0.748.127.195.492•Accordo tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei non regolari
0.748.127.195.492Bilateral International Treaty19 mar 1964
Conchiuso il 5 luglio 1962
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19632
Entrato in vigore il 19 marzo 1964
(Stato 19 marzo 1964)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di S. M. il Re del Marocco,
desiderosi di conchiudere un accordo concernente gli aerotrasporti occasionali tra i rispettivi territori;
hanno designato i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo si applica a qualsiasi aeromobile civile immatricolato in Svizzera o in Marocco che eseguisca tra i rispettivi territori dei trasporti internazionali non compresi nei servizi regolari, contro rimunerazione, in adempimento d’una obbligazione contrattuale, per conto d’un cittadino svizzero o marocchino debitamente autorizzato dall’autorità competente di ciascuna Parte contraente (dappresso «Parte»).
Le Parti convengono che per i casi non previsti ai numeri 1 e 2 dell’articolo 2, può essere richiesta una domanda d’autorizzazione. Il termine per fare la domanda sarà di 2 giorni feriali, al massimo, per i trasporti singoli o per una in serie di 4: un termine più lungo potrà essere stabilito per serie maggiori.
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta ne dalle autorità aeronautiche ne dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale decide, risultando impossibile comporre la controversia bonalmente, per maggioranza di voti. Salvo convenzione contraria delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede.
Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che fossero adottati durante l’istanza, nonché alla decisione arbitrale. Quest’ultima è definitiva.
Per tutto il tempo in cui una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concessi in applicazione del presente accordo.
Ciascuna Parte sopporta le spese per il suo arbitro e la metà di quelle per il terzo e per il tribunale arbitrale.
Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte mediante un preavviso scritto di 6 mesi all’altra Parte.
Il presente accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, le Parti si saranno confermate reciprocamente l’adempimento delle proprie pertinenti formalità costituzionali.
In fede di che , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.Fatto a Rabat, il 5 luglio 1962, in doppio esemplare in lingua francese.(Seguono le firme)
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