Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico

0.747.305.411Multilateral International Treaty23 lug 1968

Conchiusa a Londra il 5 aprile 1966
Accettata dall’Assemblea federale il 12 marzo 19681
Approvata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 aprile 1958
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 luglio 1968

(Stato 20 maggio 2025)

I Governi contraenti,

desiderosi di stabilire principi e regole uniformi in quanto concerne i limiti autorizzati per l’immersione di natanti del traffico internazionale, nell’intento di salvaguardare la sicurezza della vita umana e dei beni in mare,

considerato che il migliore mezzo per giungere a tale scopo è di conchiudere una convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale giusta la convenzione
  1. I Governi contraenti si obbligano di dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e degli allegati, parti integranti della stessa. Pertanto qualsiasi riferimento alla Convenzione concerne anche i suoi allegati.
  2. I Governi contraenti si obbligano a prendere tutti quei provvedimenti necessari per l’esecuzione della Convenzione.
Art. 2 Definizioni

Al fine della presente convenzione e salvo esplicita disposizione contraria, il termine:

  1. «regole» designa quelle recate in allegato alla presente convenzione;
  2. «amministrazione» designa il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera;
  3. «approvato» significa approvato dall’amministrazione;
  4. «viaggio internazionale» indica un viaggio per mare fra il paese cui s’applica la convenzione e un porto situato fuori di detto paese o viceversa. In tale proposito, qualsiasi territorio le cui relazioni internazionali sono garantite da un Governo contraente o la cui amministrazione è curata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite è considerato come un paese a sé;
  5. «peschereccio» designa una nave impiegata esclusivamente per la cattura del pesce, delle balene, delle foche, dei trichechi o d’altre risorse marine viventi;
  6. «nave nuova» designa una nave di cui è già stata posata la chiglia o che si trova in uno stato d’avanzamento corrispondente nella data in cui entra in vigore la presente convenzione per ciascun Governo contraente o successivamente a tale data;
  7. «nave esistente» designa una nave che non sia nuova;
  8. «la lunghezza» impiegata è uguale al 96 per cento di quella totale di galleggiamento posta a una distanza, sopra la chiglia, uguale all’85 per cento dell’incavo minimo sulla chiglia misurato da sotto la chiglia oppure alla distanza tra il lato prodiero del dritto di prora e l’asse dell’asta del timone, per il galleggiamento di cui si tratta, qualora questa distanza sia maggiore. Nelle navi costruite per navigare a chiglia inclinata, il galleggiamento sul quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo a quello di carico previsto.
Art. 3 Disposizioni generali
  1. Nessuna nave sottoposta alle prescrizioni della presente convenzione deve prendere il mare in viaggio internazionale dopo la data d’entrata in vigore della presente convenzione se non è stata sottoposta a un’ispezione, marcata, e provveduta del certificato internazionale di bordo libero (1966), oppure, se occorre, d’un certificato internazionale d’esecuzione per il bordo libero conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
  2. Nessuna disposizione della presente convenzione vieta a un’amministrazione d’assegnare a una nave un bordo libero superiore a quello minimo stabilito secondo le disposizioni dell’allegato I.
Art. 4 Campo d’applicazione
  1. La presente convenzione si applica alle navi seguenti:
    1. navi immatricolate nel paese il cui Governo è parte contraente;
    2. navi immatricolate in territori cui è estesa la presente convenzione in virtù dell’articolo 32;
    3. navi non immatricolate che battono bandiera d’uno Stato il cui Governo è parte contraente.
  2. La presente convenzione si applica alle navi che effettuano viaggi internazionali.
  3. Le regole di cui nell’allegato I sono specialmente stabilite per le navi nuove.
  4. Le navi esistenti che non soddisfano completamente alle disposizioni delle regole di cui nell’allegato I o di parte di esse devono almeno soddisfare alle prescrizioni corrispondenti, meno rigorose, applicate dall’amministrazione alle navi che effettuavano viaggi internazionali prima dell’entrata in vigore della presente convenzione; in nessun caso può essere imposto l’aumento del loro bordo libero. Per poter beneficiare d’una riduzione dei bordo libero allo stato precedente, le navi di cui si tratta devono adempiere a tutte le condizioni imposte dalla presente convenzione.
  5. Le regole di cui nell’allegato II si applicano alle navi nuove e a quelle esistenti che soggiacciono alle disposizioni della presente convenzione.
Art. 5 Eccezioni
  1. La presente convenzione non s’applica:
    1. alle navi da guerra;
    2. alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri (79 piedi);
    3. alle navi esistenti d’una stazza lorda inferiore a 150 tonnellate;
    4. agli yachts da diporto che non svolgono traffico commerciale;
    5. alle navi da pesca.
  2. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione s’applica alle navi esclusivamente adibite alla navigazione:
    1. sui grandi laghi dei Nord America e sul San Lorenzo all’ovest di una lossodromia dal Capo dei Rosai alla Punta ovest dell’isola d’Anticosti e prolungata, a nord dell’isola d’Anticosti, sul meridiano 63° Ovest;
    2. sul mar Caspio;
    3. su il Rio della Plata, il Paranà e l’Uruguay a ovest d’una lossodromia tracciata da Punta Norte, Argentina a Punta del Este, Uruguay.
Art. 6 Esenzioni
