0.748.127.196.81•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal concernente i trasporti aerei
0.748.127.196.81Bilateral International Treaty7 set 1964
Conchiuso il 23 gennaio 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 1oottobre 19632
Entrato in vigore il 7 settembre 1964
(Stato 12 ottobre 1983)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Senegal,
desiderosi d’incrementare lo sviluppo degli aerotrasporti tra la Svizzera e il Senegal e di attuare, nella massima misura possibile, la cooperazione internazionale in questo settore,
determinati pertanto ad applicare per questi trasporti i principi e le disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 19443,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti (dappresso «Parti»), si accordano reciprocamente i diritti specificati dal presente accordo allo scopo di stabilire i collegamenti aerei civili internazionali elencati nell’allegato.
Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze, rilasciati o convalidati dall’una delle Parti e non scaduti, devono essere riconosciuti dall’altra ai fini dell’esercizio dei servizi aerei specificati nell’allegato. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate a un proprio cittadino dell’altra Parte.
Salvo restando le disposizioni dell’articolo 14, ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiutare a un’impresa designata dall’altra Parte, l’autorizzazione all’esercizio, o di revocarla, qualora fondatamente reputi non essere provato che la maggior parte della proprietà, nonché il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, o qualora l’impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti, giusta l’articolo 5, o non soddisfi agli obblighi imposti dal presente accordo.
Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra il desiderio di disdire il presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale (dappresso OACI). In tal caso, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo che è pervenuta alla sede dell’OACI.
Ciascuna Parte accorda all’altra l’autorizzazione necessaria all’impresa designata, per esercitare i servizi aerei specificati nella tavola delle linee allegata al presente accordo (dappresso «servizi convenuti»).
Salvo le disposizioni del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente i seguenti diritti:
Una Parte può designare, nonostante le disposizioni dell’articolo 6 del presente accordo, un’impresa comune di trasporti aerei, costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale5che sarà gradita dall’altra Parte.
Le due Parti convengono di consultarsi ogni qualvolta sia necessario coordinare i rispettivi servizi aerei.
Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi determinati, comprendenti il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. Le tariffe sono fissate conformemente alle disposizioni seguenti:
Ciascuna Parte si impegna a garantire all’altra il diritto di trasferire liberamente, al saggio ufficiale, gli utili netti ricavati sul suo territorio, dai trasporti di passeggeri, bagagli, colli postali e merci, effettuati dall’impresa designata dell’altra Parte. Qualora un accordo speciale dovesse regolare il servizio dei pagamenti, esso è applicabile.
Il presente accordo è applicato provvisoriamente a decorrere dal giorno in cui è stato firmato ed entrerà in vigore un mese dalla data in cui le due Parti si saranno comunicate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali.
Il presente accordo e l’allegato saranno comunicati all’OACI per la registrazione.
Fatto a Berna, il 23 gennaio 1963, in doppio esemplare, in lingua francese.
(Seguono le firme)
Tavola I: Linee senegalesi
Linee sulle quali l’impresa designata dal Senegal può esercitare servizi aerei:
| Punto di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre |
|---|---|---|---|
| Dakar | 1 punto in Africa del Nord | 1 punto in Svizzera | 5 punti in Europa e viceversa |
Tavola II: Linee svizzere
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
| Punto di partenza | Punti intermedi | Punti in Senegal | Punti oltre |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 1 punto nella Penisola iberica o in Africa del Nord | Dakar | 5 punti in America del Sud e America centrale e viceversa |
| Svizzera | 1 punto nella Penisola iberica o in Africa del Nord | Dakar | Monrovia e viceversa |
Note
A scelta dell’impresa designata possono essere tralasciati tutti i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
Un’impresa designata può servire uno o più punti oltre quelli menzionati, a condizione che nessun diritto di traffico sia esercitato tra detti punti e il territorio dell’altra Parte, qualora non sia stato, da quest’ultima, espressamente concesso.
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