0.748.127.192.32•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei
0.748.127.192.32Bilateral International Treaty12 mar 1976
Conchiuso il 20 febbraio 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19751
Entrato in vigore con scambio di note il 12 marzo 1976
(Stato 22 giugno 2021)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo del Canada,
avendo ambedue ratificato la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,
animali dal desiderio di conchiudere un accordo sul trasporto aero tra i territori dei due Paesi e oltre,
hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie: (a) «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Canada, il Ministro dei Trasporti e l’Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; (b) «servizi convenuti» indica i servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, in modo separato o combinato, sulle linee indicate nel presente Accordo; (c) «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi Allegati e tutte le relative modifiche; (d) «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano stati adottati dalle due Parti; (e) «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo III del presente Accordo; (f) «tariffa» comprende la pubblicazione di tutti i prezzi nonché le condizioni di trasporto, classificazioni, regole, regolamenti, pratiche e servizi pertinenti per il trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; (g) «prezzo» comprende tutte le aliquote, spese o tasse comprese in una tariffa (incluse ulteriori prestazioni nell’ambito del trasporto aereo) per il trasporto di passeggeri (compresi i loro bagagli) e/o merci (esclusi gli invii postali) nonché le condizioni sulle quali si basano direttamente la disponibilità e l’applicabilità di tali aliquote, spese o tasse; (h) «condizioni di trasporto generali» indica tutti i termini e le condizioni compresi in una tariffa (come le spese per il bagaglio aggiuntivo, le disposizioni relative al negato imbarco e quelle relative all’assenza di barriere) che sono applicabili in larga misura ai servizi convenuti e non legate direttamente a un prezzo; (i) «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
2. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19635, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19706, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19717, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19888e di ogni altra convenzione multilaterale relativa alla sicurezza dell’aviazione civile alla quale le Parti aderiscono.
3. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
4. Le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
5. Ciascuna Parte conviene che ai propri esercenti di aeromobili possa essere imposto di rispettare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la cui osservanza è richiesta al momento dell’entrata, dell’uscita o durante la permanenza sul territorio dell’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dei membri degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico.
6. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.
7. In caso di cattura illecita o minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o di qualsiasi altro atto illecito diretto contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti collaborano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza all’atto illecito o alla minaccia di atto illecito. 8. Una Parte, se ha seri motivi di ritenere che l’altra Parte deroghi dalle disposizioni del presente articolo, può chiedere l’immediato svolgimento di consultazioni. L’incapacità di giungere ad una soluzione soddisfacente rappresenta un motivo giustificato per invocare l’articolo VI del presente Accordo.
che detti beni siano o no utilizzati o consumati interamente all’interno del territorio della Parte che accorda l’esenzione, sempreché essi non siano alienati nel territorio di detta Parte.
Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.
Ove una convenzione multilaterale generale relativa ai trasporti aerei entrasse in vigore per le due Parti, prevarranno le disposizioni di detta convenzione. Conformemente all’articolo 14 del presente Accordo potranno svolgersi consultazioni allo scopo di determinare in quale misura il presente Accordo è toccato dalle disposizioni della convenzione multilaterale.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ottawa il 20 febbraio 1975, in due esemplari nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: E. Bernath | Per il Governo del Canada: J. Mac Eachen |
|---|
Le Parti concordano che le imprese designate da ciascuna di esse, conformemente alle rispettive note, possano servire le linee indicate nelle sezioni applicabili del presente Allegato.