  1. Qualora una nave effettui viaggi internazionali fra porti vicini di due o più Stati, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione delle presenti disposizioni sempreché la nave sia strettamente adibita a questi viaggi e che i Governi degli Stati in cui sono situati tali porti ritengano che per l’esiguo pericolo o le condizioni del percorso fra tali porti non è giustificata o consentita l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione alle navi che compiono tali viaggi.
  2. Ogni nave che presenti nuove caratteristiche può essere dispensata da un’amministrazione dall’applicazione di quelle disposizioni della presente convenzione che potessero impedire seriamente le ricerche intese a migliorare tali caratteristiche e la loro attuazione a bordo di navi effettuanti viaggi internazionali. Tuttavia occorre che la nave si adegui alle prescrizioni dettate dall’amministrazione per garantire la sicurezza generale della nave, tenuto conto del servizio cui essa è adibita, e ritenute accettabili da Governi degli Stati frequentati dalla nave.
  3. L’Amministrazione che concede l’esenzione in virtù dei paragrafi 1 e 2 ne comunica all’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (dappresso «Organizzazione») i particolari e i motivi che l’Organizzazione, a sua volta, trasmetterà per informazione agli altri Governi contraenti.
  4. Se, in seguito a circostanze eccezionali, una nave non abitualmente adibita a viaggi internazionali ne debba compiere uno, l’amministrazione può dispensarla dall’applicazione di una o più disposizioni della presente Convenzione, sempreché sia soddisfatto a quelle condizioni ritenute sufficienti dall’amministrazione per garantire la sicurezza durante il viaggio da compiere.
Art. 7 Forza maggiore
  1. La nave che al momento di salpate per un viaggio qualsiasi non è soggetta alle disposizioni della presente convenzione non vi sarà neppure sottoposta durante il viaggio quando sia deviata dal maltempo o da qualsiasi altra forza maggiore.
  2. Nell’applicare le prescrizioni della presente convenzione, l’amministrazione terrà conto di ogni deviazione o ritardo di navi, provocati dal maltempo o da qualsiasi altra causa.
Art. 8 Equivalenza
  1. L’amministrazione può autorizzare il collocamento, su una nave, di impianti, materiali, dispositivi o apparecchi ovvero il ricorso a disposizioni speciali, diversi da quanto prescritto nella presente convenzione, a condizione che abbia accertato, mediante prove o in altro modo, che tali impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni abbiano almeno una efficacia pari a quelle prescritte nella convenzione.
  2. Ogni amministrazione che autorizza in tal modo impianti, materiali, dispositivi, apparecchi ovvero disposizioni speciali, ne comunica le caratteristiche all’Organiz-zazione, allegandovi un rapporto sulle prove svolte, per trasmetterli ai Governi contraenti.
Art. 9 Approvazione per fini sperimentali
  1. Nessuna prescrizione della presente convenzione impedisce a un’amministrazione d’approvare disposizioni speciali a fine sperimentale per un natante cui s’applica la presente convenzione.
  2. L’amministrazione che approvi una disposizione di questo genere ne comunica i particolari all’Organizzazione che li trasmette ai Governi contraenti.
Art. 10 Riparazioni, modificazioni e trasformazioni
  1. Un natante cui siano apportate riparazioni, modificazioni, trasformazioni o adeguamenti deve continuare a soddisfare almeno alle prescrizioni già applicabili ad esso. In tal caso, un natante esistente non deve, di norma, scostarsi dalle prescrizioni applicabili a un natante nuovo più di quanto si scostasse prima.
  2. Riparazioni, modificazioni, trasformazioni e adeguamenti d’importanza maggiore devono soddisfare, nella misura ritenuta possibile e ragionevole dall’amministrazione, alle prescrizioni applicabili a una nave nuova.
Art. 11 Zone e regioni
  1. Il natante cui si applica la presente convenzione deve conformarsi alle disposizioni applicabili ad esso nelle zone e regioni menzionate nell’allegato II.
  2. Un porto situato al limite di due zone o regioni adiacenti è considerato come compreso nella zona o regione da cui proviene o verso cui è diretto il natante.
Art. 12 Immersione
  1. Salvo nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, le linee di carico adeguate, segnate sul fianco del natante e corrispondentialla stagione e alla zona o regione in cui potrebbe trovarsi il natante; non devono mai essere immerse dal momento in cui il natante prende il mare, durante la navigazione e all’arrivo.
  2. Quando il natante naviga in acqua dolce di densità uguale a uno, la linea di carico adeguata può essere immersa a una profondità corrispondente alla tolleranza per acqua dolce indicata nel certificato di bordo libero (1966). Se la densità non è uguale a uno, la correzione è proporzionale alla differenza fra 1,025 e la densità reale.
  3. Se una nave parte da un porto sito su un fiume o in acque interne, è permesso caricarla d’una quantità corrispondente al peso del combustibile e di qualsiasi altra materia che saranno consumati per recarsi dal punto di partenza al mare.
Art. 13 Visite, ispezioni e marchi

Le visite, ispezioni e apposizioni di marchi su navi, in applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le esenzioni sono effettuate, rispettivamente concesse, da funzionari dell’amministrazione; tuttavia, l’amministrazione può affidare le visite, ispezioni e apposizioni di marchi, sia a ispettori appositamente designati, sia ad organismi riconosciuti da essa. In ogni caso, l’amministrazione interessata è pienamente garante dell’esecuzione completa e dell’efficacia della visita, dell’ispezione e dell’apposizione di marchi.

