Conclusa a Londra il 7 luglio 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988
(Stato 1° gennaio 2026)
I Contraenti di questa Convenzione,
desiderando promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell’ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;
considerando che questo intento può essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione
- I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all’Allegato.
- I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell’ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.
Art. II Definizioni
Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:
- per «Contraente» si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- per «Amministrazione» si intende il Governo del Contraente di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;
- per «Certificato» si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui è conosciuto, emesso da o con l’autorizzazione dell’Amministrazione o riconosciuto dall’Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
- per «Abilitato» si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
- per «Organizzazione» si intende l’Inter‑Governmental Maritime Consultative Organization2(IMCO);
- per «Segretario Generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione;
- per «Nave atta a tenere il mare» si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;
- per «Peschereccio» si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;
- per «Regolamento Radio» si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.
Art. III Applicazione
La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:
- navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovrà garantire, mediante l’adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;
- pescherecci;
- panfili da diporto non adibiti al commercio; o
- barche di legno di costruzione primitiva.
Art. IV Comunicazione di informazioni
- I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:
- il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell’ambito della Convenzione;
- i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformità con la Convenzione;
- un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformità con la Convenzione.
- Il Segretario Generale dovrà informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e, inter alia, per gli scopi degli Articoli IX e X, dovrà, su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi 1 lettera b) e c).
Art. V Altri Trattati ed Interpretazioni
- Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validità per le loro durate per quanto riguarda:
- i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;
- i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.
- Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.
- Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.
- Nulla nella Convenzione dovrà pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite né le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.
Art. VI Certificati
- I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell’Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità con le relative disposizioni dell’Allegato alla Convenzione.
- I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformità con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall’Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell’Allegato. Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua.
Art. VII Disposizioni transitorie
- Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.
- Dopo l’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell’ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L’Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l’abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.
- Un Contraente potrà, entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:
- prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro eli ultimi 7 anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente;
- fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio i n modo soddisfacente;
- soddisfatto l’Amministrazione per quanto riguarda l’idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.
Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.
Art. VIII Dispensa
- In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all’ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l’eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell’Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
- Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell’Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall’Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.
- I Contraenti dovranno inviare, al più presto, dopo il 1° gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l’anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto al numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 tonnellate di stazza lorda.
Art. IX Equivalenti
- La Convenzione non impedirà ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull’istruzione e sull’addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l’organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purché il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un’azione preventiva nei confronti dell’inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.
- I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunicherà tali dettagli a tutti i Contraenti.
Art. X Ispezione
- Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un’appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.
- Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1 od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 – «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l’ispezione ne dovrà informare all’istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l’autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l’ambiente.
- Nell’esercizio dell’ispezione di cui al paragrafo 1 se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3 della Regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l’ambiente, il Contraente che effettua l’ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.
- Nell’effettuare l’ispezione di cui al presente Articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.
- Questo Articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non‑Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.
Art. XI Promozione della cooperazione tecnica
- I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l’assistenza dell’Organizzazione, l’aiuto a quei Contraenti che richiederanno l’assistenza tecnica per:
- addestramento del personale amministrativo e tecnico;
- creazione di istituzioni per l’addestramento dei marittimi;
- fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento;
- sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l’addestramento pratico su navi in navigazione; e
- agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi;
preferibilmente su base nazionale, sub‑regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo a questo riguardo.
2. Dal canto suo, l’Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Art. XII Emendamenti
- Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:
- emendamenti dopo esame all’interno dell’Organizzazione:
- qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell’Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame,
ii) qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all’esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’Organizzazione,
iii) i Contraenti, membri e non membri dell’Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l’esame e l’adozione degli emendamenti,
iv) gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno un terzo dei Contraenti sia presente al momento del voto,
v) gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l’accettazione,
vi) un emendamento ad un Articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai due terzi dei Contraenti,
vii) un emendamento all’Allegato sarà ritenuto accettato:
1. allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l’accettazione, o
2. allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato,
tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di un terzo dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più tonnellate di stazza lorda, notificheranno al Segretario Generale che essi si oppongono all’emendamento,
viii) un emendamento ad un Articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente,
ix) un emendamento all’Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sottoparagrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l’entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell’emendamento per un periodo non superiore a 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti votanti nel comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell’adozione dell’emendamento; o
b) emendamento mediante una conferenza:
i) su richiesta di un Contraente sulla quale siano d’accordo almeno un terzo dei Contraenti, l’Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione,
ii) ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l’accettazione,
iii) salvo che la Conferenza decida altrimenti, l’emendamento sarà ritenuto approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato significhi riferimento alla conferenza.
- Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) lettera a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.
- Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.
Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
- La Convenzione resterà aperta per la firma nella Sede dell’Organizzazione del 1° dicembre 1978 fino al 30 novembre 1979 ed in seguito resterà aperta per l’adesione. Qualunque Stato può diventare un Contraente mediante:
- firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; o
- firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione;
- adesione.
- La ratifica, l’accettazione, l’approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell’effetto presso il Segretario Generale.
- Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.
Art. XIV Entrata in vigore
- La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o più tonnellate, l’abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformità con l’Articolo XIII.
- Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrerà in vigore.
- Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo 1, sarà valido o dall’entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sarà più recente.
- Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, avrà vigore tre mesi dopo la data di deposito.
- Dopo la data in cui un emendamento sarà ritenuto accettato come da Articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.
Art. XV Denuncia
- La Convenzione potrà essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per quel Contraente.
- La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrerà in vigore.
- Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.
Art. XVI Deposito e registrazione
- La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.
- Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3.
Art. XVII Lingue
La Convenzione è redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l’originale firmato.
In fede di che i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di luglio dell’anno millenovecento settantotto.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | | Entrata in vigore | |
|---|
| Albania | 20 marzo | 2002 A | 20 giugno | 2002 |
| Algeria | 28 ottobre | 1988 A | 28 gennaio | 1989 |
| Angola | 3 ottobre | 1991 A | 3 gennaio | 1992 |
| Antigua e Barbuda | 5 febbraio | 1997 A | 5 maggio | 1997 |
| Arabia Saudita | 29 novembre | 1990 A | 1° marzo | 1991 |
| Argentina | 6 ottobre | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Australia* | 7 novembre | 1983 | 28 aprile | 1984 |
| Austria | 29 gennaio | 1997 A | 29 aprile | 1997 |
| Azerbaigian | 1° luglio | 1997 A | 1° ottobre | 1997 |
| Bahamas | 7 giugno | 1983 A | 28 aprile | 1984 |
| Bahrein | 13 giugno | 1996 A | 13 settembre | 1996 |
| Bangladesh | 6 novembre | 1981 A | 28 aprile | 1984 |
| Barbados | 6 maggio | 1994 A | 6 agosto | 1994 |
| Belgio | 14 settembre | 1982 | 28 aprile | 1984 |
| Belize | 24 gennaio | 1997 A | 24 aprile | 1997 |
| Benin | 1° novembre | 1985 A | 1° febbraio | 1986 |
| Bolivia | 11 aprile | 1988 A | 11 luglio | 1988 |
