0.748.127.191.54•Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina
0.748.127.191.54Bilateral International Treaty7 feb 1963
Conchiuso a Buenos Aires il 25 gennaio 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19571
Entrato in vigore il 7 febbraio 1963
(Stato 3 dicembre 1987)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Argentina,
considerato
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che questo mezzo di trasporto, grazie alle sue proprie caratteristiche, facilita l’avvicinamento delle nazioni fra esse mediante i rapidi collegamenti che permette di istituire;
che conviene organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree fra le Parti contraenti e sviluppare per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo settore, senza pregiudicare gli interessi nazionali e regionali;
che è auspicabile la conclusione di una convenzione multilaterale che disciplini i trasporti aerei internazionali regolari;
che, in attesa dell’entrata in vigore di una tale convenzione fra le Parti contraenti, è necessario conchiudere un accordo relativo all’esercizio di servizi aerei fra la Svizzera e la Repubblica Argentina, conformemente alla convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19442;
hanno designato i loro plenipotenziari, i quali debitamente autorizzati a tale scopo, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato, per stabilire i servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato e designati qui di seguito «servizi convenuti».
a. Ogni servizio convenuto può essere inaugurato, immediatamente o a una data ulteriore, a scelta della Parte contraente alla quale i diritti specificati nell’allegato sono concessi, a condizione che:
b. Tuttavia, prima di essere autorizzate a esercitare i servizi convenuti, le imprese designate possono essere invitate a provare la loro capacità, conformemente alle leggi e ai regolamenti normalmente applicati dalle autorità aeronautiche che concedono l’autorizzazione e l’esercizio.
Per evitare qualsiasi misura discriminatoria e rispettare il principio dell’uguaglianza di trattamento:
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente, sono riconosciuti, mentre sono in vigore, dall’altra Parte contraente, sono riconosciuti, mentre sono in vigore, dall’altra Parte contraente per l’esercizio dei servizi convenuti. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere per il sorvolo del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilascianti ai suoi cittadini dall’altra Parte contraente o da un paese terzo.
a. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente concernenti l’entrata e il soggiorno sul suo territorio, come pure l’uscita, degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o l’esercizio, la manovra e la navigazione di detti aeromobili durante la loro presenza entro i confini del suo territorio sono applicabili agli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di ciascuna Parte contraente l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili, come quelli concernenti le diverse modalità di polizia, d’ammissione, d’immigrazione e di congedo, i passaporti, la dogana e la quarantena, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi e alle merci presi a bordo degli aeromobili adibiti ai servizi convenuti.
c. I passeggeri in transito sul territorio di una Parte contraente sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto che sono a bordo degli aeromobili di una Parte contraente sono esenti, sul territorio dell’altra Parte contraente, da dazi, spese d’ispezione e tasse simili.
a. Le autorità degli aeroporti e le autorità doganali d’immigrazione, di polizia e sanitarie delle Parti contraenti applicano, nel modo più semplice e rapido, le disposizioni previste agli articoli 3 e 5 del presente accordo, per evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili adibiti ai servizi convenuti. Le stesse autorità devono tener conto di queste considerazioni nell’elaborazione e nell’esecuzione dei regolamenti.
b. Le autorità consolari, d’immigrazione e di polizia di ciascuna Parte contraente concedono, nel modo più semplice e rapido, visti d’entrata validi per un anno e per un numero illimitato di viaggi ai membri del personale navigante delle imprese designate dall’altra Parte contraente che prestano servizio sugli aeromobili adibiti ai servizi convenuti e che sono in possesso dei brevetti e licenze previsti nell’articolo 4 del presente accordo.
Ciascuna Parte contraenti si riserva il diritto di rifiutare o di revocare l’autorizzazione d’esercizio, prevista all’articolo 2, a un’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora, per motivi fondati, essa ritiene di non avere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini dell’altra Parte contraente. Lo stesso vale quando un’impresa designata da una Parte contraente non si conforma alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte contraente o non adempie gli obblighi che il presente accordo e il suo allegato le impongono.
Conformemente all’articolo 2 del presente accordo, ciascuna Parte contraente può, mediante preavviso all’altra Parte contraente, sostituire con altre imprese nazionali le imprese da essa designate per esercitare i servizi convenuti. Le imprese nuovamente designate godono degli stessi diritti e obblighi, di cui godevano le imprese alle quali sono succedute.
