0.748.095.14•Scambio di note del 27 gennaio 2003 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile
0.748.095.14Bilateral International Treaty27 gen 2003
Entrato in vigore il 27 gennaio 2003
(Stato 22 aprile 2026)
Traduzione
| Ambasciata del Principato del Liechtenstein | Berna, 27 gennaio 2003 |
|---|---|
| Dipartimento federale degli affari esteri Berna |
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 27 gennaio 2003, del tenore seguente:
«Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporle il seguente affare:
In virtù dell’appartenenza del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo1(SEE) e dell’applicabilità al Principato, dal 1° gennaio 2002, del diritto SEE in materia di aviazione civile, in particolare dell’allegato XIII capitolo VI lettere ii) - vi) dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e della conseguente necessità di una propria legislazione aeronautica nel Liechtenstein, considerati i colloqui avuti su detto affare, il Consiglio federale svizzero propone al Governo del Principato del Liechtenstein che lo Scambio di note del 25 gennaio 19502, tra la Svizzera e il Liechtenstein, concernente l’esercizio della vigilanza dell’aeronavigazione nel Principato da parte delle autorità svizzere sia abrogato e sostituito dallo Scambio di note seguente:
I
Il Governo del Principato del Liechtenstein si dichiara d’accordo che la legislazione aeronautica svizzera venga applicata al territorio del Principato dalle competenti autorità svizzere, sempre che, in virtù dell’appartenenza del Principato allo Spazio economico europeo, non si applichi il diritto SEE e che non ne risulti obbligatoriamente una competenza liechtensteinense in materia.
Gli atti normativi svizzeri applicabili nel Principato del Liechtenstein con l’entrata in vigore del presente Accordo sono enumerati nell’Allegato I, i trattati internazionali applicabili nel Liechtenstein nell’Allegato II. I complementi e le modifiche degli allegati verranno comunicati al Principato in analogia con la procedura usuale nell’ambito della revisione degli allegati del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19233tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, dopo che si sarà giunti a un’intesa in merito al loro inserimento negli allegati (parimenti nell’ambito dell’usuale procedura di revisione). Da parte sua, il Governo del Principato provvede alla pubblicazione nel Landesgesetzblatt (Gazzetta ufficiale). Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.
I compiti riservati a un’autorità federale in virtù del diritto svizzero applicabile sono soprattutto:
II
Per delimitare quanto più chiaramente possibile diritti e doveri reciproci delle competenti autorità liechtensteinensi e svizzere nell’applicazione della legislazione aeronautica svizzera sul territorio del Principato del Liechtenstein, vengono convenuti i seguenti disposti:
III
Su incarico del Principato del Liechtenstein, la Svizzera svolge compiti amministrativi che risultano dalla partecipazione del Principato allo Spazio economico europeo. I dettagli verranno disciplinati in relativi accordi amministrativi tra le competenti autorità svizzere e liechtensteinensi.
IV
Lo Scambio di note dei 1°/9 maggio 20006tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per disciplinare il sorvolo del territorio del Liechtenstein da parte di aeromobili militari e altri aeromobili di Stato permane in vigore, indipendentemente dall’abrogazione dello Scambio di note del 25 gennaio 1950.
Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetterà quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Principato del Liechtenstein costituiranno una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convenzione che entrerà in vigore con la ricevuta della nota di risposta del Principato del Liechtenstein. Modifiche possono essere decise in ogni momento di comune accordo.
Ciascuna Parte può disdirla in ogni momento mediante preavviso di un anno.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua alta considerazione.»
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Dipartimento federale degli affari esteri l’accordo delle competenti autorità liechtensteinensi con la precedente nota. La nota del Dipartimento e la presente nota di risposta costituiranno una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convenzione che entrerà in vigore il 27 gennaio 2003.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.
| Allegato I | – Elenco degli atti normativi federali applicabili al Principato del Liechtenstein |
|---|---|
| Allegato II | – Elenco dei trattati internazionali applicabili al Principato del Liechtenstein |
RU 2003 3431 FF 1992 IV 1 ↩
[RU 1973 973; 1998 2532; 2001 2895] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 22 dic. 2010, in vigore dal 22 dic. 2010 (RU 2011 1221). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 22 dic. 2010, in vigore dal 22 dic. 2010 (RU 2011 1221). ↩
RS 0.748.095.141 ↩
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