| Brasile | 17 gennaio | 1984 A | 28 aprile | 1984 |
| Brunei | 23 ottobre | 1986 A | 23 gennaio | 1987 |
| Bulgaria | 31 marzo | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Cambogia | 8 giugno | 2001 A | 8 settembre | 2001 |
| Camerun | 6 giugno | 1989 A | 6 settembre | 1989 |
| Canada* | 6 novembre | 1987 A | 6 febbraio | 1988 |
| Capo Verde | 18 settembre | 1989 A | 18 dicembre | 1989 |
| Ceca, Repubblica | 19 ottobre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile* | 9 giugno | 1987 A | 9 settembre | 1987 |
| Cina* | 8 giugno | 1981 | 28 aprile | 1984 |
| Hong Konga | 5 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | 18 maggio | 2005 | 18 maggio | 2005 |
| Cipro | 28 marzo | 1985 A | 28 giugno | 1985 |
| Colombia | 27 luglio | 1981 A | 28 aprile | 1984 |
| Comore | 22 novembre | 2000 A | 22 febbraio | 2001 |
| Congo (Brazzaville) | 7 agosto | 2002 A | 7 novembre | 2002 |
| Congo (Kinshasa) | 4 aprile | 1995 A | 4 luglio | 1995 |
| Cook, Isole | 17 febbraio | 2010 A | 17 maggio | 2010 |
| Corea (Nord) | 1° maggio | 1985 A | 1° agosto | 1985 |
| Corea (Sud) | 4 aprile | 1985 A | 4 luglio | 1985 |
| Costa d’Avorio | 5 ottobre | 1987 A | 5 gennaio | 1988 |
| Costa Rica | 6 giugno | 2018 A | 6 settembre | 2018 |
| Croazia | 27 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 5 dicembre | 1989 A | 5 marzo | 1990 |
| Danimarca*b | 20 gennaio | 1981 | 28 aprile | 1984 |
| Faeröer, Isole | 20 gennaio | 1981 | 28 aprile | 1984 |
| Dominica | 21 giugno | 2000 A | 21 settembre | 2000 |
| Dominicana, Repubblica | 9 giugno | 2016 A | 9 settembre | 2016 |
| Ecuador | 17 maggio | 1988 A | 17 agosto | 1988 |
| Egitto | 22 settembre | 1980 A | 28 aprile | 1984 |
| El Salvador | 29 novembre | 2012 A | 1° marzo | 2013 |
| Emirati Arabi Uniti | 15 dicembre | 1983 A | 28 aprile | 1984 |
| Eritrea | 22 aprile | 1996 A | 22 luglio | 1996 |
| Estonia | 29 agosto | 1995 A | 29 novembre | 1995 |
| Etiopia | 18 luglio | 1985 A | 18 ottobre | 1985 |
| Figi | 27 marzo | 1991 A | 27 giugno | 1991 |
| Filippine | 22 febbraio | 1984 A | 22 maggio | 1984 |
| Finlandia | 27 gennaio | 1984 | 28 aprile | 1984 |
| Francia | 11 luglio | 1980 | 28 aprile | 1984 |
| Gabon | 21 gennaio | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Gambia | 1° novembre | 1991 A | 1° febbraio | 1992 |
| Georgia | 19 aprile | 1994 A | 19 luglio | 1994 |
| Germania | 28 maggio | 1982 | 28 aprile | 1984 |
| Ghana | 26 gennaio | 1989 A | 26 aprile | 1989 |
| Giamaica | 19 febbraio | 1987 A | 19 maggio | 1987 |
| Giappone | 27 maggio | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Gibuti | 12 ottobre | 2015 A | 12 gennaio | 2016 |
| Giordania | 17 maggio | 2000 A | 17 agosto | 2000 |
| Grecia | 22 marzo | 1983 | 28 aprile | 1984 |
| Grenada | 28 giugno | 2004 A | 28 settembre | 2004 |
| Guatemala | 17 settembre | 2002 A | 17 dicembre | 2002 |
| Guinea | 5 agosto | 1994 A | 5 novembre | 1994 |
| Guinea equatoriale | 24 aprile | 1996 A | 24 luglio | 1996 |
| Guinea-Bissau | 24 ottobre | 2016 A | 24 gennaio | 2017 |
| Guyana | 26 novembre | 1997 A | 26 febbraio | 1998 |
