approssimativo delle suppellettili | ||
| d) | Peso approssimativo del o dei canotti a bordo | ||
| Provviste: | |||
| a) | Peso approssimativo dell’acqua dolce | ||
| b) | Peso approssimativo delle altre provviste | ||
| * Soltanto se vi è zavorra fissa (o macchine, o acqua nella stiva). |
| (28) | Il livello della massima immersione è segnato sui due fianchi della nave | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con* | _____________ | tratti bulinati tratti punzonati targhe | |||||||||||||||||
| Babordo** | Tribordo** | ||||||||||||||||||
| Marche dalla prua | 1(prua) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1(prua) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| (29) | Distanze orizzontali: | ||||||||||||||||||
| a) | dal tratto verticale della marca anteriore all’estremità di prua | . | . | ||||||||||||||||
| b) | fra tratti verticali di marche vicine | . . . . | . . . . | ||||||||||||||||
| c) | dal tratto verticale della marca posteriore all’estremità di poppa | . | . | ||||||||||||||||
| (30) | Distanze verticali in dirittura di ogni marca: | ||||||||||||||||||
| a) | fra la marca e il capo di banda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| b) | fra la marca e il piano parallelo al piano della massima immersione sopra cui la nave non può più essere considerata stagna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| c) | fra la marca e il piano di galleggiamento a vuoto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| d) | fra il piano di galleggiamento a vuoto e il fondo della nave | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
| e) | fra la marca e il fondo della nave [somma delle indicazioni c) e d)] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| f) | fra il fondo della nave e il piano che passa per il punto più basso della nave e parallelo al piano della massima immersione*** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
| * Cancellare ciò che non fa al caso. ** Il numero delle colonne può essere ridotto. *** Rubrica facoltativa. |
| 31 | Il segno di stazza, oltre ad essere apposto accanto alle marche di stazza, è apposto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (32) | Una scala di stazza è apposta – non è apposta* – sotto ogni marca di stazza. Essa | ||||||||||
| A | Stazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato della convenzione (nave destinata al trasporto mercantile)** | ||||||||||
| (33) | Dislocamento e variazione di dislocamento della nave per centimetro d’immersione media, cominciando dal piano*** 1. di galleggiamento a vuoto, determinato in acqua dolce* 2. del fondo della nave* | ||||||||||
| Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio**** in m3per cm | |||
| 1 | . | 11 | . | 21 | . | ||||||
| 2 | . | 12 | . | 22 | . | ||||||
| 3 | . | 13 | . | 23 | . | ||||||
| 4 | . | 14 | . | 24 | . | ||||||
| 5 | . | 15 | . | 25 | . | ||||||
| ecc. | ecc. | ecc. | |||||||||
| * Cancellare ciò che non fa al caso. ** Da menzionare nel certificato solo all’occorrenza. *** Questa tabella può essere biffata per le navi la cui destinazione è tale che in nessun caso ci si riferirà alle differenze d’immersione per la misurazione del carico. **** Colonna facoltativa. |
| Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Colonna facoltativa. |
| Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm | Immersione media calcolata in cm | Dislocamento corrispondente in m3 | Aumento medio* in m3per cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avvertenza: Il peso d’un carico (in tonnellate) si ottiene calcolando la differenza tra: | |||||||||
| a) | il dislocamento (in m3) della nave corrispondente all’immersione media al momento in cui si comincia a caricare (o a scaricare) e | ||||||||
| b) | il dislocamento (in m3) corrispondente all’immersione media alla fine di questa operazione | ||||||||
| e moltiplicando tale differenza per la densità dell’acqua del porto dove furono rilevate le immersioni suddette. L’aumento dell’immersione media h quando la nave passa da un’acqua di densità d | |||||||||
| h (d | |||||||||
| La diminuzione dell’immersione media h quando la nave passa da un’acqua di densità d | |||||||||
| h (d | |||||||||
| essendo espressa in cm e a essendo un coefficiente funzione delle forme della nave, preso in generale uguale a 0,9. | |||||||||
| * Colonna facoltativa. |
| B. | Stazzatura secondo l’articolo 5 dell’allegato della convenzione (nave non destinata al trasporto mercantile)* |
|---|---|
| 34 | Dislocamento convenzionato, alla massima immersione* |
| 35 | Dislocamento convenzionato, al piano di galleggiamento a vuoto* |
| 36 | Dislocamento convenzionato, fra il piano di galleggiamento a vuoto e il piano della massima immersione* |
| * Da menzionare nel certificato solo all’occorrenza. ** Riempire soltanto la rubrica 34 o la rubrica 35. |
(37) a (59)
| 60 | Designazione dell’ufficio che aveva rilasciato il certificato | Data d’iscrizione | Segno di stazza | Nome o divisa della nave | Tipo di nave* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (61) | A | il | |||||||||
| Il perito stazzatore, | |||||||||||
| (62) | |||||||||||
| (63) | La validità del presente certificato cessa il Tuttavia, il certificato perde prima la sua validità se la nave subisce modificazioni (raddobbi, trasformazioni, deformazioni permanenti) tali da rendere inesatte le indicazioni della rubrica 22 o della tabella 33 (o delle rubriche 34, 35 e 36). | ||||||||||
| Il presente certificato è stato rilasciato | |||||||||||
| (64) | A | il | |||||||||
| (65) | |||||||||||
| (66) | |||||||||||
| (67) | ⭘ | ||||||||||
| 68 | Numero d’intavolazione** | ||||||||||
| 69 | Paese d’intavolazione** | ||||||||||
| * Colonna facoltativa. ** Per ogni nave intavolata. |