Le imprese designate da ciascuna Parte contraente devono avere una rappresentanza legale provvista di sufficienti poteri per rispondere di fronte alle competenti autorità dell’altra Parte contraente degli obblighi, cui dette imprese sono soggette a causa della loro attività.
Ciascuna delle Parti contraenti, qualora desideri modificare una clausola qualsiasi del presente accordo, può domandare che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consultino. Le modificazioni all’allegato o alle tavole qui appresso possono essere convenute fra le autorità aeronautiche. Le consultazioni devono iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della domanda.
Qualsiasi modificazione al presente accordo o all’allegato convenuta fra dette autorità entra in vigore con l’approvazione notificate per via diplomatica.
Una Parte contraente, se ha l’intenzione di disdire il presente accordo, domanda una consultazione all’altra Parte contraente. Se nessuna intesa è raggiunta entro un termine di 60 giorni dalla data d’invio della richiesta di consultazione, la prima Parte contraente può notificare la sua disdetta. Tale disdetta è comunicata contemporaneamente all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO).
Ricevuta questa comunicazione, il presente accordo cessa di essere in vigore alla data indicata nella notificazione, ma a condizione che dieci mesi siano decorsi dalla data alla quale l’altra Parte contraente ha ricevuto detta notificazione.
La notificazione, se l’altra Parte contraente non ne conferma ricevimento, è considerata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento da parte dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO).
Qualsiasi contestazione fra le Parti contraenti su l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o del suo allegato, che non può essere risolta direttamente mediante consultazioni fra le imprese designate o fra le autorità aeronautiche o, infine, fra i rispettivi Governi, è sottoposta all’arbitrato conformemente alle regole abituali del diritto internazionale.
Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisionali che potrebbero essere ordinate in corso d’istanza, nonché alla decisione arbitrale, la quale è considerata, in ogni caso, definitiva.
Il presente accordo e il suo allegato, come pure tutti i contratti e documenti che vi si riferiscono sono registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale (ICAO).
Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti contraenti.
Le infrazioni non delittuose ai regolamenti interni di navigazione aerea, commesse dal personale delle imprese designate da una Parte contraente, sono segnalate alle autorità aeronautiche di detta Parte contraente dalle autorità aeronautiche della Parte contraente, sul cui territorio l’infrazione è stata commessa. Se l’infrazione riveste un carattere grave, queste autorità possono chiedere che appropriate misure disciplinari siano prese. In caso di recidiva, la revoca dei diritti concessi alle imprese responsabili può essere chiesta.
Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato:
Le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti risolvono di comune intesa e fondandosi sulla reciprocità qualsiasi problema concernente l’esecuzione del presente accordo e del suo allegato e si consultano di tempo in tempo per garantirsi che i principi enunciati sono applicati e gli oggetti sono attuati in modo soddisfacente.
Le Parti contraenti si impegnano a usare i loro buoni uffici presso i Governi dei paesi situati lungo le linee aeree descritte nell’allegato per garantire l’esecuzione totale ed effettiva del presente accordo.
Il presente accordo è applicabile dal giorno in cui le competenti autorità delle Parti contraenti lo firmano.
Esso entra in vigore dal giorno in cui la sua ratificazione è notificata reciprocamente per via diplomatica.
Fatto a Buenos Aires, il venticinque gennaio millenovecentocinquantasei, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Argentina: |
|---|---|
| Fumasoli | L. A. Podestá Costa S. E. Bonnet Julio Cés. Clause |
IIl Consiglio federale svizzero accorda al Governo della Repubblica Argentina il diritto di far esercitare da una o più imprese di trasporti aerei designate da detto Governo, servizi aerei sulle linee aeree descritte nella tavola B qui allegata e, reciprocamente, il Governo della Repubblica Argentina accorda al Consiglio federale svizzero lo stesso diritto sulle linee aeree descritte nella tavola A qui allegata. La presente sezione non concerne cabotaggio.IILe imprese designate da ciascuna Parte contraente, conformemente all’accordo e al presente allegato, godono, sul territorio dell’altra Parte contraente e su ciascuna linea aerea descritta nelle tavole qui allegate, del diritto di attraversare questo territorio senza atterrarvi e del diritto di atterrare per scopi non commerciali sugli aeroporti aperti al traffico internazionale.IIIa. Le imprese designate godono, inoltre, alle condizioni precisate