Art. 14 Visite e ispezioni iniziali e periodiche delle navi
  1. Ciascuna nave è sottoposta alle visite e ispezioni qui d’appresso definite:
    1. una visita prima della messa in servizio della nave che comprende una ispezione completa della struttura e degli equipaggiamenti in tutto quanto concerne la presente convenzione. Tale visita consente d’accertare che le attrezzature, i materiali e i campioni sono soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
    2. una visita periodica effettuata secondo gli intervalli definiti dall’amministrazione ma almeno una volta ogni quinquennio che consente di accertare che le strutture, gli equipaggiamenti, le attrezzature, i materiali e i campioni risultano pienamente soddisfacenti alle prescrizioni della presente convenzione;
    3. un’ispezione periodica, eseguita tutti gli anni, entro i tre mesi che seguono o che precedono l’anniversario del rilascio del certificato che consente d’accertare che la chiglia o le sottostrutture non hanno subito modificazioni di natura tale da influenzare i calcoli per la determinazione della posizione della linea di carico e d’accertare il buon stato di manutenzione degli impianti ed apparecchi per:
    (i) la protezione delle aperture; (ii) le ringhiere; (iii) le aperture per lo scarico d’acqua; (iv) i mezzi d’accesso ai locali dell’equipaggio.
  2. Le ispezioni periodiche cui è fatto riferimento nel capoverso c del paragrafo 1, sono menzionati su certificato internazionale di bordo libero (1966) come anche sul certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero concesso alle navi in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 2 della presente convenzione.
Art. 15 Manutenzione in stato dopo le visite

Dopo una qualsiasi delle visite previste nell’articolo 14, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, non può essere portato alcun cambiamento alla struttura, alle attrezzature, agli equipaggiamenti, ai materiali o ai campioni che sono stati oggetto della visita.

Art. 16 Rilascio dei certificati
  1. È rilasciato un certificato internazionale di bordo libero (1966) a qualsiasi nave che sia stata visitata e marcata conformemente alle prescrizioni della presente convenzione.
  2. È rilasciato un certificato internazionale d’esenzione dal bordo libero a ogni nave cui è stata concessa un’esenzione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 4 dell’articolo 6.
  3. I certificati sono rilasciati, sia dall’Amministrazione, sia da un agente o organismo debitamente autorizzato da essa. In ogni caso, l’Amministrazione assume la piena responsabilità per il certificato.
  4. Nonostante qualsiasi disposizione diversa della presente convenzione, ogni certificato internazionale di bordo libero ancora valido all’atto dell’entrata in vigore della presente convenzione, per il Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera, resta valido sia per due anni, sia fino alla data della sua scadenza se quest’ultima è più vicina. Trascorso questo termine, diviene esigibile il certificato internazionale di bordo libero (1966).
Art. 17 Rilascio d’un certificato da parte di un altro Governo
  1. Un Governo contraente può, su richiesta di un altro Governo contraente, far visitare una nave e, ove ritenga che le disposizioni della presente convenzione siano osservate, rilasciare per la nave un certificato internazionale di bordo libero (1966), o autorizzarne il rilascio, conformemente alla presente convenzione.
  2. Una copia del certificato, una copia del rapporto di visita allestito per il calcolo dei bordi liberi e una copia di questi calcoli, sono consegnati, non appena possibile, al Governo che ne ha fatto domanda.
  3. Siffatto certificato deve contenere una dichiarazione nella quale è stabilito che esso è stato rilasciato su richiesta del Governo dello Stato per cui la nave batte bandiera; esso ha ugual valore e è riconosciuto alle stesse condizioni d’un certificato rilasciato secondo l’articolo 16.
  4. Non dev’essere rilasciato alcun certificato di bordo libero (1966) a una nave che batte bandiera di uno Stato il cui Governo non è Governo contraente.
Art. 18 Forma dei certificati
  1. I certificati sono allestiti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che li rilascia. Se la lingua impiegata non è né l’inglese, né il francese, dev’essere allegata una traduzione in queste lingue.
  2. I certificati sono conformi ai modelli figuranti nell’allegato III. La disposizione tipografica di ciascun modello di certificato è esattamente riprodotta in ogni certificato rilasciato o in ogni copia certificata conforme.
Art. 19 Durata della validità dei certificali
  1. Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è rilasciato per un periodo la cui durata è stabilita dall’amministrazione ma che non superi i cinque anni a contare dalla data del rilascio.
  2. Se, dopo la visita periodica prevista al capoverso b del paragrafo 1 dell’articolo 14 non può essere rilasciato un nuovo certificato alla nave prima che sia scaduto il certificato iniziale, l’agente o l’organismo che effettua la visita può prorogare la validità del certificato di cui si tratta per un periodo che non deve superare i cinque mesi. Siffatta proroga è consegnata nel certificato ed è concessa soltanto se non è stata portata alla struttura, agli equipaggiamenti, alle attrezzature, al materiale o ai campioni, alcuna modificazione che potesse mutare il bordo libero.
  3. Il certificato internazionale di bordo libero (1966) è annullato dall’amministrazione in uno dei casi seguenti:
    1. se la chiglia o le soprastrutture della nave hanno subito modificazioni d’un’importanza tale da doverle assegnare un bordo libero più elevato;
    2. se gli impianti e i dispositivi menzionati al capoverso e del paragrafo 1 dell‘articolo 14, non sono mantenuti in buono stato di funzionamento;
    3. se il certificato non contiene un visto accertante che la nave sia stata sottoposta all’ispezione prevista al capoverso c del paragrafo 1 dell’articolo 14;
    4. se la resistenza strutturale della nave è stata indebolita al punto da non più presentare la sicurezza voluta.
    1. La durata della validità d’un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, rilasciato dall’amministrazione a una nave posta a benefici o delle disposizioni dei paragrafo 2 dell’articolo 6, non deve superare i cinque anni a contare dalla data del rilascio. Tale certificato è sottoposto a una procedura di proroga, di visti e d’annullamento analoga a quella prevista nel presente articolo per i certificati di bordo libero (1966).
    2. La validità d’un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, rilasciato a una nave posta a beneficio d’un’esenzione in virtù del paragrafo 4 dell’articolo 6, è limitata alla durata del viaggio singolo per cui è stato rilasciato il certificato.
  4. Ogni certificato rilasciato a una nave da un’amministrazione cessa d’essere valevole se la nave passa a battere bandiera d’un altro Stato.
Art. 20 Accettazione dei certificati

