0.747.354.111•Protocollo che modifica la Convenzione internazionale su l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924
0.747.354.111Multilateral International Treaty23 giu 1977
Conchiuso a Bruxelles il 23 febbraio 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 19751
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato l’11 dicembre 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 giugno 1977
(Stato 22 novembre 2017)
Le Parti contraenti,
Considerata l’opportunità di modificare la Convenzione internazionale su l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles, il 25 agosto 19242,
hanno convenuto quanto segue:
«Nondimeno, la prova contraria non è ammessa qualora la polizza di carico sia stata trasferita a un terzo titolare di buona fede.» 2. Nell’articolo 3 paragrafo 6 il quarto alinea è sostituito dalla disposizione seguente:
«Con riserva delle disposizioni del paragrafo 6bis, il vettore e la nave sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità relativa alle merci, a meno che un’azione sia promossa entro un anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere state consegnate. Questo termine può nondimeno essere prolungato mediante accordo conchiuso tra le Parti, posteriormente all’evento che ha dato origine all’azione». 3. All’articolo 3 è aggiunto, dopo il paragrafo 6, un paragrafo 6bis, del tenore seguente:
«Le azioni di regresso possono essere esercitate anche dopo la scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente, e esse sono promosse entro il termine stabilito dalla legge del tribunale adito. Nondimeno, questo terminenon può essere inferiore a tre mesi a contare dalla data in cui la persona che promuove l’azione di regresso ha soddisfatto la pretesa o ha ricevuto il reclamo.»
L’articolo 4 paragrafo 5 è abrogato e sostituito dal testo seguente: «a)3 A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l’imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore all’equivalente di 10 000 franchi per collo o unità o 30 franchi per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato. b) L’ammontare totale dovuto è calcolato in riferimento al valore delle merci nel luogo e giorno in cui sono state scaricate conformemente al contratto, oppure nel giorno e nel luogo in cui avrebbero dovute essere scaricate. Il valore della merce è determinato secondo il corso in borsa oppure, mancando quest’ultimo, secondo il prezzo corrente sul mercato o, mancando l’uno e l’altro, secondo il valore abituale di merci di natura e qualità simili. c) Se per raggruppare merci sono utilizzati un contenitore, una paletta o un dispositivo analogo, qualsiasi collo o unità, indicato nella polizza di carico come incluso nel dispositivo, è considerato un collo o unità conformemente al presente paragrafo. Fuori dei casi precedentemente previsti, questo dispositivo è considerato collo o unità. d)4 Per franco, s’intende un’unità consistente in 65,5 milligrammi d’oro al titolo di 900 millesimi di fino. La data di conversione della somma accordata in moneta nazionale è determinata dalla legge della giurisdizione adita. e) Né il vettore né la nave hanno il diritto di fruire della limitazione di responsabilità istituita nel presente paragrafo, se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione del vettore, cagionato sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno. f) La dichiarazione menzionata nell’alinea a) del presente paragrafo, inserita nella polizza di carico, costituisce una presunzione salvo prova contraria, ma non vincola il vettore che può contestarla. g) Mediante convenzione tra il vettore, capitano o agente del vettore e il caricatore, possono essere stabilite somme massime diverse da quelle indicate nell’alinea a) del presente paragrafo, purché questo ammontare massimo non sia inferiore alla somma massima corrispondente menzionata nel presente alinea. h) Né il vettore, né la nave non sono in nessun caso responsabili per perdita o danno arrecato alle merci o in rapporto con esse se nella polizza di carico il caricatore ha fatto scientemente una dichiarazione falsa riguardo alla natura o al valore delle stesse».
Fra gli articoli 4 e 5 della Convenzione è inserito un articolo 4bis, del tenore seguente:
«1. Gli esoneri e le limitazioni previsti dalla presente Convenzione sono applicabili a qualsiasi azione contro il vettore per risarcimento di perdite o di danni cagionati a merci costituenti l’oggetto di un contratto di trasporto, indipendentemente se l’azione sia fondata sulla responsabilità contrattuale o su una responsabilità extracontrattuale. 2. Se una siffatta azione è promossa contro un preposto del vettore, quest’ultimo potrà prevalersi degli esoneri e delle limitazioni di responsabilità che il vettore può invocare in virtù della Convenzione. 3. L’ammontare complessivo delle somme addossate al vettore e ai suoi preposti non deve superare in questo caso il limite previsto nella presente Convenzione. 4. Nondimeno, il preposto non può prevalersi delle disposizioni del presente articolo se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione di detto preposto, avvenuto sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno».
L’articolo 9 della Convenzione è sostituito con la disposizione seguente:
«La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni internazionali o delle leggi nazionali disciplinanti la responsabilità per danni nucleari».
L’articolo 10 della Convenzione è sostituito con la disposizione seguente:
«Le disposizioni della presente Convenzione s’applicano a qualsiasi polizza di carico concernente un trasporto di merce fra porti di due Stati diversi, allorché:
indipendentemente dalla nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di qualsiasi altra persona interessata.