nella presente sezione, del diritto di sbarcare e del diritto di imbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, invii postali e merci nei punti citati nelle tavole qui appresso.b. Le imprese designate godono di un trattamento giusto ed equo che permetta loro di godere di possibilità uguali per esercitare i servizi convenuti fra i territori delle Parti contraenti.c. Le imprese designate prendono in considerazione, sui tragitti in comune, i loro reciproci interessi per non pregiudicare i rispettivi servizi aerei. Tuttavia, l’uso, che le imprese designate da una Parte contraente, farebbero di aeromobili di tipo diverso di quelli delle imprese designate dall’altra Parte contraente, non è considerato lesivo di questo principio. Qualora le imprese designate da una Parte contraente fossero temporaneamente impedite di beneficiare subito delle possibilità loro riconosciute dal presente paragrafo, le due Parti contraenti esaminano la situazione, per agevolare il necessario sviluppo del traffico. Se un’impresa designata da detta Parte contraente desidera inaugurare l’esercizio dei suoi servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte contraente o aumentare la loro frequenza per beneficiare degli stessi vantaggi l’impresa designata dall’altra Parte contraente deve ridurre, se le circostanze lo esigono, quattro mesi dopo che ciò le sia stato notificato, i servizi che ha sviluppato a favore della situazione sopra descritta.d. Su ogni linea aerea descritta nelle tavole allegate, i servizi convenuti hanno lo scopo primo di mettere in opera, a un coefficiente d’utilizzazione ritenuto ragionevole, una capacità adeguata ai bisogni normali e ragionevolmente prevedibili del traffico aereo internazionale in provenienza dalla Parte contraente che ha designato l’impresa esercitante detti servizi o a destinazione di essa.Nei limiti della capacità messa in opera, in virtù del paragrafo precedente e a titolo complementare di essa, le imprese designate da una Parte contraente possono soddisfare i bisogni di traffico fra i territori degli Stati terzi situati sulle linee descritte nelle tavole allegate e il territorio dell’altra Parte contraente.e. Una capacità addizionale può essere messa in opera, accessoriamente, oltre a quella menzionata nel precedente paragrafo di; ogni qualvolta lo giustificassero i bisogni di traffico dei paesi situati sulle linee aeree descritte nelle tavole allegate. Qualora gli interessi di una Parte contraente fossero pregiudicati, le Parti contraenti si consultano preventivamente in merito.Ciascuna Parte contraente si impegna ad accordare all’impresa dell’altra Parte contraente l’esercizio del traffico complementare, nel senso della quinta libertà, a una percentuale non inferiore a quella riconosciuta alle altre imprese estere, che si trovano nelle stelle condizioni, in quanto concernano lo stesso settore di linea.f. Per l’applicazione dei precedenti paragrafi d ed e, lo sviluppo dei servizi locali e regionali costituisce un diritto fondamentale e primordiale dei paesi interessati alle linee aeree descritte nelle tavole allegate.g. Le Parti contraenti si impegnano a consultarsi periodicamente per esaminare le condizioni, nelle quali la presente sezione è applicata dalle imprese designate, e per assicurarsi che gli interessi dei loro servizi locali e regionali, come pure di quelli dei loro servizi a lungo corso, non siano pregiudicati.Le Parti contraenti, in queste consultazioni, devono fondarsi su statistiche del traffico effettuato, che esse si impegnano a trasmettersi regolarmente.Se un paese intermedio obietta che il suo traffico locale o regionale è pregiudicato, le Parti contraenti devono consultarsi immediatamente per applicare in ogni singolo caso, in modo concreto e pratico, le disposizioni che precedono.IVa. Le tariffe devono essere stabilite a prezzi ragionevoli, tenuto conto, in particolare, dell’economia dell’esercizio, di un utile normale, delle tariffe proposte dalle altre imprese che prestano servizi sulle stesse linee o su parte di esse e delle caratteristiche di ciascun servizio convenuto, come la rapidità e la comodità.b. Le tariffe applicate al traffico imbarcato o sbarcato in uno scalo sulle linee descritte nelle tavole allegate non possono essere inferiori a quelle applicate per lo stesso traffico dalle imprese di trasporti aerei della Parte contraente che esercitano servizi aerei locali e regionali sulla sezione di linea considerata.c. Le tariffe da applicare sui servizi convenuti, fra i punti dei territori delle Parti contraenti elencati nelle tavole allegate, devono essere stabilite, per quanto possibile, d’intesa fra le imprese designate. Queste imprese procedono:
DF del 4 marzo 1957 (RU 1957 443) ↩
RS 0.748.0 ↩
Oggi «Ufficio federale dell’aviazione civile» del «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni». ↩
Nuovo tenore secondo lo scambio di lettere del 3 dicembre 1987 (RU 1988 784). ↩
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