Accordo multilaterale sulle tasse di rotta

0.748.112.12Multilateral International Treaty1 gen 1986

Concluso a Bruxelles il 12 febbraio 1981
Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 19821
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 9 febbraio 1983
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1986

(Stato 2  luglio 2019)

La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica d’Austria, Il Regno del Belgio, La Spagna, La Repubblica Francese, Il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, L’Irlanda, Il Gran Ducato del Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica Portoghese, La Confederazione Svizzera,

denominati «Stati Contraenti»,

L’Organizzazione Europea per la sicurezza della Navigazione Aerea, chiamata «Eurocontrol»,

Ritenendo che gli accordi conclusi dagli Stati Europei con l’Eurocontrol per la riscossione delle tasse di rotta debbano essere sostituiti a seguito della modifica della Convenzione Internazionale «Eurocontrol» del 13 dicembre 19602, relativa alla cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea;

Riconoscendo che la cooperazione per la istituzione e per la riscossione delle tasse di rotta si è dimostrata efficace per il passato;

Desiderosi di continuare e di rafforzare la cooperazione che si è instaurata;

Decisi a operare, tenuto conto delle indicazioni raccomandate dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, per un uniforme sistema europeo di tasse di rotta che risulti il più attuabile da parte del maggior numero possibile di Stati Europei;

Essendo convinti che questa uniformità faciliterà anche le consultazioni con gli utenti;

Ritenendo auspicabile che gli Stati partecipanti al sistema delle tasse di rotta «Eurocontrol» rafforzino i poteri dell’Organizzazione riguardo al recupero delle tasse suddette;

Riconoscendo che un tale sistema richiede nuove basi giuridiche;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Gli Stati Contraenti convengono di adottare una comune politica in merito alla riscossione delle tasse per la utilizzazione degli impianti e per i servizi di navigazione aerea in rotta denominate qui di seguito «Tasse di rotta», nello spazio aereo delle Regioni Informazioni Volo che rientri nella loro competenza.
  2. Essi, di conseguenza, concordano di creare un sistema comune per l’istituzione e la riscossione delle tasse di rotta e di utilizzare a questo scopo i servizi dell’Eurocontrol.
  3. A questo fine la Commissione Permanente ed il Comitato Direttivo dell’Eurocontrol saranno ampliati allo scopo di includere i rappresentanti degli Stati Contraenti che non fanno parte dell’Eurocontrol e verranno qui di seguito denominati «Commissione allargata» e «Comitato allargato».
  4. Le Regioni Informazione Volo menzionate al presente paragrafo I sono elencate nell’Annesso I dell’Accordo. Ogni emendamento che uno Stato Contraente voglia apportare all’elenco delle proprie Regioni Informazione Volo sarà subordinato all’approvazione unanime della Commissione allargata se da esso dovesse risultare una modifica dei limiti complessivi dello spazio aereo coperto dal presente Accordo. Qualsiasi emendamento che non comporti modifiche a tali limiti dovrà essere notificato all’Eurocontrol da parte dello Stato Contraente interessato.
Art. 2

Ogni Stato Contraente dispone di un voto nella Commissione allargata, salve le disposizioni dell’articolo 6.1 (b).

Art. 3
  1. La Commissione allargata istituisce il comune sistema di tasse di rotta in modo che: (a) dette tasse siano stabilite secondo una comune formula che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati Contraenti per gli impianti e i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e per il funzionamento del sistema come pure dei costi sostenuti dall’Eurocontrol per il funzionamento del sistema; (b) le tasse siano riscosse dall’Eurocontrol come una tassa unica per ciascun volo.
  2. Ai fini suddetti, la Commissione allargata è incaricata di: (a) stabilire i principi necessari per l’accertamento dei costi di cui al paragrafo 1 (a); (b) determinare la formula da applicarsi nel calcolo delle tasse di rotta; (c) approvare, per ciascun periodo di tassazione, l’aliquota secondo la quale dovranno essere recuperati i costi di cui al paragrafo 1 (a); (d) fissare l’unità di conto nella quale le tasse di rotta sono espresse; (e) stabilire le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento come pure i tassi unitari e le tariffe ed il loro periodo di applicazione; (f) determinare i principi che regolano l’esenzione dalle tasse di rotta; (g) approvare i rapporti del Comitato allargato; (h) adottare il regolamento finanziario da applicare al sistema delle tasse di rotta; (i) approvare gli accordi tra l’Eurocontrol ed ogni Stato che voglia avvalersi degli strumenti oppure dell’assistenza tecnica dell’Eurocontrol in materia di tasse di navigazione aerea non comprese nel presente Accordo; (j) approvare l’allegato al bilancio proposto dal Comitato allargato in conformità all’art. 5.1 (c).
  3. La Commissione allargata stabilirà il suo regolamento interno con voto unanime di tutti gli Stati Contraenti.
Art. 4

Ciascuno Stato Contraente fruisce di un voto nel Comitato allargato, salve le disposizioni dell’articolo 6.2 (b).

Art. 5
  1. Il Comitato allargato è incaricato: (a) della preparazione delle decisioni per la Commissione allargata; (b) della supervisione del funzionamento del sistema delle tasse di rotta, ivi compreso l’uso dei mezzi tecnici impiegati dall’Eurocontrol a questo scopo, e dell’adozione delle misure necessarie, in particolar modo per ciò che concerne il recupero delle tasse di rotta, in conformità alle decisioni della Commissione allargata; (c) della stesura di un rapporto alla Commissione allargata sui mezzi necessari al funzionamento del sistema delle tasse di rotta e della presentazione dell’allegato al bilancio relativo alle attività dell’Eurocontrol in connessione con le tasse di rotta; (d) dell’adempimento di tutti gli altri incarichi conferitigli dalla Commissione allargata.
  2. Il Comitato allargato stabilirà il suo regolamento interno salve le disposizioni dell’articolo 6.2 (a).
Art. 6
  1. Le decisioni della Commissione allargata saranno prese come segue: (a) nei casi previsti nell’articolo 3.2 (a) sino a (f) e (h), le decisioni richiederanno il voto unanime di tutti gli Stati Contraenti e saranno vincolanti per tutti gli Stati medesimi; in mancanza di unanimità la Commissione allargata adotterà una decisione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi; ogni Stato Contraente che, per motivi d’interesse nazionale, non è in grado di applicare tale decisione, presenterà alla suddetta Commissione una relazione chiarificatrice di tali motivi; (b) nei casi previsti dall’articolo 3.2 (i) e (j) le decisioni saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi sempre che tali voti comprendano la maggioranza ponderata degli Stati Membri dell’Eurocontrol come stabilito dalle disposizioni riprodotte nell’Allegato 2 al presente Accordo; ogni anno l’Eurocontrol notificherà agli Stati Contraenti che non sono Stati Membri il numero dei voti di cui detti Stati Membri dispongono in conformità alle disposizioni suddette; (c) nei casi previsti dall’articolo 3.2 (g), le decisioni verranno prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La stessa maggioranza vale per i procedimenti avviati a nome dell’Eurocontrol dalla Commissione allargata dinanzi al Tribunale Arbitrale menzionato nell’articolo 25.
  2. (a) Il regolamento interno del Comitato allargato, comprese le norme relative all’adozione di decisioni, è approvato dalla Commissione allargata mediante voto unanime di tutti gli Stati Contraenti. (b) Comunque, nei casi previsti dall’articolo 5.1 (c) le decisioni del Comitato allargato saranno adottate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 (b) del presente articolo.
Art. 7

L’Eurocontrol accerterà, secondo le norme in vigore, le tasse di rotta dovute per ogni volo effettuato nello spazio aereo definito nell’articolo 1.

Art. 8

L’Eurocontrol riscuoterà le tasse di rotta di cui all’articolo 7. A tal fine, queste formeranno un’unica tassa dovuta per ciascun volo che costituirà un solo credito dell’Eurocontrol da pagare presso la sua sede.

Art. 9

La tassa è dovuta da colui che era l’esercente dell’aeromobile nel momento in cui il volo è stato effettuato.

Art. 10

Se non è conosciuta l’identità dell’esercente, il proprietario dell’aeromobile sarà considerato esercente a meno che egli non provi che l’esercente era un’altra persona.

Art. 11

Nel caso in cui il debitore non paghi quanto dovuto, possono essere prese le misure idonee per il recupero forzato.

Art. 12
  1. Le procedure per il recupero dell’ammontare dovuto saranno stabilite o dall’Eurocontrol, oppure, dietro richiesta dell’Eurocontrol, da uno Stato Contraente.
  2. Il recupero può essere effettuato mediante un procedimento giudiziario o amministrativo.
  3. Ogni Stato Contraente informerà l’Eurocontrol delle procedure applicate da esso e degli organi amministrativi e giudiziari competenti.
Art. 13

I procedimenti di recupero saranno intentati nel territorio dello Stato Contraente: (a) là dove il debitore abbia il proprio domicilio o la sede; (b) là dove il debitore abbia un ufficio commerciale, se il suo domicilio oppure la sede non siano situati nel territorio di uno Stato Contraente; (c) in assenza delle condizioni giurisdizionali di cui ai punti (a) e (c) là dove il debitore abbia dei beni; (d) là dove l’Eurocontrol ha la sua sede, in mancanza delle condizioni giurisdizionali di cui ai punti da (a) a (c).

Art. 14

L’Eurocontrol ha la facoltà di intentare procedimenti dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari degli Stati non facenti parte del presente Accordo.

Art. 15

Saranno riconosciute e rese esecutive negli altri Stati Contraenti le seguenti decisioni adottate in uno Stato Contraente: (a) le decisioni giudiziarie definitive; (b) le decisioni di un organo amministrativo che sono state assoggettate a ricorso giurisdizionale ma che non lo sono più, sia perché la corte od il tribunale ha respinto il ricorso mediante una decisione definitiva, sia perché il ricorso è stato ritirato, o, infine, perché il termine per la presentazione del ricorso è scaduto.

Art. 16

Le decisioni menzionate nell’articolo 15 non saranno riconosciute né rese esecutive nei seguenti casi: (a) se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato d’origine non era competente secondo l’articolo 13 (b) se la decisione è manifestamente incompatibile con il bene pubblico dello Stato destinatario; (c) se il debitore non abbia ricevuto notizia della decisione dell’organo amministrativo oppure dell’introduzione dell’istanza in tempo utile per consentirgli di difendersi o di appellarsi alla corte o al tribunale; (d) se i procedimenti relativi alle stesse tasse di rotta sono stati in precedenza intentati e sono ancora pendenti dinanzi alla corte, tribunale oppure autorità amministrativa dello Stato destinatario; (e) se la decisione è inconciliabile con un’altra decisione relativa alle stesse tasse di rotta adottata nello Stato destinatario; (f) se la corte, tribunale o autorità amministrativa dello Stato d’origine, al fine di addivenire ad una decisione, abbia deciso su questioni preliminari concernenti lo stato o la capacità legale delle persone fisiche, i diritti di proprietà derivanti da un regime matrimoniale, da testamenti o successioni, in contrasto con una norma del diritto internazionale privato dello Stato presso cui si vuole ottenere il riconoscimento, a meno che la stessa decisione non porti allo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello stesso Stato destinatario.

Art. 17

Le decisioni di cui all’articolo 15, se rese esecutive nello Stato d’origine, saranno applicate in conformità alla legislazione dello Stato destinatario. Se necessario, dietro richiesta, sarà emesso un ordine esecutivo dalla corte, tribunale o organo amministrativo dello Stato destinatario.

Art. 18
  1. L’istanza sarà corredata: (a) di una copia autenticata della decisione; (b) nel caso di una decisione giudiziaria resa in contumacia, dell’originale oppure di una copia legalizzata di un documento che provi che la notifica dell’introduzione dell’istanza è stata consegnata in tempo utile al debitore; (c) nel caso di una decisione amministrativa, di un documento comprovante il soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 15; (d) di un documento comprovante che la decisione è esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto notifica della suddetta decisione in tempo utile.
  2. Una traduzione debitamente autenticata dei documenti sarà prodotta se la corte, il tribunale o l’organo amministrativo dello Stato destinatario la richiede. Non saranno necessarie legalizzazioni né altre analoghe formalità.
Art. 19
  1. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi previsti nell’articolo 16. In nessun caso la decisione potrà essere oggetto di una revisione di merito nello Stato destinatario.
  2. Il procedimento relativo al riconoscimento ed all’esecuzione della decisione è regolato dalla legislazione dello Stato destinatario nella misura in cui il presente Accordo non disponga altrimenti.
Art. 20

L’ammontare percepito dall’Eurocontrol sarà versato agli Stati Contraenti secondo le decisioni del Comitato allargato.

Art. 21

Nel momento in cui uno Stato Contraente ha recuperato il credito, l’ammontare riscosso sarà versato senza indugio all’Eurocontrol che procederà in conformità al precedente articolo 20. I costi di recupero sostenuti da quello Stato saranno addebitati all’Eurocontrol.

Art. 22

Le autorità competenti degli Stati Contraenti coopereranno con l’Eurocontrol per la costituzione e la riscossione delle tasse di rotta.

Art. 23

Se il Comitato allargato decide all’unanimità di rinunciare al recupero di una tassa, gli Stati Contraenti interessati possono adottare ogni misura che ritengano idonea. In tal caso, le disposizioni del presente Accordo relative al recupero, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni, non saranno più applicabili.

Art. 24

In caso di emergenza o di guerra, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno la libertà d’azione degli Stati Contraenti interessati.