| 70 | La rubrica n. _________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al ______________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La rubrica n. _________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al ______________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | ||||||
| La rubrica n. _________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al ______________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | La rubrica n. ________ è stata modificata e tale modificazione è valida fino al _____________ | ||||||
| (71) | A | il | A | il | A | il | ||
| (72) | ||||||||
| (73) | ||||||||
| (74) | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
| 75 | La rubrica n._________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La rubrica n._________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | ||||||
| La rubrica n._________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | La rubrica n.________ è stata modificata | ||||||
| (76) | A | il | A | il | A | il | ||
| (77) | ||||||||
| (78) | ||||||||
| (79) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||
| * Rubriche facoltative. |
| 80 | Le indicazioni del presente certificato sono rimaste valide | Le indicazioni del presente certificato sono rimaste valide | Le indicazioni del presente certificato sono rimaste valide | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (81) | A | il | A | il | A | il | ||
| (82) | Il perito stazzatore, | Il perito stazzatore, | Il perito stazzatore, | |||||
| 83 | Il presente certificato è prorogato fino al | Il presente certificato è prorogato fino al | Il presente certificato è prorogato fino al | |||||
| (84) | A | il | A | il | A | il | ||
| (85) | ||||||||
| (86) | ||||||||
| (87) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | |||||
| * Rubriche facoltative. |
Allegato – Appendice 2
| Elenco delle navi iscritte in | * che hanno cambiato nome o divisa |
|---|---|
| durante il mese (i mesi) di | dell’anno |
| Numero d’ordine 1 | Nome o divisa precedente della nave 2 | Nuovo nome o nuovo divisa 3 | Segno di stazza 4 | Nome e residenza dell’agente che ha modificato il certificato 5 | Data della modificazione 6 | Osservazioni 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Indicare il nome del Paese. |
Allegato – Appendice 3
| Elenco delle navi che erano state stazzate in* | |||
|---|---|---|---|
| ed il cui certificato di stazza è stato prorogato in* | |||
| durante il mese (i mesi) di | dell’anno |
| Numero d’ordine 1 | Nome o divisa della nave 2 | Segno di stazza 3 | Data della cessazione di validità della proroga concessa 4 | Data della proroga 5 | Osservazioni 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| * Indicare il nome del Paese. |
Allegato – Appendice 4
| Elenco delle navi ristazzate in | * durante il mese (i mesi) di | dell’anno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e che da ultimo erano state stazzate in | |||||||
| Numero d’ordine 1 | Nome o divisa della nave 2 | Segno di stazza della precedente iscrizione 3 | Segno di stazza della nuova iscrizione 4 | Data della ristazzatura 5 | Osservazioni 6 | ||
| * Indicare il nome del Paese. |
Al momento della firma della presente Convenzione, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convento quanto segue:
1. Resta inteso che le Parti contraenti sono tenute ad adempire gli obblighi previsti negli articoli 2, 3 e 8 della presente Convenzione soltanto in quanto, sul loro territorio, vi siano vie d’acqua interne, eccettuati i laghi non collegati con altre vie navigabili, utilizzate per la navigazione internazionale.
2. Se al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, un Paese fa sapere che i segni di stazza apposti dai suoi servizi non sono unicamente intesi alla constatazione della stazzatura, detti segni non saranno né tolti né cancellati al momento della ristazzatura e, alla loro sinistra, sarà soltanto apposta una marca indelebile costituita da una piccola croce a bracci uguali.
3. È auspicabile che la stazzatura secondo l’articolo 4 dell’allegato della presente Convenzione sia attuata con la massima precisione e, in ogni caso, in modo atto a garantire che il margine d’errore sui valori di dislocamento da iscrivere nel certificato di stazza – che si tratti del dislocamento massimo o dei dislocamenti corrispondenti a differenze date d’immersione – rimanga inferiore a
– 1 % per un dislocamento di al massimo 500 m3, – 5 m3per un dislocamento tra 500 m3e 2000 m3, – 0,25 % per un dislocamento di almeno 2000 m3,
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Ginevra, il quindici febbraio millenovecentosessantasei.
( Seguono le firme )
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belarus* | 30 agosto | 2006 A | 30 agosto | 2007 |
| Belgio* | 9 marzo | 1972 | 19 aprile | 1975 |
| Bulgaria* | 4 marzo | 1980 | 4 marzo | 1981 |
| Ceca Repubblica | 2 giugno | 1978 | 1° gennaio | 1993 |
| Francia* | 8 giugno | 1970 | 19 aprile | 1975 |
| Germania* | 19 aprile | 1974 | 19 aprile | 1975 |
| Lussemburgo* | 26 marzo | 1982 | 26 marzo | 1983 |
| Moldova* | 18 gennaio | 2000 A | 18 gennaio | 2001 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Paesi Bassi* | 14 agosto | 1978 | 14 agosto | 1979 |
| Polonia* | 22 settembre | 2017 A | 22 settembre | 2018 |
| Romania* | 24 maggio | 1976 A | 24 maggio | 1977 |
| Russia* | 19 febbraio | 1981 A | 19 febbraio | 1982 |
| Serbia* | 31 luglio | 2002 | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 | 1° gennaio | 1993 |
| Svizzera* | 7 febbraio | 1975 | 7 febbraio | 1976 |
| Ungheria* | 5 gennaio | 1978 A | 5 gennaio | 1979 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Svizzera
In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 5, sceglie come distintivo il gruppo di lettere «BS-CH», per l’ufficio di stazzatura di Basilea-Città, «BL-CH», per quello di Basilea-Campagna, e «AG-CH», per quello d’Argovia.
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