0.747.205•Convenzione per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna
0.747.205Multilateral International Treaty25 lug 1972
Conchiusa a Ginevra il 15 marzo 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 19712
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 26 aprile 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 luglio 1972
(Stato 17 luglio 2009)
Se il danno è dovuto a colpa di una sola nave, il risarcimento incombe a quest’ultima.
La responsabilità stabilita negli articoli precedenti sussiste nel caso in cui il danno è avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilotaggio è obbligatorio.
L’azione in risarcimento del danno subìto non è subordinata ad alcuna previa formalità speciale.
Ciascuna Parte contraente, al momento della firma della presente Convenzione ovvero all’atto della ratificazione o dell’adesione, può dichiarare
Se dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero delle Parti contraenti si trova, per effetto delle disdette, ridotto a meno di cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a contare dalla data in cui ha effetto l’ultima di tali disdette.
Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti, inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non hanno potuto comporre mediante negoziati o altro procedimento può, a richiesta d’una qualsiasi Parte contraente interessata, essere deferita alla Corte internazionale di Giustizia.
Eccettuate le riserve previste nell’articolo 9 capoversi a) e b) e nell’articolo 15 della presente Convenzione, non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Oltre alle notificazioni previste nell’articolo 17, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 come anche ai Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione dell’articolo 10 paragrafo 2,
La presente Convenzione è fatta in un solo esemplare nelle lingue francese e russa. In allegato sono pure dati i testi nelle lingue inglese e tedesca. Ogni Paese, al momento della firma della presente Convenzione ovvero all’atto del deposito del suo istrumento di ratificazione o di adesione, può dichiarare di accettare o il testo francese o il testo russo o il testo inglese o il testo tedesco; in tal caso, il testo suddetto sarà parimente efficace nei rapporti fra le Parti contraenti che avranno usato dello stesso diritto e accettato lo stesso testo. I due testi francese e russo fanno fede in ogni altro caso.
Dopo il 15 giugno 1960, l’originale della presente Convenzione e i testi allegati nelle lingue inglese e tedesca saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale trasmetterà a tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafi 1 e 2 copie certificate conformi dell’originale e dei testi nelle lingue inglese e tedesca.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a Ginevra il quindici marzo millenovecentosessanta.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 27 settembre | 1962 | 13 settembre | 1966 | |
| Belarus* | 30 agosto | 2006 A | 28 novembre | 2006 | |
| Francia* | 12 marzo | 1962 | 13 settembre | 1966 | |
| Germania*a | 29 maggio | 1973 | 27 agosto | 1973 | |
| Kazakstan* | 14 luglio | 2003 A | 12 ottobre | 2003 | |
| Montenegro* | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Paesi Bassi* b | 15 giugno | 1966 | 13 settembre | 1966 | |
| Suriname | 15 giugno | 1966 | 13 settembre | 1966 | |
| Polonia* | 8 maggio | 1972 A | 6 agosto | 1972 | |
| Romania* | 4 agosto | 1969 A | 2 novembre | 1969 | |
| Russia* | 26 gennaio | 1962 A | 13 settembre | 1966 | |
| Serbia* | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | |
| Svizzera | 26 aprile | 1972 A | 25 luglio | 1972 | |
| Ungheria* | 24 luglio | 1973 A | 22 ottobre | 1973 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a | Il 3 ott. 1990 il territorio della Repubblica democratica tedesca si è riunito con la Repubblica federale tedesca. | ||||
| b | Per il Regno in Europa. |
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