Art. 25
  1. Qualunque controversia che possa sorgere o tra gli Stati Contraenti, oppure fra gli Stati contraenti e l’Eurocontrol che è rappresentata dalla Commissione allargata, relativa all’interpretazione od all’applicazione del presente Accordo o dei suoi annessi e che non sia stato possibile dirimere attraverso un negoziato diretto o qualunque altro metodo, sarà sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una delle parti.
  2. A tal fine, ognuna delle parti nominerà, in ogni caso, un arbitro e gli arbitri si accorderanno per la nomina di un terzo arbitro.
  3. Il tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.
  4. Ogni parte sosterrà le spese concernenti il proprio arbitro e la sua rappresentanza nel procedimento dinanzi al tribunale; le spese relative al terzo arbitro ed ogni altro onere saranno sostenute in parti uguali dalle parti contendenti. Il tribunale arbitrale può, tuttavia, fissare una diversa ripartizione delle spese se lo ritiene opportuno.
  5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno vincolanti per le parti contendenti.
Art. 26

Il presente Accordo sostituirà l’Accordo Multilaterale relativo alla riscossione delle tasse di rotta dell’8 settembre 1970. La presente disposizione non pregiudicherà alcun accordo fra l’Eurocontrol ed uno Stato non membro dell’Eurocontrol riguardante la riscossione delle suddette tasse concernenti le Regioni Informazioni Volo di cui all’articolo 1 del presente Accordo, che resterà in vigore sino a quando tale Stato non diverrà parte al presente Accordo.

Art. 27
  1. Il presente Accordo sarà, prima della data della sua entrata in vigore, aperto alla firma di ogni Stato che, al momento della firma, partecipi al sistema di riscossione delle tasse di rotta Eurocontrol o cui sia stato concesso il diritto di firma in base a una decisione unanime della Commissione Permanente.
  2. Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che modifica la Convenzione Internazionale di cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960, qui di seguito denominato «il Protocollo», costituirà anche la ratifica del presente Accordo.
  3. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto concerne l’Eurocontrol, gli Stati membri dell’Eurocontrol e gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.
  4. Ove uno Stato depositi il proprio strumento di ratifica dopo la data dell’entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore rispetto a tale Stato il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo strumento di ratifica è stato depositato.
  5. L’Eurocontrol, apponendovi la propria firma, diventerà Parte del presente Accordo.
  6. Il Governo del Regno del Belgio notificherà ai Governi degli altri Stati firmatari del presente Accordo ogni firma del presente Accordo, il deposito di ogni strumento di ratifica e la data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 28
  1. Ogni Stato potrà aderire al presente Accordo.

Ad eccezione degli Stati europei che aderiscono alla Convenzione emendata, di cui all’articolo 27.2, gli Stati potranno aderire al presente Accordo solo con l’approvazione della Commissione allargata espressa con voto unanime. 2. Lo strumento di adesione dovrà essere depositato presso il Governo del Regno del Belgio, che ne informerà i Governi degli altri Stati Contraenti. 3. L’adesione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Art. 29
  1. Gli Stati Parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per tutto il tempo in cui detta Convenzione emendata resterà in vigore.
  2. Gli Stati che non sono parti della Convenzione emendata saranno vincolati dal presente Accordo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, nei loro confronti, dell’Accordo, ovvero fino alla scadenza della Convenzione, se questa data è più prossima. Il periodo dei cinque anni sarà automaticamente prorogato per altri periodi di cinque anni, a meno che lo Stato interessato non abbia notificato per iscritto, al Governo del Regno del Belgio, almeno due anni prima della scadenza, la propria intenzione di denunciare l’Accordo. Il Governo del Regno del Belgio informerà per iscritto i Governi degli altri Stati Contraenti di detta notifica.
  3. Il Governo del Regno del Belgio invierà comunicazione scritta ai Governi degli altri Stati Contraenti di ogni notifica fatta da una Parte Contraente della Convenzione emendata relativa alla sua intenzione di denunciare detta Convenzione.
Art. 30

Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Accordo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformità a quanto disposto dall’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3e presso il Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale, come previsto dall’articolo 83 della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 19444.

In fede di che , i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Bruxelles il 12 febbraio 1981 nelle lingue tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese e portoghese, i sei testi facenti ugualmente fede, in unico originale che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne trasmetterà copie autenticate ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.(Seguono le firme)

Regioni d’informazione di volo

Stati contraentiRegioni d’informazione di volo
Repubblica federale di GermaniaRegione superiore informazione volo Hannover
Regione superiore informazione volo Rhein
Regione informazione volo Bremen
Regione informazione volo Düsseldorf
Regione informazione volo Frankfurt
Regione informazione volo München
Repubblica d’AustriaRegione informazione volo Wien
Regno del Belgio
Gran Ducato del Lussemburgo
Regione superiore informazione volo Bruxelles
Regione informazione volo Bruxelles
SpagnaRegione superiore informazione volo Madrid
Regione informazione volo Madrid
Regione superiore informazione volo Barcelona
Regione informazione volo Barcelona
Regione superiore informazione volo Islas Canarias
Regione informazione volo Islas Canarias
Repubblica franceseRegione superiore informazione volo France
Regione informazione volo Paris
Regione informazione volo Brest
Regione informazione volo Bordeaux
Regione informazione volo Marseille
Regno Unito della
Gran Bretagna e
dell’Irlanda del Nord
Regione superiore informazione volo Scottish
Regione informazione volo Scottish
Regione superiore informazione volo London
Regione informazione volo London
IrlandaRegione superiore informazione volo Shannon
Regione informazione volo Shannon
Regno dei Paesi BassiRegione informazione volo Amsterdam
Repubblica portogheseRegione superiore informazione volo Lisboa
Regione informazione volo Lisboa
Regione informazione volo Santa Maria
Confederazione svizzeraRegione superiore informazione volo Genève
Regione informazione volo Genève
Regione superiore informazione volo Zürich
Regione informazione volo Zürich

Estratto della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 emendata dal Protocollo aperto alla firma nel 1981 a Bruxelles

Art. 7.3 della Convenzione

Art. 8 della Convenzione

Art. 19 dell’Allegato 1 alla Convenzione (Statuti dell’Agenzia)

Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta

Entrate in vigore il 1° gennaio 1995

Art. 1
  1. Per ciascun volo effettuato conformemente alle regole di volo strumentale (volo IFR), è riscossa una tassa in conformità con le procedure adottate in applicazione delle norme e delle prassi raccomandate dall’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti, così come sono elencate nell’Allegato 1. Inoltre, nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, uno Stato contraente può decidere che una tassa sia riscossa per ogni volo effettuato conformemente alle regole di volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista e in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di un determinato Stato contraente sottostanno, per tutta la distanza percorsa in dette Regioni d’informazione di volo, alla tassa riscossa in questo Stato per i voli IFR.
  2. La tassa costituisce la rimunerazione dei costi sopportati dagli Stati contraenti per le installazioni e i servizi di navigazione aerea di rotta e per l’esercizio del sistema come anche dei costi sopportati da EUROCONTROL per l’esercizio del sistema.
  3. Le tasse ingenerate nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente possono essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. In tal caso, EUROCONTROL può riscuotere questa imposta secondo le condizioni e le modalità convenute con lo Stato interessato.
  4. La tassa è dovuta dalla persona che esercitava l’aeromobile al momento in cui ha avuto luogo il volo. Nel caso in cui l’identità dell’esercente fosse ignota, il proprietario dell’aeromobile è considerato essere l’esercente sino a quando è accertata l’altra persona che avesse tale qualità.
Art. 2

Per ciascun volo attraverso lo spazio aereo di Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di diversi Stati contraenti è riscossa una tassa (R) unica uguale alla somma delle tasse ingenerate da questo volo nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di ciascuno Stato contraente:

La tassa individuale (ri) per i voli nello spazio aereo dipendenti dalla competenza di uno Stato contraente è calcolata conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.

Art. 3

Per lo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza di un determinato Stato contraente (i) la tassa per un volo è calcolata secondo la formula:

ri= ti× Ni

in cui ri è la tassa, ti il saggio unitario di tassa e Ni il numero di unità di servizio corrispondenti a detto volo. I saggi unitari possono all’occorrenza essere stabiliti separatamente per i voli VFR e IFR.

Art. 4

Per un determinato volo, il numero d’unità di servizio designato da Ni, di cui all’articolo precedente, è ottenuto mediante la formula seguente:

Ni= di⋅ p

in cui (di) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contraente (i) e p il coefficiente peso dell’aeromobile interessato.

Art. 5
  1. Il coefficiente distanza (di) è uguale al quoziente percentuale del numero che misura la distanza ortodromica espressa in chilometri tra: – l’aerodromo di partenza situato all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza dello Stato contraente (i) o il punto di entrata in tale spazio; e – l’aerodromo di prima destinazione situato all’interno di detto spazio aereo oppure il punto di uscita da tale spazio.

I punti di entrata e di uscita sono i punti di passaggio ai limiti laterali dello spazio aereo di cui si tratta delle rotte così come figurano nelle pubblicazioni aeronautiche internazionali. Le rotte sono scelte in considerazione della rotta maggiormente utilizzata tra due aerodromi o, se non può essere determinata, della rotta più breve.

Le rotte maggiormente utilizzate sono rivedute annualmente per tener conto delle modificazioni eventualmente intervenute nelle loro strutture e nelle condizioni del traffico. 2. La distanza da prendere in considerazione è diminuita forfettariamente di 20 km per ogni decollo o atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6
  1. Il coefficiente peso è uguale alla radice quadrata del quoziente per cinquanta (50) del numero che esprime la misura della massa massima al decollo dell’aereo, espressa in tonnellate metriche, così come figura nel certificato di navigabilità o nel manuale di volo oppure in qualsiasi altro documento ufficiale equivalente, come segue:

Se la massa massima certificata al decollo dell’aeromobile è ignota agli organismi responsabili delle operazioni per la riscossione della tassa, il coefficiente peso è accertato in base alla massa della versione più pesante esistente del tipo di aeromobile di cui si tratta. 2. Nondimeno, se l’esercente ha dichiarato agli organismi responsabili delle operazioni di riscossione della tassa di avere a disposizione diversi aeromobili corrispondenti a versioni diversificate dello stesso tipo, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di questo tipo impiegato da detto esercente è determinato in base alla media delle masse massime al decollo di tutti i suoi aeromobili di questo tipo. Il calcolo del coefficiente per tipo di aeromobile e per esercente è effettuato almeno una volta all’anno. 3. Per il calcolo della tassa, il coefficiente peso è espresso con un numero fino a due decimali.

Art. 7
  1. La tassa unitaria è ricalcolata mensilmente applicando il corso di cambio mensile medio tra l’ECU e la valuta nazionale per il mese precedente quello durante il quale ha avuto luogo il volo.
  2. Il corso di cambio applicato è quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee (Comunicazione e informazioni). Quando il corso di cambio non è indicato in questa pubblicazione, lo si calcola in base al corso del cambio tra l’ECU e il dollaro degli Stati Uniti d’America e al corso del cambio tra la valuta nazionale interessata e il dollaro degli Stati Uniti d’America così come pubblicato dal Fondo monetario internazionale nelle «Statistiche Finanziarie Internazionali».
Art. 8
  1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all’articolo 5, la tassa dovuta per voli di cui l’aerodromo di partenza o di prima destinazione si trova in una delle zone menzionate nell’Allegato 2 (voli transatlantici) è calcolata mediante riferimento alle tariffe stabilite in funzione delle distanze medie ponderate e dei tassi unitari vigenti.
  2. Le distanze medie ponderate sono calcolate in base a statistiche del traffico allestite da EUROCONTROL sulla scorta dei dati forniti dai competenti organismi di controllo della circolazione aerea.

I punti di entrata e di uscita dei voli transatlantici sono i punti di varco dei limiti delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti. 3. Le tariffe sono quelle applicabili a qualsiasi aeromobile di massa massima certificata al decollo di 50 tonnellate metriche. La tassa è calcolata moltiplicando la pertinente tariffa per il coefficiente di peso definito all’articolo 6.1. 4. Le tariffe sono stabilite per determinati periodi e pubblicate conformemente alle disposizioni dell’articolo 11. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli di cui al paragrafo 1 se gli aerodromi di partenza o di prima destinazione non sono menzionati nell’Allegato 2.

Art. 9
  1. I voli seguenti sono esenti dal pagamento della tassa:
    1. i voli misti VFR/IFR sono esentati unicamente nello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla competenza degli Stati contraenti in cui vengono effettuati esclusivamente in VFR e in cui non è riscossa la tassa per detti voli;
    2. i voli che terminano all’aerodromo di partenza dell’aeromobile senza che sia stato effettuato qualsiasi altro atterraggio (voli circolari);
    3. i voli effettuati da aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo è inferiore a 2 tonnellate metriche;
    4. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, capi di Stato e di governo oppure ministri in missione ufficiale;
    5. i voli di ricerca e di salvataggio autorizzati da un organismo SAR competente.
  2. Inoltre, riguardo alle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla propria competenza, lo Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento della tassa:
    1. i voli effettuati interamente all’interno dello spazio aereo delle Regioni d’informazione di volo dipendenti dalla sua competenza5;
    2. i voli militari di qualsiasi Stato;
    3. i voli d’allenamento effettuati esclusivamente per il conseguimento di un brevetto di pilota o una qualifica per il personale navigante, sempreché ne sia fatta menzione specifica nel piano di volo. Questi voli non devono avere nessuna funzione commerciale e devono essere effettuati unicamente nello spazio aereo dello Stato interessato. Essi non devono comportare nessun trasporto di passeggeri, approntamento o trasferimento dell’aeromobile;
    4. i voli svolti esclusivamente per verificare e collaudare equipaggiamenti utilizzati o da essere utilizzati come ausili terrestri alla navigazione aerea.
Art. 10

La somma della tassa è pagabile alla sede di EUROCONTROL conformemente alle condizioni di pagamento recate nell’Allegato 3. La valuta di conteggio impiegata è l’ECU.

