0.747.305.151•Accordo relativo all’attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
0.747.305.151Multilateral International Treaty31 mag 2009
Concluso a New York il 28 luglio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20081
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 1° maggio 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 maggio 2009
(Stato 6 luglio 2023)
Gli Stati contraenti del presente Accordo,
riconoscendo l’importante contributo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 19822(d’ora in poi «la Convenzione») al mantenimento della pace, alla giustizia e al progresso di tutti i popoli del mondo;
confermando che i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo oltre i limiti della giurisdizione statale (d’ora in poi «l’Area»), come anche le risorse dell’Area sono patrimonio comune dell’umanità;
consapevoli dell’importanza della Convenzione per quanto riguarda la protezione e la preservazione dell’ambiente marino e del crescente interesse per l’ambiente mondiale;
considerato il rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sui risultati delle consultazioni informali tra gli Stati che hanno avuto luogo dal 1990 al 1994 in merito a questioni insolute relative alla Parte XI e a disposizioni collegate della Convenzione (qui appresso «Parte XI»);
tenendo conto dei cambiamenti politici ed economici compresi gli approcci rivolti al mercato che influiscono sull’attuazione della Parte XI;
desiderando agevolare la partecipazione universale alla Convenzione;
ritenendo che un accordo in merito all’attuazione della Parte XI sarebbe il modo migliore di raggiungere questo obiettivo;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo è aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite da parte degli Stati e dei soggetti di cui all’articolo 305 numero 1 lettere a), c), d), e) ed f) della Convenzione per 12 mesi a partire dalla data della sua adozione.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.
L’originale del presente Accordo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a New York, il ventotto luglio millenovecentonovantaquattro.(Seguono le firme)
1. L’Autorità internazionale dei fondi marini (d’ora in poi «l’Autorità») è l’organizzazione mediante la quale gli Stati contraenti della Convenzione, conformemente al regime dell’Area disposto nella Parte XI e nel presente Accordo, organizzano e controllano le attività nell’Area, in special modo allo scopo di amministrare le risorse dell’Area. I poteri e le funzioni dell’Autorità sono quelli espressamente a essa conferiti dalla Convenzione. L’Autorità ha quei poteri sussidiari compatibili con la Convenzione che sono impliciti o necessari per l’esercizio dei poteri e delle funzioni che riguardano le attività nell’Area.
2. Allo scopo di minimizzare i costi per gli Stati contraenti, tutti gli organi ed enti sussidiari che vengono istituiti in base alla Convenzione e al presente Accordo devono avere un buon rapporto costi/benefici. Questo principio si applica anche alla frequenza, durata e programmazione delle riunioni.
3. L’istituzione ed il funzionamento degli organi e degli organi sussidiari dell’Autorità si basano su di un approccio evolutivo, tenendo conto delle necessità funzionali degli organi e degli organi sussidiari interessati, affinché essi possano effettivamente adempiere ai propri obblighi ai vari stadi dello sviluppo delle attività nell’Area.
4. Le prime funzioni dell’Autorità in seguito all’entrata in vigore della Convenzione sono svolte dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Segretariato, dalla Commissione giuridica e tecnica e dal Comitato finanziario. Le funzioni della Commissione di pianificazione economica sono svolte dalla Commissione giuridica e tecnica fino a quando il Consiglio non decida altrimenti o fino all’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento.
5. Tra l’entrata in vigore della Convenzione e l’approvazione del primo piano di lavoro di sfruttamento, l’Autorità si concentra su:
6. a) Le domande di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione vengono valutate dal Consiglio in seguito al ricevimento di una raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica relativa alla domanda. La valutazione della domanda di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione avviene conformemente alle disposizioni della Convenzione, incluso il suo allegato III, e al presente Accordo e nel rispetto di quanto segue:
i) Un piano di lavoro di esplorazione presentato a nome di uno Stato o di un altro soggetto, o parte di tale soggetto, come considerato nella risoluzione II, numero 1 lettera a) punto ii) o iii), diverso da un investitore pioniere registrato, che abbia già intrapreso attività sostanziali nell’Arca prima dell’entrata in vigore della Convenzione, o dei loro aventi causa, viene ritenuto conforme ai requisiti finanziari e tecnici necessari per l’approvazione se lo Stato o gli Stati patrocinanti attestano che il richiedente ha speso una somma non inferiore a 30 milioni di dollari statunitensi in attività di ricerca ed esplorazione e ha speso non meno del 10 2 % di quella cifra per individuare, ispezionare e valutare l’area cui si riferisce il piano di lavoro. Se il piano di lavoro soddisfa altrimenti le condizioni poste dalla Convenzione e dalle norme, dai regolamenti e dalle procedure adottati in sua applicazione, esso viene approvato dal Consiglio sotto forma di contratto. Le disposizioni della sezione 3 numero 11 del presente allegato vengono interpretate ed applicate di conseguenza.
