0.748.127.192.68•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
0.748.127.192.68Bilateral International Treaty1 giu 2002
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
(Stato 1° febbraio 2026)
La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e
la Comunità europea2, in seguito denominata «Comunità»,
in seguito denominate «parti contraenti»,
riconoscendo il carattere integrato dell’aviazione civile internazionale e perseguendo l’armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo;
desiderando stabilire norme applicabili all’aviazione civile all’interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate;
convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all’atto della firma del presente Accordo;
desiderando, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un’interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo,
convengono quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall’allegato del presente Accordo.
Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.
Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di:
È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l’effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere.
La Commissione e le autorità svizzere procedono all’esame permanente delle questioni menzionate all’articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l’altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.
Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell’articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.
Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli, 25, 26 e 27:
Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.
Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 20.
Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l’altra parte contraente può, fatto salvo l’articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l’equilibrio del presente Accordo.
L’allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall’altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall’altra, al territorio della Svizzera.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.
| Per la Confederazione svizzera: Pascal Couchepin Joseph Deiss | Per la Comunità europea: Joschka Fischer Hans van den Broek |
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Ai fini del presente Accordo: – in virtù del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea; – in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferimenti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; – i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’Accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; – fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive dell’Unione, comprende un vettore aereo detentore di una licenza di esercizio e avente il proprio centro principale di attività ed, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008; – nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), modificato da: – regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1); – regolamento (UE) 2020/696 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2020/2114 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 1). Il regolamento (UE) 2020/2114 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020; – regolamento delegato (UE) 2020/2115 della Commissione (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 4). Il regolamento (UE) 2020/2115 è applicabile in Svizzera in tutti i suoi elementi dal 18.12.2020.
Direttiva 2000/79 del Consiglio , del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione , del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da: – regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 19); – regolamento delegato (UE) 2020/1118 della Commissione (GU L 243 del 29.7.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio , del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1) (art. 1–12), modificato da: – regolamento (CE) n. 793/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50); – regolamento (UE) 2020/459 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 4); – regolamento (UE) 2021/250 (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 1). L’articolo 10 bis paragrafi 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 95/93, quale modificato dall’articolo 1 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/250 è applicabile in Svizzera dal 20.2.2021; – regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 20); – regolamento delegato (UE) 2022/255 della Commissione (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 1); – regolamento (UE) 2022/2038 (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 14).
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11, modificata da: – decisione (UE) 2024/1254 (GU L, 2024/1254, 30.4.2024).
Direttiva 96/67/CE del Consiglio , del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36), articoli 1–9 e 11–23 e articolo 25, modificata da: – decisione (UE) 2024/1254 (GU L, 2024/1254, 30.4.2024).
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47) modificato da: – regolamento (UE) 2024/1230 (GU L, 2024/1230, 29.4.2024).
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio , del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) (art. 1–13 e 15–45) (nella misura in cui tale regolamento è pertinente per l’applicazione del presente Accordo. L’aggiunta di tale regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente Accordo.)
Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione , del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da: – regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio , del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)
(art. 1–18, 19 par. 1 e 2 e 20–23).
Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 5 del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue: (1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione Svizzera, le persone o le imprese di cui all’articolo 4 paragrafo 2 del citato regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione; (2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione Svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo; (3) qualora la Confederazione Svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione Svizzera ai sensi del presente paragrafo.
Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 paragrafi 4 e 5, all’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni: (1) la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4 paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e dell’articolo 22 paragrafo 2; (2) il calcolo dei termini di cui all’articolo 4 paragrafi 4 e 5, all’articolo 9 paragrafi 2 e 6 e all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per la Confederazione Svizzera, dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione del 20 aprile 2023 recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22).
Direttiva 2006/111/CE della Commissione , del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio , del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81 paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da: – regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1); – regolamento (UE) 2024/1689 (GU L, 2024/1689, 12.7.2024); – regolamento delegato (UE) 2025/870 della Commissione (GU L, 2025/870, 5.5.2025).
L’Agenzia esercita, anche in Svizzera, i poteri che le sono stati conferiti in conformità delle disposizioni del regolamento.