Art. 11

Le Condizioni d’applicazione del sistema delle tasse di rotta, le aliquote unitarie e le tariffe sono pubblicate dagli Stati contraenti.

Allegato 1

Regioni d’informazione di volo

Stati contraenti

Regioni d’informazione di volo

Repubblica Federale di Germania

Regione superiore d’informazione di volo Berlino

Regione superiore d’informazione di volo Hannover

Regione superiore d’informazione di volo Reno

Regione d’informazione di volo Brema

Regione d’informazione di volo Düsseldorf

Regione d’informazione di volo Francoforte

Regione d’informazione di volo Monaco

Regione d’informazione di volo Berlino

Repubblica d’Austria

Regione d’informazione di volo Vienna

Regno del Belgio –Gran Ducato di Lussemburgo

Regione superiore d’informazione di volo Bruxelles

Regione d’informazione di volo Bruxelles

Repubblica di Cipro

Regione d’informazione di volo Nicosia

Regno di Danimarca

Regione d’informazione di volo Copenhagen

Spagna

Regione superiore d’informazione di volo Madrid

Regione d’informazione di volo Madrid

Regione superiore d’informazione di volo Barcellona

Regione d’informazione di volo Barcellona

Regione superiore d’informazione di volo Isole Canarie

Regione d’informazione di volo Isole Canarie

Repubblica Francese

Regione superiore d’informazione di volo Francia

Regione d’informazione di volo Parigi

Regione d’informazione di volo Brest

Regione d’informazione di volo Bordeaux

Regione d’informazione di volo Marsiglia

Regione d’informazione di volo Reims

Regno unito di Gran Bretagna d d’Irlanda del Nord

Regione superiore d’informazione di volo Scottish

Regione d’informazione di volo Scottish

Regione superiore d’informazione di volo Londra

Regione d’informazione di volo Londra

Repubblica Ellenica

Regione superiore d’informazione di volo Atene

Regione d’informazione di volo Atene

Repubblica di Ungheria

Regione d’informazione di volo Budapest

Irlanda

Regione superiore d’informazione di volo Shannon

Regione d’informazione di volo Shannon

Regione di transizione oceanica di Shannon delimitata dalle coordinate seguenti:

51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48°30 Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest al livello di volo 55 e inferiore

Malta

Regione d’informazione di volo Malta

Regno di Norvegia

Regione superiore d’informazione di volo Oslo

Regione superiore d’informazione di volo Stavanger

Regione superiore d’informazione di volo Trondheim

Regione superiore d’informazione di volo Bodw

Regione d’informazione di volo Oslo

Regione d’informazione di volo Stavanger

Regione d’informazione di volo Trondheim

Regione d’informazione di volo Bodw

Regione d’informazione di volo oceanica di Bodw

Regno dei Paesi Bassi

Regione d’informazione di volo Amsterdam

Repubblica Portoghese

Regione superiore d’informazione di volo Lisbona

Regione d’informazione di volo Lisbona

Regione d’informazione di volo Santa Maria

Repubblica di Slovenia

Regione d’informazione di volo Ljubljana©A_decorrer®1)

Confederazione Svizzera

Regione superiore d’informazione di volo Svizzera

Regione d’informazione di volo Svizzera

Repubblica di Turchia

Regione d’informazione di volo Ankara

Regione d’informazione di volo Istanbul

Allegato 2

Saggio unitario (di base) applicabile dal 1° agosto 1997

Approvato dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997

StatoSaggio unitarioCorso del cambio applicato
Belgio-LussemburgoECU 68,391 ECU = 39,3520FB
GermaniaECU 72,891 ECU = 1,91115DM
FranciaECU 61,891 ECU = 6,50787FF
Gran Bretagna e Irlanda del NordECU 75,011 ECU = 0,813841£ St
Paesi BassiECU 55,761 ECU = 2,14253Hfl
IrlandaECU 21,201 ECU = 0,788059£.Ir
SvizzeraECU 80,391 ECU = 1,56306FS
Portogallo (Lisbona)ECU 36,191 ECU = 195,200Esc
AustriaECU 59,721 ECU = 13,4475Sch
Spagna (Continente)ECU 51,651 ECU = 161,095Ptas
Spagna (Canarie)ECU 48,501 ECU = 161,095Ptas
Portogallo (Santa Maria)ECU 12,721 ECU = 195,200Esc
GreciaECU 35,151 ECU = 303,798Drs
TurchiaECU 48,571 ECU = 2870,0Lt
MaltaECU 43,661 ECU = 0,457648Lm
CiproECU 22,901 ECU = 0,588890£.Cy
UngheriaECU 21,541 ECU = 198,814HuF
NorvegiaECU 50,961 ECU = 8,19539NOK
DanimarcaECU 54,661 ECU = 7,36091DKK
SloveniaECU 76,331 ECU = 170,483SIT
Repubblica cecaECU 49,091 ECU = 33,7305CZK
SveziaECU 46.801 ECU = 8,42542SEK
ItaliaECU 65.211 ECU = 1929,22£ It
SlovacchiaECU 68.671 ECU = 38,9975SKK
Allegato 3

Tariffe per i voli menzionati nell’articolo 8 delle condizioni d’applicazione del sistema per un aeromobile il cui coefficiente peso è uguale a 1 (50 tonnellate metriche) applicabili dal 1° agosto 1997

Approvate dalla Commissione allargata il 16 luglio 1997

Aerodromi di partenza (o di prima destinazione) situatiAerodromi di prima destinazione (o di partenza)Ammontare della tassa in ECU
Zona 1
(tra 14° W e 110° W
e al nord di 55° N salvo
l’Islanda)
Frankfurt
København
London
1157.26
512.37
734.66
Paris985.12
Prestwick384.80
Zona II
(tra 40° W e 110° W
e tra 28° N e 55° N)
Abidjan
Amman
164.72
2052.81
Amsterdam725.97
Athinai1816.07
Bahrain1886.98
Bâle-Mulhouse862.61
Banjul159.64
Barcelona775.04
Belfast184.56
Berlin1078.82
Birmingham408.48
Bordeaux500.95
Bristol405.85
Bruxelles718.25
Bucuresti1481.13
Budapest1426.09
Cairo2083.69
Cardiff267.01
Casablanca355.56
Dakar159.51
Dublin118.31
Düsseldorf839.49
East Midlands382.56
Frankfurt954.97
Genève867.04
Glasgow273.04
Göteborg830.28
Hamburg910.46
Helsinki688.78
Istanbul/Atatürk1463.11
Jeddah1970.63
Johannesburg, Jan Smuts159.89
Kiev1228.47
København634.08
Köln-Bonn877.40
Lagos160.40
Larnaca1975.45
Las Palmas, Gran Canaria499.01
Leeds and Bradford401.57
Lille625.48
Lisboa389.22
London477.82
Luxembourg858.69
Lyon746.46
Maastricht767.41
Madrid578.42
Malaga620.98
Manchester335.88
Manston539.59
Marseille883.20
Milano1035.01
Monrovia159.64
Moskva862.89
München1158.68
Nantes435.74
Napoli-Capodichino1407.06
Newcastle386.44
Nice922.97
Oostende608.29
Oslo297.61
Paris663.43
Ponta Delgada (Açores)165.61
Porto283.13
Praha1189.72
Prestwick248.46
Riyadh1956.24
Roma1268.48
Sal I. (Cabo Verde)159.51
Santa Maria (Açores)177.19
Santiago (España)271.61
Shannon80.56
Sofia1410.19
Stockholm507.63
Stuttgart980.26
Tel-Aviv2086.49
Tenerife460.01
Torino997.47
Toulouse-Blagnac658.71
Venezia1286.05
Warszawa980.30
Wien1344.45
Zürich982.58
Zona III
(all’ovest di 110° W
e tra 28° N e 55° N)
Amsterdam
Düsseldorf
809.67
930.09
Frankfurt1035.24
Genève1122.63
Glasgow343.55
Helsinki617.62
København581.05
Köln-Bonn924.03
London704.95
Luxembourg985.47
Madrid455.81
Manchester545.27
Milano1293.88
Moskva570.24
München1366.84
Paris903.88
Prestwick343.55
Roma1309.71
Shannon76.74
Warszawa650.68
Zürich1170.58
Zona IV
(all’ovest di 40° W e tra
20° N e 28° N incluso il
Messico)
Amsterdam
Barcelona
Berlin
747.28
917.79
881.50
Bruxelles719.76
Düsseldorf885.92
Frankfurt947.82
Hamburg904.62
Helsinki727.79
Köln-Bonn864.18
Las Palmas, Gran Canaria595.35
Lisboa454.87
London497.76
Luxembourg908.67
Madrid609.22
Manchester344.73
Milano1005.67
München1115.51
Paris634.34
Praha1164.63
Roma1199.29
Sal I. (Cabo Verde)104.18
Salzburg1143.67
Santa Maria, Açores178.21
Santiago (Espa]na)464.04
Shannon169.60
Wien1298.65
Zürich929.18
Zona V
(all’ovest di 40° W e tra
l’equatore e 20° N)
Amsterdam
Bâle-Mulhouse
903.14
968.61
Barcelona929.67
Berlin1266.15
Bordeaux823.55
Bruxelles820.94
Düsseldorf1022.76
Frankfurt1046.96
Glasgow358.15
Hamburg1075.36
Hannover1057.88
Helsinki1194.20
Kwbenhavn1353.70
Köln-Bonn996.09
Las Palmas, Gran Canaria609.20
Lille901.55
Lisboa539.61
London669.93
Lyon972.76
Madrid714.61
Manchester406.23
Marseille1141.28
Milano1117.06
München1150.60
Nantes792.62
Paris868.08
Porto524.83
Porto Santo (Madeira)346.67
Prestwik358.15
Roma1466.96
Salzburg1168.93
Santa Maria (Açores)233.16
Santiago (España)546.96
Shannon277.55
Stuttgart991.17
Tenerife604.35
Toulouse-Blagnac952.26
Wien1354.80
Zürich1087.40

Condizioni di pagamento

Entrate in vigore il 1° gennaio 1995

Clausola 1

1.  Le somme fatturate sono pagabili alla sede d’EUROCONTROL a Bruxelles.

2.  L’EUROCONTROL considera nondimeno liberatori i pagamenti effettuati su conti presso gli stabilimenti bancari designati dagli organi competenti del sistema delle tasse di rotta negli Stati contraenti o negli altri Stati.

3.  La somma della tassa è dovuta alla data dell’attuazione del volo. La data in cui dev’essere effettuato il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2

1.  A prescindere dai casi di cui al paragrafo 2 della presente clausola, le somme della tassa devono essere pagate in ECU.

2.  Nel caso in cui il pagamento deve essere effettuato presso lo stabilimento bancario designato situato in uno Stato contraente, gli utenti cittadini di questo Stato possono pagare in valuta nazionale convertibile di detto Stato le somme delle tasse che vengono loro fatturate.

3.  Se si applica la facoltà di cui al capoverso precedente, la conversione in valuta nazionale delle somme in ECU avviene al corso di cambio giornaliero praticato nel giorno e nel luogo del pagamento, per le transazioni commerciali.

Clausola 3

1.  La data del pagamento è considerata quella del giorno in cui la somma della tassa è stata messa in conto da parte dello stabilimento bancario designato da EUROCONTROL.

2.  I pagamenti mediante assegno sono considerati effettuati alla data del ricevimento dell’assegno da parte di EUROCONTROL, sempreché questo sia onorato dalla banca dell’emittente.

Clausola 4

1.  I pagamenti devono essere corredati di un’indicazione dei riferimenti, date e somme in ECU dei fatturati pagati e delle note di credito dedotte. La necessità d’indicare le somme in ECU delle fatture vale anche per gli utenti che ricorrono alla possibilità di pagare in valuta nazionale.

2.  Se un pagamento non è corredato delle indicazioni di cui al paragrafo 1 per determinarne la relazione con una fatture specifica, EUROCONTROL può usarlo: – per gli interessi, e successivamente – per le fatture impagate più vetuste.

Clausola 5

1.  Qualsiasi reclamo concernente una fattura dev’essere rivolto per scritto a EUROCONTROL. La fattura menziona la data-limite per l’inoltro dei reclami.

2.  La data del deposito dei reclami è quella della ricezione da parte di EUROCONTROL.

3.  I reclami, dei quali dev’essere chiaramente precisato l’oggetto, vanno corredati di un esposto dei motivi e dei pertinenti documenti.

4.  Il fatto che un utente inoltri un reclamo non l’autorizza a dedurre dalla fattura la somma contestata, a meno che EUROCONTROL non l’abbia autorizzato.

5.  Se EUROCONTROL e utente sono debitore e creditore l’uno dell’altro, non può essere effettuato nessun pagamento compensatorio senza previo accordo di EUROCONTROL.

Clausola 6

1.  Qualsiasi tassa non pagata alla data di scadenza può essere aumentata di un interesse di mora all’aliquota6pubblicata annualmente, decisa dagli organi competenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 delle Condizioni d’applicazione.

2.  L’interesse è calcolato e fatturato in ECU.

Clausola 7

Se il debitore non ha pagato la somma dovuta, quest’ultima può essere oggetto di esecuzione.

Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta

Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1ogennaio 1986

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1
  1. Il presente regolamento finanziario si applica al sistema di tasse di rotta deliberato dall’Accordo Multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981.
  2. Le modalità d’esecuzione del presente regolamento finanziario sono fissate conformemente alle disposizioni dell’articolo 21.
  3. L’anno finanziario coincide con l’anno civile.
Art. 2
  1. Con riserva dei poteri riconosciuti alla Commissione allargata e al Comitato allargato, il Direttore generale è responsabile del funzionamento del Servizio centrale delle tasse di rotta.
  2. Il Direttore generale delega, per scritto, al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta le responsabilità e attribuzioni necessarie al funzionamento del sistema di tasse di rotta e segnatamente: (a) la copertura delle tasse; (b) il pagamento agli Stati contraenti o, in certi casi eccezionali, ai beneficiari designati dagli Stati contraenti, delle somme incassate nonché il rimborso all’Agenzia e agli Stati contraenti delle spese subentrate nella riscossione delle tasse; (c) la tenuta di una contabilità propria; (d) l’amministrazione dei fondi detenuti temporaneamente dal Servizio centrale delle tasse di rotta per conto degli Stati contraenti; (e) la preparazione dei conti annuali in vista della loro presentazione, dal Direttore generale, al Comitato allargato e alla Commissione di controllo prima del primo aprile che segue l’anno finanziario considerato.
  3. Per le operazioni finanziarie del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Direttore generale nomina un contabile le cui attribuzioni e responsabilità figurano agli articoli 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 seguenti.
  4. Il Direttore generale designa i funzionari che devono supplire il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e il Contabile nelle loro funzioni, in caso d’assenza o d’impedimento.
Art. 3
  1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, il Contabile, nonché qualsiasi altro funzionario del Servizio centrale delle tasse di rotta, che hanno una responsabilità finanziaria in materia di riscossione e di rimborso delle tasse di rotta, impegnano la loro responsabilità pecuniaria in caso di negligenza o di errore grave in più della loro responsabilità disciplinare prevista dallo Statuto amministrativo del personale dell’Agenzia.
  2. La responsabilità pecuniaria del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e degli altri funzionari può essere messa in causa unicamente in base al risultato delle verifiche operate sotto la responsabilità della Commissione di controllo conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

Titolo II Riscossione e rimborso

Art. 4
  1. Tutti i diritti constatati in materia di tasse di rotta e di altri incassi provocano un emissione di un titolo di incasso.
  2. Il titolo di incasso o le pertinenti pezze giustificative devono menzionare in ogni caso: (a) l’importo da riscuotere in cifre e in lettere; (b) l’identità del debitore; (c) l’identificazione e la giustificazione dell’incasso.
  3. L’emissione dei titoli d’incasso può essere fatta sulla base di bollettini riepilogativi.
  4. Le modalità d’esecuzione regoleranno la procedura da applicare al momento della creazione dei titoli d’incasso; esse determineranno parimenti l’ampiezza delle verifiche da operare, nonché le pezze giustificative da stabilire.
  5. Dato che la prescrizione dei crediti viene regolata dalle legislazioni nazionali, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta dovrà, nei limiti delle sue responsabilità, prendere tutte le misure utili per evitare che un credito cada in prescrizione del tutto o in parte.
Art. 5
  1. Il Contabile registra i titoli degli incassi sotto la loro data d’emissione.
  2. Gli incassi che non provengono dalle tasse di rotta sono contabilizzati separatamente. Gli incassi seguenti sono ripartiti come segue: (a) gli interessi bancari ricevuti nel corso di un esercizio finanziario sono versati agli Stati contraenti in proporzione degli incassi delle tasse di rotta rimborsate ad ogni Stato contraente nel corso dell’esercizio considerato; (b) gli interessi di mora sono versati agli Stati contraenti ai quali spettano le tasse di rotta corrispondenti e in proporzione a quest’ultime.
  3. Le modalità d’esecuzione regoleranno la destinazione di tutti gli altri incassi.
Art. 6

Nel quadro generale delle deleghe di potere previste all’articolo 2:

  1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta si impegna affinché la riscossione delle tasse venga effettuata nei termini previsti dalle condizioni di pagamento.

Informa periodicamente il Comitato allargato della situazione degli utenti in ritardo nei pagamenti e delle misure prese in materia.

Può accordare ad un utente che ne ha fatto domanda una proroga di termine alle condizioni previste dalle modalità d’esecuzione. 2. In caso di non pagamento delle tasse da parte di un utente, dopo esecuzione della procedura di richiamo prevista dalle modalità d’esecuzione, l’incarto dell’utente è trasmesso al Direttore generale per poter avviare la procedura d’esazione forzata conformemente agli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale. 3. Oltre che alla concessione di una proroga di termine, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta può autorizzare un utente a dedurre provvisoriamente dal suo debito gli importi che sono oggetto di reclami nell’attesa che questi ricevano una risposta definitiva. 4. Nonostante le disposizioni del presente articolo, qualora venga avviata una procedura di liquidazione collettiva o di ricupero contro un debitore del sistema di tasse, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta indica al Comitato allargato le misure a lui proposte per poter facilitare la riscossione dei crediti compreso il voto di un concordato che prevede perfino un abbuono del debito del debitore.

Se una soluzione diversa, presentata dai rappresentanti al Comitato allargato degli Stati contraenti interessati, che totalizza almeno il 50% dell’importo del credito in causa, viene sottoposta a tempo debito per scritto al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, questi avvia un’azione conforme a questa maggioranza.

La procedura d’informazione degli Stati contraenti sulle misure prese dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta è definita dalle modalità d’esecuzione.

Art. 7
  1. Prima che venga deciso un pagamento, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve verificare: (a) il diritto del beneficiario, sia lo Stato contraente, o qualsiasi beneficiario specialmente designato da uno Stato contraente, sia l’Agenzia per la riscossione del pagamento; (b) l’esattezza dell’importo, tenuto conto dell’acconto già versato e del totale degli importi dovuti.
  2. Dopo verifica, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta deve: (a) emettere il titolo di pagamento; (b) inviare al Contabile il titolo di pagamento nonché le pezze giustificative corrispondenti.
  3. Le modalità d’esecuzione determinano la natura e il contenuto del documento contabile da allegare al titolo di pagamento.
Art. 8

Il titolo di pagamento o le pertinenti pezze giustificative devono menzionate in ogni caso: (a) la somma da pagare in cifre e in lettere; (b) l’identità del beneficiario del pagamento; (c) l’identificazione e la giustificazione dell’operazione; (d) il conto bancario da accreditare.

Art. 9
  1. Nessun pagamento può essere effettuato dal Contabile senza che si sia informato sulla disponibilità dei fondi.
  2. I pagamenti si effettuano unicamente mediante conto bancario.
  3. Con riserva del parere del Comitato allargato, il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta designa la (o le) banca(he) dove devono essere depositati i fondi del sistema delle tasse di rotta. I conti bancari del sistema di tasse di rotta sono tenuti separatamente dai conti bancari della Direzione generale.
  4. Le modalità di funzionamento dei conti bancari e di gestione dei fondi in deposito sono definiti dalle modalità d’esecuzione.
Art. 10
  1. In caso d’errore materiale, di contestazione relativa alla validità di un pagamento o inosservanza delle forme prescritte dal regolamento finanziario, il Contabile deve sospendere il pagamento.
  2. In caso di sospensione dei pagamenti, il Contabile enuncia i motivi di questa sospensione in una dichiarazione scritta che sottopone al Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta che prende, all’occorrenza, tutte le misure necessarie al caso.

Titolo III Contabilità

Art. 11
  1. La contabilità propria del sistema delle tasse di rotta è tenuta nella forma delle contabilità generale e espressa in dollari US. È tenuta separatamente dalla contabilità dell’Agenzia.
  2. Le operazioni contabili sono registrate per l’anno in cui hanno avuto luogo i voli. Tuttavia, i voli dell’anno che non sono stati fatturati nel corso dello stesso, devono essere iscritti nel bilancio, da una parte degli introiti stimati in un conto dei ratei attivi registrato all’attivo, e dall’altra dell’importo stimato dovuto agli Stati contraenti in un conto dei ratei passivi che sarà registrato al passivo del bilancio. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di un importo globale. Il saldo, che rappresenta la tassa di gestione, è portato in credito, sotto forma di importo globale, nel conto di gestione.
  3. Il bilancio e il conto di gestione dovranno parimenti mostrare gli altri introiti e le spese del Servizio centrale delle tasse di rotta.
  4. Ogni operazione nei conti sarà fondata su documenti contabili e sulle pezze giustificative i cui termini di conservazione saranno precisati nelle modalità d’esecuzione.
Art. 12
  1. Le registrazioni sono effettuate secondo il piano contabile la cui nomenclatura per articolo comporta una chiara separazione tra i conti del bilancio e i conti di gestione.

Le registrazioni sono effettuate in maniera tale da permettere in ogni momento di stabilire un bilancio generale dei conti. 2. Le modalità in dettaglio d’istituzione e di funzionamento del piano contabile sono determinate in esecuzione delle disposizioni delle modalità d’esecuzione.

Art. 13
  1. Con riserva dell’applicazione dei disciplinamenti nazionali in materia di cambio e delle indicazioni date dagli Stati contraenti, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, ordina tutte le operazioni in divise necessarie per effettuare i pagamenti agli Stati contraenti.
  2. I rimborsi agli Stati contraenti sono effettuati sia in dollari US che nella loro moneta nazionale, al corso del cambio della giornata, nella misura della disponibilità di queste monete nei conti bancari. Nei casi in cui uno Stato contraente domanda un pagamento nella moneta nazionale invece che in dollari US, gli incombe il rischio del corso del cambio.
  3. Un riepilogo dei trasferimenti interni delle divise effettuati tra i conti bancari del Servizio centrale delle tasse di rotta durante l’anno verrà allestito e allegato al bilancio.
Art. 14
  1. Le somme dovute possono essere oggetto di una radiazione dalle registrazioni contabili: (a) qualora l’importo da riscuotere o ricuperabile è inferiore alle spese stimate di ricupero, salvo nel caso in cui il debitore continua ad utilizzare i servizi per i quali sono dovute delle tasse; (b) qualora il debitore venga dichiarato in fallimento o insolvibile da un tribunale competente e/o quando la giurisdizione competente fornisce elementi o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo del fallito sarà (o era) insufficiente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario; (c) qualora la domanda di dichiarazione di fallimento venga rifiutata dal tribunale competente per il fatto che non esiste un attivo sufficiente per coprirne le spese; (d) quando un debitore è stato radiato dal Registro di Commercio (o equivalente) in assenza di una procedura di liquidazione in seguito a cessazione dell’attività; (e) qualora l’attivo del debitore sia oggetto di una realizzazione – senza l’intervento di un’istanza giudiziaria – (liquidazione volontaria) e se il liquidatore fornisce prove o una dichiarazione da cui risulta che l’attivo netto sarà (o era) insufficiente per poter pagare un dividendo all’Organizzazione, nella sua qualità di chirografario; (f) qualora il debitore (esercente o proprietario dell’aeromobile) non può essere ritrovato.
  2. La radiazione delle somme dovute può essere effettuata dal Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta unicamente nel limite di 5000 dollari US e per la totalità della somma dovuta alla data della radiazione. Qualsiasi radiazione di una somma dovuta che supera i 5000 dollari US deve essere sottomessa al Comitato allargato e approvata dai rappresentanti degli Stati contraenti interessati.
  3. Nei casi non previsti ai paragrafi precedenti, il Servizio centrale delle tasse di rotta sottomette la proposta di radiazione al Comitato allargato per esame e approvazione da parte dei rappresentanti degli Stati contraenti interessati.
  4. La lista delle somme dovute che sono state oggetto di una radiazione deve essere allegata al bilancio. Per ognuna delle autorizzazioni precitate, deve essere menzionato: (a) il numero dei casi per cui è stata data l’autorizzazione di radiazione; (b) il nome del debitore e l’importo annullato per ogni caso.
  5. La radiazione di cui ai capoversi precedenti di questo articolo è una misura a carattere amministrativo che non estingue i diritti degli Stati contraenti e dell’Organizzazione, dato che il Servizio centrale delle tasse di rotta deve periodicamente esaminare la situazione e prendere, in caso di fatti nuovi, misure per coprire le somme dovute.
Art. 15
  1. La contabilità è chiusa alla fine dell’anno finanziario, per permettere di allestire il Bilancio e il Conto di Gestione. Al bilancio viene allegata una distinta delle percentuali di copertura al titolo dei voli fatturati durante l’anno considerato.
  2. Il Bilancio e il Conto di Gestione firmati dal Direttore generale, il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta e il Contabile, devono essere inviati prima del 1oaprile che segue l’anno finanziario considerato al Comitato allargato e alla Commissione di controllo.
  3. Al Comitato allargato deve essere inviato una distinta degli incassi e rimborsi corrispondenti ad un esercizio finanziario in cui deve emergere la situazione al 31 dicembre dell’anno seguente. Questa distinta dà mensilmente e Paese per Paese un estratto delle percentuali di copertura delle tasse di rotta relative ai voli dell’anno di riferimento.
  4. Una distinta abbreviata dei debiti esigibili è allestita dal Contabile che la allega alla distinta degli incassi e dei rimborsi.
  5. Il Comitato allargato rende noto le sue ponderazioni eventuali alla Commissione di controllo nei due mesi che seguono.

Titolo IV Verifica dei conti

Art. 16
  1. La Commissione di controllo istituita in applicazione dell’articolo 22 degli Statuti dell’Agenzia procede ogni anno all’esame del Bilancio e del Conto di gestione e presenta un rapporto su questo esame, nonché sulla gestione finanziaria del sistema di tasse di rotta da parte del Servizio centrale delle tasse di rotta.
  2. Dopo aver ricevuto il Bilancio e il Conto di gestione dell’anno finanziario trascorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 15.2, la Commissione di controllo presenta al Comitato allargato le osservazioni scaturite dalle sue verifiche e che le sembra debbano figurare nel rapporto di cui al punto 4 qui di seguito.
  3. Il Comitato allargato invia alla Commissione di controllo le sue considerazioni alle osservazioni presentate entro due mesi dalla loro ricevuta.
  4. La Commissione di controllo invia, al più tardi il 15 ottobre, alla Commissione allargata il suo rapporto definitivo sul Bilancio e sul Conto di gestione dell’anno finanziario trascorso, al quale sono allegate le sue osservazioni presentate al Comitato allargato nonché le considerazioni su quest’ultime.
  5. Il Comitato allargato sottomette il Bilancio e il Conto di gestione alla Commissione allargata, al più tardi il 31 ottobre. Trasmette parimenti questi conti nonché il rapporto definitivo della Commissione di controllo alle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.
  6. Se nel corso delle sue ispezioni la Commissione di controllo viene a conoscenza di fatti gravi o constata irregolarità importanti nella gestione del sistema delle tasse di rotta, essa allestisce un rapporto speciale e circostanziato che invia immediatamente alla Commissione allargata.
  7. A richiesta di uno Stato contraente, la Commissione di controllo rilascerà un certificato allestito secondo le forme appropriate e che attesta la verifica dei conti.
Art. 17

La Commissione allargata delibera definitivamente sui conti di ogni anno finanziario. Dà scarico al Direttore generale prima del 31 dicembre dell’anno che segue l’anno finanziario considerato.