ii) Nonostante le disposizioni della risoluzione II, numero 8 lettera a), gli investitori pionieri registrati possono chiedere l’approvazione di un piano di lavoro di esplorazione entro 36 mesi dall’entrata in vigore della Convenzione. Il piano di lavoro di esplorazione comprende i documenti, i rapporti e gli altri dati presentati alla Commissione Preparatoria prima e dopo la registrazione, ed è accompagnato da un certificato di conformità che consiste in un rapporto sui fatti, che descrive lo stato di adempimento degli obblighi esistenti in regime di investitori pionieri, rilasciato dalla Commissione Preparatoria conformemente alla risoluzione II, numero 11 lettera a). Tale piano di lavoro viene valutato per l’approvazione. Il piano di lavoro approvato assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’investitore pioniere registrato, conformemente alla Parte XI e al presente Accordo. L’imposta di 250 000 dollari statunitensi, pagata conformemente alla risoluzione II, numero 7 lettera a), viene considerata essere l’imposta relativa alla fase di esplorazione di cui alla sezione 8 numero 3 del presente allegato. La sezione 3 numero 11 del presente allegato è interpretata e applicata di conseguenza.
iii) Conformemente al principio di non discriminazione, il contratto con uno Stato, o soggetto, o parte di tale soggetto di cui alla lettera a) punto i) comprende clausole simili e non meno favorevoli di quelle concordate con uno qualsiasi degli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a) punto ii). Se a uno degli Stati, soggetti o parti di tali soggetti di cui alla lettera a) punto i) sono concesse condizioni più favorevoli, il Consiglio concede condizioni simili e non meno favorevoli in relazione ai diritti e obblighi assunti dagli investitori pionieri registrati di cui alla lettera a) punto ii), sempre che tali condizioni non tocchino o pregiudichino gli interessi dell’Autorità.
iv) Lo Stato patrocinante di una domanda di piano di lavoro secondo le disposizioni della lettera a) punto i) o ii) può essere uno Stato contraente, o uno Stato che applica il presente Accordo in via provvisoria conformemente all’articolo 7, o uno Stato provvisoriamente membro dell’Autorità, conformemente al numero 12.
v) La risoluzione II, numero 8 lettera c) è interpretata e applicata conformemente alla lettera a) punto iv).
b) L’approvazione di un piano di lavoro di esplorazione avviene conformemente all’articolo 153 numero 3 della Convenzione.
7. Le domande di approvazione dei piani di lavoro sono accompagnate da una valutazione dei potenziali impatti ambientali delle attività proposte e dalla descrizione di un programma di studi oceanografici e ambientali di base, conformemente alle norme, regolamenti e procedure adottati dall’Autorità.
8. Le domande di approvazione dei piani di lavoro di esplorazione, sottoposte al numero 6 lettera a) punti i) e ii) sono valutate secondo le procedure disposte nella sezione 3 numero 11 del presente allegato.
9. I piani di lavoro di esplorazione sono approvati per un periodo di 15 anni. Alla scadenza di un piano di lavoro di esplorazione, il contraente presenta domanda per un piano di lavoro di sfruttamento, a meno che non l’abbia già presentata o non abbia ottenuto una proroga del piano di lavoro di esplorazione. I contraenti possono presentare domanda per tali proroghe per periodi non più lunghi di cinque anni ciascuno. Tali proroghe sono approvate se il contraente ha tentato in buona fede di attenersi alle disposizioni del piano di lavoro, ma per ragioni che sfuggono al suo controllo non ha potuto completare il lavoro preparatorio necessario per passare alla fase di sfruttamento oppure se le prevalenti circostanze economiche non giustificano il passaggio alla fase di sfruttamento.
10. La designazione di un’area riservata all’Autorità, conformemente all’allegato III, articolo 8 della Convenzione, avviene in concomitanza con l’approvazione di una domanda di piano di lavoro di esplorazione o con l’approvazione di una domanda per un piano di lavoro di esplorazione e sfruttamento.
11. Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro di esplorazione già approvato, sotto il patrocinio di almeno uno Stato che applica in via provvisoria il presente Accordo, non è più valido se tale Stato cessa di applicare il presente Accordo in via provvisoria e non è diventato né un membro in via provvisoria conformemente al numero 12 né uno Stato contraente.
12. All’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati e i soggetti di cui all’articolo 3 del presente Accordo che lo hanno applicato in via provvisoria conformemente all’articolo 7 e per i quali esso non è in vigore possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di tali Stati e soggetti, conformemente a quanto segue:
a) Se il presente Accordo entra in vigore prima del 16 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono continuare a essere membri dell’Autorità in via provvisoria mediante la notifica, da parte di tale Stato o soggetto, al depositario dell’Accordo della propria intenzione di partecipare come membro su base provvisoria. Tale partecipazione termina il 16 novembre 1996 o prima, se nei confronti di tale membro entrano in vigore il presente Accordo e la Convenzione. Il Consiglio, su richiesta dello Stato o del soggetto interessato, può estendere tale partecipazione oltre il 16 novembre 1996 per un ulteriore periodo o ulteriori periodi che non superino in tutto i due anni, sempre che il Consiglio sia convinto che lo Stato o il soggetto interessato abbia tentato in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione.
