0.748.127.191.72•Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente i trasporti aerei
0.748.127.191.72Bilateral International Treaty27 nov 1961
Conchiuso 24 marzo 1960
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19611
Entrato in vigore il 27 novembre 1961
(Stato 27 novembre 1961)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo belga,
desiderosi d’incrementare quanto possibile la cooperazione internazionale nel settore degli aerotrasporti e
determinati, pertanto, a conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre,
hanno designato all’uopo i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
a. Per esercitare i servizi aerei internazionali, designati nell’allegato, le Parti contraenti, salve restando le disposizioni del presente accordo, si concedono reciprocamente il diritto:
b. Ciascuna Parte designata una o più imprese d’aerotrasporti per l’esercizio dei servizi convenuti.
a. Con riserva del disposto dell’articolo 8, la necessaria autorizzazione d’esercitare dev’essere rilasciata, senz’indugio, alla o alle imprese designate da ciascuna Parte.
b. Tuttavia le imprese designate, prima d’essere autorizzate a iniziare i servizi convenuti, possono essere invitate a dimostrare, all’autorità aeronautica dell’altra Parte, ch’esse soddisfano le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati, da detta autorità, ai servizi aerei internazionali.
a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda.
b. Nell’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, le imprese designate godono di possibilità uguali ed eque.
c. Le imprese designate devono, sui percorsi comuni, prendere in considerazione i loro interessi reciproci, evitando d’arrecare difficoltà ingiustificate ai rispettivi servizi.
d. I servizi convenuti sono essenzialmente intesi ad offrire una capacità di trasporto commisurata alla domanda di collegamenti tra la Parte cui appartiene l’impresa designata e i Paesi di destinazione.
e. Il diritto d’imbarcare e sbarcare, sul territorio d’una Parte e nei punti menzionati in allegato, persone o cose del traffico internazionale diretto o proveniente da Paesi terzi, dev’essere esercitato giusta il principio dello sviluppo armonico, proclamato dalle Parti, nonché in modo tale che la capacità venga adattata:
Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle altre imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee, completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:
Ciascuna Parte si obbliga a garantire all’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, dei redditi netti conseguiti, sul proprio territorio, col trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, dalle imprese designate di quest’altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti fosse disciplinato tra le parti mediante accordo speciale, si applicheranno le pertinenti disposizioni del medesimo.
a. I carburanti e i pezzi di ricambio, introdotti o imbarcati, nel territorio di una Parte, dall’impresa designata dall’altra ed esclusivamente destinati agli aeromobili di questa, vanno esenti di dazio.
b. Gli aeromobili che l’impresa designata da una Parte usa per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’attrezzatura normale e le provviste ch’essi recano a bordo, vanno esenti, nel territorio dell’altra Parte, d’ogni dazio, diritto o tassa; ciò vale anche per gli approvvigionamenti destinati ad essere impiegati o consumati durante il volo sopra detto territorio.
a. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonché il loro volo in transito, si applicano parimenti all’impresa designata dall’altra Parte.
b. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri in transito nel territorio di una Parte sottostanno a un controllo semplificato. Per i bagagli e le merci in transito diretto non saranno ricossi né dazi né tasse.
d. Ciascuna Parte consente a non accordare preferenze alla propria impresa, nei confronti di quella designata dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti su le dogane, i visti, l’immigrazione, la quarantena, i cambi, nonché degli altri regolamenti che concernono anche i trasporti aeri.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare l’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di detta altra Parte o di cittadini della medesima, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.
a. Le Parti convengono in arbitri ogni controversia d’interpretazione ed applicazione del presente accordo o del suo allegato, impossibile da comporre mediante negoziati diretti.
b. Le Parti designano all’uopo un tribunale arbitrale speciale oppure una persona o un organismo.
c. Ciascuna Parte, ove sia mancata l’intesa sulla designazione dell’arbitro o sulla composizione del tribunale arbitrale prescelto, può adire, per la controversia, la Corte internazionale di giustizia.
d. Le Parti si obbligano ad accettare le decisioni prese in applicazione del presente articolo.
e. L’arbitro decide della ripartizione delle spese.
Il presente accordo ed ogni intesa successiva saranno registrati presso l’OACI.
Ove le Parti venissero ad essere vincolate da un accordo multilaterale, il presente accordo e il suo allegato dovranno essere adattati alle disposizioni di quello.
a. Le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno di tanto in tanto per accertare, con spirito di stretta collaborazione, se i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati.
b. Le autorità aeronautiche delle Parti potranno stabilire, di comune intesa, delle modificazioni all’allegato del presente accordo.
c. Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno reciprocamente, a domanda, le statistiche periodiche e le altre informazioni che consentono di farsi un’idea esatta del traffico concernente i servizi convenuti.
Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente al Consiglio dell’OACI. In tal caso, l’accordo prende fine dodici mesi dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte del Consiglio dell’OACI.
Il presente accordo sarà ratificato. Esso sarà applicato provvisoriamente a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà stata comunicata reciprocamente la ratificazione.
Fatto a Berna, il 24 marzo 1960, in doppio esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo belga: |
|---|---|
| Max Petitpierre | F. Seynaeve |
Tavola IServizi che possono essere esercitati, nei due sensi, dall’impresa designata dalla Svizzera: Punti in Svizzera – Punti in Belgio.Tavola IIServizi che possono essere esercitati, nei due sensi, dall’impresa designata dal Belgio: Punti in Belgio – Punti in Svizzera.
DF del 21 guigno 1961 (RU 1961 919) ↩
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