0.748.127.196.49•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Polonia concernente i trasporti aerei
0.748.127.196.49Bilateral International Treaty13 mag 1963
Conchiuso il 18 maggio 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19632
Entrato in vigore il 13 maggio 1963
(Stato 27 luglio 1970)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare di Polonia (dappresso «Parti»),
desiderosi di ordinare i rapporti reciproci nel settore degli aerotrasporti civili;
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti recati nel presente accordo alfine di allestire dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nell’allegato. Detti servizi e linee saranno qui di seguito chiamati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate». L’impresa designata di ciascuna Parte gode, nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata, del diritto di:
Gli equipaggiamenti normali, come anche i prodotti e le provviste che si trovano a bordo degli aeromobili impiegati da un’impresa designata da una Parte possono essere sbarcati sul territorio di un’altra Parte solamente con il consentimento delle autorità doganali di detta Parte. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fino al momento della riesportazione oppure fino a quando non vengano destinati altrove, sempre con il permesso della stessa autorità.
Gli utili conseguiti da un’impresa designata da una Parte sul territorio dell’altra saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell’accordo, vigente fra i due paesi, per il servizio dei pagamenti.
Le autorità aeronautiche delle Parti terranno consultazioni regolari e frequenti, intese a garantire una stretta collaborazione per ogni aspetto dell’esecuzione del presente accordo e dell’allegato.
Intervenendo una controversia circa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, si cercherà dapprima di risolverla mediante negoziati diretti tra le autorità aeronautiche competenti. Se queste non riescono ad intendersi, le Parti comporranno la controversia.
Il presente accordo ha validità indeterminata. Ciascuna Parte potrà disdirlo mediante notificazione all’altra Parte. In tal caso esso prende fine dodici mesi dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta.
Fatto a Berna, il 18 maggio 1961, in doppio esemplare, in lingua francese e polacca, i due testi facendo parimente fede.
(Seguono le firme)
A. I servizi convenuti e le loro linee sono definiti come segue:Servizi polacchi1. Punti in Polonia – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Svizzera, nelle due direzioni.2.5Punti in Polonia – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Svizzera – Madrid, nelle due direzioni.Servizi svizzeri1. Punti in Svizzera – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Polonia, nelle due direzioni.2.6Punti in Svizzera – punti intermedi da stabilire ulteriormente – punti in Polonia – Mosca, nelle due direzioni.B. I punti da stabilire ulteriormente giusta la lettera A saranno fissati d’intesa tra le autorità aeronautiche delle Parti.C. Per ogni servizio convenuto, l’impresa designata avrà la facoltà di sopprimere certi scali per tutti i voli o parte di essi, alla condizione che il punto di partenza di ogni servizio sia sul territorio dalla Parte designatrice dell’impresa.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
DF del 6 mar. 1963 (RU 1963 427). ↩
Oggi: «Ufficio federale dell’aviazione civile» ↩
RS 0.748.0 ↩
Nuovo testo giusto scambio di note del 27 lug. 1970 (RU 1970 1176). ↩
Nuovo testo giusto scambio di note del 6 ott./5 dic. 1966 (RU 1966 1752). ↩
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