b) Se il presente Accordo entra in vigore dopo il 15 novembre 1996, tali Stati e soggetti possono richiedere al Consiglio di consentire una partecipazione continua all’Autorità in via provvisoria per un periodo o periodi che non si protraggano oltre il 16 novembre 1998. Il Consiglio consente tale partecipazione provvisoria a partire dalla data della richiesta se è convinto che lo Stato o soggetto abbia fatto tentativi in buona fede di diventare parte dell’Accordo e della Convenzione.
c) Gli Stati ed i soggetti che sono membri dell’Autorità in via provvisoria conformemente alla lettera a) o b) applicano le norme della Parte XI e il presente Accordo conformemente alle loro leggi, regolamenti e stanziamenti di bilancio nazionali o interni e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri, inclusi:
i) l’obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell’Autorità, conformemente alla scala dei contributi stabiliti;
ii) il diritto di patrocinare una domanda di approvazione di un piano di lavoro di esplorazione. Nel caso di soggetti i cui componenti sono persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità di più di uno Stato, il piano di lavoro di esplorazione non viene approvato a meno che tutti gli Stati, le cui persone fisiche o giuridiche comprendono questi soggetti, non siano Stati contraenti o membri provvisori.
d) Nonostante le disposizioni del numero 9, un piano di lavoro approvato sotto forma di contratto di esplorazione, che era stato patrocinato conformemente alla lettera c) punto ii) da uno Stato che era membro provvisorio, non è più valido se tale partecipazione non sussiste più e lo Stato o il soggetto non è divenuto uno Stato contraente.
e) Se tale membro non ha dato il suo contributo stabilito o ha altrimenti mancato ai suoi obblighi secondo il presente numero, la sua partecipazione provvisoria viene meno.
13. Il riferimento, nell’allegato III, articolo 10 della Convenzione, alla condotta che non è stata soddisfacente viene interpretato nel senso che il contraente non ha agito conformemente alle disposizioni del piano di lavoro approvato, nonostante uno o più avvisi scritti dell’Autorità al contraente che gli ingiungevano di applicare il piano.
14. L’Autorità ha il suo bilancio. Le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dal bilancio delle Nazioni Unite, in seguito ad una decisione dell’Assemblea generale, fino alla fine dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo. Da allora in poi le spese amministrative dell’Autorità sono coperte dai contributi stabiliti a carico dei suoi membri, inclusi tutti i membri provvisori, conformemente agli articoli 171 lettera a) e 173 della Convenzione e al presente Accordo, fino al momento in cui l’Autorità non abbia da altre fonti fondi sufficienti a coprire tali spese. L’Autorità non esercita il potere di prendere in prestito fondi per finanziare il suo bilancio amministrativo, potere previsto dall’articolo 174 numero 1 della Convenzione.
15. L’Autorità elabora e adotta, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) punto ii) della Convenzione, norme, regolamenti e procedure basati sui principi contenuti nelle sezioni 2, 5, 6, 7 e 8 del presente allegato e tutte le altre norme, regolamenti e procedure necessari a facilitare l’approvazione dei piani di lavoro di esplorazione o sfruttamento, conformemente a quanto segue:
a) Il Consiglio può intraprendere tale elaborazione ogni volta che ritiene che alcune o tutte tali norme, regolamenti o procedure siano necessari per la conduzione di attività nell’Area, o quando stabilisce che lo sfruttamento commerciale è imminente, o su richiesta di uno Stato i cui aventi la nazionalità intendono presentare domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento.
b) Se è fatta richiesta da uno Stato di cui alla lettera a), il Consiglio, conformemente all’articolo 162 numero 2 lettera o) della Convenzione, completa l’adozione di tali norme, regolamenti e procedure entro due anni dalla richiesta.
c) Se il Consiglio non ha completato l’elaborazione delle norme, regolamenti e procedure relativi allo sfruttamento entro il tempo prescritto ed è in corso una domanda per l’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento, esso prende lo stesso in considerazione e approva in via provvisoria tale piano di lavoro basato sulle disposizioni della Convenzione e tutte le norme, regolamenti e procedure che il Consiglio può avere adottato in via provvisoria o sulla base delle norme contenute nella Convenzione e dei termini e principi contenuti nel presente allegato e del principio di non discriminazione tra contraenti.
16. I progetti di norme, regolamenti e procedure e tutte le raccomandazioni che si riferiscono alle disposizioni della Parte XI, contenuti nei rapporti e nelle raccomandazioni della Commissione Preparatoria, sono presi in considerazione dall’Autorità nell’adozione di norme, regolamenti e procedure conformemente alla Parte XI e al presente Accordo.
17. Le disposizioni rilevanti della Parte XI, sezione 4 della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente al presente Accordo.