Le imprese designate di entrambe le Parti possono esercitare servizi aerei regolari per il trasporto di passeggeri e merci e/o per il trasporto esclusivo di merci, nell’una o nell’altra direzione o in entrambe le direzioni, tra i punti sulle seguenti linee e conformemente alle seguenti note: a) Canada
| Punti al di fuori del Canada | Punti in Canada | Punti di scalo intermedi | Punti in Svizzera | Punti situati oltre |
|---|---|---|---|---|
| Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti |
1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Canada e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti al di fuori del Canada, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Svizzera e viceversa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i) servire punti in Svizzera in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Canada senza limiti di direzione o geografici. 2. Sui punti in Canada, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Svizzera sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo. b) Svizzera
| Punti al di fuori della Svizzera | Punti in Svizzera | Punti di scalo intermedi | Punti in Canada | Punti situati oltre |
|---|---|---|---|---|
| Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti | Ciascun punto o tutti i punti |
1. Il traffico può essere imbarcato in punti in Svizzera e sbarcato in punti in Canada e viceversa. Il traffico può essere imbarcato in punti situati prima della Svizzera, in punti di scalo intermedi e in punti situati oltre e sbarcato in punti in Canada e viceversa. Ciascuna impresa designata può su uno o su tutti i voli e a sua discrezione: i) servire punti in Canada in modo separato o combinato; ii) tralasciare tutti i punti sulla linea, a condizione che su tutti i servizi servano almeno uno dei punti in Svizzera senza limiti di direzione o geografici. 2. Sui punti in Svizzera, sui punti di scalo intermedi e sui punti in Canada sono disponibili diritti di transito e diritti propri di scalo.
Flessibilità operativa 1. Per l’esercizio di un unico aeromobile possono essere combinati diversi numeri di volo. Punti situati al di fuori del territorio di entrambe le Parti possono essere serviti con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo e le imprese designate di entrambe le Parti possono presentare e annunciare tali servizi al pubblico come servizi diretti. 2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate dell’altra Parte di trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile su tutti i punti della linea specificata e a sua discrezione, senza alcun limite riguardo al tipo, alla dimensione o al numero di aeromobili, a condizione che, nel volo di andata, il trasporto oltre tali punti sia una continuazione del volo dal Paese di origine e che, nel volo di ritorno, il trasporto nel Paese di origine sia la continuazione del volo proveniente da oltre tali punti, e che tutti i voli passeggeri e misti interessati dal trasferimento abbiano come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione il proprio Paese d’origine. Le imprese di trasporti aerei possono trasferire il traffico da un loro aeromobile a un altro loro aeromobile senza limitazione al di fine di fornire servizi con la ripartizione dei codici (code sharing).
Code sharing a) Canada 1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche della Svizzera a tali trasporti, ciascuna impresa designata dal Canada può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di: (a) offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei della Svizzera, del Canada e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o (b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche della Svizzera a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dal Canada. 2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate. 3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dal Canada fra punti in Svizzera si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei autorizzate dalle autorità aeronautiche della Svizzera a offrire servizi fra punti in Svizzera. Tutti i servizi fra punti in Svizzera forniti con il codice di un’impresa designata dal Canada sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali. 4. Le autorità aeronautiche della Svizzera non possono rifiutare alle imprese designate dal Canada l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dalla Svizzera l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dal Canada. 5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio. b) Svizzera 1. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare applicate normalmente dalle autorità aeronautiche del Canada a tali trasporti, ciascuna impresa designata dalla Svizzera può, a sua discrezione, concludere accordi di cooperazione allo scopo di: (a) offrire i servizi convenuti in code sharing sulle linee indicate (vale a dire vendere titoli di trasporto con il proprio codice) per i voli effettuati da una o più imprese di trasporti aerei del Canada, della Svizzera e/o di uno o più Paesi terzi e/o in relazione a imprese di trasporti di superficie; e/o (b) trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa di trasporti aerei autorizzata dalle autorità aeronautiche del Canada a vendere titoli di trasporto con il proprio codice per voli effettuati dall’impresa designata dalla Svizzera. 2. Tutte le imprese di trasporti aerei partecipanti ad accordi di code sharing devono disporre delle autorizzazioni applicabili alle linee interessate. 3. I servizi forniti in code sharing da ciascuna impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera fra punti in Canada si limitano ai voli effettuati da imprese di trasporti aerei autorizzate dalle autorità aeronautiche del Canada a offrire servizi fra punti in Canada. Tutti i servizi fra punti in Canada forniti con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali. 4. Le autorità aeronautiche del Canada non possono rifiutare alle imprese designate dalla Svizzera l’autorizzazione a offrire servizi secondo il paragrafo 1(a), per il motivo che le imprese di trasporti aerei che esercitano l’aeromobile non hanno ottenuto dal Canada l’autorizzazione a trasportare il traffico con il codice di un’impresa designata dalla Svizzera. 5. Tutte le imprese partecipanti a tali accordi di code sharing provvedono affinché i passeggeri siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.