I certificati rilasciati sotto responsabilità d’un Governo contraente, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono accettati dagli altri Governi contraenti e considerati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati da essi stessi per tutto quanto concerne gli obiettivi della presente convenzione.

Art. 21 Controllo
  1. Ciascuna nave, per cui è stato rilasciato un certificato in virtù dell’articolo 16 o dell’articolo 17, è sottoposta, da parte degli altri Governi contraenti, al controllo esercitato da funzionari debitamente autorizzati da questi Governi. I Governi contraenti vigilano affinché siano svolti, nella misura del ragionevole e possibile, accertamenti nell’intento di verificare se a bordo esista un certificato in corso di validità. Ove la nave possegga un certificato internazionale di bordo libero (1966) in corso di validità, il controllo persegue l’unico scopo di verificare:
    1. che la nave non sia caricata oltre i limiti autorizzati nel certificato;
    2. che la posizione della linea di carico sulla nave corrisponda alle indicazioni dei certificato;
    3. che per tutto quanto concerne le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 3 dell’articolo 19, la nave non abbia subito modificazione d’un’ importanza tale da non poter manifestamente prendere il mare senza pericolo per i passeggeri o per l’equipaggio. Se esiste a bordo un certificato internazionale d’esenzione per il bordo libero, in corso di validità, il controllo persegue unicamente lo scopo di accertare che tutte le condizioni previste in quest’ultimo certificato siano ben osservate.
  2. Se questo controllo è esercitato in virtù del capoverso c paragrafo 1 del presente articolo, esso sarà limitato ad impedire alla nave d’apparecchiare se esiste pericolo per i passeggeri o per l’equipaggio.
  3. Nel caso in cui il controllo previsto nel presente articolo provochi un intervento di qualsiasi natura, il funzionario incaricato informa, immediatamente per scritto, di questa decisione e di tutte le circostanze che hanno potuto motivare l’intervento, il Console o il rappresentante diplomatico dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Art. 22 Beneficio della convenzione

Il beneficio della presente convenzione non può essere rivendicato in favore di una nave che non possiede un certificato valido rilasciato in virtù di detta convenzione.

Art. 23 Incidenti
  1. Ciascuna amministrazione si obbliga di svolgere un’indagine in merito a qualsiasi incidente successo a navi di cui essa è responsabile e che sono sottoposte alle disposizioni della presente convenzione, se ritiene che tale indagine possa aiutare a determinare modificazioni d’apportare alla convenzione.
  2. Ciascun Governo contraente si obbliga di fornire all’Organizzazione ogni informazione utile sui risultati di tali indagini. I rapporti o le raccomandazioni dell’Organizzazione, fondati su queste informazioni, non devono rivelare né l’identità né la nazionalità delle navi di cui si tratta e non attribuiscono in nessun modo la responsabilità dell’incidente a una nave a una persona e tanto meno lasciano presumere questa responsabilità.
Art. 24 Trattati e convenzioni anteriori
  1. Tutti gli altri trattati, convenzioni e accordi concernenti le linee di carico attualmente in vigore fra i Governi partecipanti alla presente convenzione conservano pieno e intero effetto per la durata loro assegnata in quanto concerne:
    1. le navi cui non si applica la presente convenzione;
    2. le navi cui si applica la presente convenzione per tutto quanto concerne i problemi che non sono espressamente disciplinati in essa.
  2. Tuttavia, in quanto questi trattati, convenzioni o accordi, sono in contrasto con le prescrizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest’ultima sono poziori.
Art. 25 Regole speciali risultanti da accordi

Quando, conformemente alla presente convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti i Governi contraenti o parte di essi, tali regole sono comunicate all’Organizzazione che le trasmette a tutti i Governi contraenti.

