Concluso il 27 ottobre 1986
Ratificato con strumenti scambiati il 1° luglio 1994
Entrato in vigore il 1° luglio 1994
Le Parti contraenti dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili1, firmato quest’oggi,
nell’intento di facilitare, in prossimità della frontiera dei due Stati, la ricerca ed il salvataggio, a mezzo di aeromobili, di persone scomparse o in difficoltà anche indipendentemente da infortuni aeronautici,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.
- A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell’altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili2, nonché il trasporto di persone ausiliarie e l’importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.
Art. 2
Il diritto di sorvolo e di atterraggio sul territorio dell’altra Parte contraente ai sensi dell’articolo 1 del presente Protocollo è accordato tanto agli aeromobili di Stato quanto a quelli civili esercitati da imprese aeronautiche dell’altra Parte contraente.
Art. 3
Ognuna delle Parti contraenti può, previa comunicazione per via diplomatica, sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Protocollo per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
Art. 4
Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si scambiano un elenco delle imprese aeronautiche autorizzate ad eseguire operazioni di salvataggio oltre la frontiera, quali sono previste dal presente Protocollo. Tale elenco è verificato ed aggiornato regolarmente.
Art. 5
- Il presente Protocollo entra in vigore giusta la procedura di cui all’articolo capoverso 1 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili3e rimane in vigore per la durata dello stesso, con riserva della disposizione del capoverso 2 seguente.
- Il presente Protocollo può essere denunciato, in ogni momento, da ciascuna Parte contraente con un preavviso di almeno sei mesi.
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986, in due esemplari originali in lingua italiana.