0.747.224.053.1•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il finanziamento dei lavori di sistemazione del Reno tra Neuburgweier Lauterbourg e St. Goar
0.747.224.053.1Bilateral International Treaty7 ago 1967
Conchiusa a Basilea il 25 maggio 1966
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19672
Entrata in vigore il 7 agosto 1967
(Stato 7 agosto 1967)
Il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica federale di Germania
desiderosi d’agevolare il finanziamento dei lavori di sistemazione del Reno tra Neuburgweier/Lauterbourg e St. Goar, dichiarati urgenti dalla Commissione centrale della navigazione del Reno nelle risoluzioni del 26 aprile e 20 novembre 1963, del 9 aprile e 14 ottobre 1964 e del 27 aprile 1966,
hanno convenuto:
1) Il Governo della Repubblica federale di Germania condurrà possibilmente a termine, entro la fine dell’anno 1976, i lavori di sistemazione del Reno tra Neuburg-weier/Lauterbourg e St. Goar, secondo i progetti elaborati dalla Direzione delle acque e della navigazione, in Magonza, e denominati3: «Sistemazione del Reno tra Mannheim e St. Goar» del 5 novembre 1963 «Sistemazione del Reno tra Neuburgweier/Lauterbourg e Mannheim» del 1° ottobre 1965
2) Questi progetti tendono a migliorare le condizioni di navigabilità del Reno, segnatamente:
3) Le spese sono presunte in 160 milioni di marchi germanici complessivamente.
4) I lavori saranno eseguiti dall’Amministrazione germanica delle acque e della navigazione secondo le disposizioni valevoli per la stessa.
1) Il Consiglio federale svizzero concede al Governo della Repubblica federale di Germania un mutuo di 30 milioni di franchi svizzeri, come partecipazione al finanziamento dei lavori indicati nell’articolo 1.
2) Per sopperire alla maggior spesa che fosse giustificata dal rincaro, la somma suindicata del mutuo potrà essere aumentata proporzionalmente al rincaro ma, al massimo al 10 per cento.
3) Il mutuo sarà pagato in rate di tre milioni di franchi svizzeri al principio d’ogni anno civile. La prima rata decorrerà con l’entrata in vigore della presente convenzione.
4) Il mutuo frutterà un interesse del 4,5 per cento l’anno, a contare dal 1° gennaio 1977. Per il pagamento degli interessi sarà accordata una dilazione. Non sarà chiesto alcun interesse composto.
5) Salvo patto contrario delle parti, la restituzione del mutuo e il pagamento degli interessi saranno fatti in 10 rate annuali uguali, a contare dal 1° gennaio 1990.
1) L’Amministrazione germanica delle acque e della navigazione informa annualmente l’Ufficio federale dell’economia delle acque4in occasione d’un viaggio d’ispezione in comune, fatto in autunno, circa lo stato dei lavori, il programma di costruzione per l’anno seguente, i termini, le spese, le modificazioni del progetto e le conseguenze presumibili delle stesse dal profilo tecnico e finanziario.
2) In ogni viaggio d’ispezione, si determineranno di comune accordo gli elementi del progetto concernente i lavori specialmente importanti per la navigazione, da sottoporre all’Ufficio federale dell’economia delle acque.
3) Sui risultati dei colloqui sarà steso processo verbale.
4) L’Ufficio federale dell’economia delle acque e l’Amministrazione germanica delle acque e della navigazione si metteranno in comunicazione per eseguire la presente convenzione.
1) La presente convenzione non stabilisce alcun precedente quanto a una futura partecipazione della Confederazione Svizzera in favore d’una successiva sistemazione del Reno.
2) L’obbligo del Governo della Repubblica federale di Germania per il pagamento degli interessi e la restituzione del mutuo cade ove le parti contraenti accertino, al più tardi nel 1990, mediante uno scambio di dichiarazioni, che nel tratto renano fra Strasburgo e Neuburgweier/Lauterbourg la larghezza del canale navigabile corrisponde alle condizioni presenti e il pescaggio nello stesso è almeno uguale a quello nel tratto adiacente, al valle, fino a St. Goar.
La presente convenzione è parimente applicabile al «Land» Berlino, sempreché la Repubblica federale di Germania non faccia al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione.
La presente convenzione entrerà in vigore dieci giorni dopo quello in cui il Consiglio federale svizzero avrà comunicato al Governo della Repubblica federale di Germania l’adempimento delle condizioni richieste dal diritto interno per l’entrata in vigore della convenzione.
Fatto a Basilea, in due esemplari originali, il 25 maggio 1966.
(Si omettono le firme)
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