Art. 26 Comunicazione di informazioni
  1. I Governi contraenti si obbligano di comunicare all’Organizzazione e di deporre presso quest’ultima:
    1. un numero sufficiente di modelli di certificati che essi rilasciano conformemente alle disposizioni della presente convenzione, per comunicazione ai Governi contraenti;
    2. il testo di leggi, decreti, ordinanze o regolamenti e altri istrumenti che fossero pubblicati in merito alle diverse questioni che entrano nel campo d’applicazione della presente convenzione;
    3. l’elenco degli organismi non governativi autorizzati ad agire in loro nome per quanto concerne le linee di carico, per comunicazione ai Governi contraenti.
  2. Ciascun Governo contraente si obbliga di comunicare a ciascun altro Governo contraente che ne faccia domanda le norme di resistenza che esso impiega.
Art. 27 Firma, approvazione ed adesione
  1. La presente convenzione rimane aperta alla firma durante tre mesi a contare dal 5 aprile 1966 e in seguito all’adesione. I Governi degli Stati membri dell’organiz-zazione delle Nazioni Unite, d’un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipanti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia2possono far parte alla Convenzione mediante:
    1. firma senza riserva d’approvazione;
    2. firma con riserva d’approvazione, seguita d’approvazione o
    3. adesione.
  2. L’approvazione o l’adesione avviene mediante il deposito presso l’organizzazione d’un istrumento d’approvazione o d’adesione. L’Organizzazione informa tutti i Governi che hanno firmato la convenzione o che vi hanno aderito di qualsiasi nuova approvazione o adesione e della data della recezione.
Art. 28 Entrata in vigore
  1. La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui l’hanno firmata senza riserva o hanno depositato un istrumento d’approvazione o d’adesione conformemente all’articolo 27 almeno 15 Governi fra i quali sette Paesi che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale di almeno un milione di tonnellate di stazza lorda. L’organizzazione informa, della data d’entrata in vigore tutti i Governi che hanno firmato la presente convenzione o che vi hanno aderito.
  2. Per i Governi che depositano un istrumento d’approvazione o d’adesione, entro il periodo di dodici mesi previsto nel paragrafo 1 dei presente articolo, l’approvazione o l’adesione prende effetto nel momento dell’entrata in vigore della convenzione o tre mesi dopo la data di deposito dell’istrumento di approvazione o di adesione, se quest’ultima data è più tardiva.
  3. Per i Governi che depositano un istrumento d’approvazione o d’adesione dopo la data dell’entrata in vigore della convenzione essa entra in vigore, per quest’ultimi, tre mesi dopo la data di deposito dell’istrumento di approvazione o d’adesione.
  4. Dopo la data a contare dalla quale sono state prese le misure necessarie per porre in vigore un emendamento alla presente convenzione o dopo la data a contare dalla quale tutte le approvazioni necessarie sono considerate come raccolte in virtù del capoverso b del paragrafo 2 dell’articolo 29, nel caso d’un emendamento per approvazione unanime, ciascun istrumento d’approvazione o d’adesione depositato è considerato come applicabile alla convenzione modificata.
Art. 29 Emendamenti
  1. La presente convenzione può essere modificata, su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure previste nel presente articolo.
  2. Emendamenti per approvazione unanime
  1. su domanda d’un Governo contraente, qualsiasi proposta d’emendamento della presente convenzione da esso formulata è trasmessa dall’organizzazione a tutti i Governi contraenti per esame in via di approvazione unanime,
  2. qualsiasi emendamento comunicato in tal modo entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti a meno che quest’ultimi convengano una data più vicina. Un Governo contraente che non ha notificato all’Organizzazione l’approvazione o il rifiuto dell’emendamento entro un termine di tre anni a contare dalla data in cui l’Organizzazione gliel’ha trasmesso è considerato come approvante tale emendamento;
  3. qualsiasi emendamento proposto in tal modo è considerato respinto se non è approvato, nelle condizioni previste al capoverso b, entro tre anni dalla data in cui l’Organizzazione l’ha comunicato per la prima volta ai Governi contraenti.

3. Emendamento dopo esame in seno all’Organizzazione

  1. su domanda di un Governo contraente l’organizzazione esamina qualsiasi emendamento alla presente convenzione presentato da detto Governo. Se la proposta è adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del comitato della sicurezza marittima dell’organizzazione, l’emendamento è comunicato a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che esso sia esaminato da parte dell’assemblea dell’organizzazione;
  2. se esso è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento è trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento di ottenere la loro approvazione;
  3. l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data dell’approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti per tutti i Governi contraenti salvo quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui essi non l’approvano;
  4. l’Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, compresi i due terzi dei Governi, rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima, presenti e votanti, può proporre, al momento dell’adozione d’un emendamento, che sia deciso che quest’ultimo rivesta una importanza tale che ogni Governo contraente che faccia una dichiarazione, in virtù del capoverso c, e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa di far parte della presente convenzione alla scadenza di questo termine. La decisione è subordinata alla preapprovazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti partecipanti alla presente convenzione;
  5. nessuna delle disposizioni del presente paragrafo impedisce al Governo contraente che abbia avviato, in merito a un emendamento, la procedura prevista di adottare, in ogni momento, qualsiasi altra procedura che gli sembri adeguata, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.