Art. 18
  1. Il Verificatore dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rinnovabile di cinque anni; il suo stipendio è computato nel Titolo II del Preventivo (Servizio centrale delle tasse di rotta) ed è finanziato, come l’intero Titolo, mediante la tassa amministrativa regionale.
  2. Il Verificatore interno dei conti soggiace allo Statuto amministrativo del personale permanente dell’Agenzia, adeguato in funzione delle disposizioni particolari sottoposte all’approvazione della Commissione permanente su decisione della Commissione allargata.
  3. La funzione di Verificatore interno dei conti è esclusiva da ogni funzione nell’Agenzia per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del suo mandato.
  4. Il Verificatore interno dei conti: (a) assume i compiti che ritiene necessari o che gli sono stati affidati dal Comitato allargato in relazione al sistema di tasse di rotta e ai servizi dell’Agenzia la cui attività si estende alle tasse di rotta; (b) effettua segnatamente studi e controlli concernenti il funzionamento del sistema, nonché le scritture contabili, specialmente nei campi qui di seguito: – sistemi di gestione e controllo interni, – dati di base sulle distanze, i voli, le tasse unitarie e gli utenti, – fatturazione e reclami, – contabilità, – gestione e riscossione di crediti, – gestione delle casse e rimborsi, – integralità e sicurezza delle scritture contabili; (c) presenta un rapporto al Comitato allargato.
Art. 19
  1. La Commissione di controllo e il Verificatore interno dei conti possono prendere conoscenza dei libri contabili e di tutti i documenti che giudicano necessari per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 16 e 18. Ogni membro del personale dell’Agenzia è tenuto, nel limite delle sue attribuzioni, a comunicare alla Commissione di controllo e al Verificatore interno dei conti, a loro richiesta, qualsiasi documento o informazione che giudicano necessari per l’esecuzione della loro missione.
  2. Le autorità nazionali di controllo responsabili degli Stati contraenti possono, se lo desiderano o su invito della Commissione di controllo, partecipare ai lavori della Commissione di controllo per quel che concerne l’esame della riscossione delle tasse di rotta ed i rimborsi agli Stati contraenti.
  3. Le autorità nazionali di controllo degli Stati contraenti hanno un diritto d’accesso ad ogni momento opportuno a qualsiasi documento del Servizio centrale delle tasse di rotta.
  4. Su richiesta dei servizi nazionali di controllo finanziario, il Servizio centrale delle tasse di rotta fornirà a detti servizi, secondo le sue disponibilità, le informazioni necessarie per determinare se tutti i voli trattati dal sistema e che interessano i servizi che hanno fatto la domanda sono stati correttamente fatturati.

Titolo V Inventario

Art. 20

Un inventario permanente dei beni ed equipaggiamenti finanziati dal sistema delle tasse di rotta deve essere allestito e tenuto in modo distinto dall’inventario degli altri beni dell’Agenzia. Sarà espresso nella moneta di conto utilizzata dall’Agenzia.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 21

Il Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta, stabilisce le modalità d’esecuzione del presente regolamento e le sottomette al Comitato allargato per l’approvazione.

Art. 22

Il presente regolamento è pubblicato nelle lingue di lavoro dell’Organizzazione. In caso di divergenze fra i testi, fa stato il testo nella versione in lingua francese.

Art. 23

Il Regolamento finanziario applicabile al sistema delle tasse di rotta in vigore al 1ogennaio 1980 è sostituito dalle disposizioni precedenti a contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

Modalità d’esecuzione del regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta

Approvato dalla Commissione allargata il 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1ogennaio 1986

Art. I (Reg. fin. art. 2)
  1. Il Capo del Servizio centrale delle tasse di rotta (dappresso «Servizio centrale»), nei limiti fissati nell’atto di delega, può affidare per scritto, agli altri funzionari del Servizio centrale, taluni suoi compiti.

In caso d’impedimento, i funzionari ai quali sono stati delegati questi compiti possono designare per scritto un supplente, nei limiti previsti. 2. In assenza del Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione delle tasse di rotta» assume le responsabilità finanziarie.

Art. II (Reg. fin. art. 2 (b) e 7)

I pagamenti in certi casi eccezionali, previsti nell’articolo 2 paragrafo 2 (b), sono retti dalle disposizioni seguenti: – un pagamento da effettuare da parte del Servizio centrale, su domanda di uno Stato contraente, a partire dagli introiti provenienti dalle tasse dovute allo Stato in causa, deve essere autorizzato dallo Stato interessato; – un tale pagamento può essere domandato da uno Stato soltanto nel contesto dei suoi rapporti con l’organizzazione EUROCONTROL, vale a dire per servizi o mezzi forniti dall’organizzazione in virtù di un accordo; – i rischi finanziari e le spese che la transazione comporta devono essere stati accettati dallo Stato contraente che domanda il pagamento eccezionale; – le modalità di pagamento devono essere conformi a quelle previste per qualsiasi altro pagamento effettuato dal Servizio centrale; – tali pagamenti devono essere domandati caso per caso.

Art. III (Reg. fin. art. 4, 7 e 8)
  1. Lo stato di liquidazione, corredato dei giustificativi sia degli introiti riscossi sia dei pagamenti effettuati per conto del Servizio centrale, va allegato a titolo di introito o di pagamento.
  2. Quando un giustificativo si riferisce a parecchie operazioni, lo stato di liquidazione deve recare i riferimenti appropriati.
  3. Lo stato di liquidazione contiene le informazioni qui appresso: – numero dello Stato, – numero dell’operazione, – dettaglio, – numero di conto, – ammontare del debito in dollari US, – ammontare del credito in dollari US, – firma e data, – le pezze giustificative sono da allegare se è il caso.
  4. Qualora non si potesse presentare il giustificativo originale, si ricorrerà ad una copia certificata conforme. Questa deve essere confrontata dal Capo del Servizio centrale. I motivi per i quali l’originale non ha potuto essere presentato devono essere precisati.
Art. IV (Reg. fin. art. 5 par. 3)
  1. Sulla destinazione degli introiti uguali o superiori a 5000 dollari US, menzionati nell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide preventivamente il Comitato allargato (dappresso semplicemente «il Comitato») su proposta del Capo del Servizio centrale.
  2. Sulla destinazione degli introiti inferiori a 5000 dollari US, menzionati nell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento finanziario, decide il Capo del Servizio centrale, previa consultazione del Contabile.
Art. V (Reg. fin. art. 6 par. 1)
  1. Le trattative e la concessione, da parte del Capo del Servizio centrale, di una proroga del termine di pagamento delle tasse (piano di pagamento), prevista nelle condizioni di pagamento, soggiacciono alle condizioni seguenti: (a) l’utente in questione conosce difficoltà finanziarie temporanee, o cadrebbe in difficoltà pregiudicanti la sua sopravvivenza economica qualora l’ammontare totale scaduto venisse riscosso in una sola volta; (b) – oppure, o il debito globale non eccede 2,0 milioni di dollari US, – o il piano di pagamento proposto non supera un periodo di 24 mesi.
  2. Gli accordi di proroga le cui disposizioni superino uno dei limiti stipulati nel paragrafo 1 (b) sono sottoposti all’approvazione del Comitato che si pronuncia, eventualmente, per corrispondenza.
  3. Non è accordata un’estensione del termine se risulta che il rischio di non copertura dei crediti ne verrebbe aumentato.
  4. Ogni accordo di proroga deve essere conforme ai principi seguenti: (a) è concesso per scritto e richiede l’approvazione pure scritta, contemporaneamente e del debitore; (b) copre esclusivamente gli arretrati; (c) stipula che fatture diventate esigibili dopo la data di conclusione dell’accordo di proroga sono da pagare conformemente alle condizioni di pagamento; (d) prevede il pagamento eventuale d’interessi al tasso in vigore; (e) il primo pagamento a titolo degli arretrati deve essere effettuato entro le quattro settimane che seguono la data di firma dell’accordo. Gli intervalli tra i pagamenti a titolo degli arretrati non superano un mese; (f) prevede che la violazione da parte del debitore, di una qualsiasi delle condizioni produrrà la rescissione di pieno diritto dell’accordo e l’esigibilità immediata della totalità del debito.

Il Capo del Servizio centrale può includere qualsiasi altra disposizione, ritenuta appropriata date le circostanze al momento della conclusione di un accordo di proroga. 5. Il Capo del Servizio centrale informa il Comitato, almeno due volte all’anno, circa la situazione degli utenti che beneficiano di un accordo di proroga.

Art. VI (Reg. fin. art. 6 par. 1 e 2)
  1. Il Capo del Servizio centrale bada che tutti i provvedimenti voluti siano presi: (a) per esigere, con i mezzi più efficaci ed entro i termini migliori, l’ammontare scaduto; (b) per preservare i diritti dell’Organizzazione, segnatamente i provvedimenti menzionati nel paragrafo 4 qui sotto, agendo in modo che possa essere evitata qualsiasi preclusione di foro o attuazione della prescrizione estintiva.
  2. All’uopo, il Capo del Servizio centrale determina la priorità dei diversi provvedimenti di esazione tenuto debitamente conto: (a) del rischio di «perdite effettive» nei casi di liquidazione o di fallimento; (b) dell’ampiezza delle «perdite calcolabili» nel caso degli interessi di mora.
  3. La procedura di richiamo è retta dai principi seguenti: (a) è inviato agli utenti in ritardo con il pagamento un primo richiamo entro 15 giorni dopo la data di scadenza; (b) all’utente, se non dà alcun seguito al richiamo menzionato nel paragrafo 3 (a), sono indirizzati uno o due nuovi richiami che tengono conto di un ricorso possibile a procedimenti di coercizione; (c) eventualmente i richiami di cui nel paragrafo 3 (a) e (b) sono accompagnati dai provvedimenti seguenti: – contatti diretti con il debitore onde tentare di ottenere il pagamento immediato o di negoziare con lui una proposta di appuramento accettabile da parte di EUROCONTROL; – domanda d’intervento di un’Amministrazione nazionale affinché essa usi tutta la sua influenza presso il debitore; (d) in generale, la priorità da accordare alle diverse misure di esazione è tributaria dell’importanza del debito.
  4. Quando un utente non dà alcun seguito al secondo richiamo di cui nel paragrafo 3 (b) o non paga una parte importante degli arretrati cosi reclamati, il Capo del Servizio centrale decide: (a) d’eseguire il sequestro dell’aeromobile; (b) d’ottenere il pagamento del credito con la procedura d’esazione forzata, prevista dagli articoli 12 e seguenti dell’Accordo multilaterale, e conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 6 del Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta; (c) di sospendere temporaneamente, per ragioni ben precise, qualsiasi azione di esazione.
Art. VII (Reg. fin. art. 6 par. 4)
  1. Il Capo del Servizio centrale, ove proponga l’esecuzione di uno qualsiasi dei provvedimenti previsti per facilitare l’esazione di un credito superiore a 5000 dollari US, deve informare gli Stati interessati, e segnatamente: – notificare, per telescrivente, a ogni Stato i provvedimenti proposti; l’ammontare dovuto, come pure la data limite di opposizione, – informare il Comitato, alla sua prossima sessione, dei provvedimenti che ha preso o che si propone di adottare in nome degli Stati interessati.
  2. Rende conto dei risultati dei provvedimenti presi nella sessione seguente del Comitato.
Art. VIII (Reg. fin. art. 9)
  1. Il Direttore generale fa comunicare a tutte le banche presso le quali sono stati aperti conti, i nomi e i campioni di firma dei funzionari designati da lui e abilitati a disporre di detti conti.
  2. Per l’utilizzazione di questi conti e in particolare per i pagamenti effettuati a partire da essi sono necessarie due firme. I firmatari sono ripartiti in due gruppi: – quelli con il potere d’autorizzare il pagamento a partire dai conti bancari (vale a dire: il Capo del Servizio centrale, il Capo dell’Ufficio «Riscossione delle tasse di rotta», o qualsiasi altro funzionario designato), e – quelli con il potere di controfirmare i pagamenti a partire dai conti bancari (vale a dire: il Contabile, l’aggiunto contabile o qualsiasi altro membro designato dalla Sezione contabilità).