| Haiti | 6 aprile | 1989 A | 6 luglio | 1989 |
| Honduras | 24 settembre | 1985 A | 24 dicembre | 1985 |
| India | 16 novembre | 1984 A | 16 febbraio | 1985 |
| Indonesia | 27 gennaio | 1987 A | 27 aprile | 1987 |
| Iran | 1° agosto | 1996 A | 1° novembre | 1996 |
| Iraq | 10 dicembre | 2001 A | 10 marzo | 2002 |
| Irlanda | 11 settembre | 1984 | 11 dicembre | 1984 |
| Islanda | 21 marzo | 1995 A | 21 giugno | 1995 |
| Israele | 16 gennaio | 1986 A | 16 aprile | 1986 |
| Italia | 26 agosto | 1987 A | 26 novembre | 1987 |
| Kazakstan | 7 marzo | 1994 A | 7 giugno | 1994 |
| Kenya | 15 dicembre | 1992 A | 15 marzo | 1993 |
| Kiribati | 5 agosto | 1987 A | 5 novembre | 1987 |
| Kuwait | 22 maggio | 1998 A | 22 agosto | 1998 |
| Lettonia | 20 maggio | 1992 A | 20 agosto | 1992 |
| Libano | 5 dicembre | 1994 A | 5 marzo | 1995 |
| Liberia | 28 ottobre | 1980 | 28 aprile | 1984 |
| Libia | 10 agosto | 1983 A | 28 aprile | 1984 |
| Lituania | 4 dicembre | 1991 A | 4 marzo | 1992 |
| Lussemburgo | 14 febbraio | 1991 A | 14 maggio | 1991 |
| Madagascar | 7 marzo | 1996 A | 7 giugno | 1996 |
| Malawi | 9 marzo | 1993 A | 9 giugno | 1993 |
| Malaysia | 30 gennaio | 1992 A | 30 aprile | 1992 |
| Maldive | 22 gennaio | 1987 A | 22 aprile | 1987 |
| Malta | 21 giugno | 1991 A | 21 settembre | 1991 |
| Marocco | 22 luglio | 1997 A | 22 ottobre | 1997 |
| Marshall, Isole | 25 aprile | 1989 A | 25 luglio | 1989 |
| Mauritania | 17 novembre | 1995 A | 17 febbraio | 1996 |
| Maurizio | 4 luglio | 1991 A | 4 ottobre | 1991 |
| Messico | 2 febbraio | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Micronesia | 14 luglio | 1998 A | 14 ottobre | 1998 |
| Moldova | 11 ottobre | 2005 A | 11 gennaio | 2006 |
| Mongolia | 26 giugno | 2002 A | 26 settembre | 2002 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 15 novembre | 1985 A | 15 febbraio | 1986 |
| Myanmar | 4 maggio | 1988 A | 4 agosto | 1988 |
| Namibia | 24 gennaio | 2005 A | 24 aprile | 2005 |
| Nauru | 18 giugno | 2018 A | 18 settembre | 2018 |
| Nicaragua | 9 marzo | 2009 A | 9 giugno | 2009 |
| Nigeria | 13 novembre | 1984 A | 13 febbraio | 1985 |
| Niue | 18 maggio | 2012 A | 18 agosto | 2012 |
| Norvegia | 18 gennaio | 1982 | 28 aprile | 1984 |
| Nuova Zelandac | 30 luglio | 1986 A | 30 ottobre | 1986 |
| Oman | 24 settembre | 1990 A | 24 dicembre | 1990 |
| Paesi Bassi* | | | | |
| Aruba | 24 dicembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao | 26 luglio | 1985 | 26 ottobre | 1985 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 26 luglio | 1985 | 26 ottobre | 1985 |
| Sint Maarten | 26 luglio | 1985 | 26 ottobre | 1985 |
| Pakistan | 10 aprile | 1985 A | 10 luglio | 1985 |
| Palau | 29 settembre | 2011 A | 29 dicembre | 2011 |
| Panama | 29 giugno | 1992 A | 29 settembre | 1992 |
| Papua Nuova Guinea | 28 ottobre | 1991 A | 28 gennaio | 1992 |
| Perù | 16 luglio | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Polonia | 27 aprile | 1983 | 28 aprile | 1984 |
| Portogallo | 30 ottobre | 1985 A | 30 gennaio | 1986 |