4. Emendamento mediante conferenza

  1. su domanda formulata da un Governo contraente e approvata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza dei Governi per esaminare gli emendamenti alla presente convenzione;
  2. ogni emendamento adottato da questa conferenza, a maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, è comunicato da parte dell’organizzazione a tutti i Governi contraenti nell’intento d’ottenere la loro approvazione;
  3. l’emendamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte dei due terzi dei governi contraenti, per tutti i governi contraenti all’eccezione di quelli che, prima dell’entrata in vigore, fanno una dichiarazione secondo cui non approvano tale emendamento;
  4. una conferenza convocata in virtù del capoverso a, può, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, specificare, nel momento dell’adozione di un emendamento, che quest’ultimo riveste un’importanza tale che ogni Governo contraente che faccia la dichiarazione prevista al capoverso c e che non approvi l’emendamento entro un termine di dodici mesi dopo l’entrata in vigore, cessa, alla scadenza di questo termine, di far parte della presente convenzione.

5. Qualsiasi emendamento della presente convenzione che interviene per l’applica-zione del presente articolo e che concerne la struttura delle navi, è applicabile soltanto alle navi la cui chiglia è già stata posata oppure che si trovino in uno stato d’avanzamento equivalente, alla data dell’entrata in vigore di tale emendamento o dopo questa data.

6. L’Organizzazione informa tutti i Governi contraenti di qualsiasi emendamento che entra in vigore in virtù del presente articolo come anche della data in cui ciascuno di questi emendamenti entrerà in vigore.

7. Qualsiasi approvazione o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo è notificata per scritto all’organizzazione che ne informa i Governi contraenti.

Art. 30 Disdetta
  1. La presente convenzione può essere disdetta da uno qualsiasi dei Governi contraenti in ogni momento dopo che sia trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per detto Governo.
  2. La disdetta avviene mediante notificazione scritta all’organizzazione che ne comunica il tenore e la data di recezione a tutti gli altri Governi contraenti.
  3. La disdetta prende effetto un anno dopo la data in cui è stata notificata all’Organizzazione o dopo che sia trascorso il termine stabilito nella notificazione, se questo è superiore a un anno.
Art. 31 Sospensione
  1. In caso d’ostilità o di altre circostanze eccezionali che ledono gli interessi vitali di uno Stato il cui Governo è Governo contraente, quest’ultimo può sospendere l’applicazione, completamente o in parte, di qualsiasi disposizione della presente convenzione. Il Governo che usa di questa facoltà ne informa immediatamente l’Organizzazione.
  2. Siffatta decisione non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo loro accordato secondo la presente convenzione per le navi del Governo che fa uso di detta facoltà riguardo alle sue navi nei porti di quest’altri Governi.
  3. Il Governo che ha deciso tale sospensione può, in ogni momento, porvi fine e informa immediatamente l’organizzazione della sua decisione.
  4. L’organizzazione notifica a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o fine di sospensione decisa in virtù del presente articolo.
Art. 32 Territori
    1. Le Nazioni Unite, in quanto responsabili dell’amministrazione di un territorio o qualsiasi Governo contraente che ha la responsabilità di assicurare i rapporti internazionali di un territorio devono, non appena possibile, consultarsi con le autorità di questo territorio per cercare di estendervi l’applicazione della presente convenzione e possono, in ogni istante, mediante notificazione scritta all’Organizzazione, dichiarare che la presente convenzione si estende a detto territorio.
    2. L’applicazione della presente convenzione è estesa al territorio designato nella notificazione a contare dalla data di ricezione di quest’ultima o di un’altra data che vi fosse indicata.
    1. Le Nazioni Unite o qualsiasi Governo contraente che abbia fatto una dichiarazione conformemente al capoverso a del paragrafo 1 del presente articolo possono, in ogni momento, trascorso un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui la convenzione è stata estesa a un territorio qualunque, dichiarare, mediante notificazione scritta all’organizzazione, che la presente convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione.
    2. La convenzione cessa di essere applicata al territorio designato nella notificazione dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte dell’Organizzazione o alla scadenza di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nella notificazione.
  1. L’Organizzazione informa i Governi contraenti dell’estensione della presente convenzione a qualsiasi territorio, in virtù del paragrafo I del presente articolo e della cessazione di detta estensione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, specificando, nei singoli casi, la data a contare dalla quale la presente convenzione è divenuta applicabile o cessa di esserlo.
Art. 33 Registrazione
  1. La presente Convenzione è depositata presso l’Organizzazione e il Segretario generale dell’organizzazione ne trasmette copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi che vi aderiscono.
  2. A contare dall’entrata in vigore, la presente Convenzione è registrata a cura dell’organizzazione conformemente all’articolo 102 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.3
Art. 34 Lingue

La presente Convenzione è allestita in un solo esemplare nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede. Sono state allestite delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola deposte con l’esemplare originale e provviste delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto la loro firma alla presente convenzione.Fatto a Londra, il cinque aprile 1966.