Per quanto concerne il deposito di assegni o di valuta nei conti bancari, sono autorizzati, con due firme congiunte, gli appartenenti ai predetti due gruppi. 3. Bisogna badare che: – le liquidità e gli assegni siano in linea di massima presentati alla banca il giorno feriale che segue il loro ricevimento e, in ogni modo, entro un termine massimo di due giorni feriali; – le banche forniscano gli estratti giornalieri; – i libretti di assegni come pure le liquidità e assegni non ancora trasmessi alla banca siano custoditi sotto chiave. 4. I fondi disponibili nei conti bancari d’EUROCONTROL, gestiti dal Servizio centrale, possono essere tenuti in deposito a breve termine a condizione di rispettare la disponibilità di questi fondi per rispondere agli obblighi finanziari nei confronti degli Stati contraenti. 5. Il Capo del Servizio centrale provvede, mediante trattative a intervalli regolari, ad ottenere dalle banche le migliori condizioni possibili, segnatamente per quanto concerne gli interessi sui conti correnti e depositi a breve termine. 6. Qualsiasi certificato bancario, in occasione della chiusura annuale dei conti o su requisizione del Delegato permanente, ai fini di verifiche periodiche o puntuali, deve indicare che concerne tutti i conti d’EUROCONTROL in questa banca, gestiti dal Servizio centrale e dà una lista delle persone autorizzate a effettuare operazioni su tutti questi conti. Questi certificati devono pure essere accompagnati da un elenco delle condizioni applicate dalla banca a questi conti dalla fornitura dell’ultimo certificato.

Art. IX (Reg. fin. art. 11 e 12)
  1. La contabilità è stabilita in base ai principi fissati nel Regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta come pure nelle presenti modalità d’esecuzione.

La contabilità ripercorre, per esercizio finanziario, la totalità delle operazioni di introiti e delle spese.

La contabilità è tenuta secondo il metodo detto «partita doppia».2. Il piano contabile (allegato) è stabilito secondo la nomenclatura seguente: I conti di bilancio (o conti di situazione)Classe 1 – conti di capitali permanenti

Classe 2 – valori immobilizzati

Classe 3 – conti di terzi (precedentemente al 1° novembre 1975)

Classe 4 – conti di terzi (a partire dal 1° novembre 1975)

Classe 5 – conti finanziari. I conti di gestione (oneri e proventi)Classe 6 – conti di oneri secondo il genere

Classe 7 – conti di proventi secondo il genere I conti dei risultati (gestione e bilancio)Classe 8 – conti di risultati.3. Un’istruzione interna, concernente la numerazione dei conti, come pure la terminologia utilizzata, va stabilita dal Capo del Servizio centrale e portata a conoscenza dei rappresentanti degli Stati contraenti in seno al Comitato.4. Le disposizioni interne concernenti l’esercizio e il miglioramento dei conti, come pure il loro adeguamento costante ai bisogni del Servizio centrale, sono stabilite dal Direttore generale su proposta del Capo del Servizio centrale.5. Gli stati di liquidazione e documenti giustificativi degli introiti e delle spese, come pure gli estratti conto saranno conservati durante un periodo di 10 anni almeno dopo l’approvazione dei conti annuali pertinenti.

Art. X (Reg. fin. art. 14)
  1. Qualsiasi domanda di autorizzazione di radiazione di crediti indirizzata sia al Capo del Servizio centrale, sia agli Stati interessati deve indicare: – il nome, la nazionalità e il riferimento interno del debitore; – il periodo di volo considerato; – l’ammontare che deve essere oggetto della radiazione; – le ragioni motivanti la radiazione che devono corrispondere almeno a uno dei casi definiti nell’articolo 14 paragrafo 1 capoversi (a) a (f) del Regolamento finanziario.
  2. In virtù dell’autorizzazione di radiazione, il Capo del Servizio centrale dà l’ordine di radiazione e lo trasmette al Contabile che procede alle relative scritture.
Art. XI (Reg. fin. art. 20)

L’inventario del Servizio centrale è indirizzato e tenuto a giorno dal Capo del Servizio, in condizioni identiche a quelle previste negli articoli 48 a 51 del Regolamento finanziario dell’Agenzia e nell’articolo 10 delle sue modalità d’esecuzione.

Piano contabile

Nomenclatura del sistema contabile del servizio centrale di tasse di rotta

Le classi sono sistemate in modo da distinguere

– i conti di bilancio (o conti di situazione) classi 1, 2, 3, 4 e 5 – i conti di gestione (oneri e i proventi) classi 6 e 7 – i conti di risultati (esercizio e bilancio) classe 8 – i conti speciali classe 9

Classe 1Conti di capitali permanenti
100000Capitale disponibile
110000Prefinanziamento
Classe 2Valori immobilizzati
200000Valori immobilizzati
210000Immobilizzi
Classe 3Conti di terzi (vecchio sistema)
300000Terzi
310000Utenti Euro
320000Utenti FIR Santa Maria
330000Stati
331000Tasse da riscuotere Stati
331010Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo
331020Tasse da riscuotere Germania
331030Tasse da riscuotere Francia
331040Tasse da riscuotere Regno Unito
331050Tasse da riscuotere Paesi Bassi
331060Tasse da riscuotere Irlanda
331070Tasse da riscuotere Svizzera
331080Tasse da riscuotere Portogallo
331090Tasse da riscuotere Austria
331100Tasse da riscuotere Spagna continentale
331110Tasse da riscuotere Spagna Canarie
331120Tasse da riscuotere FIR di Santa Maria
332000Tasse riscosse Stati
332010Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo
332020Tasse riscosse Germania
332030Tasse riscosse Francia
332040Tasse riscosse Regno Unito
332050Tasse riscosse Paesi Bassi
332060Tasse riscosse Irlanda
332070Tasse riscosse Svizzera
332080Tasse riscosse Portogallo
332090Tasse riscosse Austria
332100Tasse riscosse Spagna continentale
332110Tasse riscosse Spagna Canarie
332120Tasse riscosse FIR di Santa Maria
333000Tasse radiate Stati
333010Tasse radiate Belgio/Lussemburgo
333020Tasse radiate Germania
333030Tasse radiate Francia
333040Tasse radiate Regno Unito
333050Tasse radiate Paesi Bassi
333060Tasse radiate Irlanda
333070Tasse radiate Svizzera
333080Tasse radiate Portogallo
333090Tasse radiate Austria
333100Tasse radiate Spagna continentale
333110Tasse radiate Spagna Canarie
333120Tasse radiate FIR di Santa Maria
340000Nota correttiva
341000Nota correttiva EURO
342000Nota correttiva FIR di Santa Maria
Classe 4Conti di terzi (nuovo sistema)
400000Terzi
410000Utenti EURO
420000Utenti FIR di Santa Maria
430000Stati
431000Tasse da riscuotere Stati
431010Tasse da riscuotere Belgio/Lussemburgo
431020Tasse da riscuotere di Germania
431030Tasse da riscuotere Francia
431040Tasse da riscuotere Regno Unito
431050Tasse da riscuotere Paesi Bassi
431060Tasse da riscuotere Irlanda
431070Tasse da riscuotere Svizzera
431080Tasse da riscuotere Portogallo
431090Tasse da riscuotere Austria
431100Tasse da riscuotere Spagna continentale
431110Tasse da riscuotere Spagna Canarie
431120Tasse da riscuotere FIR di Santa Maria
432000Tasse riscosse Stati
432010Tasse riscosse Belgio/Lussemburgo
432020Tasse riscosse Germania
432030Tasse riscosse Francia
432040Tasse riscosse Regno Unito
432050Tasse riscosse Paesi Bassi
432060Tasse riscosse Irlanda
432070Tasse riscosse Svizzera
432080Tasse riscosse Portogallo
432090Tasse riscosse Austria
432100Tasse riscosse Spagna continentale
432110Tasse riscosse Spagna Canarie
432120Tasse riscosse FIR di Santa Maria
433000Tasse recuperate presso Stati
433010Tasse recuperate Belgio/Lussemburgo.
433020Tasse recuperate Germania
433030Tasse recuperate Francia
433040Tasse recuperate Regno Unito
433050Tasse recuperate Paesi Bassi
433060Tasse recuperate Irlanda
433070Tasse recuperate Svizzera
433080Tasse recuperate Portogallo
433090Tasse recuperate Austria
433100Tasse recuperate Spagna continentale
433110Tasse recuperate Spagna Canarie
433120Tasse recuperate FIR di Santa Maria
434000Costi locali
434010Costi locali Belgio/Lussemburgo
434020Costi locali Germania
434030Costi locali Francia
434040Costi locali Regno Unito
434050Costi locali Paesi Bassi
434060Costi locali Irlanda
434070Costi locali Svizzera
434080Costi locali Portogallo
434090Costi locali Austria
434100Costi locali Spagna continentale
434110Costi locali Spagna Canarie
434120Costi locali FIR di Santa Maria
435000Interessi bancari rimborsati
435010Interessi bancari rimborsati Belgio/Lussemburgo
435020Interessi bancari rimborsati Germania
435030Interessi bancari rimborsati Francia
435040Interessi bancari rimborsati Regno Unito
435050Interessi bancari rimborsati Paesi Bassi
435060Interessi bancari rimborsati Irlanda
435070Interessi bancari rimborsati Svizzera
435080Interessi bancari rimborsati Portogallo
435090Interessi bancari rimborsati Austria
435100Interessi bancari rimborsati Spagna continentale
435110Interessi bancari rimborsati Spagna Canarie
435120Interessi bancari rimborsati FIR di Santa Maria
436000Interessi fatturati
440000Agenzia
441000Agenzia – costi correnti
442000Agenzia – prefinanziamento
443000Tasse da riscuotere – Belgio
450000Conti d’attesa
451000Pagamenti senza destinazione
451010Pagamenti senza destinazione – FB
451020Pagamenti senza destinazione – DM
451030Pagamenti senza destinazione – FF
451040Pagamenti senza destinazione – LS
451050Pagamenti senza destinazione – FL
451060Pagamenti senza destinazione – LI
451070Pagamenti senza destinazione – FS
451080Pagamenti senza destinazione – ES
451090Pagamenti senza destinazione – OS
451100Pagamenti senza destinazione – PE
451200Pagamenti senza destinazione – FX
451990Pagamenti senza destinazione – $ EU
452000Diminuzione tasse da riscuotere non ripartite
452100Diminuzione tasse fattura in corso
452200Diminuzione da riscuotere fattura sospesa
453000Aumenti tasse riscosse non ripartite
453100Aumenti «riscossi» fattura in corso
453200Aumenti «riscossi» fattura sospesa
454000Tasse radiate utenti (anno in corso)
455000Tasse radiate Stati
455010Tasse radiate Belgio/Lussemburgo
455020Tasse radiate Germania
455030Tasse radiate Francia
455040Tasse radiate Regno Unito
455050Tasse radiate Paesi Bassi
455060Tasse radiate Irlanda
455070Tasse radiate Svizzera
455080Tasse radiate Portogallo
455090Tasse radiate Austria
455100Tasse radiate Spagna continentale
455110Tasse radiate Spagna Canarie
455120Tasse radiate FIR di Santa Maria
460000Altri crediti
461000Perdite su fluttuazioni monetarie
461010Perdite su FB
461020Perdite su DM
461030Perdite su FF
461040Perdite su LS
461050Perdite su FL
461060Perdite su LI
461070Perdite su FS
461080Perdite su ES
461090Perdite su OS
461100Perdite su PE
461200Perdite su FX
470000Altri debiti
471000Guadagni su fluttuazioni monetarie
471010Guadagni su FB
471020Guadagni su DM
471030Guadagni su FF
471040Guadagni su LS
471050Guadagni su FL
471060Guadagni su LI
471070Guadagni su FS
471080Guadagni su ES
471090Guadagni su OS
471100Guadagni su PE
471200Guadagni su FX
472000Provvigioni su imposte belghe
480000Conti di regolarizzazione attivo
481000Tasse EURO (Utenti)
482000Tasse FIR di Santa Maria (Utenti)
483000Tasse amministrative EURO (Stati)
484000Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)
490000Conti di regolarizzazione passivo
491000Tasse EURO (Stati)
492000Tasse FIR di Santa Maria (Stato)
Classe 5Conti finanziari
500000Conti finanziari
510000Non attribuito
520000Banche
520100Banque Bruxelles Lambert
520110Banque Bruxelles Lambert – Conto corrente – FB
520120Banque Bruxelles Lambert – Conto a termine – FB
520130Banque Bruxelles Lambert – Conto corrente – $ EU
520140Banque Bruxelles Lambert – Conto a termine – $ EU
520200Deutsche Bank AG
520210Deutsche Bank AG – Conto corrente – DM
520220Deutsche Bank AG – Conto a termine – DM
520230Deutsche Bank AG – Conto corrente – $ EU
520240Deutsche Bank AG – Conto a termine – $ EU
520300Société Générale Orly
520910Société Générale Orly – Conto corrente FF
520320Société Générale Orly – Conto a termine – FF
520330Société Générale Orly – Conto corrente – $ EU
520340Société Générale Orly – Conto a termine – $ EU
520400National Westminster Bank Ltd
520410National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – LS
520420National Westminster Bank Ltd – Conto a termine LS
520430National Westminster Bank Ltd – Conto corrente – $ EU
520440National Westminster Bank Ltd – Conto a termine – $ EU
520500Amsterdam – Rotterdam Bank
520510Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto corrente – FL
520520Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto a termine – FL
520530Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto corrente – $ EU
520540Amsterdam – Rotterdam Bank – Conto a termine – $ EU
520600Bank of Ireland
520610Bank of Ireland – Conto corrente – LI
520620Bank of Ireland – Conto a termine – LI
520630Bank of Ireland – Conto corrente – $ EU
520640Bank of Ireland – Conto a termine – $ EU
520700Unione di Banche Svizzere
520710Unione di Banche Svizzere – Conto corrente – FS
520720Unione di Banche Svizzere – Conto a termine – FS
520730Unione di Banche Svizzere – Conto corrente – $ EU
520740Unione di Banche Svizzere – Conto a termine $ EU
520800Banco Portugues – Lisbona
520810Banco Portugues – Conto corrente – ES
520820Banco Portugues – Conto a termine – ES
520830Banco Portugues – Conto corrente – $ EU
520840Banco Portugues – Conto a termine – $ EU
520900Creditanstalt – Austria
520910Creditanstalt – Conto corrente – OS
520920Creditanstalt – Conto a termine – OS
520930Creditanstalt – Conto corrente – $ EU
520940Creditanstalt Conto a termine – $ EU
521000Banco de Santander
521010Banco de Santander – Conto corrente – PE
521020Banco de Santander – Conto a termine – PE
521030Banco de Santander – Conto corrente – $ EU
521040Banco de Santander – Conto a termine – $ EU
521100Banco Central
521110Banco Central – Conto corrente – PE
521120Banco Central – Conto a termine – PE
521130Banco Central – Conto corrente – $ EU
521140Banco Central – Conto a termine – $ EU
522000Banque Internationale Lussemburgo
522010Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – FX
522020Banque Internationale Lussemburgo – Conto a termine – FX
522030Banque Internationale Lussemburgo – Conto corrente – $ EU
522040Banque Internationale Lussemburgo Conto a termine $ EU
Classe 6Oneri d’esercizio
600000Oneri d’esercizio
610000Rimborso agenzia
611000Costi correnti
622000Prefinanziamento completo
612100Prefinanziamento
612200Interessi di prefinanziamento
620000Non attribuito
630000Spese di gestione
631000Costi locali
631010Costi locali Belgio/Lussemburgo
631020Costi locali Germania
631030Costi locali Francia
631040Costi locali Regno Unito
631050Costi locali Paesi Bassi
631060Costi locali Irlanda
631070Costi locali Svizzera
631080Costi locali Portogallo
631090Costi locali Austria
631100Costi locali Spagna continentale
631110Costi locali Spagna Canarie
631120Costi locali FIR di Santa Maria
632000Tasse e imposte
632100T.V.A.
632000Imposte
640000Spese finanziarie
641000Perdite su valute
641010Perdite su FB
641020Perdite su DM
641030Perdite su FF
641040Perdite su LS
641050Perdite su FL
641060Perdite su LI
641070Perdite su FS
641080Perdite su ES
641090Perdite su OS
641100Perdite su PE
641200Perdite su FX
641990Perdite su $ EU
642000Oneri bancari
642010Oneri bancari Banque Bruxelles Lambert
642011Oneri bancari FB
642012Oneri bancari $ EU
642020Oneri bancari Deutsche Bank
642021Oneri bancari DM
642023Oneri bancari $ EU
642030Oneri bancari Société Générale
642031Oneri bancari FF
642033Oneri bancari $ EU
642040Oneri bancari National Westminster Bank
642041Oneri bancari LS
642043Oneri bancari $ EU
642050Oneri bancari Amsterdam-Rotterdam Bank
642051Oneri bancari FL
642053Oneri bancari $ EU
642060Oneri bancari Bank of Ireland
642061Oneri bancari LI
642063Oneri bancari $ EU
642070Oneri bancari Unione di Banche Svizzere
642071Oneri bancari FS
642075Oneri bancari $ EU
642080Oneri bancari Banco Portugues do Atlantico
642081Oneri bancari ES
642083Oneri bancari $ EU
642090Oneri bancari Creditanstalt-Bankverein
642091Oneri bancari OS
642093Oneri bancari $ EU
642100Oneri bancari Banco de Santander
642101Oneri bancari PE
642103Oneri bancari $ EU
642110Oneri bancari Banco Central
642111Oneri bancari PE
642113Oneri bancari $ EU
642200Oneri bancari Banque Internationale a Lussemburgo
642201Oneri bancaire FX
642203Oneri bancari $ EU
643000Interessi bancari rimborsati
643010Interessi rimborsati Belgio/Lussemburgo
643020Interessi rimborsati Germania
643030Interessi rimborsati Francia
643040Interessi rimborsati Regno Unito
643050Interessi rimborsati Paesi Bassi
643060Interessi rimborsati Irlanda
643070Interessi rimborsati Svizzera
643080Interessi rimborsati Portogallo
643090Interessi rimborsati Austria
643100Interessi rimborsati Spagna continentale
643110Interessi rimborsati Spagna Canarie
643120Interessi rimborsati FIR di Santa Maria
650000Ammortamenti
660000Perdite su immobilizzi fluttuazione monetarie
670000Perdite su imposte fluttuazioni monetarie
680000Tasse amministrative regolarizzazione oneri
681000Tasse amministrative EURO (Utenti)
682000Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Utenti)
683000Tasse amministrative EURO (Stati)
684000Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)
690000Oneri eccezionali
691000Guadagni su fluttuazioni monetarie
692000Provvigioni imposte belghe
Classe 7Proventi d’esercizio
700000Proventi d’esercizio
710000Tasse amministrative
711000Tasse amministrative Sistema EURO
711100Tasse amministrative da ricevere Utenti EURO
711200Tasse amministrative riscosse Sistema EURO
711300Tasse amministrative da riscuotere Stati EURO
711400Tasse amministrative riscosse Stati EURO
712000Tasse amministrative Sistema FIR di Santa Maria
712100Tasse amministrative da ricevere Utenti FIR di Santa Maria
712200Tasse amministrative riscosse Sistema FIR di Santa Maria
712300Tasse amministrative da riscuotere Stati FIR di Santa Maria
712400Tasse amministrative riscosse Stati FIR di Santa Maria
720000Tasse amministrative regolarizzazione (proventi)
721000Tasse amministrative EURO (Utenti)
722000Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Utenti)
723000Tasse amministrative EURO (Stati)
724000Tasse amministrative FIR di Santa Maria (Stato)
730000Tasse amministrative vecchio sistema
731000Tasse amministrative EURO Sistema
732000Tasse amministrative EURO FIR di Santa Maria
740000Proventi finanziari
741000Guadagni su monete
741010Guadagni su FB
741020Guadagni su DM
741030Guadagni su FF
741040Guadagni su LS
741050Guadagni su FL
741060Guadagni su LI
741070Guadagni su FS
741080Guadagni su ES
741090Guadagni su OS
741100Guadagni su PE
741200Guadagni su FX
741990Guadagni su $ EU
742000Non attribuito
743000Interessi bancari positivi
743010Interessi positivi Banque de Bruxelles Lambert
743011Interessi positivi FB
743013Interessi positivi $ EU
743020Interessi positivi Deutsche Bank
743021Interessi positivi DM
743023Interessi positivi $ EU
743030Interessi positivi Société Générale
743031Interessi positivi FF
743033Interessi positivi $ EU
743040Interessi positivi National Westminster Bank
743041Interessi positivi LS
743043Interessi positivi $ EU
743050Interessi positivi Amsterdam-Rotterdam Bank
743051Interessi positivi FL
743053Interessi positivi $ EU
743060Interessi positivi Bank of Ireland
743061Interessi positivi LI
743063Interessi positivi $ EU
743070Interessi positivi Unione di Banche Svizzere
743071Interessi positivi FS
743073Interessi positivi $ EU
743080Interessi positivi Banco Portugues do Atlantico
743081Interessi positivi ES
743083Interessi positivi $ EU
743090Interessi positivi Creditanstalt Bankverein
743091Interessi positivi OS
743093Interessi positivi $ EU
743100Interessi positivi Banco de Santander
743101Interessi positivi PE
743101Interessi positivi $ EU
743110Interessi positivi Banco Central
743111Interessi positivi PE
743113Interessi positivi $ EU
743200Interessi positivi Banque Internationale a Lussemburgo
743201Interessi positivi FX
743203Interessi positivi $ EU
744000Interessi fatturati
750000Vendite
751000Vendite cataloghi
760000Tasse da riscuotere – Belgio
770000Guadagni su immobilizzi fluttuazioni monetarie
790000Proventi eccezionali
791000Perdite su fluttuazioni monetarie
Classe 8Conti di risultati
800000Conti di risultati
810000Conto d’esercizio
811000Conti d’esercizio anteriori
812000Conto d’esercizio dell’anno
813000Conto d’esercizio dell’anno vecchio sistema
890000Bilancio
Classe 9Conti speciali
900000Non assegnato