Servizi intermodali Ciascuna Parte conferisce alle imprese designate dell’altra Parte nell’ambito dei trasporti sui rispettivi territori il diritto di: (a) utilizzare senza restrizioni, in relazione ai servizi convenuti, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie proveniente da o a destinazione di ciascun punto sul territorio delle Parti o di Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti provvisti di impianti di sdoganamento ed eventualmente il diritto di trasportare merci sotto sigillo doganale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; (b) accedere ai servizi e agli impianti di sdoganamento degli aeroporti per le merci trasportate per via di superficie o aerea; e (c) scegliere se effettuare loro stesse il trasporto di superficie oppure mediante accordi con vettori di trasporto di superficie, fatte salve le esigenze di carattere regolamentare, compreso il trasporto di superficie da parte di altre imprese di trasporti aerei. Questi servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori siano pienamente informati circa l’identità degli esercenti e il tipo di trasporto in ogni segmento del viaggio.
A prescindere dalle indicazioni dell’articolo IX (indicazione degli orari) del presente Accordo, ciascuna Parte esige, per ragioni di sicurezza, che le imprese designate dell’altra Parte notifichino alle sue autorità aeronautiche i servizi che intendono esercitare tra Paesi terzi e il proprio territorio novanta (giorni) prima o entro la scadenza più breve autorizzata da queste autorità. Ciascun punto può essere modificato con preavviso di novanta (90) giorni alle autorità aeronautiche o entro la scadenza più breve autorizzata da queste ultime. Allegato II*10*
In virtù del paragrafo 1c dell’articolo IV (revoca delle autorizzazioni d’esercizio) dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei , ciascuna Parte ha la facoltà di prendere delle misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate alle imprese designate dall’altra Parte, per il motivo che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo delle imprese potrebbero non appartenere ai cittadini dell’altra Parte. Il Governo del Canada si impegna a non prendere misure in relazione alle autorizzazioni rilasciate il 24 settembre 2010 dalle sue autorità aeronautiche alle imprese designate dalla Svizzera, in base alla loro struttura proprietaria e di controllo in tale data, a condizione che:
1. le autorità aeronautiche della Svizzera esercitino la vigilanza necessaria ad assicurare che le imprese da essa designate rispettino le disposizioni del presente Accordo;
2. le imprese designate mantengano la loro sede principale in Svizzera;
3. le imprese designate mantengano il controllo operativo degli aeromobili durante l’esercizio dei servizi convenuti, salvo autorizzazione contraria delle autorità aeronautiche del Canada, e che tali attività siano condotte conformemente alle disposizioni del certificato d’esercizio rilasciata alle imprese designate dalle autorità aeronautiche del Canada;
4. in caso di modifica della struttura proprietaria e di controllo estera o del nome o della marca dell’impresa designata, le autorità aeronautiche della Svizzera informino quelle del Canada di tale modifica, affinché queste ultime valutino se essa è compatibile con le disposizioni dell’articolo IV.
Art. 1 cpv. 1 lett. d DF del 17 dic. 1975 (RU 1976 757). ↩
RS 0.748.0 ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 29 gen. 2019, in vigore dal 22 giu. 2021 (RU 2021 441). ↩
RS 0.748.710.1 ↩
RS 0.748.710.2 ↩
RS 0.748.710.3 ↩
RS 0.748.710.31 ↩
RU 1961 1121 ↩
Introdotto dall’art. 6 del Prot. del 29 gen. 2019, in vigore dal 22 giu. 2021 (RU 2021 441). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.192.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870",
"documentDate": "1975-02-20",
"inForceSince": "1976-03-12"
},
"content": {
"number": "0.748.127.192.32",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.127.192.32",
"hash": "9f5611daecdebd13bce97bcb04b79630453bd633a8faa1b964e3d0dbbc44eea2",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.192.32",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:45.922Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-870_870_870-20210622-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870",
"documentDate": "1975-02-20",
"inForceSince": "1976-03-12",
"manifestations": [
{
"title": "Luftverkehrsabkommen vom 20. Februar 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Kanada",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-870_870_870-20210622-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-870_870_870-20210622-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-870_870_870-20210622-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/870_870_870/20210622/it/xml"
}
}