| Qatar | 29 maggio | 2002 A | 29 agosto | 2002 |
| Regno Unito | 28 novembre | 1980 | 28 aprile | 1984 |
| Bermuda | 30 dicembre | 1988 | 1° gennaio | 1989 |
| Cayiman, Isole | 5 aprile | 1991 | 1° aprile | 1991 |
| Gibilterra | 27 settembre | 1995 | 27 settembre | 1995 |
| Man, Isola di | 9 aprile | 1985 | 1° luglio | 1985 |
| Vergini Britanniche, Isole | 19 giugno | 2006 | 19 giugno | 2006 |
| Romania | 11 gennaio | 1993 A | 11 aprile | 1993 |
| Russia | 9 ottobre | 1979 F | 28 aprile | 1984 |
| Saint Kitts e Nevis | 11 giugno | 2004 A | 11 giugno | 2004 |
| Saint Lucia | 20 maggio | 2004 A | 20 agosto | 2004 |
| Saint Vincent e Grenadine | 28 giugno | 1995 A | 28 settembre | 1995 |
| Salomone, Isole | 1° giugno | 1994 A | 1° settembre | 1994 |
| Samoa | 24 maggio | 1993 A | 24 agosto | 1993 |
| San Marino | 19 aprile | 2021 A | 19 luglio | 2021 |
| São Tomé e Príncipe | 29 ottobre | 1998 A | 29 gennaio | 1999 |
| Seicelle | 22 agosto | 1988 A | 22 novembre | 1988 |
| Senegal | 16 gennaio | 1997 A | 16 aprile | 1997 |
| Serbia | 27 aprile | 1992 S | 5 febbraio | 1985 |
| Sierra Leone | 13 agosto | 1993 A | 13 novembre | 1993 |
| Singapore | 1° maggio | 1988 A | 1° agosto | 1988 |
| Siria | 20 luglio | 2001 A | 20 ottobre | 2001 |
| Slovacchia | 30 gennaio | 1995 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 12 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 21 ottobre | 1980 A | 28 aprile | 1984 |
| Sri Lanka | 22 gennaio | 1987 A | 22 aprile | 1987 |
| Stati Uniti | 1° luglio | 1991 A | 1° ottobre | 1991 |
| Sudafrica | 27 luglio | 1983 A | 28 aprile | 1984 |
| Sudan | 26 febbraio | 1997 A | 26 maggio | 1997 |
| Suriname | 10 dicembre | 2013 A | 10 marzo | 2014 |
| Svezia | 8 gennaio | 1981 | 28 aprile | 1984 |
| Svizzera | 15 dicembre | 1987 | 15 marzo | 1988 |
| Tanzania | 27 ottobre | 1982 A | 28 aprile | 1984 |
| Thailandia | 19 giugno | 1997 A | 19 settembre | 1997 |
| Timor Est | 12 ottobre | 2022 A | 12 gennaio | 2023 |
| Togo | 19 luglio | 1989 A | 19 ottobre | 1989 |
| Tonga | 7 febbraio | 1995 A | 7 maggio | 1995 |
| Trinidad e Tobago | 3 febbraio | 1989 A | 3 maggio | 1989 |
| Tunisia | 8 febbraio | 1995 A | 8 maggio | 1995 |
| Turchia | 28 luglio | 1992 A | 28 ottobre | 1992 |
| Turkmenistan | 4 febbraio | 2009 A | 4 maggio | 2009 |
| Tuvalu | 22 agosto | 1985 A | 22 novembre | 1985 |
| Ucraina | 7 gennaio | 1997 A | 7 aprile | 1997 |
| Uganda | 3 aprile | 2019 A | 3 luglio | 2019 |
| Ungheria | 15 ottobre | 1985 A | 15 gennaio | 1986 |
| Uruguay | 3 agosto | 1993 A | 3 novembre | 1993 |
| Vanuatu | 22 aprile | 1991 A | 22 luglio | 1991 |
| Venezuela | 13 ottobre | 1987 A | 13 gennaio | 1988 |
| Vietnam | 18 dicembre | 1990 A | 18 marzo | 1991 |
| Yemen | 14 febbraio | 2005 A | 14 maggio | 2005 |
| * Riserve e dicharazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | | | | |
a Dal 3 nov. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale della Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. | | | | |
| b La Conv. non vale per Groenlandia. | | | | |
| c La Conv. non vale per Tokelau. | | | | |