0.747.221.1•Accordo fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano
0.747.221.1Bilateral International Treaty1 gen 1979
Conchiuso il 7 dicembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 27 febbraio 19782
Entrato in vigore con scambio di note il 1ogennaio 1979
(Stato 1° gennaio 1979)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
desiderando adeguare la regolamentazione della navigazione sul Lemano all’evoluzione della tecnica ed alle nuove esigenze hanno convenuto quanto segue:
La polizia e la sicurezza della navigazione sono garantite dalle autorità competenti delle Parti contraenti, conformemente ai poteri loro conferiti dal presente accordo, dal Regolamento, dalle legislazioni e dalle regolamentazioni nazionali.
Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano misure atte ad evitare e reprimere l’inquinamento dell’acqua e dell’aria e il rumore causato dalla navigazione, conformemente alle convenzioni conchiuse a quest’uopo, alle disposizioni del Regolamento, delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali.
Per le navi registrate o intavolate sul suo territorio, ogni Parte contraente può, in applicazione della propria legislazione, subordinare il rilascio dei documenti e dei contrassegni alla conclusione di un’assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni corporali e materiali che possano derivare dall’impiego della nave e dal rimorchio di apparecchi sportivi.
Le regolamentazioni nazionali possono fissare regole particolari per la navigazione delle navi destinate a un servizio dello Stato, per la navigazione professionale e per la locazione di navi. 2. Ogni manifestazione nautica che si svolga sia sulle acque svizzere, sia su quelle francesi, può avere luogo solo con il permesso delle autorità competenti delle Parti contraenti. 3. Lo stazionamento delle navi lungo le rive e nei porti, nonché l’uso degli impianti d’approdo e dei terrapieni sono regolati dalla legislazione nazionale di ognuna delle Parti contraenti. 4. L’autorità competente di ognuna delle Parti contraenti può limitare o proibire momentaneamente la navigazione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tali disposizioni vengono abrogate il più presto possibile.
I divieti e le restrizioni vengono annunciati ai navigatori per mezzo di avvisi o di segnalazioni adeguate. 5. Le Parti contraenti, sentito il parere della Commissione mista menzionata all’articolo 12 del presente accordo, decidono di comune intesa in merito alle restrizioni permanenti che riguardano la pratica della navigazione oppure l’ammissione di certe navi o di certi mezzi di propulsione, segnatamente a quelle richieste dalla protezione dell’ambiente.
Ogni impresa le cui navi garantiscono un servizio regolare fra la Svizzera e la Francia sottopone all’autorità competente di ognuna delle Parti contraenti gli orari previsti almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. Gli orari approvati dall’autorità nazionale competente, nonché le modificazioni che avvengono durante la stagione vengono affissi a bordo delle navi in servizio regolare ed in tutti i porti e gli impianti d’approdo regolarmente serviti.
Le imprese che garantiscono un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorveglianza sul lago quand’essi si spostano nell’esercizio delle loro funzioni.
Ogni controversia fra le Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo che non ha potuto essere composta per mezzo di negoziati è sottoposta all’arbitrato, se le Parti non dispongono altrimenti e dietro richiesta di una di esse, alle condizioni stabilite nell’allegato del presente accordo.
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua francese, il 7 dicembre 1976.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: Graber | Per il Governo della Repubblica Francese: Lebel |
|---|
1. A meno che le Parti in causa non dispongano altrimenti la procedura d’arbitrato è diretta conformemente alle disposizioni del presente allegato.2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro che funziona come presidente del tribunale.Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua nomina dietro richiesta della parte più diligente.3. Se entro due mesi dalla ricevuta della richiesta una delle due parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nomina il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nominato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.4. Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito, oppure se è cittadino di una delle due parti in causa, la nomina del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due parti in causa.5. Le disposizioni precedenti sono applicabili, secondo il caso, a quanto concerne l’occupazione dei seggi vacanti.6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regola del Diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese dalla maggioranza dei suoi membri, l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale nominati dalle parti non impediscono il tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il Presidente. Le parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato ed assumono le altre spese in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.
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