0.748.127.194.94•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Liberia concernente l’allestimento e l’esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori ed oltre
0.748.127.194.94Bilateral International Treaty25 lug 1963
Conchiuso a Monrovia il 31 agosto 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 1963
Entrato in vigore il 25 luglio 1963
(Stato 25 luglio 1963)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Liberia,
considerato che la Svizzera e la Liberia (dappresso «Parti»), fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale2(dappresso «conven-zione») e dell’accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali3, firmati a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderosi d’incrementare quanto possibile la cooperazione internazionale nel settore degli aerotrasporti, e di conchiudere un accordo concernente l’esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori ed oltre;
hanno designato all’uopo i loro plenipotenziari, i quali debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Per l’applicazione del presente accordo, salvo disposizione contraria:
Per esercitare i servizi aerei internazionali regolari, designati nell’allegato, ciascuna Parte, salve restando le disposizioni del presente accordo, concede all’impresa o alle imprese designate dall’altra Parte i privilegi seguenti:
Ciascuna Parte si obbliga a garantire all’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, dei redditi netti conseguiti, sul proprio territorio, col trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, dalla o dalle imprese designate di quest’altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti fosse disciplinato tra le Parti mediante accordo speciale, si applicheranno le pertinenti disposizioni del medesimo.
Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorchè compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio adeguato e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:
Ciascuna Parte si riserva il diritto, dopo aver consultato l’altra, di rifiutare d’accettare la designazione d’un’impresa, di negare o revocare un’autorizzazione d’esercizio o di vincolarla alle condizioni adeguate che sembrassero opportune, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di detta altra Parte o di cittadini della medesima, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.
Le autorità aeronautiche delle Parti si scambieranno, a richiesta, le statistiche periodiche, e le altre informazioni, che fossero necessarie per stabilire il volume dei trasporti effettuati con servizi convenuti, nonchè l’origine e la destinazione degli stessi.
L’allegato al presente accordo è parte integrante del medesimo, cosicchè, tranne disposizioni contrarie, ogni riferimento all’accordo concerne anche l’allegato.
Il presente accordo e tutti i contratti che vi attengono saranno comunicati per registrazione all’OACI.
Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’OACI. In tal caso, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte dell’OACI.
Il presente accordo sarà provvisoriamente applicato a contare dal giorno della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà stata comunicata reciprocamente la ratificazione.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.Fatto a Monrovia, il 31 agosto 1961, in doppio esemplare in lingua francese e inglese, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: | Per il Governo del Liberia: |
|---|---|
| René Keller Ambasciatore svizzero in Liberia | Mc Kinley A. Deshield Direttore generale delle poste della Liberia |
Tavola ILinee che possono essere esercitate dalla o dalle imprese designate dalla Liberia:
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