La Commissione esercita, anche in Svizzera, i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 2 paragrafi 6 e 7, dell’articolo 41 paragrafo 6, dell’articolo 62 paragrafo 5, dell’articolo 67 paragrafi 2 e 3, dell’articolo 70 paragrafo 4, dell’articolo 71 paragrafo 2, dell’articolo 76 paragrafo 4, dell’articolo 84 paragrafo 1, dell’articolo 85 paragrafo 9, dell’articolo 104 paragrafo 3 lettera i), dell’articolo 105 paragrafo 1 e dell’articolo 106 paragrafi 1 e 6.
Nonostante l’adattamento orizzontale previsto al secondo trattino dell’allegato dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 citate all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 non si intendono estesi alla Svizzera.
Nessuna disposizione del regolamento in questione deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all’AESA del potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall’assistenza nell’adempimento degli obblighi che ad essa incombono ai sensi di tali accordi.
Ai fini del presente Accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:
ii) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.»;
b) all’articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a) del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;
c) all’articolo 96 è aggiunto il paragrafo seguente:
«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità dell’appendice dell’allegato A.»;
d) all’articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;
e) all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:
«13. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1 lettera b) secondo la formula seguente:
S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C
dove:
S = la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1 lettere c) e d)
a = il numero di Stati associati
b = il numero di Stati membri dell’UE
c = il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO
C = il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;
f) all’articolo 122 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dall’Unione in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;
g) l’allegato I del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 20129, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione:
A/c – [HB-JES] – tipo Gulfstream G-V
A/c – [HB-ZDF] – tipo MD900;
h) all’articolo 132 paragrafo 1, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla pertinente legislazione nazionale;
i) l’articolo 140 paragrafo 6 non si applica alla Svizzera.
Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione , del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18), modificato da: – regolamento delegato (UE) 2025/22 della Commissione (GU L, 2025/22, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione , del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (GU L, 2024/1109, 23.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione , del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2117, 13.10.2023), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2025/663 della Commissione (GU L, 2025/663, 3.4.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/67910contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2024/1403 della Commissione , del 12 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le condizioni e le procedure per l’accreditamento dei soggetti qualificati da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (GU L, 2024/1403, 24.5.2024).
Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/23, 7.3.2025).
Regolamento delegato (UE) 2025/1044 della Commissione, del 23 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi (GU L, 2025/1044, 6.8.2025).
Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione , del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione (GU L 100 del 5.4.2012, pag. 1); – regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 25); – regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 33); – regolamento (UE) 2015/445 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1); – regolamento (UE) 2016/539 della Commissione (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 1); – regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 21); – regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13); – regolamento (UE) 2018/1974 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1); – regolamento (UE) 2019/27 della Commissione (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82); – regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 13); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 15); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 della Commissione (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 39); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/844 della Commissione (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 24); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione (GU L, 2024/2076, 25.7.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/2857 della Commissione (GU L, 2024/2857, 12.11.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/134 della Commissione (GU L, 2025/134, 29.1.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/67911contenuti nei regolamenti (UE) 2024/1111 e (UE) 2024/2076 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione , del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio , del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4) (art. 1–3, 4 paragrafo 2, 5–11 e 13), modificato da: – regolamento (CE) n. 1899/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1); – regolamento (CE) n. 1900/2006 (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176); – regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1); – regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).
Conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) 2018/1139, il regolamento (CEE) n. 3922/91 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione delle norme dettagliate, adottate a norma dell’articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139, sui limiti dei tempi di volo e di servizio nonché sui requisiti relativi ai tempi di riposo per quanto riguarda gli aerotaxi, i servizi medici di emergenza e le operazioni di trasporto aereo commerciale a pilotaggio singolo.
Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da: – regolamento (UE) n. 376/2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18); – regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1); – regolamento (UE) 2024/1230 (GU L, 2024/1230, 29.4.2024).
Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da: – regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2023/661 della Commissione (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 54).
Regolamento delegato (UE) 2023/660 della Commissione , del 2 dicembre 2022, che stabilisce norme particolareggiate per l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 473/2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 47).
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione , del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato da ultimo da: – regolamento di esecuzione (UE) 2025/1144 della Commissione (GU L, 2025/1144, 4.6.2025).
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione , del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20), modificato da: – regolamento (UE) 2016/583 della Commissione (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione (GU L, 2025/343, 18.2.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione , del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione , del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 36); – regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 12); – regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 1); – regolamento (UE) 2016/5 della Commissione (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 3); – regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 3); – regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 45); – regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 127); – regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 10); – regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione (GU L, 2024/1108, 23.5.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione (GU L, 2024/1110, 23.5.2024).
Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione , del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione (GU L 227 del 24.8.2013, pag. 1); – regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 27); – regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17); – regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1); – regolamento (UE) 2015/140 della Commissione (GU L 24 del 30.1.2015, pag. 5); – regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione (GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 21); – regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18); – regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 1); – regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 13); – regolamento (UE) 2017/363 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2017, pag. 1); – regolamento (UE) 2018/394 della Commissione (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1); – regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 3), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 11); – regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/2036 della Commissione (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 24). L’allegato punti 4–6 del regolamento (UE) 2020/2036 è applicabile in Svizzera dal 31.12.2020; – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1062 della Commissione (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 3); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1296 della Commissione (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 5); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/414 della Commissione (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 4); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/790 della Commissione (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 13); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/2203 della Commissione (GU L 293 del 14.11.2022, pag. 3); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/2502 della Commissione (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 56); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/217 della Commissione (GU L 30 del 2.2.2023, pag. 11); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione (GU L 137 del 25.5.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1754 della Commissione (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 16); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/2076 della Commissione (GU L, 2024/2076, 25.7.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/133 della Commissione (GU L, 2025/133, 29.1.2025); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/24 della Commissione (GU L, 2025/24, 7.3.2025).
I riferimenti al regolamento (UE) 2016/67912contenuti nei regolamenti (UE) 2024/1111 e (UE) 2024/2076 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione , del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione , del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) 2017/161 della Commissione (GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 99); – regolamento (UE) 2018/401 della Commissione (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12); – regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 10); – regolamento delegato (UE) 2022/208 della Commissione (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2022/697 della Commissione (GU L 130 del 4.5.2022, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18); – regolamento delegato (UE) 2022/2074 della Commissione (GU L 280 del 28.10.2022, pag. 4); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2023/369 della Commissione (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 23); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione (GU L, 2024/894, 20.3.2024); – regolamento delegato (UE) 2024/405 della Commissione (GU L, 2024/405, 11.4.2024); – regolamento delegato (UE) 2024/1400 della Commissione (GU L, 2024/1400, 24.5.2024); – regolamento delegato (UE) 2025/21 della Commissione (GU L, 2025/21, 7.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione , del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).
Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da: – regolamento (UE) 2018/1139 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione , del 26 novembre 2021, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 32).
Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione , del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12), modificato da: – regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 21); – regolamento delegato (UE) 2023/659 della Commissione (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 38).
Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione , del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4); – regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16); – regolamento (UE) 2017/334 della Commissione (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13); – regolamento (UE) 2018/750 della Commissione (GU L 126 del 23.5.2018, pag. 1); – regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione (GU L 207 del 16.8.2018, pag. 2); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 6); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione (GU L 145 del 28.4.2021, pag. 20). L’articolo 1 punto 1 e l’allegato I punti 5, 6 e 8 del regolamento (UE) 2021/700 sono applicabili in Svizzera dal 18.5.2021; – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione (GU L 84 dell’11.3.2022, pag. 20); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 115); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 53); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1152 della Commissione (GU L 152 del 13.6.2023, pag. 5); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione (GU L, 2025/111, 24.1.2025).
Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione , del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/893 della Commissione (GU L 118 del 4.5.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/2163 della Commissione (GU L, 2023/2163, 18.10.2023).
Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione , del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 208). L’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/97 è applicabile in Svizzera dal 26.2.2021, salvo il punto 1 dell’allegato I, applicabile in Svizzera dal 16.2.2021; – regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 47); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/2954 della Commissione (GU L, 2024/2954, 2.12.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione , del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2022/3 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 3).
Decisione (UE) 2016/2357 della Commissione , del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall’Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (notificata con il numero C(2016) 8645) (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione , del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione , del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1874 della Commissione (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 4).
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 11).
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione , del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senzaequipaggio(GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1), modificato da: – regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1); – regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 21); – regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione (GU L, 2024/1108, 23.5.2024); – regolamento delegato (UE) 2025/1130 della Commissione (GU L, 2025/1130, 4.6.2025).