1. Il Segretariato dell’Autorità svolge le funzioni dell’Impresa finché essa non comincia a operare indipendentemente dal Segretariato. Il Segretario generale dell’Autorità nomina tra il personale dell’Autorità un Direttore generale provvisorio per sovrintendere allo svolgimento di queste funzioni da parte del Segretariato. Si tratta di funzioni di:
2. L’Impresa conduce le sue iniziali operazioni minerarie nei fondali per mezzo di azioni in compartecipazione. Al momento dell’approvazione di un piano di lavoro di sfruttamento presentato da un soggetto diverso dall’Impresa, o quando il Consiglio riceve una domanda per un’azione in compartecipazione con l’Impresa, il Consiglio si occupa della questione del funzionamento dell’Impresa indipendentemente dal Segretariato dell’Autorità. Se le azioni in compartecipazione con l’Impresa sono informate a sani principi commerciali, il Consiglio emana una direttiva, ai sensi dell’articolo 170 numero 2, della Convenzione, disponendo tale funzionamento indipendente.
3. Gli obblighi degli Stati contraenti di finanziare un sito minerario dell’Impresa previsti nell’allegato IV, articolo 11 numero 3, della Convenzione non si applicano e gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di finanziare alcuna delle operazioni in alcuno dei siti minerari dell’Impresa o nel quadro delle sue azioni in compartecipazione.
4. Gli obblighi applicabili ai contraenti si applicano all’Impresa. Nonostante le disposizioni dell’articolo 153 numero 3 e l’allegato III, articolo 3 numero 5, della Convenzione, un piano di lavoro dell’Impresa al momento della sua approvazione assume la forma di un contratto concluso tra l’Autorità e l’Impresa.
5. Un contraente che abbia attribuito all’Autorità un’area specifica quale area riservata, ha il diritto di priorità per concludere con l’Impresa un accordo di azione in compartecipazione per l’esplorazione e lo sfruttamento di quell’area. Se l’Impresa non presenta una domanda per un piano di lavoro relativo alle attività in tale area riservata entro 15 anni dall’inizio del suo funzionamento in modo indipendente dal Segretariato dell’Autorità, o entro 15 anni dalla data in cui quell’area è stata riservata all’Autorità, valendo tra i due termini l’ultimo, il contraente che ha attribuito l’area ha il diritto di presentare domanda per un piano di lavoro in quell’area, sempre che offra in buona fede di includere l’Impresa come socia nel quadro di un’azione in compartecipazione.
6. L’articolo 170 numero 4, l’allegato IV e le altre disposizioni della Convenzione che riguardano l’Impresa sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione.
1. Le politiche generali dell’Autorità sono decise dall’Assemblea di concerto con il Consiglio. 2. Come regola generale, le decisioni negli organi dell’Autorità dovrebbero essere adottate per consenso. 3. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nell’Assemblea su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, come disposto dall’articolo 159 numero 8 della Convenzione. 4. Le decisioni dell’Assemblea su tutte le questioni per le quali è competente anche il Consiglio o su tutte le questioni amministrative, di bilancio o finanziarie, si basano sulle raccomandazioni del Consiglio. Se l’Assemblea non accetta la raccomandazione del Consiglio in merito a una qualsiasi questione, essa rimanda la questione al Consiglio per un’ulteriore esame. Il Consiglio riesamina la questione alla luce dei pareri espressi dall’Assemblea. 5. Se si è in ogni modo tentato di raggiungere una decisione per consenso, le decisioni messe ai voti nel Consiglio su questioni di procedura sono adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e le decisioni su questioni sostanziali, tranne quando la Convenzione dispone che il Consiglio debba decidere per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, sempre che a tali decisioni non si opponga la maggioranza in una qualsiasi delle camere di cui al numero 9. Nell’adottare le decisioni il Consiglio tenta di promuovere gli interessi di tutti i membri dell’Autorità. 6. Il Consiglio può rimandare l’adozione di una decisione allo scopo di agevolare ulteriori negoziati se sembra che non si sia tentato in ogni modo di raggiungere il consenso sulla questione. 7. Le decisioni che presentano implicazioni finanziarie o di bilancio adottate dall’Assemblea o dal Consiglio si basano sulle raccomandazioni del Comitato finanziario. 8. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 8 lettere b) e c) della Convenzione non sono applicabili. 9. a) Ciascun gruppo di Stati eletto in base al numero 15 lettere da a) a c), è considerato come una camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. Gli Stati in via di sviluppo eletti in base al numero 15 lettera d) ed e) sono considerati come un’unica camera ai fini delle votazioni nel Consiglio. b) Prima dell’elezione dei membri del Consiglio, l’Assemblea istituisce degli elenchi di Stati che corrispondono ai criteri di appartenenza ai gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d). Se uno Stato risponde ai criteri di appartenenza in più di uno dei gruppi, può essere proposto per l’elezione al Consiglio soltanto da uno dei gruppi e rappresenta soltanto quel gruppo nelle votazioni del Consiglio. 10. Ciascuno dei gruppi di Stati di cui al numero 15 lettere da a) a d) è rappresentato nel Consiglio dai membri nominati da quel gruppo. Ciascun gruppo nomina soltanto tanti candidati quanti sono i seggi che devono essere occupati da quel gruppo. Se il numero di candidati potenziali in ciascuno dei gruppi di cui al numero 15 lettere da a) ad e) supera il numero di seggi disponibile in ciascuno dei rispettivi gruppi, come regola generale si applica il principio di rotazione. Gli Stati membri di ciascuno di tali gruppi decidono in che modo tale principio trova applicazione in quei gruppi. 