Allegato I a
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania30 maggio2003 A30 agosto2003
Algeria4 ottobre1976 A4 gennaio1977
Angola3 ottobre1991 A3 gennaio1992
Antigua e Barbuda9 febbraio1987 A9 maggio1987
Arabia Saudita5 settembre1975 A5 dicembre1975
Argentina3 giugno19713 settembre1971
Australia29 luglio196829 ottobre1968
Austria4 agosto1972 A4 novembre1972
Azerbaigian1° luglio1997 A1° ottobre1997
Bahamas22 luglio1976 A22 ottobre1976
Bahrein21 ottobre1985 A21 gennaio1986
Bangladesh10 maggio1978 A10 agosto1978
Barbados1° settembre1982 A1° dicembre1982
Belarus7 gennaio1994 A7 aprile1994
Belgio22 gennaio196922 aprile1969
Belize2 aprile1991 A2 luglio1991
Benin1° novembre1985 A1° febbraio1986
Bolivia4 giugno1999 A4 settembre1999
Brasile12 settembre196912 dicembre1969
Brunei6 marzo1987 A6 giugno1987
Bulgaria30 dicembre196830 marzo1969
Cambogia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Camerun14 maggio1984 A14 agosto1984
Canada14 gennaio197014 aprile1970
Capo Verde28 aprile1977 A28 luglio1977
Ceca, Repubblica19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cecoslovacchia
Cile10 marzo1975 A10 giugno1975
Cina*5 ottobre1973 A5 gennaio1974
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Cipro5 maggio1969 A5 agosto1969
Colombia6 maggio1987 A6 agosto1987
Comore22 novembre2000 A22 febbraio2001
Congo (Brazzaville)6 giugno1986 A6 settembre1986
Congo (Kinshasa)20 maggio1968 A20 agosto1968
Corea (Nord)18 ottobre1989 A18 gennaio1990
Corea (Sud)10 luglio196910 ottobre1969
Côte d’Ivoire19 luglio197119 ottobre1971
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba6 febbraio1969 A6 maggio1969
Danimarca28 giugno196721 luglio1968
Dominica21 giugno2000 A21 settembre2000
Dominicana, Repubblica28 giugno1973 A28 settembre1973
Ecuador12 gennaio1976 A12 aprile1976
Egitto*6 dicembre19686 marzo1969
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A15 marzo1984
Eritrea22 aprile1996 A22 luglio1996
Estonia16 dicembre1991 A16 marzo1992
Etiopia18 luglio1985 A18 ottobre1985
Figi29 novembre1972 A1° marzo1973
Filippine4 marzo19694 giugno1969
Finlandia15 maggio1968 A15 agosto1968
Francia30 novembre196621 luglio1968
Gabon21 gennaio1982 A21 aprile1982
Gambia1° novembre1991 A1° febbraio1992
Georgia19 aprile1994 A19 luglio1994
Germania*9 aprile19699 luglio1969
Ghana25 settembre196825 dicembre1968
Giamaica18 agosto1982 A18 novembre1982
Giappone15 maggio196815 agosto1968
Gibuti1° marzo1984 A1° giugno1984
Giordania17 maggio2000 A17 agosto2000
Grecia12 giugno196812 settembre1968
Grenada28 giugno2004 A28 settembre2004
Guatemala5 settembre1994 A5 dicembre1994
Guinea19 gennaio1981 A19 aprile1981
Guinea equatoriale24 aprile1996 A24 luglio1996
Guinea-Bissau12 maggio2022 A12 agosto2022
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
Haiti6 aprile1989 A6 luglio1989
Honduras16 novembre1977 A16 febbraio1978
India19 aprile196821 luglio1968
Indonesia17 gennaio1977 A17 aprile1977
Iran5 ottobre1973 A5 gennaio1974
Iraq13 febbraio2025 A13 maggio2025
Irlanda28 agosto196828 novembre1968
Islanda24 giugno197024 settembre1970
Isole Marshall26 aprile1988 A26 luglio1988
Israele5 luglio196721 luglio1968
Italia19 aprile196821 luglio1968
Kazakstan7 marzo1994 A7 giugno1994
Kenya12 settembre1975 A12 dicembre1975
Kiribati5 febbraio2007 A5 maggio2007
Kuwait28 agosto196828 novembre1968
Lettonia20 maggio1992 A20 agosto1992
Libano7 luglio1970 A7 ottobre1970
Liberia8 maggio196721 luglio1968
Libia12 agosto1974 A12 novembre1974
Lituania4 dicembre1991 A4 marzo1992
Lussemburgo14 febbraio1991 A14 maggio1991
Madagascar16 gennaio196721 luglio1968
Malawi7 gennaio2002 A7 aprile2002
Malaysia12 gennaio1971 A12 aprile1971
Maldive29 gennaio1968 A21 luglio1968
Malta11 settembre1974 A11 dicembre1974
Marocco19 gennaio1968 A21 luglio1968
Mauritania4 dicembre1967 A21 luglio1968
Maurizio11 ottobre1988 A11 gennaio1989
Messico25 marzo1970 A25 giugno1970
Moldova11 ottobre2005 A11 gennaio2006
Monaco25 marzo1970 A25 giugno1970
Mongolia3 febbraio2003 A3 giugno2003
Montenegro10 febbraio2009 S3 giugno2006
Mozambico30 ottobre1991 A30 gennaio1992
Myanmar11 novembre1987 A11 febbraio1988
Namibia22 febbraio2002 A22 maggio2002
Nauru7 giugno2018 A7 settembre2018
Nicaragua2 febbraio1994 A2 maggio1994
