Convenzione intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale

0.747.305.31Multilateral International Treaty22 giu 1968

Firmata a Londra il 9 aprile 1965
Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 19681
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 23 aprile 1968
Entrata in vigore il 5 marzo 1967 e, per la Svizzera, il 22 giugno 1968

(Stato 1° gennaio 2025)

I Governi contraenti,

desiderosi di agevolare il traffico marittimo mediante semplificazione e riduzione di procedure, modalità e documenti richiesti per l’entrata e il soggiorno in porti nonché l’uscita da essi nel traffico marittimo internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e degli allegati, i Governi contraenti si obbligano ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per agevolare e accelerare il traffico marittimo internazionale e per evitare ritardi inutili a navi, nonché alle persone e merci che si trovano a bordo.

Art. II
  1. I Governi contraenti si obbligano a cooperare, conformemente alle presenti disposizioni, all’elaborazione e applicazione dei provvedimenti intesi ad agevolare l’entrata e il soggiorno delle navi nei porti nonché la loro uscita da essi. Tali provvedimenti devono essere, per quanto possibile, almeno altrettanto favorevoli che quelli in vigore per altri modi di trasporto internazionale, anche se possono differire secondo le condizioni speciali di ciascuno di essi.
  2. I presenti provvedimenti intesi ad agevolare il traffico marittimo internazionale s’applicano parimenti alle navi degli Stati con o senza litorale marittimo se i loro Governi partecipano alla presente Convenzione.
  3. Le presenti disposizioni non si applicano né alle navi da guerra né a quelle da diporto.
Art. III

I Governi contraenti si obbligano a cooperare per uniformare, in quanto possibile, procedure, modalità e documenti in tutti i campi in cui tale uniformità possa agevolare e migliorare il traffico marittimo internazionale, e a ridurre al minimo le modificazioni ritenute necessarie per l’adeguamento a esigenze d’ordine interno.

Art. IV

Per conseguire gli scopi precedentemente enunciati, i Governi contraenti si obbligano a cooperare fra loro o per il tramite dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (in seguito: Organizzazione) nelle questioni concernenti procedure, modalità e documenti richiesti come anche la loro applicazione nel traffico marittimo internazionale.

Art. V
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dell’Allegato va interpretata come contraria all’applicazione di provvedimenti più favorevoli che un Governo contraente emana o dovesse emanare in virtù della propria legislazione o di disposizioni di altri accordi internazionali.
  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dell’Allegato va interpretata come contraria all’applicazione, da parte d’un Governo contraente, di provvedimenti temporanei da esso ritenuti necessari per la tutela della morale, della sicurezza e dell’ordine pubblico o per impedire l’introduzione o la propagazione di malattie o infezioni che possano pregiudicare la salute pubblica o il regno animale o vegetale.
  3. Tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella presente Convenzione soggiace alla legislazione dei Governi contraenti.
Art. VI

Nell’applicazione della presente Convenzione e dell’allegato s’intende:

  1. Per «norme», le disposizioni che è possibile e necessario far applicare uniformemente dai Governi contraenti, secondo la Convenzione, al fine di agevolare il traffico marittimo internazionale;
  2. Per «raccomandazioni» le disposizioni la cui applicazione è ritenuta auspicabile dai Governi contraenti per agevolare il traffico marittimo internazionale.
Art. VII

l. L’allegato alla presente Convenzione può essere modificato dai Governi contraenti sia su iniziativa di uno di essi sia in occasione d’una conferenza appositamente riunitasi. 2. Qualsiasi Governo contraente può proporre un emendamento dell’allegato mediante la presentazione del disegno d’emendamento al Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito «Segretario generale»): a. Qualsiasi emendamento proposto conformemente al presente paragrafo è esaminato dal Comitato dell’agevolazione delle formalità dell’Organizzazione, a condizione che sia stato diffuso almeno tre mesi innanzi la riunione di detto Comitato. Se è approvato dai due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, il Segretario generale ne avverte tutti i Governi contraenti. b. Qualsiasi emendamento dell’allegato, approvato conformemente al presente paragrafo, entra in vigore 15 mesi dopo che il Segretario generale abbia comunicato la proposta a tutti i Governi contraenti, purché un terzo almeno dei Governi contraenti non abbia, entro un termine di 12 mesi dopo la comunicazione, notificato per scritto al Segretario generale che non accetta detta proposta. c. Il Segretario generale informa tutti i Governi contraenti di ogni notificazione ricevuta conformemente all’alinea b) come anche della data dell’entrata in vigore. d. I Governi contraenti che non accettano un emendamento non sono vincolati da detto emendamento, ma seguono la procedura definita nell’articolo VIII della presente Convenzione. 3. Il Segretario generale su richiesta d’almeno un terzo dei Governi contraenti, convoca una Conferenza di essi, incaricata di esaminare gli emendamenti dell’allegato. Ogni emendamento adottato durante tali conferenze da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, entra in vigore dopo sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario generale ai Governi contraenti. 4. Il Segretario Generale informa senza indugio i Governi firmatari dell’adozione e dell’entrata in vigore di ogni emendamento adottato conformemente al presente articolo.