Per quanto riguarda i prodotti elencati all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/945, la Svizzera applica gli atti ivi richiamati in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trattino dell’allegato si applica anche agli atti seguenti: – regolamento (CE) n. 765/200813, richiamato all’articolo 3 punto 9, all’articolo 15, all’articolo 19 paragrafo 2 e all’articolo 39 paragrafo 1 lettera a) del regolamento delegato (UE) 2019/945; – regolamento (UE) n. 1025/201214, richiamato all’articolo 3 punto 20 e all’articolo 37 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/945; – direttiva 2009/48/CE15, richiamata all’articolo 4 paragrafo 2 e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e all’allegato, parte 1, punto 10 del regolamento delegato (UE) 2019/945; – direttiva 2006/42/CE16, richiamata all’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/945, compresa: – direttiva 73/23/CEE17, richiamata all’articolo 1 paragrafo 2 lettera k) e all’allegato I, punto 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE, tenendo presente che la direttiva 73/23/CEE è stata abrogata e che i riferimenti alla medesima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/35/UE18; – regolamento (UE) 2019/102019, compresi i riferimenti al medesimo contenuti all’articolo 5 paragrafo 3 e agli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) 2019/945, tenendo presente che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/102020, compresi anche: – regolamento (UE) 2019/51521, richiamato all’articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1020, per quanto riguarda i punti di contatto per i prodotti; – regolamento (CE) n. 765/2008, richiamato all’articolo 11 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/1020; – direttiva 2001/95/CE22, richiamata all’articolo 20 paragrafo 4 e all’articolo 34 paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020, tenendo presente che la direttiva 2001/95/CE è stata abrogata e che i riferimenti alla medesima devono intendersi fatti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2023/98823.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1 paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 3 punti 1, 2, 9, 12 (prima parte della frase) e 21, all’articolo 4 paragrafi 1 (ultima parte della frase) e 2 lettere a), b) e d), all’articolo 5 paragrafo 2, all’articolo 6, all’articolo 21 paragrafo 1 (ultima parte della frase), all’articolo 29 paragrafo 2, all’articolo 31 paragrafo 2 lettera p) del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono estesi anche alla Svizzera.
I riferimenti al diritto dell’Unione di cui all’articolo 14 paragrafo 2 e all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
I riferimenti all’«Unione» di cui all’articolo 1 paragrafo 2, all’articolo 2 paragrafo 3, all’articolo 3 punti 14, 15, 18 e 19, all’articolo 6 paragrafo 1, all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a), all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 paragrafo 1, all’articolo 35 paragrafo 1, all’articolo 36 paragrafo 3, all’articolo 38 paragrafo 2, e all’articolo 41 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/945 e il primo riferimento all’«Unione» nel titolo della sezione 5 del medesimo regolamento si intendono estesi anche alla Svizzera.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione , del 24 maggio 2019, relativo anormee procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 della Commissione, del 15 luglio 2021 (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 49); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione, del 14 marzo 2022 (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 20); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/525 della Commissione, del 1° aprile 2022 (GU L 105 del 4.4.2022, pag. 3); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione (GU L, 2024/1110, 23.5.2024).
Per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio, la Svizzera applica gli atti richiamati nel regolamento (UE) 2019/947 in quanto inclusi nel presente allegato, anche secondo quanto di seguito indicato, restando tra l’altro inteso che il secondo trattino dell’allegato si applica anche all’atto seguente: – direttiva 2009/48/CE24, richiamata all’articolo 9 paragrafo 2 lettera a) e all’articolo 14 paragrafo 5 lettera a) punto ii) del regolamento (UE) 2019/947.
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/67925contenuto nell’allegato, parte B, punto UAS.SPEC.050, punto 1 lettera a) iv) del regolamento (UE) 2019/947, si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione , del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L, 2024/1107, 23.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione , del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 23.5.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione , del 30 luglio 2024, relativa alla norma armonizzata per l’identificazione remota diretta degli aeromobili senza equipaggio elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/945 (GU L, 2024/2103, 1.8.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione , del 1° luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).
Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione , del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione , del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161),modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72), modificato da: – regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2010, pag. 3); – regolamento (UE) 2024/1689 (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).
Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione , del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7), modificato da: – regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione (GU L 90 del 10.4.2010, pag. 1); – regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19); – regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22); – regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 5).
Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione , del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17), modificato da: – regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione (GU L 326 dell’1.12.2016, pag. 7).
Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione , del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione (GU L 85 dell’1.4.2016, pag. 28).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione , del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 5); – regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2018, pag. 5); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/103 della Commissione (GU L 21 del 24.1.2019, pag. 13), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98); – regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 15), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 43); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23). L’allegato, punti 15, 18, 19 e 32 del regolamento (UE) 2021/255 è applicabile in Svizzera dall’11.3.2021; – regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/463 della Commissione (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 3); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 35), ad eccezione del nuovo punto 11.1.1, lettera b), dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998, quale introdotto dal punto 35 dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1174; – regolamento di esecuzione (UE) 2023/566 della Commissione (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 47); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1255 della Commissione (GU L, 2024/1255, 6.5.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione (GU L, 2024/2108, 31.7.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/920 della Commissione (GU L, 2025/920, 20.5.2025).
Decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione , del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 (non pubblicata nella GU), modificata da: – decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2018) 4857 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2019) 132 della Commissione, modificata da: – decisione di esecuzione C(2020) 4241 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2021) 996 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2022) 4638 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2023) 1569 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2024) 2826 della Commissione; – decisione di esecuzione C(2025) 3014 della Commissione.
Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione , del 3 dicembre 2021, relativa all’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25).
Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da: – regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione esercita in Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 11.
Il regolamento (CE) n. 549/2004 è abrogato conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2024/2803 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58 di quest’ultimo: – conformemente all’articolo 58, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004 continuano ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026; – conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, a eccezione del paragrafo 2 di tale articolo, e gli atti di esecuzione in base a esso adottati continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione in relazione al terzo e quarto periodo di riferimento.
Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da: – regolamento (CE) n. 1070/2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).
La Commissione esercita nei confronti della Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi dell’articolo 15.
Il regolamento (CE) n. 550/2004 è abrogato conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) 2024/2803 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58 di quest’ultimo: – conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 continua ad applicarsi fino al 2 dicembre 2026; – conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 e gli atti di esecuzione in base a esso adottati continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione in relazione al terzo e quarto periodo di riferimento.
Regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo, (rifusione) (GU L, 2024/2803, 11.11.2024).
La Commissione esercita nei confronti della Svizzera i poteri a essa riconosciuti ai sensi degli articoli 22 e 24, dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 34.
Il riferimento al regolamento (UE) 2021/111926contenuto all’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/2803 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione , del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio , del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), modificato da: – regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12); – regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione , del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 184); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/938 della Commissione (GU L 209 del 10.8.2022, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2022/2345 della Commissione (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 58); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1771 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 49); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione (GU L, 2024/403, 11.4.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2025/343 della Commissione (GU L, 2025/343, 18.2.2025).
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/67927contenuto nel regolamento (UE) 2024/1111 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione , del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 1), modificato da: – regolamento delegato (UE) 2024/1473 della Commissione (GU L, 2024/1473, 24.5.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione , del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione , del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 39).
Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione , del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8); – regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).
Decisione C(2010)5134 della Commissione , del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (non pubblicata nella GU).
Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione , del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 2).
Decisione C(2011) 4130 della Commissione , del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del Cielo unico europeo (testo rilevante ai fini del SEE) (non pubblicata nella GU).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione , del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da: – regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3); – regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12); – regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14); – regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 187); – regolamento di esecuzione (UE) 2023/1772 della Commissione (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 79); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/379 della Commissione (GU L, 2024/379, 26.1.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione (GU L, 2024/404, 11.4.2024); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione (GU L, 2024/1111, 23.5.2024).
Il riferimento al regolamento (UE) 2016/67928contenuto nel regolamento (UE) 2024/1111 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale pertinente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione , del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione , del 1° febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).
Ai fini del presente Accordo, l’allegato del regolamento si intende adattato come segue:
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1663 della Commissione , del 12 giugno 2024, relativa alla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 (GU L, 2024/1663, 14.6.2024).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione , del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2025/520 della Commissione (GU L, 2025/520, 21.3.2025).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione , del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione , dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1), modificato da: – regolamento di esecuzione (UE) 2021/1880 della Commissione (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 1); – regolamento di esecuzione (UE) 2024/3128 della Commissione (GU L, 2024/3128, 17.12.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione , del 6 maggio 2019, relativa alla nomina del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) del cielo unico europeo (notificata con il numero C(2019) 3228) (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 27).