Regolamento interno del Comitato di gestione

Approvato dalla Commissione allargata in data del 28 gennaio 1986
Entrato retroattivamente in vigore il 1ogennaio 1986

I lavori del Comitato esteso sono retti dal Regolamento interno del Comitato di gestione, salvo disposizioni derogatorie enunciate nell’Allegato.

Art. 1 Composizione del Comitato

Il Comitato di gestione (denominato qui appresso «il Comitato») è composto da rappresentanti di ogni Stato membro, che può nominarne parecchi onde permettere segnatamente la rappresentanza degli interessi dell’aviazione civile e della difesa nazionale. Ogni rappresentante è provvisto di un supplente che lo rappresenta validamente in caso d’impedimento (art. 4.1, Statuti dell’Agenzia).

Art. 2 Presidenza e Segreteria
  1. Il Comitato elegge nel suo seno, tra i rappresentanti degli Stati membri, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono esercitate dapprima, a turno, da ciascuno dei Paesi firmatari del Protocollo del 12 febbraio 1981 che emenda la Convenzione del 1960, secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e, in seguito, dagli eventuali altri Stati membri, nell’ordine della loro adesione a detta Convenzione. In linea di massima il Vicepresidente succede al Presidente al termine del mandato di quest’ultimo.
  2. In assenza del Presidente, la presidenza delle sessioni del Comitato è assicurata dal Vicepresidente o in sua vece dal più anziano dei rappresentanti che assistono alla riunione.
  3. Il Comitato designa un Segretario tra il personale dell’Agenzia.
Art. 3 Frequenza e modo di convocazione delle sessioni
  1. Il Comitato si riunisce in linea di massima, almeno quattro volte all’anno. Inoltre il Presidente convoca il Comitato quando un terzo almeno degli Stati membri ne fanno espressamente domanda.
  2. Le convocazioni alle sessioni sono inviate dal Segretario per missiva, o, in caso d’urgenza, per telegramma e comprendono l’ordine del giorno provvisorio.
Art. 4 Ordine del giorno e documenti di lavoro
  1. Prima di ogni sessione del Comitato, il Segretario stabilisce un ordine del giorno provvisorio e lo sottopone all’approvazione del Presidente. Qualsiasi punto la cui iscrizione all’ordine del giorno sia stata domandata da uno Stato membro o dal Direttore generale deve essere iscritta nell’ordine del giorno provvisorio.
  2. Salvo in caso d’urgenza, debitamente esposto nella convocazione, il Segretario indirizza ai membri, almeno tre settimane prima della data d’apertura della sessione, l’ordine del giorno provvisorio, come pure i documenti di lavoro relativi alla sessione. I documenti di lavoro presentati a titolo d’informazione possono tuttavia essere inviati a una data posteriore.
  3. L’ordine del giorno è adottato dal Comitato all’inizio di ogni sessione. L’unanimità è richiesta per l’iscrizione di una questione che non figura all’ordine del giorno provvisorio.
  4. Qualsiasi punto dell’ordine del giorno provvisorio per il quale la documentazione non sia stata trasmessa al più tardi tre settimane prima della data d’apertura della sessione è ritirata dall’ordine del giorno salvo se è convenuto all’unanimità di intavolare una discussione sul punto in questione.
  5. Alla conclusione della discussione può essere sottoposta a votazione una proposta di decisione, se c’è unanimità; in questo caso e nonostante le disposizioni del capoverso 1 dell’articolo 7, ogni Stato membro può riservarsi la facoltà di far conoscere il suo voto per scritto al Segretario entro un termine di tre settimane.
  6. Se si fa uso di questa facoltà, la procedura di scrutinio sarà considerata chiusa soltanto dopo il ricevimento, da parte del Segretario, di tutti i voti che intervengono per scritto. Qualora uno degli Stati membri, non abbia fatto conoscere per scritto il suo voto al Segretario entro tre settimane, il punto in questione è iscritto d’ufficio all’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.
Art. 5 Quorum
  1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti degli Stati membri che hanno voto deliberatorio, salvo uno, sono presenti (art. 5.1 degli Statuti dell’Agenzia).
  2. Se questo quorum non è raggiunto, la deliberazione è rimandata a una seduta ulteriore, che costituisce l’oggetto di una nuova convocazione e può essere tenuta, al più presto, soltanto dieci giorni dopo la precedente; per la seconda deliberazione, il quorum richiesto è della metà almeno dei rappresentanti che hanno voto deliberativo (art. 5.2 degli Statuti dell’Agenzia).
Art. 6 Modo di scrutinio
  1. La votazione si svolge conformemente alle disposizioni degli Statuti dell’Agenzia ripresi nell’allegato 1 della Convenzione.
  2. In caso di parità il Presidente decide, sia di procedere a un secondo scrutinio nel corso della seduta, sia di iscrivere la proposta nell’ordine del giorno di una nuova seduta di cui fissa la data. Se la parità si rinnova in occasione della nuova seduta, il voto del Presidente è preponderante (art. 14.3 Statuti dell’Agenzia).
Art. 7 Ordine di voto e deleghe
  1. I rappresentanti degli Stati membri votano nell’ordine alfabetico della denominazione in francese del loro Paese.
  2. Il rappresentante di uno Stato membro è ammesso a votare in nome di un altro Stato membro, con riserva del deposito di uno strumento di delega di voto presso il Presidente.
Art. 8 Notificazione dei voti per scritto

Senza pregiudizio della procedura applicabile nel caso speciale, di cui nell’articolo 4.5 e nonostante le disposizioni dell’articolo 7.1, il Comitato può autorizzare gli Stati membri che ne avranno fatto domanda a far conoscere il loro voto per scritto, indirizzato al Segretario. In questo caso lo scrutinio avrà effetto appena la maggioranza richiesta sarà raggiunta conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.2 degli Statuti dell’Agenzia, che costituiscono l’allegato 1 della Convenzione.