Art. VIII
  1. Ogni Governo contraente se ritiene impossibile di conformarsi a una qualsiasi norma mediante adeguamento di procedura, modalità e documenti o se ritiene necessario, per motivi speciali, d’esigere disposizioni diverse da quelle della norma in questione, deve informarne il Segretario generale. Tale notificazione deve avvenire il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della Convenzione per il Governo in questione o quando esso abbia deciso di chiedere procedure, modalità e documenti diversi da quelli prescritti nella norma.
  2. Ove si tratti d’un emendamento a una norma o d’una norma nuova, l’esistenza di diversità deve essere notificata al Segretario generale il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della modificazione o dopo la decisione di chiedere procedure, modalità e documenti diversi. Ogni Governo contraente può notificare contemporaneamente i provvedimenti che esso propone per adeguare, alle disposizioni della norma emendata o nuova, le procedure, le modalità e i documenti richiesti.
  3. I Governi contraenti sono invitati ad adeguare, per quanto possibile, alle raccomandazioni le procedure, le modalità e i documenti da essi richiesti. Non appena un Governo contraente ha realizzata tale concordanza, ne informa il Segretario generale.
  4. Il Segretario generale informa i Governi contraenti di ogni notificazione fattagli in applicazione del presente articolo.
Art. IX

Il Segretario generale convoca, su domanda d’un terzo dei Governi contraenti, una Conferenza di essi per rivedere o emendare la presente Convenzione. Le disposizioni rivedute o emendate sono adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi; esse sono oggetto di copie certificate conformi che il Segretario generale invia, per l’approvazione, a tutti i Governi contraenti. Ogni disposizione emendata o riveduta entra in vigore dopo un anno (dalla data d’approvazione per tutti i Governi contraenti, eccettuati quelli che hanno dichiarato di disapprovarla prima dell’entrata in vigore. La Conferenza mediante voto d’una maggioranza di due terzi, può, all’atto dell’adozione d’un testo riveduto o d’un emendamento, decidere che esso è di natura tale per cui ogni Governo contraente che abbia dichiarato, nel termine d’un anno dopo l’entrata in vigore, di non approvarlo, trascorso detto termine cessa di far parte della Convenzione.

Art. X
  1. La presente Convenzione è aperta durante sei mesi alla firma indi, all’adesione.
  2. I Governi degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle organizzazioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia2possono partecipare alla presente Convenzione mediante:
    1. firma senza riserva d’approvazione;
    2. firma con riserva d’approvazione ed in seguito approvazione; e
    3. adesione.

L’approvazione o l’adesione avviene mediante deposito dell’istrumento presso il Segretario generale. 3. Il Governo di ogni Stato che in virtù del paragrafo 2 del presente articolo non può partecipare alla Convenzione, può farne domanda al Segretario generale. Esso può essere ammesso a partecipare alla Convenzione secondo il paragrafo 2 a condizione che la sua domanda sia stata approvata dai due terzi dei Membri dell’Organizzazione che non siano Membri associati.

Art. XI

La presente Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati che l’hanno firmata senza riserva d’approvazione avranno deposto lo strumento d’approvazione o d’adesione. Per ogni Governo che partecipi successivamente, essa entra in vigore sessanta giorni dopo la data di deposito dello strumento d’approvazione o d’adesione.

Art. XII

Dopo che la presente Convenzione è rimasta in vigore per tre anni per un Governo contraente, quest’ultimo può disdirla mediante notificazione scritta al Segretario generale ne comunica a tutti gli altri Governi contraenti il tenore e la data di recezione. La disdetta prende effetto dopo un anno dalla data di notificazione al Segretario generale o alla fine di un periodo più lungo se specificato nella notificazione.

Art. XIII

1. a. Le Nazioni Unite, se assumono la responsabilità dell’amministrazione d’un territorio, o ogni Governo contraente incaricato di garantire rapporti internazionali d’un territorio devono, non appena possibile, procedere a deliberazioni con detto territorio al fine di estendergli l’applicazione della presente Convenzione e possono, in ogni momento, dichiarare, mediante notificazione al Segretario generale, che la Convenzione si estende anche al territorio in questione.

