0.747.331.52•Convenzione internazionale concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare
0.747.331.52Multilateral International Treaty31 mag 1968
Conclusa a Bruxelles il 10 ottobre 1957
Approvata dall’Assemblea federale il 1odicembre 19651
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 maggio 19682
(Stato 1° luglio 2024)
Le alte Parti contraenti:
riconosciuto l’utilità di stabilire, in comune accordo, regole uniformi in materia di limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare;
hanno convenuto quanto segue:
Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, numero 2, le regole concernenti la costituzione e la distribuzione di eventuali fondi come anche quelle che ne disciplinano la procedura sono stabilite conformemente alle leggi dello Stato in cui il fondo viene costituito.
il tribunale o qualsiasi altra autorità competente ordina il rigetto del sequestro o la liberazione della cauzione o altra garanzia alle stesse condizioni di cui nel numero 1. 3. Le disposizioni dei numeri 1 e 2 sono parimente applicabili anche se, la cauzione o la garanzia fornita è inferiore al limite di responsabilità stabilito nella presente convenzione, sempreché sia data una cauzione o un’altra garanzia per l’importo scoperto. 4. Se il proprietario ha prestato cauzione o garanzia per un importo corrispondente al limite di responsabilità stabilito nella presente convenzione, essa può servire al pagamento di tutti i crediti nati dallo stesso evento e per cui il proprietario può limitare la responsabilità. 5. La procedura inerente alle azioni promosse in applicazione della presente convenzione e i termini da osservare sono disciplinati dalle leggi interne dello Stato contraente in cui si svolge il processo.
La presente convenzione si applica ogni qualvolta il proprietario d’una nave o qualsiasi altra persona che, in virtù dell’articolo 6, abbia gli stessi diritti limiti o cerchi di limitare la propria responsabilità davanti ai tribunali degli Stati contraenti oppure tenti di far levare il sequestro d’una nave o di qualsiasi altro bene o ancora di liberare una cauzione o altra garanzia nel territorio di detti Stati.
Ciononostante, ciascun Stato contraente ha il diritto di escludere, totalmente o parzialmente, dal beneficio della presente convenzione ogni Stato non contraente o qualsiasi altra persona che, all’atto dell’adozione di provvedimenti per limitare la propria responsabilità o per ottenere, conformemente all’articolo 5, la levata del sequestro di una nave o di altribeni come anche la liberazione di cauzioni o garanzie, non abbia la residenza o la sede d’esercizio in uno degli Stati contraenti o ancora se la nave di cui si tratta, alla data in cui è chiesta la levata del sequestro o la liberazione della cauzione, non batte bandiera di uno Stato contraente.
Ciascun Stato contraente si riserva il diritto di designare le altre categorie di natanti da assimilare alle navi di mare per l’applicazione della presente convenzione.
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla decima sessione della conferenza diplomatica di Diritto Marittimo.
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti saranno depositati presso il Governo belga che notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Ogni Stato non rappresentato alla decima sessione della conferenza diplomatica di Diritto Marittimo può aderire alla presente convenzione.
Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il Governo belga che avverte gli Stati firmatari e aderenti.
La convenzione entra in vigore per lo Stato aderente sei mesi dopo il deposito dello strumento, ma non prima della data stabilita nell’articolo 11, numero 1.
La presente convenzione può essere disdetta in ogni momento. La disdetta prende effetto dopo un anno a contare dalla data di notificazione al Governo belga che la comunica, per via diplomatica, agli altri Stati firmatari e aderenti.
Scaduto che sia un periodo di 3 anni dall’entrata in vigore della convenzione per ciascuna Parte contraente, quest’ultima può chiedere che si convochi una conferenza per deliberare sulle proposte intese a modificare la presente convenzione. Ciascuna Parte contraente che desideri fruire di tale facoltà, deve avvertire il Governo belga che si incarica di convocare, entro sei mesi, la conferenza.
La presente convenzione sostituisce e abroga, per gli Stati che la ratificano o vi aderiscono, la convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata a Bruxelles il 25 agosto 19243.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1957, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo belga il quale ne rilascia copie certificate conformi.
Protocollo di Firma1. Ciascun Stato può, all’atto della firma o ratificazione della presente convenzione o dell’adesione ad essa, formulare le riserve previste nel numero 2. Non sono ammesse altre riserve.2. Possono essere fatte le seguenti riserve:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 18 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Bahamas | 21 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Barbados | 4 agosto | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Cina | ||||
| Macaoa | 6 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Congo (Kinshasa) | 17 luglio | 1967 A | 31 maggio | 1968 |
| Dominica | 4 agosto | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Figi* | 22 agosto | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
| Ghana* | 26 luglio | 1961 A | 31 maggio | 1968 |
| Grenada | 4 agosto | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Guyana | 25 marzo | 1966 A | 31 maggio | 1968 |
| India* | 1° giugno | 1971 | 1° dicembre | 1971 |
| Iran* | 26 aprile | 1966 | 31 maggio | 1968 |
| Israele* | 30 novembre | 1967 | 31 maggio | 1968 |
| Kiribati | 21 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Libano | 23 dicembre | 1994 A | 23 giugno | 1995 |
| Madagascar | 13 luglio | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Maurizio | 21 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Monaco* | 24 gennaio | 1977 A | 24 luglio | 1977 |
| Paesi Bassi | ||||
| Aruba | 16 giugno | 1986 | 16 dicembre | 1986 |
| Papua Nuova Guinea* | 14 marzo | 1980 A | 14 settembre | 1980 |
| Polonia | 1° dicembre | 1972 | 1° giugno | 1973 |
| Portogallo* | 8 aprile | 1968 | 8 ottobre | 1968 |
| Saint Vincent e Grenadine | 4 agosto | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Salomone, Isole* | 17 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
| Santa Lucia | 4 agosto | 1965 A | 31 maggio | 1968 |
| Seicelle | 21 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Siria | 10 luglio | 1972 A | 10 gennaio | 1973 |
| Svizzera | 21 gennaio | 1966 | 31 maggio | 1968 |
| Tonga* | 13 giugno | 1978 A | 13 dicembre | 1978 |
| Tuvalu | 21 agosto | 1964 A | 31 maggio | 1968 |
| Vanuatu | 8 dicembre | 1966 A | 31 maggio | 1968 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo in francese può essere consultato sul sito Internet del Ministero degli affari esteri del Belgio:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaireoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. |
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