0.748.01•Protocollo concernente il testo autentico trilingue della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944)
0.748.01Multilateral International Treaty22 gen 1969
Conchiuso a Buenos Aires il 24 settembre 1968
Strumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 22 gennaio 1969
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1969
(Stato 22 maggio 2024)
I Governi sottoscritti,
Considerando che l’ultimo paragrafo della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale1, chiamata d’appresso «Convenzione», stabilisce che un testo della Convenzione redatto nelle lingue francese, inglese e stagnola, ciascuna facente parimente fede, è aperto alla firma;
Considerando che la Convenzione è stata aperta alla firma a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in un testo in lingua inglese;
Considerando pertanto l’opportunità dell’allestimento di un testo trilingue come previsto nella Convenzione;
Considerando che si dovrebbe tener conto, adottando queste disposizioni, degli emendamenti alla Convenzione esistenti nelle lingue francese, inglese e spagnola e del fatto che i testi nelle lingue francese e spagnola non dovrebbero comportare detti emendamenti poiché ciascuno di questi entra in vigore, giusta l’articolo 94a ) della Convenzione soltanto per gli Stati che l’hanno ratificato;
hanno con venuto quanto segue:
I testi nelle lingue francese e spagnola della Convenzione allegata al presente Protocollo costituiscono, congiuntamente al testo in inglese, il testo della Convenzione facente parimente fede nelle tre lingue, come esplicitamente previsto all’ultimo paragrafo della Convenzione.
Se uno Stato partecipante al presente Protocollo ha ratificato o ratifica successivamente un emendamento alla Convenzione conformemente al suo articolo 94a ), si considera che il testo nelle lingue francese, inglese e spagnola dell’emendamento si riferisce al testo facente parimente fede nelle tre lingue, risultante dal presente Protocollo.
1) Gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale possono partecipare al presente Protocollo:
2) Il presente Protocollo è aperto alla firma a Buenos Aires fino al 27 settembre 1968 e dopo questa data a Washington (D. C.).
3) L’accettazione avviene mediante deposito dello strumento presso il Governo degli Stati Uniti d’America.
4) L’adesione al Protocollo, la sua ratificazione o approvazione è considerata come accettazione dello stesso.
1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la firma senza riserva d’accettazione o l’accettazione da parte di dodici Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo III.
2) Per gli Stati che partecipano successivamente al Protocollo, conformemente all’articolo III, esso entrerà in vigore alla data della firma senza riserva o dell’accettazione.
La futura adesione di uno Stato alla Convenzione equivale a accettazione del presente Protocollo.
Con l’entrata in vigore, il presente Protocollo è registrato dal Governo degli Stati Uniti d’America presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite e presso l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.
1) Il presente Protocollo rimane in vigore fintanto che è vigente la Convenzione.
2) Il presente Protocollo cessa d’essere in vigore per uno Stato, soltanto se quest’ultimo non è più partecipe della Convenzione.
Il Governo degli Stati Uniti d’America notifica a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale e all’Organizzazione stessa:
Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente parimenti fede, è depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri dell’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Buenos Aires il ventiquattro settembre millenovecentosessantotto.(Seguono le firme)
Il Protocollo è in vigore per gli Stati seguenti:AlbaniaAndorraAngolaAntigua e BarbudaArabia SauditaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaigianBahamasBahreinBangladeshBarbadosBelgioBelizeBhutanBielorussiaBosnia ed ErzegovinaBotswanaBrasileBruneiBulgariaBurkina FasoCamerunCanadaCapo VerdeCeca, RepubblicaCiadCileCinaHong KongMacaoCiproColombiaComoreCorea (Nord)Corea (Sud)Costa RicaCôte d’IvoireCroaziaCubaDanimarcaDominicaEcuadorEgittoEl SalvadorEmirati Arabi UnitiEritreaEstoniaEswatiniFigiFinlandiaFranciaGabonGambiaGermaniaGeorgiaGiamaicaGibutiGiordaniaGreciaGrenadaGuatemalaGuinea equatorialeIndiaIranIraqIrlandaIsraeleItaliaIsole CookIsole MarshallKazakistanKiribatiKirghizistanKuwaitLesothoLettoniaLibanoLituaniaMacedonia del NordMadagascarMalawiMaldiveMaliMauritaniaMaurizioMessicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMozambicoNamibiaNauruNigerNigeriaNorvegiaNuovo ZelandaOmanPaesi-BassiArubaCuraçaoParte caraibica
(Bonaire,
Sant’Eustachio
e Saba)Sint MaartenPakistanPalauPanama Papua Nuova GuineaParaguayPerùPoloniaPortogalloQatarRegno UnitoRomaniaRuandaRussiaSaint Kitts e NevisSaint LuciaSaint Vincent e
GrenadineSalomone, IsoleSamoaSan MarinoSão Tomé e PrincipeSeicelleSerbiaSingaporeSiriaSlovacchiaSloveniaSpagnaStati UnitiSudafricaSudan del SudSurinameSveziaSvizzeraTagikistanTanzaniaTimor-LesteTogoTongaTunisiaTurchiaTurkmenistanTuvaluUcrainaUngheriaUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe
RS 0.748.0 ↩
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