  1. L’applicazione della presente Convenzione è estesa a ogni territorio designato nella notificazione, a contare dalla data di recezione di quest’ultima o da qualsiasi altra data in essa indicata.
  2. Le disposizioni dell’articolo VIII della presente Convenzione s’applicano a ogni territorio cui è estesa la Convenzione conformemente al presente articolo. L’espressione «procedure, modalità e documenti» comprende in tal caso le disposizioni in vigore nel territorio in questione.
  3. La presente Convenzione cessa di essere applicata ad ogni territorio dopo che è trascorso il termine d’un anno dalla data di recezione d’una notificazione indirizzata per tale scopo al Segretario generale o alla fine di un periodo più lungo stabilito nella notificazione.

2. Il Segretario generale notifica a tutti i Governi contraenti l’estensione della presente Convenzione a ogni altro territorio in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, e ne specifica ogni volta la data d’applicazione.

Art. XIV

Il Segretario generale comunica a tutti i Governi firmatari della Convenzione, a tutti i Governi contraenti e a tutti i Membri dell’Organizzazione:

  1. l’elenco delle firme apposte alla presente Convenzione e la loro data;
  2. il deposito degli istrumenti d’approvazione e d’adesione e la data del deposito;
  3. la data d’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo XI;
  4. le notificazioni ricevute conformemente agli articoli XII e XIII così come la loro data;
  5. la convocazione delle conferenze previste negli articoli VII e IX.
Art. XV

La presente Convenzione e l’allegato sono deposti presso il Segretario generale che trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e agli altri Governi che aderiscono alla Convenzione. Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore il Segretario generale la farà registrare conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3.