La decisione di esecuzione (UE) 2019/709 della Commissione continua ad applicarsi fino alla fine del quarto periodo di riferimento o fino all’adozione di un atto di esecuzione in conformità dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2803, se questa data è precedente.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione , del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020–2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione , del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2718 della Commissione , del 6 dicembre 2023, che approva il piano strategico della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per il periodo 2025–2029 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/2167 (GU L, 2023/2718, 8.12.2023).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2168 della Commissione , del 17 dicembre 2019, relativa alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete, nonché dei loro supplenti, e dei membri della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi, nonché dei loro supplenti, per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento 2020–2024 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 90).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione , del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020–2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (art 1–12 e 14–18) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).
[Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea].
Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023).
Per la Svizzera il regolamento (UE) 2023/2405 entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Nonostante la direttiva (UE) 2018/200129non rientri nell’ambito di applicazione del presente accordo, la Svizzera applica le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiamate nel regolamento (UE) 2023/2405 salvo l’articolo 31 bis, che è da intendersi riferito, per quanto riguarda la Svizzera, alla sua legislazione nazionale.
I riferimenti alla direttiva 2003/87/CE contenuti nel regolamento (UE) 2023/2405 si intendono fatti, per quanto riguarda la Svizzera, all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra30.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il sistema volontario di etichettatura ambientale per la stima delle prestazioni ambientali dei voli, istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (etichetta sulle emissioni di volo) (GU L, 2024/3170, 31.12.2024).
Per la Svizzera il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Nonostante la direttiva (UE) 2018/200131non rientri nell’ambito di applicazione del presente accordo, la Svizzera applica le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiamate nel regolamento (UE) 2024/3170.
Il riferimento alla direttiva 2003/87/CE contenuto nel regolamento (UE) 2024/3170 si intende fatto, per quanto riguarda la Svizzera, all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra32.
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59) (art. 1–10).
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio , del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29) (art. 1–11), modificata da: – direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio , del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1) (art. 1–8), modificato da: – regolamento (CE) n. 889/2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(art. 1–18)
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio , del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(art. 14 par. 1 lett. b) e par. 2)
A: Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea B: Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dall’Unione europea per quanto riguarda i partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.
Le alte parti contraenti,
Considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 secondo comma e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo. Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito «il protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3 secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).
Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
Con riferimento all’articolo 12 secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/6933dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.
I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/6834del Consiglio e le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.
L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nella presente decisione, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 199538, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità.
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
I plenipotenziari della Confederazione Svizzera,edella Comunità europea,riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale:Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi,Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati,Dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
| Per la Confederazione svizzera: Pascal Couchepin Joseph Deiss | Per la Comunità europea: Joschka Fischer Hans van den Broek |
|---|
Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.
La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del Protocollo n. 239dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; – Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE40.
Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvocati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente Accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patrocinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente Accordo.
Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527). ↩
Ora: Unione europea (UE). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.740.72 ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RS 0.172.052.68 ↩
[RU 2002 1998] ↩
GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1. ↩
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché allalibera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamentogenerale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento(UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguardalacommercializzazionedei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30), modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e delConsiglio e che abroga la decisione87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12), modificato da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1535 (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). ↩
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza deigiocattoli(GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110). ↩
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157del 9.6.2006, pag. 24),modificatada ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241). ↩
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento dellelegislazionidegli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essereadoperatoentro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), abrogata da:– direttiva2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10), a sua volta abrogata da:– direttiva2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). ↩
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). ↩
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1). ↩
V. articolo 39 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e chemodifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011. ↩
Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Statomembroe che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1). ↩
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa allasicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4), modificata da ultimo dal regolamento (CE) 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 188 del 18.7.2009, pag. 14). ↩
Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1). ↩
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimodalla direttiva (UE) 2021/903 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110). ↩
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei datipersonali, nonché allalibera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021,che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla liberacircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamentogenerale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). ↩
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 28 del 21.12.2018, pag. 82), come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023) e dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione (GU L, 2024/1405, 17.5.2024). ↩
Accordo, del 23 novembre 2017, tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. ↩
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 28 del 21.12.2018, pag. 82), come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023) e dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione (GU L, 2024/1405, 17.5.2024). ↩
Accordo, del 23 novembre 2017, tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. ↩
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1). ↩
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/693 della Commissione, del 26 febbraio 2025 (GU L, 2025/693, 12.5.2025). ↩
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. ↩
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. ↩
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. ↩
GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. ↩
RS 0.632.401.2 ↩
FF 1992 IV 481 ↩
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