11. a) Il Consiglio approva ciascuna raccomandazione della Commissione giuridica e tecnica favorevole all’approvazione di un piano di lavoro salvo che non decida di disapprovare tale piano di lavoro a maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, inclusa la maggioranza dei membri presenti e votanti in ciascuna delle camere del Consiglio. Se il Consiglio non adotta una decisione su di una raccomandazione favorevole all’approvazione di un piano di lavoro nel termine prescritto, la raccomandazione si ritiene approvata dal Consiglio alla scadenza di tale termine. Il termine prescritto è normalmente di 60 giorni, a meno che il Consiglio non fissi un termine più lungo. Se la Commissione raccomanda la disapprovazione di un piano di lavoro o non adotta alcuna raccomandazione, il Consiglio può comunque approvare il piano di lavoro conformemente alle disposizioni del suo regolamento interno che disciplinano l’adozione di decisioni su questioni sostanziali. b) Le disposizioni dell’articolo 162 numero 2 lettera j) della Convenzione non sono applicabili. 12. Se sorge una controversia relativamente alla disapprovazione di un piano di lavoro, tale controversia è sottoposta alle procedure di risoluzione delle controversie previste nella Convenzione. 13. Le decisioni adottate con votazione dalla Commissione giuridica e tecnica sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 14. La Parte XI sezione 4, sottosezioni B e C della Convenzione sono interpretate e applicate conformemente alla presente sezione. 15. Il Consiglio è composto da 36 membri dell’Autorità eletti dall’Assemblea nell’ordine seguente: a) quattro membri tra gli Stati contraenti, ciascuno dei quali, durante gli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili statistiche, o abbia consumato più del 2 %, in termini di valore del consumo totale mondiale, o abbia avuto importazioni nette superiori al 2 % in termini di valore delle importazioni totali mondiali dei prodotti di base derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, sempre che i quattro membri comprendano uno Stato della regione dell’Europa orientale che abbia la più consistente economia in quella regione in termini di prodotto interno lordo e lo Stato che abbia la più consistente economia in termini di prodotto interno lordo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se tali Stati desiderano essere rappresentati in tale gruppo; b) quattro membri tra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato i maggiori investimenti nella preparazione e conduzione di attività nell’Area, sia direttamente sia mediante gli aventi la loro nazionalità; c) quattro membri tra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione nelle aree di loro giurisdizione, sono tra i maggiori esportatori netti delle categorie di minerali che verranno estratti dall’Area, inclusi almeno due Stati in via di sviluppo le cui esportazioni di tali minerali rivestano un’importanza fondamentale per le loro economie; d) sei membri tra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentino interessi particolari. Gli interessi particolari da rappresentare comprendono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati che non hanno accesso al mare o sono geograficamente svantaggiati, degli Stati-isola, degli Stati che sono tra i maggiori importatori delle categorie di minerali che saranno estratti dall’Area, degli Stati che sono produttori potenziali di tali minerali e degli Stati meno sviluppati; e) 18 membri eletti seguendo il principio di assicurare un’equa distribuzione geografica dei seggi nel Consiglio globalmente considerato, sempre che ciascuna regione geografica abbia almeno un membro eletto in base alla presente lettera. A questo scopo, le regioni geografiche sono l’Africa, l’America latina ed i Caraibi, l’Asia, l’Europa orientale, l’Europa occidentale ed altri Stati. 16. Le disposizioni dell’articolo 161 numero 1, della Convenzione non si applicano.
Le disposizioni relative alla Conferenza di revisione di cui all’articolo 155 numeri 1, 3 e 4 della Convenzione non sono applicabili. Nonostante le disposizioni dell’articolo 314 numero 2, della Convenzione, l’Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, può intraprendere in qualsiasi momento una revisione delle questioni di cui all’articolo 155 numero 1, della Convenzione. Gli emendamenti relativi al presente Accordo e alla Parte XI sono sottoposti alle procedure contenute negli articoli 314, 315, e 316 della Convenzione, a condizione che siano mantenuti i principi, il regime e gli altri termini di cui all’articolo 155 numero 2, della Convenzione e non vengano pregiudicati i diritti cui si riferisce il numero 5 di tale articolo.
1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 144 della Convenzione, il trasferimento della tecnologia, ai fini della Parte XI, è disciplinato dai seguenti principi:
2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 5 della Convenzione non si applicano.
1. La politica della produzione dell’Autorità si basa sui seguenti principi:
ii) concesso dagli Stati contraenti a tali minerali o ai prodotti di base ottenuti a partire da tali minerali dalle loro imprese pubbliche o da persone fisiche e giuridiche che abbiano la loro nazionalità o che siano controllate dagli Stati stessi o da soggetti aventi la loro nazionalità.
e) Il piano di lavoro per lo sfruttamento approvato dall’Autorità con riferimento a ciascuna zona mineraria, indica un programma preventivo di produzione che comprende la quantità massima stimata di minerali che verrebbe prodotta annualmente in base al piano di lavoro.
f) Le seguenti disposizioni si applicano alla risoluzione delle controversie relative alle disposizioni degli accordi di cui alla lettera b):
i) quando gli Stati contraenti interessati sono parti di tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie previste da tali accordi;
ii) quando uno o più degli Stati contraenti interessati non partecipano a tali accordi, essi ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie disposte nella Convenzione.
g) Qualora si stabilisca in base agli accordi di cui alla lettera b) che uno Stato contraente ha effettuato una sovvenzione che è vietata o che ha prodotto un effetto negativo nei confronti di un altro Stato contraente e non siano stati intrapresi i passi necessari dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, uno Stato contraente può chiedere al Consiglio di adottare le misure necessarie.