Art. 9 Accordo per corrispondenza
  1. A causa della lunghezza degli intervalli tra le sessioni, il Direttore generale può invitare il Comitato a segnalare il suo accordo per corrispondenza su questioni di routine come pure su certe, questioni particolarmente importanti se ritiene che l’urgenza della decisione l’esiga.
  2. Le proposte sottoposte al Comitato per corrispondenza sono considerate approvate a condizione che non ci sia opposizione. Come per i voti per o contro una proposta, qualsiasi astensione è notificata per scritto al Segretario.
  3. Se uno o parecchi rappresentanti aventi voto deliberativo si pronunciano contro una proposta, la questione è iscritta nell’ordine del giorno della sessione seguente del Comitato.
Art. 10 Carattere confidenziale dei dibattiti
  1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche salvo qualora il Comitato decida altrimenti all’unanimità.
  2. I rappresentanti degli Stati membri possono farsi accompagnare da esperti.
  3. Il Comitato può decidere d’esaminare questioni particolari durante una seduta ristretta alla quale prendono parte soltanto il Direttore generale dell’Agenzia e i direttori interessati.
Art. 11 Verbale

Il Segretario allestisce un verbale di ogni sessione, il quale previa approvazione nel corso della sessione seguente, è firmato dal Presidente in carica al momento di questa approvazione.

Art. 12 Incompatibilità di funzioni

È incompatibile con la qualità di rappresentante di uno Stato membro nel Comitato, qualsiasi mandato o servizio, anche gratuito, relativo ad affari privati a scopo lucrativo le cui attività abbiano una relazione diretta o indiretta con quelle d’EUROCONTROL.

Art. 13 Gettoni di presenza

Il mandato di membro del Comitato non è rimunerato.

Art. 14 Gruppi di lavoro

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro permanenti o no, incaricati di assisterlo nei suoi lavori conformemente a un mandato.

Art. 15 Corrispondenza

La corrispondenza destinata al Comitato è indirizzata al Presidente, alla Sede dell’Agenzia.

Art. 16 Uso delle lingue
  1. Le deliberazioni del Comitato sono condotte in inglese, francese, tedesco, olandese e portoghese.
  2. La corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato sono presentati in inglese o francese. I documenti di lavoro e la corrispondenza che trattano di questioni finanziarie o relative al personale, come pure gli ordini del giorno, sono inoltre presentati in tedesco olandese e portoghese.

Regolamento interno del Comitato allargato per le tasse di rotta

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. Per l’applicazione dell’articolo 2.1 (1) della Convenzione, il Comitato è allargato ai rappresentanti degli Stati non membri dell’Organizzazione che sono Parti dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta. Il Comitato allargato per le tasse di rotta prende le sue decisioni alle condizioni fissate da questo Accordo (articolo 4.2 degli Statuti dell’Agenzia).
  2. Il Regolamento interno del Comitato di gestione s’applica parimenti, mutatis mutandis, al Comitato allargato per le tasse di rotta, in cui: (a) l’espressione «Stati membri» impiegata agli articoli 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 7, 8, 10.2 e 12 del Regolamento interno del Comitato di gestione è sostituita dai termini «Stati contraenti»; (b) gli articoli 2.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 9.2 e 16 del Regolamento interno del Comitato di gestione sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7 che seguono.
Art. 2 Presidenza

In deroga alle disposizioni dell’articolo 2.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta elegge, tra i rappresentanti degli Stati contraenti, un Presidente e un Vicepresidente il cui mandato è di un anno civile, dato che queste funzioni sono normalmente esercitate, dapprima a turno da ciascuno degli Stati firmatari dell’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione in francese, e in seguito dai nuovi eventuali aderenti nell’ordine della loro adesione a detto Accordo multilaterale.

Art. 3 Ordine del giorno e documenti di lavoro
  1. In deroga all’articolo 4.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Segretario procede all’invio delle note di lavoro nel più breve termine possibile che può essere, in caso di forza maggiore, tre settimane prima della sessione considerata.
  2. In deroga all’articolo 4.4 del Regolamento interno del Comitato di gestione, qualsiasi punto iscritto nell’ordine del giorno provvisorio, per il quale le note di lavoro sarebbero pervenute a uno o parecchi Stati contraenti a una data troppo tardiva per poter essere esaminate, sarà radiato dall’ordine del giorno a meno che i partecipanti convengano a maggioranza di deliberare in materia.
Art. 4 Quorum

In deroga all’articolo 5.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comitato allargato per le tasse di rotta delibera validamente fintanto che almeno tutti i rappresentanti degli Stati contraenti aventi voto deliberativo, salvo due, sono presenti.

Art. 5 Modo di scrutinio
  1. In deroga all’articolo 6 del Regolamento interno del Comitato di gestione, la procedura di scrutinio da seguire in seno al Comitato allargato per le tasse di rotta s’applica alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 seguenti.
  2. Ogni Stato contraente dispone di un voto con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 seguente.
  3. La decisione è presa alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, con riserva che questi suffragi comprendano la maggioranza ponderata degli Stati membri dell’EUROCONTROL, come risulta dalle disposizioni riprodotte nell’allegato 2 dell’Accordo multilaterale per i rapporti da sottomettere alla Commissione estesa per quel che concerne: (a) gli accordi tra l’EUROCONTROL e tutti gli Stati che desiderano utilizzare i mezzi o l’assistenza tecnica dell’EUROCONTROL in materia di tasse di navigazione aerea non dipendenti dall’Accordo multilaterale relativo alle tasse di rotta; (b) i mezzi necessari al funzionamento del sistema di tasse di rotta e la presentazione dell’Allegato budgetario relativo alle attività dell’EUROCONTROL in materia di tasse di rotta.
  4. Qualsiasi altra misura da prendere da parte del Comitato allargato per le tasse di rotta viene decisa alla maggioranza semplice dei suffragi espressi.
Art. 6 Accordo per corrispondenza

In deroga alle disposizioni dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione, le maggioranze di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 precedente vengono richieste per tutte le questioni sottoposte al Comitato allargato per corrispondenza. Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 9.2 del Regolamento interno del Comitato di gestione sono parimenti applicabili alla procedura d’approvazione del Comitato allargato per corrispondenza.

Art. 7 Uso delle lingue

In deroga all’articolo 16 del Regolamento interno del Comitato di gestione,

(a) le deliberazioni del Comitato allargato sono condotte in inglese e in francese; la corrispondenza generale e i documenti di lavoro del Comitato allargato sono parimenti presentate in inglese e in francese; (b) l’interpretazione e la traduzione dei documenti in un’altra lingua ufficiale degli Stati contraenti vengono garantite a richiesta di uno Stato contraente; le spese che ne derivano sono allora sopportate dall’Organizzazione.

Statuto del Verificatore interno dei conti

Approvato dalla Commissione allargata il 7 luglio 1987
Entrato in vigore il 1oottobre 1987

Art. 1

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario applicabile al sistema di tasse di rotta, il Verificatore interno dei conti è nominato membro del personale dell’Organizzazione dal Direttore generale, su decisione del Comitato allargato, per un periodo non rinnovabile di cinque anni.

Il Verificatore interno dei conti può vedersi ritirare questa carica nell’interesse del servizio, con decisione presa dal Comitato allargato.

Art. 2

L’atto di nomina del Verificatore interno dei conti viene firmato dal Direttore generale. L’atto di nomina precisa la data alla quale la nomina entra in vigore; questa data non può essere anteriore a quella dell’entrata in funzione dell’interessato.

Art. 3

Nessuno può essere nominato Verificatore interno dei conti se non adempie il requisito d’attitudine fisica all’esercizio delle sue funzioni e se il suo governo non può fornire, quando venisse chiesto, un certificato di sicurezza allestito a suo nome.

Art. 4

Il Verificatore interno dei conti deve adempiere le sue funzioni conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al Sistema di tasse di rotta. Egli regola la sua condotta unicamente nell’interesse degli Stati partecipanti al detto Sistema, senza sollecitare né accettare istruzioni da nessun Governo, Autorità, Organizzazione o persona, ad eccezione del Comitato allargato.

Art. 5

Il Verificatore interno dei conti viene classificato, per analogia, al grado A 4, quarto gradino dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia. Questa classificazione non è più modificata per tutta la durata del mandato.

Art. 6

Sono applicabili per analogia, al Verificatore interno dei conti, le seguenti disposizioni dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, nonché i relativi regolamenti d’esecuzione:

  1. articolo 10 paragrafo 4 sulla Commissione d’invalidità, articolo 11 capoversi 2 e 3 e articoli 12 a 26 sui diritti e obblighi del funzionario;
  2. articoli 38, 40 paragrafi 1 e 3, e 42 sulle posizioni statutarie, nonché articoli 48, 50 e 53 sulla cessazione definitiva delle funzioni; tuttavia, la durata del congedo di convenienza personale è limitata a un mese;
  3. articoli 55 e 61 sulle condizioni di lavoro del funzionario;
  4. articoli 62 a 76 sul regime pecuniario e la sicurezza sociale;
  5. articoli 77 a 87 sulle pensioni. Tuttavia, il Verificatore interno dei conti non può beneficiare del diritto alla pensione per anzianità senza condizioni di durata di servizio, giusta l’articolo 86 capoverso 1; la condizione d’età prevista all’articolo 86 capoverso 1 non viene richiesta al Verificatore interno dei conti;
  6. articolo 79bissulle pensioni di vedovanza, articolo 81bissulla fissazione di un limite per certe pensioni, articolo 87bissul diritto di regresso dell’Agenzia;
  7. articoli 92 e 93 sulle vie di ricorso e articoli 100 e 103 concernenti le disposizioni finali. Per l’applicazione degli articoli 92 e 93, qualsiasi richiesta o reclamo dovrà essere indirizzata al Direttore generale e qualsiasi ricorso al Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro dovrà essere diretto contro l’Organizzazione stessa, che sarà rappresentata in giudizio dal Direttore generale. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 93 saranno applicabili unicamente dal giorno d’accettazione, da parte del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, della dichiarazione di cui all’articolo 11 paragrafo 5, dello statuto del Tribunale amministrativo di detta Organizzazione;
  8. allegato II (modalità d’ottenimento dell’indennità prevista agli articoli 41 e 50 dello statuto), allegato IIbis(modalità dell’attività a metà tempo), allegato III (tabella dei trattamenti di base), allegato IV (modalità del regime di pensione) e allegato V (determinazione dell’ammontare e del metodo d’imposizione delle rimunerazioni degli impiegati dell’EUROCONTROL).
Art. 7

Le decisioni individuali necessarie all’applicazione del presente statuto sono prese dal Direttore generale. Tuttavia, le decisioni relative all’applicazione degli articoli 40 (congedo di convenienza personale), 48 (dimissioni), 55bis(attività a metà tempo), 59 paragrafo 1 ultimo capoverso (addizione della Commissione d’invalidità), 92 e 93 (vie di ricorso) dello statuto amministrativo del personale stabile dell’Agenzia, sono prese dal Direttore generale dopo consultazione del Presidente del Comitato allargato.

Art. 8

La funzione di Verificatore dei conti esclude ogni altra funzione nell’Agenzia, per un termine minimo di cinque anni dopo la fine del mandato.

Art. 9

In caso di divergenza tra le diverse lingue di redazione dello statuto del Verificatore interno dei conti, farà fede il testo in lingua francese.

Art. 10

Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano con effetto a contare dal 1° ottobre 1987 quelle applicabili al Delegato permanente.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania4 febbraio2002 A1° aprile2002
Armenia26 gennaio2006 A1° marzo2006
Austria30 dicembre19851° gennaio1986
Belgio19 novembre19841° gennaio1986
Bosnia e Erzegovina21 gennaio2004 A1° marzo2004
Bulgaria28 aprile1997 A1° giugno1997
Ceca, Repubblica27 novembre1995 A1° gennaio1996
Cipro27 novembre1990 A1° gennaio1991
Croazia7 gennaio1997 A1° marzo1997
Danimarca9 giugno1994 A1° agosto1994
Estonia26 novembre2014 A1° gennaio2015
EUROCONTROL12 febbraio1981 F1° gennaio1986
Finlandia8 novembre2000 A1° gennaio2001
Francia21 settembre19831° gennaio1986
Georgia6 novembre2013 A1° gennaio2014
Germania2 marzo19841° gennaio1986
Grecia15 luglio1988 A1° settembre1988
Irlanda23 luglio19851° gennaio1986
Italia12 febbraio1996 A1° aprile1996
Lettonia10 novembre2010 A1° gennaio2011
Lituania27 luglio2006 A1° settembre2006
Lussemburgo29 marzo19831° gennaio1986
Macedonia del Nord28 settembre1998 A1° novembre1998
Malta8 maggio1989 A1° luglio1989
Moldova5 gennaio2000 A1° marzo2000
Monaco21 ottobre1997 A1° dicembre1997
Montenegro3 giugno2006 S30 maggio2005
Norvegia21 gennaio1994 A1° marzo1994
Paesi Bassi5 dicembre19851° gennaio1986
Polonia29 luglio2004 A1° settembre2004
Portogallo16 settembre19831° gennaio1986
Regno Unito16 gennaio19841° gennaio1986
Romania16 luglio1996 A1° settembre1996
Serbia30 maggio2005 A1° luglio2005
Slovacchia26 novembre1996 A1° gennaio1997
Slovenia22 agosto1995 A1° ottobre1995
Spagna4 maggio19871° luglio1987
Svezia5 ottobre1995 A1° dicembre1995
Svizzera9 febbraio19831° gennaio1986
Turchia12 gennaio1989 A1° marzo1989
Ucraina17 marzo2004 A1° maggio2004
Ungheria12 maggio1992 A1° luglio1992

Footnotes

  1. RU 1986 1587

  2. RS 0.748.05

  3. RS 0.120

  4. RS 0.748.0

  5. Esenzione soppressa a contare dal 1° gen. 1996.

  6. L’aliquota d’interesse imposta sul pagamento tardivo dei disavanzi di rotta, in vigore dopo il 1° gen. 1997, è del 7,27 % all’anno (vediRU 1997 157n. II).

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