Art. XVI

La presente Convenzione e l’allegato sono fatti nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimenti fede. Sono state fatte le traduzioni ufficiali in spagnuolo e russo che sono depositate con i testi originali firmati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Londra, il 9 aprile 1965.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania19 dicembre2005 A17 febbraio2006
Algeria28 novembre198327 gennaio1984
Antigua e Barbuda24 novembre2015 A23 gennaio2016
Arabia Saudita9 maggio2018 A8 luglio2018
Argentina29 gennaio198029 marzo1980
Australia28 aprile1986 A27 giugno1986
Austria20 giugno1975 A19 agosto1975
Azerbaigian12 giugno200611 agosto2006
Bahamas22 luglio1976 A20 settembre1976
Bangladesh21 settembre2000 A20 novembre2000
Barbados30 settembre1982 A29 novembre1982
Belgio4 gennaio19675 marzo1967
Belize9 ottobre2023 A8 dicembre2023
Benin2 marzo1992 A1° maggio1992
Bielorussia5 dicembre2016 A3 febbraio2016
Brasile22 agosto197721 ottobre1977
Bulgaria22 aprile1999 A21 giugno1999
Burundi29 settembre1998 A28 novembre1998
Camerun10 aprile1997 A9 giugno1997
Canada18 luglio196716 settembre1967
Capo Verde28 aprile1977 A27 giugno1977
Ceca, Repubblica*19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cile14 febbraio1975 A15 aprile1975
Cina16 gennaio1995 A17 marzo1995
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Macao24 giugno200524 giugno2005
Cipro9 marzo2004 A8 maggio2004
Colombia3 giugno1991 A2 agosto1991
Congo (Brazzaville)7 agosto2002 A6 ottobre2002
Corea (Nord)24 aprile1992 A23 giugno1992
Corea (Sud)6 marzo20015 maggio2001
Costa Rica*12 febbraio| 2019 A | | --- |13 aprile2019
Côte d’Ivoire16 febbraio19675 marzo1967
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba*27 novembre1984 A26 gennaio1985
Danimarca9 gennaio19689 marzo1968
Dominica31 agosto2001 A30 ottobre2001
Dominicana, Repubblica11 luglio19665 marzo1967
Ecuador17 maggio198816 luglio1988
Egitto*19 febbraio198720 aprile1987
El Salvador21 dicembre2006 A19 febbraio2007
Emirati Arabi Uniti10 aprile2018 A9 giugno2018
Estonia22 marzo2002 A21 maggio2002
Figi29 novembre1972 A28 gennaio1973
Finlandia20 marzo196719 maggio1967
Francia29 novembre196728 gennaio1968
Gabon12 aprile2005 A11 giugno2005
Gambia1° novembre1991 A31 dicembre1991
Georgia25 agosto1995 A24 ottobre1995
Germania*26 luglio196724 settembre1967
Ghana5 novembre19655 marzo1967
Giappone2 settembre20051° novembre2005
Giordania27 marzo1997 A26 maggio1997
Grecia8 giugno19727 agosto1972
Guatemala7 marzo2023 A6 maggio2023
Guinea19 gennaio1981 A20 marzo1981
Guinea-Bissau12 maggio2022 A11 luglio2022
Guyana10 dicembre1997 A8 febbraio1998
Honduras26 gennaio2006 A25 marzo2006
India25 maggio1976 A24 luglio1976
Indonesia4 novembre2002 A3 gennaio2003
Iran27 marzo1995 A26 maggio1995
Iraq*15 novembre1976 A14 gennaio1977
Irlanda18 giugno197117 agosto1971
Islanda24 gennaio1967 A5 marzo1967
Isole Marshall29 novembre1994 A28 gennaio1995
Israele**13 ottobre196712 dicembre1967
Italia25 settembre197224 novembre1972
Kenya10 novembre2006 A9 gennaio2007
Lettonia20 gennaio1998 A21 marzo1998
Libano17 luglio200115 settembre2001
Liberia14 febbraio1978 A15 aprile1978
Libia28 aprile2005 A27 giugno2005
Lituania25 gennaio2000 A25 marzo2000
Lussemburgo14 febbraio1991 A15 aprile1991
Madagascar8 luglio19706 settembre1970
Malaysia10 aprile2019| 9 aprile | | --- |2019
Mali12 ottobre2004 A11 dicembre2004
Malta*24 settembre2002 A23 novembre2002
Maurizio18 giugno1990 A17 agosto1990
Messico31 maggio1983 A30 luglio1983
Moldova13 aprile2023 A12 giugno2023
Monaco9 aprile19655 marzo1967
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Nicaragua4 luglio20072 settembre2007
Nigeria24 gennaio1967 A5 marzo1967
Norvegia8 settembre19665 marzo1967
Nuova Zelanda27 luglio1973 A25 settembre1973
Paesi Bassi*21 settembre196720 novembre1967
Aruba24 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao21 settembre196720 novembre1967
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 settembre196720 novembre1967
Sint Maarten21 settembre196720 novembre1967
Palau29 settembre2011 A28 novembre2011
Panama1° settembre2008 A13 ottobre2008
Perù16 luglio1982 A14 settembre1982
Polonia25 luglio196923 settembre1969
Portogallo6 agosto1990 A6 ottobre1990
Regno Unito24 febbraio19665 marzo1967
Romania25 aprile2001 A24 giugno2001
Russia*25 ottobre19665 marzo1967
Saint Kitts e Nevis7 ottobre2004 A6 dicembre2004
Saint Lucia20 maggio2004 A19 luglio2004
Saint Vincent e Grenadine| 2 luglio | | --- |2020 A| 30 settembre | | --- |2020
Samoa18 maggio2004 A17 luglio2004
Seicelle13 dicembre1989 A11 febbraio1990
Senegal17 ottobre198016 dicembre1980
Serbia27 aprile1992 S27 aprile1992
Sierra Leone10 marzo2008 A9 maggio2008
Singapore3 aprile1967 A2 giugno1967
Siria*6 febbraio1975 A7 aprile1975
Slovacchia*30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna24 agosto197323 ottobre1973
Sri Lanka6 marzo1998 A5 maggio1998
Stati Uniti17 marzo196716 maggio1967
Guam9 settembre1975 A9 settembre1975
Isole Midway, Wake, Johnston18 marzo1976 A18 marzo1976
Isole Vergini americane9 settembre1975 A9 settembre1975
Samoa americane9 settembre1975 A9 settembre1975
Tutti i territori e possedimenti
degli Stati Uniti, compreso
Portorico
9 settembre1975 A9 settembre
Suriname29 novembre1975 S25 novembre1975
Svezia28 luglio196726 settembre1967
Svizzera23 aprile196822 giugno1968
Tanzania23 luglio2008 A21 settembre2008
Thailandia28 novembre1991 A27 gennaio1992
Togo8 luglio2021 A6 settembre2021
Tonga18 settembre2003 A17 novembre2003
Trinidad e Tobago16 marzo196715 maggio1967
Tunisia27 gennaio1969 A28 marzo1969
Turchia13 maggio2016 A12 luglio2016
Ucraina25 ottobre199324 dicembre1993
Uganda3 aprile2019 A2 giugno2019
Ungheria*15 dicembre197613 febbraio1977
Uruguay*2 dicembre1992 A31 gennaio1993
Vanuatu13 gennaio1989 A14 marzo1989
Venezuela10 maggio2002 A9 luglio2002
Vietnam23 gennaio2006 A24 marzo2006
Yemen6 marzo1979 A5 maggio1979
Zambia14 dicembre1965 A5 marzo1967
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 5 mar. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. Cpv. 1 lett. a del DF del 12 mar. 1968 (RU 1968 725).

  2. RS 0.193.501

  3. RS 0.120

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