0.748.127.192.81•Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari
0.748.127.192.81Bilateral International Treaty20 nov 1976
Conchiuso il 15 dicembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19762
Entrato in vigore con scambio di note il 20 novembre 1976
(Stato 20 agosto 1990)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea,
considerato che la Svizzera e la repubblica di Corea fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,
animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e
animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire servizi regolari tra i due Paesi e oltre,
hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.
Ciascuna Parte s’impegna a garantire all’impresa designata dell’altra il diritto di trasferire alla sua sede le eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio. La procedura per tale trasferimento dovrà nondimeno essere conforme alle leggi e regolamenti sui cambi della Parte sul cui territorio è realizzato il reddito. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.
Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.
Il presente Accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l’OACI.
Il presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti.
Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna il 15 dicembre 1975, in doppio esemplare, nelle lingue francese, coreana e inglese, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze quanto alla loro interpretazione, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Corea: |
|---|---|
| P. Graber | Kun Pak |
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Linea A (Linea del Sud)
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Repubblica di Corea | Punti oltre la Repubblica di Corea |
|---|---|---|---|
| Punti in Svizzera | Vienna o Atene o Istanbul Il Cairo o Beyrouth Un punto in Arabia Saudita Un punto nel Golfo arabo Teheran Karachi o Bombay o Delhi o Colombo Bangkok Singapore o Kuala Lumpur Hong Kong o Manila o Taïpeh | Due punti in Repubblica di Corea | – |
Linea B (Linea del Polo)
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Repubblica di Corea | Punti oltre la Repubblica di Corea |
|---|---|---|---|
| Punti in Svizzera | Anchorage Tokyo | Due punti in Repubblica di Corea | – |
Linea C (Linea della Siberia)4
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Repubblica di Corea | Punti oltre la Repubblica di Corea |
|---|---|---|---|
| Punti in Svizzera | Due punti in Europa Mosca Pechino, Shanghai | Due punti in Repubblica di Corea | Un punto in Giappone |
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica di Corea può esercitare servizi aerei:
Linea A (Linea del Sud)
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre la Svizzera |
|---|---|---|---|
| Punti in Corea | Hong Kong o Manila o Taïpeh Singapore o Kuala-Lumpur Bangkok Karachi o Bombay o Delhi o Colombo Teheran Un punto nel Golfo arabo Un punto in Arabia Saudita | Due punti in Svizzera | – |
| Il Cairo o Beyrouth Atene o Istanbul o Roma |
Linea B (Linea del Polo)
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre la Svizzera |
|---|---|---|---|
| Punti in Corea | Due punti in Europa | Due punti in Svizzera | – |
Linea C (Linea della Siberia)5
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre la Svizzera |
|---|---|---|---|
| Punti in Corea | Pechino, Shanghai, Mosca Due punti in Europa | Due punti in Svizzera | Un punto in Europa |
Note
1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate durante tutti i voli, in tutte le direzioni, o su taluni di essi (Linee A, B e C).
2. L’impresa designata di ciascuna Parte può terminare il suo servizio nei punti specificati non necessariamente nell’ordine in cui sono enumerati; può inoltre servire detti punti nella maniera da essa auspicata, ossia prima o dopo la sosta o punto di destinazione alla condizione che i servizi convenuti abbiano inizio al punto di origine sul territorio dell’altra Parte contraente.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati alla condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 29 settembre 1976 (RU 1976 2745). ↩
Oggi: «Ufficio federale dell’aviazione civile» ↩
Nessun diritto di traffico di 5alibertà deve essere esercitato tra i punti menzionati e un punto di destinazione. Tuttavia detti diritti possono essere esercitati se previamente convenuto tra le autorità aeronautiche. ↩
Nessun diritto di traffico di 5alibertà deve essere esercitato tra i punti menzionati e un punto di destinazione. Tuttavia detti diritti possono essere esercitati se previamente convenuto tra le autorità aeronautiche. ↩
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