Nigeria14 novembre1968 A14 febbraio1969
Norvegia18 marzo196821 luglio1968
Nuova Zelanda5 febbraio19705 maggio1970
Isole Cook21 dicembre2001 A21 marzo2002
Niue27 giugno2012 A27 settembre2012
Oman20 agosto1975 A20 novembre1975
Paesi bassi21 luglio196721 luglio1968
Aruba24 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao21 luglio196721 luglio1968
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
21 luglio196721 luglio1968
Sint Maarten21 luglio196721 luglio1968
Pakistan5 dicembre19685 marzo1969
Palau29 settembre2011 A29 dicembre2011
Panama13 maggio1966 F21 luglio1968
Papua Nuova Guinea18 maggio1976 A18 agosto1976
Perù18 gennaio196721 luglio1968
Polonia28 maggio196928 agosto1969
Portogallo*22 dicembre1969 A22 marzo1970
Qatar31 gennaio1980 A1° maggio1980
Regno Unito*11 luglio196721 luglio1968
Bermuda27 maggio1975 A1° aprile1975
Gibilterra1° novembre1988 A1° dicembre1988
Isola di Man11 ottobre1984 A19 ottobre1984
Isole Caimane9 maggio1988 A23 giugno1988
Isole Falkland19 maggio200419 maggio2004
Isole Turche e Caicos7 luglio20047 luglio2004
Isole Vergini britanniche10 giugno200410 giugno2004
Jersey19 maggio200419 maggio2004
Sant'Elena10 giugno200410 giugno2004
Romania3 giugno1971 A3 settembre1971
Russiac4 luglio1966 F21 luglio1968
Saint Kitts e Nevis11 giugno2004 A11 settembre2004
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine29 aprile1986 A29 luglio1986
Salomone, Isole30 giugno2004 A30 settembre2004
Samoa23 ottobre1979 A23 gennaio1980
San Marino19 aprile2021 A19 luglio2021
São Tomé e Príncipe29 ottobre1998 A29 gennaio1999
Seicelle1° ottobre1976 A1° gennaio1977
Senegal18 agosto1977 A18 novembre1977
Serbiab25 ottobre196825 gennaio1969
Sierra Leone13 agosto1993 A13 novembre1993
Singapore21 settembre1971 A21 dicembre1971
Siria6 febbraio1975 A6 maggio1975
Slovacchia30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Somalia30 marzo1967 A21 luglio1968
Spagna1° luglio19681° ottobre1968
Sri Lanka10 maggio1974 A10 agosto1974
Stati Uniti17 novembre196621 luglio1968
Guam9 settembre1975 A9 settembre1975
Isole Midway, Wake, Johnston18 marzo1976 A18 marzo1976
Isole Vergini americane9 settembre1975 A9 settembre1975
Portorico9 settembre1975 A9 settembre1975
Samoa americane9 settembre1975 A9 settembre1975
Territorio sotto tutela delle Isole
del Pacifico
9 settembre1975 A9 settembre1975
Sudafrica14 dicembre196621 luglio1968
Sudan26 settembre1991 A26 dicembre1991
Suriname29 novembre1975 S25 novembre1975
Svezia28 luglio1967 A21 luglio1968
Svizzera23 aprile196823 luglio1968
Taiwan (Taipei cinese)c24 luglio196824 ottobre1968
Tanzania28 febbraio1989 A28 maggio1989
Thailandia30 dicembre1992 A30 marzo1993
Togo19 luglio1989 A19 ottobre1989
Tonga12 aprile1977 A12 luglio1977
Trinidad e Tobago24 agosto196621 luglio1968
Tunisia23 agosto196621 luglio1968
Turchia5 agosto1968 A5 novembre1968
Turkmenistan4 febbraio2009 A4 maggio2009
Tuvalu22 agosto1985 A22 novembre1985
Ucraina25 ottobre1993 A25 gennaio1994
Uganda10 ottobre2019 A10 gennaio2020
Ungheria25 settembre1973 A25 dicembre1973
Uruguay18 aprile1977 A18 luglio1977
Vanuatu28 luglio1982 A28 ottobre1982
Venezuela15 ottobre197415 gennaio1975
Vietnamd18 dicembre1990 A18 marzo1991
Yemene6 marzo1979 A6 giugno1979
Zambia2 settembre1970 A2 dicembre1970
* Riserve, dichiarazioni.
Le riserve, dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 16 ago. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b 25.10.1968: Ratificazione dalla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
c Dal 24 ott. al 5 gen. 1974 (data d'adesione della Repubblica popolare Cinese), la Conv. era applicabile alla sola provincia di Taiwan (come anche per le isole Penghu, Kinmen e Matsu) in virtù dell'adesione delle autorità taiwanese alla Conv. Dal 5 gen. 1974, la
Conv. vale per la provincia di Taiwan e anche per le isole menzionate in virtù del fatto che sono considerate parte integrante della Cina e che la Cina è diventata partita alla Conv.
d 24.06.1968: Adesione della Repubblica del Vietnam.
e 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.

Footnotes

  1. No 1 lett. b del DF del 12 mar. 1968 (RU 1968 725).

  2. RS 0.193.501

  3. RS 0.120

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