2. I principi contenuti nel numero 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi di cui agli accordi indicati nel numero 1 lettera b), così come i relativi accordi di libero commercio e di unione doganale nelle relazioni tra gli Stati contraenti che sono parti di tali accordi.
3. L’accettazione da parte di un contraente di sussidi diversi da quelli che possono essere autorizzati dagli accordi di cui al numero 1 lettera b), comporta una violazione delle clausole fondamentali del contratto che costituisce un piano di lavoro per lo svolgimento delle attività nell’Area.
4. Ogni Stato contraente che abbia ragione di ritenere che vi sia stata una violazione delle condizioni di cui ai numeri 1, lettre da b) a d) o 3, può ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie conformemente al numero 1 lettera f) o g).
5. Uno Stato contraente può in qualsiasi momento portare all’attenzione del Consiglio attività che dal suo punto di vista sono incompatibili con i requisiti di cui al numero 1, lettere da b) a d).
6. L’Autorità sviluppa norme, regolamenti e procedure per assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente sezione. Ciò comprende anche le norme, i regolamenti e le procedure pertinenti che disciplinano l’approvazione dei piani di lavoro.
7. Le disposizioni dell’articolo 151, numeri da 1 a 7 e 9, dell’articolo 162 numero 2 lettera q), dell’articolo 165 numero 2 lettera n), e dell’allegato III, articolo 6 numero 5, ed articolo 7, della Convenzione non sono applicabili.
1. La politica dell’Autorità di assistere i Paesi in via di sviluppo che subiscano dei pesanti effetti negativi sulla loro economia o sulle loro entrate dovute all’esportazione, derivanti dalla riduzione del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti dall’area, o del volume delle esportazioni di quel minerale, nell’ambito in cui tali riduzioni siano causate da attività condotte nell’Area, si basa sui seguenti principi:
2. L’articolo 151 numero 10, della Convenzione è attuato attraverso le misure di assistenza economica di cui al numero 1. L’articolo 160 numero 2 lettera 1), l’articolo 162 numero 2 lettera n), l’articolo 164 numero 2 lettera d), l’articolo 171 lettera f) e l’articolo 173 numero 2 lettera c) della Convenzione sono interpretati di conseguenza.
1. I seguenti principi forniscono la base per la formulazione di norme, regolamenti e procedure per le clausole finanziarie del contratto:
2. Le disposizioni dell’allegato III, articolo 13, numeri da 3 a 10 della Convenzione non sono applicabili.
3. Con riferimento all’attuazione dell’allegato III, articolo 13 numero 2 della Convenzione, l’imposta dovuta per l’esame delle domande per l’approvazione di un piano di lavoro limitato ad una sola fase, o la fase dell’esplorazione o quella dello sfruttamento, ammonta a 250 000 dollari statunitensi.
1. E’istituito un Comitato finanziario. Il Comitato è composto da 15 membri con opportune qualifiche in materia finanziaria. Gli Stati contraenti nominano candidati del più alto livello di competenza ed integrità.
2. Il Comitato finanziario non può comprendere più di un membro avente la nazionalità dello stesso Stato contraente.
3. I membri del Comitato finanziario sono eletti dall’Assemblea e particolare rilevanza è data alla necessità di una equa distribuzione geografica ed alla rappresentanza di interessi particolari. Ogni gruppo di Stati di cui alla sezione 3 numero 15 lettere a), b), c) e d) del presente allegato è rappresentato nel Comitato finanziario da almeno un membro. Fino a quando l’Autorità non avrà risorse sufficienti, diverse dai contributi stabiliti, per coprire le sue spese amministrative, la partecipazione al Comitato includerà i rappresentanti dei cinque maggiori contribuenti al bilancio amministrativo dell’Autorità. Successivamente, l’elezione di uno dei membri di ogni gruppo avverrà sulla base della nomina da parte dei membri del rispettivo gruppo, senza alcun pregiudizio alla possibilità che altri membri siano eletti dallo stesso gruppo.
4. I membri del Comitato finanziario durano in carica per un periodo di cinque anni. Essi sono rieleggibili per un ulteriore analogo periodo.
5. In caso di morte, incapacità o dimissioni di un membro del Comitato finanziario prima della scadenza del mandato, l’Assemblea elegge per il restante periodo un membro della stessa regione geografica o dello stesso gruppo di Stati.
6. I membri del Comitato finanziario non devono avere alcun interesse economico in alcuna attività connessa con quei settori rispetto ai quali il Comitato è competente ad emettere raccomandazioni. Essi non devono far conoscere, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, alcuna informazione confidenziale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro incarichi per l’Autorità.
