0.747.224.054.3•Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente la sistemazione delle installazioni di navigazione di Kembs
0.747.224.054.3Bilateral International Treaty6 feb 1995
Concluso il 14 marzo 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19942
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 febbraio 1995
(Stato 6 febbraio 1995)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
Animati dal desiderio di migliorare la navigazione sul Reno,
Vista la Convenzione di Mannheim mirante a permettere una navigazione libera e senza intralci sul Reno,
Considerando che il trasporto fluviale moderno e regolare sul Reno necessita del funzionamento ottimale delle installazioni di navigazione,
Considerando che la piccola chiusa di Kembs non risponde più alle esigenze dello sviluppo della navigazione renana,
hanno convenuto quanto segue:
La Svizzera e la Francia convengono di allungare la piccola chiusa di Kembs, di ammodernare la piccola e la grande chiusa e di migliorare le loro condizioni di utilizzazione.
(1). Il progetto prevede le misure seguenti:
(2). L’esecuzione di misure previste nel presente articolo sottostà al diritto francese.
(3). Le Parti contraenti, consapevoli della situazione particolare che si verrà a creare nell’esercizio delle chiuse di Kembs durante il lungo periodo di indisponibilità della piccola chiusa, informeranno unitamente la Commissione centrale per la navigazione sul Reno; la Parte contraente francese sottoporrà alla stessa il progetto di sistemazione previsto nel presente articolo.
(1). L’importo dei costi di sistemazione è stimato a 200 milioni di franchi francesi (stato luglio 1991, esente da tasse). La Svizzera e la Francia partecipano globalmente a tale importo, a ragione rispettivamente del 60 per cento e del 40 per cento.
L’importo definitivo è fissato in base a un indicatore fondato sull’esito dei bandi d’appalto e, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori d’allungamento della piccola chiusa. Detto indicatore è definito in considerazione dei lavori essenziali d’allungamento della piccola chiusa. Il suo principio d’applicazione è descritto dettagliatamente nell’allegato II. (2). I bandi d’appalto hanno luogo simultaneamente in Francia e in Svizzera. (3). Eventuali contributi di stati terzi sono ripartiti fra la Svizzera e la Francia giusta le proporzioni fissate nel capoverso I. (4). Le modalità di versamento e il calcolo di detti pagamenti sono definiti nell’allegato II del presente Accordo.
(1). Una commissione mista di sorveglianza della costruzione è istituita dalle due Parti contraenti. Essa è composta di tre esperti nominati dalla Svizzera e di tre esperti nominati dalla Francia. (2). La commissione vigila sulla buona esecuzione dei lavori conformemente alle disposizioni del presente Accordo e, segnatamente, sul rispetto dei tempi di realizzazione. Fa rapporto in merito all’avanzamento dei lavori ai servizi amministrativi competenti in Svizzera e in Francia e approva le modificazioni del progetto. (3). Il compito della commissione è concluso quando tutte le misure menzionate nell’articolo 2 sono ultimate, le opere esaminate e gli ultimi versamenti effettuati. (4). Conclusi i lavori, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovo delle installazioni incombe alla Francia come finora.
Il presente Accordo non pregiudica eventuali accordi ulteriori concernenti altri adattamenti tecnici delle installazioni di navigazione.
(1). Le divergenze fra le Parti contraenti relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono disciplinate in via diplomatica o negoziale. (2). Se entro sei mesi non si perviene ad un’intesa in via diplomatica o negoziale, la divergenza è sottoposta ad un tribunale arbitrale su domanda dell’una o dell’altra Parte contraente. (3). Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato unitamente dai due primi arbitri, il quale assume la presidenza del tribunale. Se il tribunale non è ancora stato istituito entro tre mesi dalla nomina del primo giudice arbitrale, ciascuna delle Parti contraenti può chiedere al Segretario Generale della Corte Permanente d’Arbitrato di procedere alle nomine necessarie. (4). Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
(1). I due allegati sono parte integrante del presente Accordo. (2). Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si sono vicendevolmente notificate la conclusione in ciascuno Stato della procedura prevista dalla Costituzione.
Fatto a Sissi (Creta), il 14 marzo 1994 in due esemplari originali, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Adolf Ogi | Per il Governo della Repubblica Francese: Bernard Bosson Gérard Longuet |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1995 4278 ↩
Gli allegati non sono pubblicati né nel Foglio federale, né nella Raccolta delle leggi federali. Possono essere ottenuti, nella versione originale francese, presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3003 Berna. ↩
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