0.747.224.41•Trattato per la navigazione sul Vecchio Reno
0.747.224.41Bilateral International Treaty1 gen 1976
Conchiuso il 1° giugno 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 26 giugno 19742
Ratificato con strumenti scambiati il 19 novembre 1975
Entrato in vigore il 1° gennaio 1976
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,
animate, conformemente all’articolo 1 numero 3 della convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza, del 1° giugno 19733, dal desiderio di disciplinare la navigazione sul Vecchio Reno mediante un trattato e prescrizioni uniformi di navigazione, hanno convenuto quanto segue:
Il presente trattato regola la navigazione sul Vecchio Reno dallo sbocco sino al ponte stradale di Rheineck-Gaissau.
(1). La navigazione è libera per tutti, purché le disposizioni del presente trattato e le prescrizioni, emanate giusta l’articolo 5, siano osservate. (2). I Contraenti trattano in modo uguale tutti i natanti, legittimati a navigare giusta il presente trattato e le prescrizioni emanate conformemente all’articolo 5.
Il semplice attracco d’un natante nei porti o a banchine accessibili al pubblico è gratuito. Tuttavia si può prevedere la riscossione di tasse per prestazioni particolari, fornite in detti porti o banchine, purché si osservi il disposto dell’articolo 2 capoverso 2.
(1). I Contraenti provvedono affinché, in occasione di costruzioni, impianto o altro, la navigazione sia ostacolata soltanto nella misura manifestamente inevitabile per la salvaguardia degli altri interessi pubblici. Essi si consultano in fase di progettazione e si intendono per la fase d’attuazione. (2). I Contraenti prendono, insieme, i provvedimenti necessari per la segnalazione del canale. Ogni Contraente si assume la metà delle relative spese.
I Contraenti mettono in vigore le prescrizioni emanate in base alla convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza4(prescrizioni di navigazione). Nella misura richiesta dalle peculiarità locali, essi possono formulare prescrizioni speciali, applicando analogicamente l’articolo 5 della convenzione (prescrizioni speciali di navigazione).
I natanti ammessi a circolare sul Lago di Costanza possono parimente navigare sul Vecchio Reno, tranne qualora le prescrizioni speciali di navigazione dispongano altrimenti.
Chiunque è autorizzato a condurre sul Lago di Costanza lo è parimente per il Vecchio Reno, tranne qualora le prescrizioni speciali di navigazione dispongano altrimenti.
Ogni Contraente può, oltre ai disposti del presente capitolo, emanare delle prescrizioni per l’esercizio della navigazione professionale.
(1). Ogni Contraente applica il presente trattato, e le prescrizioni emanate giusta l’articolo 5, sul proprio territorio. (2). Salvo restando il comma 1, gli organi d’uno Stato contraente sono facoltati ad accertare i fatti, nonché, sul tronco renano in articolo 1, a prendere i provvedimenti indifferibili, anche sul territorio dell’altro Contraente, purché abbiano constatato, segnatamente in connessione con un infortunio, circostanze inducenti forte presunzione d’infrazione grave alle prescrizioni di navigazione, oppure stiano inseguendo un natante impiegato per una tale infrazione. Il fermo di persone non è consentito.
Il presente trattato è completato dal protocollo aggiuntivo della convenzione per la navigazione sul Lago di Costanza5.
Il presente trattato è sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno scambiati a Berna.
(1). Il presente trattato è conchiuso a tempo indeterminato. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. (2). Il presente trattato può essere disdetto per scritto seguendo la via diplomatica. La disdetta diviene effettiva alla fine del successivo anno civile. (3). In caso di disdetta del presente trattato, i Contraenti avviano immediatamente dei negoziati onde allestire un nuovo disciplinamento comune per la navigazione sul Vecchio Reno. Il presente testo continuerà ad essere applicato sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.Fatto sul Lago di Costanza il 1° giugno 1973, in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Diez | Karl Fischer Elmar Grabherr |
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