7. Le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio nelle seguenti questioni tengono conto delle raccomandazioni del Comitato finanziario:
8. Le decisioni del Comitato finanziario su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. Le decisioni su questioni sostanziali sono adottate per consenso.
9. Si ritiene che il requisito di cui all’articolo 162 numero 2 lettera y) della Convenzione, che contempla l’istituzione di un organo sussidiario che si occupi delle questioni finanziarie, sia soddisfatto dall’istituzione del Comitato finanziario conformemente a questa sezione.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 23 giugno | 2003 | 23 luglio | 2003 |
| Algeria | 11 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Angola | 7 settembre | 2010 A | 7 ottobre | 2010 |
| Antigua e Barbuda | 3 maggio | 2016 A | 2 giugno | 2016 |
| Arabia Saudita | 24 aprile | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Argentina | 1° dicembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Armenia | 9 dicembre | 2002 A | 8 gennaio | 2003 |
| Australia | 5 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Austria* | 14 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Azerbaigian | 16 giugno | 2016 A | 16 luglio | 2016 |
| Bahamas | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Bangladesh | 27 luglio | 2001 A | 26 agosto | 2001 |
| Barbados | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Belgio* | 13 novembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 |
| Belize | 21 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Benin | 16 ottobre | 1997 | 15 novembre | 1997 |
| Bielorussia | 30 agosto | 2006 A | 29 settembre | 2006 |
| Bolivia | 28 aprile | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Bosnia ed Erzegovina | 26 maggio | 2021 A | 25 giugno | 2021 |
| Botswana | 31 gennaio | 2005 A | 2 marzo | 2005 |
| Brasile | 25 ottobre | 2007 | 24 novembre | 2007 |
| Brunei | 5 novembre | 1996 | 5 dicembre | 1996 |
| Bulgaria | 15 maggio | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
| Burkina Faso | 25 gennaio | 2005 | 24 febbraio | 2005 |
| Camerun | 28 agosto | 2002 | 27 settembre | 2002 |
| Canada* | 7 novembre | 2003 | 7 dicembre | 2003 |
| Capo Verde | 23 aprile | 2008 | 23 maggio | 2008 |
| Ceca, Repubblica | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Ciad | 14 agosto | 2009 | 13 settembre | 2009 |
| Cile | 25 agosto | 1997 A | 24 settembre | 1997 |
| Cina | 7 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Cipro | 27 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Congo (Brazzaville) | 9 luglio | 2008 | 8 agosto | 2008 |
| Corea (Sud) | 29 gennaio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Costa Rica | 20 settembre | 2001 A | 20 ottobre | 2001 |
| Côte d’Ivoire | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Croazia | 5 aprile | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Cuba | 17 ottobre | 2002 A | 16 novembre | 2002 |
| Danimarca | 16 novembre | 2004 | 16 dicembre | 2004 |
| Dominicana, Repubblica | 10 luglio | 2009 | 10 agosto | 2008 |
| Ecuador | 24 settembre | 2012 | 24 ottobre | 2012 |
| Estonia | 26 agosto | 2005 A | 25 settembre | 2005 |
| Eswatini | 24 settembre | 2012 | 24 ottobre | 2012 |
| Figi | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Filippine | 23 luglio | 1997 | 22 agosto | 1997 |
| Finlandia | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Francia | 11 aprile | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Gabon | 11 marzo | 1998 | 10 aprile | 1998 |
| Georgia | 21 marzo | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Germania | 14 ottobre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Ghana | 23 settembre | 2016 A | 23 ottobre | 2016 |
| Giamaica | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Giappone | 20 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Giordania | 27 novembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Grecia | 21 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Grenada | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Guatemala | 11 febbraio | 1997 | 13 marzo | 1997 |
| Guinea | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Guinea equatoriale | 21 luglio | 1997 | 20 agosto | 1997 |
| Guyana | 25 settembre | 2008 A | 25 ottobre | 2008 |
| Haiti | 31 luglio | 1996 A | 30 agosto | 1996 |
| Honduras | 28 luglio | 2003 A | 27 agosto | 2003 |
| India | 29 giugno | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Indonesia | 2 giugno | 2000 | 2 luglio | 2000 |
| Irlanda | 21 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Islanda | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Isole Cook | 15 febbraio | 1995 A | 28 luglio | 1996 |
| Italia | 13 gennaio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Kenya | 29 luglio | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Kiribati | 24 febbraio | 2003 | 26 marzo | 2003 |
| Kuwait | 2 agosto | 2002 A | 1° settembre | 2002 |
| Laos | 5 giugno | 1998 | 5 luglio | 1998 |
| Lesotho | 31 maggio | 2007 | 30 giugno | 2007 |
| Lettonia | 23 dicembre | 2004 A | 22 gennaio | 2005 |
| Libano | 5 gennaio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Liberia | 25 settembre | 2008 | 25 ottobre | 2008 |
| Lituania | 12 novembre | 2003 A | 12 dicembre | 2003 |
