0.748.125.194.54•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili
0.748.125.194.54Bilateral International Treaty1 lug 1994
Concluso il 27 ottobre 1986
Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994
Entrato in vigore il 1° luglio 1994
(Stato 1° ottobre 1996)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,
desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell’Annesso 12 alla Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 19441,
hanno convenuto quanto segue:
Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell’equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.
Le procedure comuni e tutte le precisazioni tecniche come pure tutti i miglioramenti derivanti dall’esperienza sono esposti in un documento chiamato «Manuale d’Operazioni SAR» redatto ed aggiornato d’intesa tra le competenti autorità delle due Parti contraenti.
Compito del RCC direttore è di:
Gli esecutori d’un servizio SAR d’una delle due Parti contraenti che, nel corso di un’operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell’altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti ed altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.
I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili ed equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.
Per i piloti e gli eventuali ausiliari che partecipano a un’operazione SAR non è richiesto un ordine speciale di missione. Essi devono semplicemente poter dimostrare la loro identità.
Gli aeromobili e tutti gli altri mezzi SAR, richiesti per lo svolgimento di un’operazione SAR, sono considerati come trovantisi in importazione temporanea nello Stato di destinazione senza che sia richiesto alcun documento.
Le autorità responsabili dei servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni. A tal fine esse possono corrispondere direttamente.
C iascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all’ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Italiana: |
|---|---|
| Gaspard Bodmer | Giacomo Attolico |
RS 0.748.0 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.125.194.54",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170",
"documentDate": "1986-10-27",
"inForceSince": "1994-07-01"
},
"content": {
"number": "0.748.125.194.54",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.125.194.54",
"hash": "651e9e9711212f1dcd73a35d97f95582f58237c61e2990c779cb1c80465b4d9d",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.125.194.54",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:45.213Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-3170_3170_3170-19940701-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170",
"documentDate": "1986-10-27",
"inForceSince": "1994-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 27. Oktober 1986 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik über die Koordinierung der Einsätze zur Suche und Rettung von Luftfahrzeugen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-3170_3170_3170-19940701-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 27 octobre 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coordination des opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-3170_3170_3170-19940701-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 27 ottobre 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-3170_3170_3170-19940701-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/3170_3170_3170/19940701/it/xml"
}
}