Ciascuno Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico suindicate.
Il presente articolo non infirma il diritto di uno Stato contraente d’applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico cui non si applicano gli alinea precedenti».
Fra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione e il Protocollo sono considerate ed interpretate come un solo ed unico strumento.
Una Parte al presente Protocollo non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Protocollo alle polizze di carico rilasciate in uno Stato partecipe della Convenzione ma non partecipe del presente Protocollo.
Fra le Parti del presente Protocollo, la disdetta della Convenzione, da parte di una di esse in virtù dell’articolo 15 di quest’ultima, non deve essere interpretata come una disdetta della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Qualsiasi vertenza fra le Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, che non può essere composta mediante negoziati, è sottoposta all’arbitrato, a domanda di una di esse. Se entro sei mesi dopo la data della domanda d’arbitrato, le Parti non giungono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una di esse può sottoporre la vertenza alla Corte internazionale di Giustizia, presentando una domanda conformemente allo statuto della Corte.
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che, innanzi il 23 febbraio 1968, hanno ratificato la Convenzione o vi hanno aderito come anche di qualsiasi Stato rappresentato nella XII sessione (1967–1968) della Conferenza diplomatica di diritto marittimo.
Il presente Protocollo è applicabile a detti territori tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Governo belga, ma non innanzi la data d’entrata in vigore del presente Protocollo riguardo a detto Stato. 2. Questo allargamento vale parimente per la Convenzione se quest’ultima non è ancora applicabile a detti territori. 3. Qualsiasi Stato contraente che ha sottoscritto una dichiarazione secondo il paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, avvertire il governo belga che il Protocollo cessa d’essere applicabile ai territori in questione. Questa disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del Governo belga della notificazione di disdetta; essa vale parimente per la Convenzione.
Le Parti contraenti possono mettere in vigore il presente Protocollo, sia conferendogli forza di legge, sia inserendo adeguatamente nella loro legislazione le regole approvate in virtù del presente Protocollo.
Il Governo belga notificherà agli Stati rappresentati nella dodicesima sessione (1967–1968) della Conferenza diplomatica di Diritto marittimo, agli Stati che aderiranno al presente Protocollo, come anche agli Stati vincolati dalla Convenzione:
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1968, in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che permarrà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 6 settembre | 1978 | 6 dicembre | 1978 |
| Cina | ||||
| Hong Kong* | 20 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Croazia | 28 ottobre | 1998 A | 28 gennaio | 1999 |
| Danimarcaa | 20 novembre | 1975 | 23 giugno | 1977 |
| Ecuador | 23 marzo | 1977 A | 23 giugno | 1977 |
| Finlandia | 1° dicembre | 1984 | 1° marzo | 1985 |
| Francia | 10 marzo | 1977 | 23 giugno | 1977 |
| Georgia | 20 febbraio | 1996 A | 20 maggio | 1996 |
| Italia | 22 agosto | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Lettonia | 4 aprile | 2002 A | 4 luglio | 2002 |
| Lituania | 2 dicembre | 2003 A | 2 marzo | 2004 |
| Lussemburgo | 18 febbraio | 1991 A | 18 maggio | 1991 |
| Messico | 20 maggio | 1994 A | 20 agosto | 1994 |
| Norvegia | 19 marzo | 1974 | 23 giugno | 1977 |
| Paesi Bassi* | 26 aprile | 1982 | 26 luglio | 1982 |
| Aruba | 14 agosto | 1986 | 14 novembre | 1986 |
| Curaçao | 6 febbraio | 2014 | 6 maggio | 2014 |
| Polonia | 12 febbraio | 1980 | 12 maggio | 1980 |
| Regno Unito | 1° ottobre | 1976 | 23 giugno | 1977 |
| Bermuda | 1° novembre | 1980 | 1° febbraio | 1981 |
| Gibilterra | 22 settembre | 1977 | 22 dicembre | 1977 |
| Isola di Man | 1° ottobre | 1976 | 23 giugno | 1977 |
| Isole Caimane | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Isole Turche e Caicos | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Isole Vergini britanniche | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Montserrat | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Terra antartica britannica | 20 ottobre | 1983 | 20 gennaio | 1984 |
| Russia | 29 aprile | 1999 A | 29 luglio | 1999 |
| Singapore | 25 aprile | 1972 A | 23 giugno | 1977 |
| Siria | 1° agosto | 1974 A | 23 giugno | 1977 |
| Sri Lanka | 21 ottobre | 1981 A | 21 gennaio | 1982 |
| Svezia | 9 dicembre | 1974 | 23 giugno | 1977 |
| Svizzera | 11 dicembre | 1975 | 23 giugno | 1977 |
| Tonga | 13 giugno | 1978 A | 13 settembre | 1978 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Il Prot. non è applicabile alle Isole Färoer. |
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