| Lussemburgo | 5 ottobre | 2000 | 4 novembre | 2000 |
| Macedonia del Nord | 19 agosto | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Madagascar | 22 agosto | 2001 | 21 settembre | 2001 |
| Malawi | 28 settembre | 2010 | 28 ottobre | 2010 |
| Maldive | 7 settembre | 2000 | 7 ottobre | 2000 |
| Malesia | 14 ottobre | 1996 | 13 novembre | 1996 |
| Malta | 26 giugno | 1996 | 26 luglio | 1996 |
| Marocco | 31 maggio | 2007 | 30 giugno | 2007 |
| Mauritania | 17 luglio | 1996 | 16 agosto | 1996 |
| Maurizio* | 4 novembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Messico | 10 aprile | 2003 A | 10 maggio | 2003 |
| Micronesia | 6 settembre | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Moldova | 6 febbraio | 2007 | 8 marzo | 2007 |
| Monaco | 20 marzo | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Mongolia | 13 agosto | 1996 | 12 settembre | 1996 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 13 marzo | 1997 A | 12 aprile | 1997 |
| Myanmar | 21 maggio | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
| Namibia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Nauru | 23 gennaio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Nepal | 2 novembre | 1998 | 2 dicembre | 1998 |
| Nicaragua | 3 maggio | 2000 | 2 giugno | 2000 |
| Niger | 7 agosto | 2013 | 6 settembre | 2013 |
| Nigeria | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Niue | 11 ottobre | 2006 | 10 novembre | 2006 |
| Norvegia | 24 giugno | 1996 A | 28 luglio | 1996 |
| Nuova Zelanda | 19 luglio | 1996 | 18 agosto | 1996 |
| Oman | 26 febbraio | 1997 A | 28 marzo | 1997 |
| Paesi Bassia | 28 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Aruba | 23 luglio | 2014 | 23 luglio | 2014 |
| Curaçao | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
| Sint Maarten | 13 febbraio | 2009 | 13 febbraio | 2009 |
| Pakistan | 26 febbraio | 1997 | 28 marzo | 1997 |
| Palestina | 2 gennaio | 2015 | 1° febbraio | 2015 |
| Panama | 1° luglio | 1996 A | 31 luglio | 1996 |
| Papua Nuova Guinea | 14 gennaio | 1997 | 13 febbraio | 1997 |
| Paraguay | 10 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Polonia | 13 novembre | 1998 | 13 dicembre | 1998 |
| Portogallo | 3 novembre | 1997 | 3 dicembre | 1997 |
| Qatar | 9 dicembre | 2002 | 8 gennaio | 2003 |
| Regno Unito | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Anguilla | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Bermuda | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Caimane, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Gibilterra | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Guernesey | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud) | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Jersey | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Montserrat | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| TerritorioAntartico Britannico | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Turks e Caicos, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Vergini Britanniche, Isole | 25 luglio | 1997 | 24 agosto | 1997 |
| Romania | 17 dicembre | 1996 A | 16 gennaio | 1997 |
| Ruanda | 18 maggio | 2023 | 17 giugno | 2023 |
| Russia* | 12 marzo | 1997 A | 11 aprile | 1997 |
| Salomone, Isole | 23 giugno | 1997 | 23 luglio | 1997 |
| Samoa | 14 agosto | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Seicelle | 15 dicembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Senegal | 25 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Serbia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Sierra Leone | 12 dicembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Singapore | 17 novembre | 1994 | 28 luglio | 1996 |
| Slovacchia | 8 maggio | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Slovenia | 16 giugno | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Spagna | 15 gennaio | 1997 | 14 febbraio | 1997 |
| Sri Lanka | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Sudafrica | 23 dicembre | 1997 | 22 gennaio | 1998 |
| Suriname | 9 luglio | 1998 | 8 agosto | 1998 |
| Svezia | 25 giugno | 1996 | 28 luglio | 1996 |
| Svizzera | 1° maggio | 2009 | 31 maggio | 2009 |
| Tanzania | 25 giugno | 1998 | 25 luglio | 1998 |
| Thailandia | 15 maggio | 2011 A | 14 giugno | 2011 |
| Timor Est | 8 gennaio | 2013 | 7 febbraio | 2013 |
| Togo | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Tonga | 2 agosto | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Trinidad e Tobago | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Tunisia | 24 maggio | 2002 | 23 giugno | 2002 |
| Tuvalu | 9 dicembre | 2002 | 8 gennaio | 2003 |
| Ucraina* | 26 luglio | 1999 | 25 agosto | 1999 |
| Uganda | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Ungheria | 5 febbraio | 2002 A | 7 marzo | 2002 |
| Unione europea | 1° aprile | 1998 | 1° maggio | 1998 |
| Uruguay | 7 agosto | 2007 | 6 settembre | 2007 |
| Vanuatu | 10 agosto | 1999 | 9 settembre | 1999 |
| Vietnam | 27 aprile | 2006 A | 26 maggio | 2006 |
| Yemen | 13 ottobre | 2014 A | 12 novembre | 2014 |
| Zambia | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| Zimbabwe | 28 luglio | 1995 | 28 luglio | 1996 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Per il Regno Unito in Europa. |
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