Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 settembre 1955
(Stato 20 giugno 2024)
Le Alte Parti contraenti,
riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- L’azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente:
- sia davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa;
- sia davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un’altra nave appartenente al medesimo convenuto nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro sarebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia;
- sia davanti al tribunale del luogo in cui l’urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne.
- L’attore sceglie fra questi tribunali quello davanti al quale proporre l’azione.
- L’attore non potrà, per i medesimi fatti, intentare alla stessa controparte una nuovo azione davanti a un’altra giurisdizione, se non desiste dall’azione già proposta.
Art. 2
Le disposizioni dell’articolo primo non pregiudicano il diritto delle Parti di proporre un’azione per urto davanti ad una giurisdizione scelta di comune accordo, oppure di sottoporre l’azione all’arbitrato.
Art. 3
- Le domande riconvenzionali, causate da uno stesso urto fra navi, possono essere proposte davanti al tribunale competente, secondo il disposto dell’articolo primo, a decidere l’azione principale.
- Se vi sono più attori, ognuno può proporre la propria azione davanti al tribunale già adito per un’azione diretta contro la stessa controparte e causata dallo stesso urto fra navi.
- Se all’urto concorsero più navi, le disposizioni della presente convenzione non impediscono al tribunale adito, in applicazione del disposto dell’articolo primo, di dichiararsi competente, secondo le regole di competenza della propria legge nazionale, a giudicare tutte le azione intentate a causa dell’unico evento.
Art. 4
La presente convenzione regge, anche se non vi è stato urto, le azioni di risarcimento dei danni, causati, sia per esecuzione od omissione di manovra, sia per inosservanza dei regolamenti, da una nave a un’altra nave oppure a cose o persone a bordo.
Art. 5
Le disposizioni della presente convenzione non modificano le regole giuridiche che vigono negli Stati contraenti circa gli urti fra navi da guerra oppure fra navi appartenenti allo Stato od adibite al suo servizio.
Art. 6
La presente convenzione non regge le azioni fondate su contratti di trasporto od altri contratti.
Art. 7
La presente convenzione non si applica ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta, del 17 ottobre 1868,2concernente la navigazione sul Reno.
Art. 8
Le disposizioni della presente convenzione sono applicate a tutti gli interessati quando tutte le navi in causa battono bandiera degli Stati delle Alte Parti contraenti.
S’intende tuttavia:
- che l’applicazione di dette disposizioni agli interessati, soggetti di uno Stato non contraente, potrà, da ogni Stato contraente, essere subordinata alla reciprocità;
- che é applicabile la legge nazionale e non la convenzione quando tutti gli interessati sono soggetti dello Stato stesso cui appartiene il tribunale adito.
Art. 9
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Art. 10
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.
Art. 11
La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Art. 12
a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.
b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.
Art. 13
Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.
Le adesioni saranno notificate al Ministro degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli stati firmatari e aderenti.
La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 12, lettera a.
Art. 14
Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.
Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.
Art. 15
Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.
Art. 16
a. Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione, dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.
b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 15.
c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.
Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimenti fede.
(Seguono le firme)