Concluso il 21 ottobre 2024
Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 dicembre 2024
(Stato 13 dicembre 2024)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Singapore
(di seguito singolarmente «Parte» e collettivamente «Parti»),
in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19441,
desiderando concludere un nuovo accordo per esercitare servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre;
desiderando promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla concorrenza tra le imprese di trasporti aerei nel mercato, riducendo al minimo le regolamentazioni e gli interventi governativi;
desiderando ampliare le opportunità per i servizi aerei internazionali;
riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;
desiderando permettere alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e agli speditori di merci prezzi e servizi competitivi in mercati aperti; e
desiderando assicurare il più elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo internazionale e riaffermando la profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sull’esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
- Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica di Singapore, il Ministero dei trasporti e l’Autorità dell’aviazione civile di Singapore, o in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «certificato di operatore aereo» indica un documento che è rilasciato a un’impresa di trasporti aerei e che conferma che l’impresa interessata dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro di aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato;
- la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti sulle linee indicate;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
- la locuzione «linee indicate» indica le linee indicate nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo;
- la locuzione «trasporto intermodale» indica il trasporto dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
- la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse imposte o ammesse all’imposizione dall’autorità competente alle imprese di trasporti aerei per la fornitura di installazioni e servizi aeroportuali o nel settore della navigazione aerea o della sicurezza dell’aviazione, compresi i servizi e le installazioni per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri, bagagli e merci; e
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
- L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento al presente Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti
- Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito denominati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate».
- Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte accorda all’altra i seguenti diritti per l’esercizio dei servizi aerei internazionali ad opera delle imprese designate dall’altra Parte:
- il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
- il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
- il diritto di imbarcare e sbarcare, dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing, su detto territorio nei punti specificati nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
- il diritto di imbarcare e sbarcare dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing, sul territorio di Stati terzi nei punti specificati nelle tavole dell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; e
- altri diritti stabiliti nel presente Accordo.
- Nessun disposto del presente Accordo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare o di sbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
- Se, a seguito di un conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, per il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio funzionale.
Art. 3 Esercizio dei diritti
- Ciascuna Parte accorda alle imprese designate di entrambe le Parti eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
- Nessuna Parte limita il diritto di una delle imprese designate di effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.
- Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali di mercato, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da essa offerti. Conformemente a questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, la frequenza o la regolarità dei voli, il numero di destinazioni oppure i tipi di aeromobile utilizzati dalle imprese designate dall’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.
Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti
- Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul proprio territorio l’entrata o l’uscita di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte.
- Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi e merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte.
- Nessuna Parte favorisce le proprie o altre imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.
Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio
- Ciascuna Parte ha il diritto di designare, per scritto, una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate e di ritirare o modificare tali designazioni. Tali designazioni sono comunicate e diventano effettive tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
- Al ricevimento della notifica di una tale designazione, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte rilasciano alle imprese designate dall’altra Parte le autorizzazioni d’esercizio e le omologazioni tecniche necessarie contenendo al massimo eventuali ritardi procedurali, a condizione che:
- la sede legale e la sede di attività principale dell’impresa designata si trova nel territorio della Parte che ha designato l’impresa e l’impresa designata è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da suddetta Parte;
- l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa designata è esercitato e mantenuto dalla Parte che ha designato l’impresa;
- l’impresa designata è in grado di dimostrare alle autorità aeronautiche della Parte che riceve la notifica di una tale designazione di essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente e in modo adeguato da dette autorità all’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione; e
- la Parte che ha designato l’impresa soddisfi le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica) del presente Accordo.
- Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e dell’omologazione tecnica di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se non è convinta che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 lettere a–d del presente articolo.
- Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può in qualsiasi momento esercitare i servizi convenuti, per i quali è stata designata, a condizione che soddisfi le disposizioni del presente Accordo.
Art. 6 Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione dell’autorizzazione d’esercizio
- Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare, revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica che conferisce all’impresa designata dall’altra Parte i diritti di cui all’articolo 2 del presente Accordo oppure di vincolarle alle condizioni che reputa necessarie se:
- le autorità aeronautiche della Parte che riceve la notifica della designazione non sono convinte che l’impresa designata abbia la sede di attività principale sul territorio della Parte che l’ha designata e che sia titolare di un AOC valido rilasciato da detta Parte; o
- l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa designata non è esercitato né mantenuto dalla Parte che ha designato l’impresa; o
- l’impresa designata non è in grado di dimostrare alle autorità aeronautiche della Parte che riceve la notifica della designazione di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente e in modo adeguato da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione; o
- la Parte che ha designato l’impresa non soddisfa le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica) del presente Accordo; o
- l’impresa designata non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
- Sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti summenzionati oppure misure per garantire la sicurezza conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica) del presente Accordo, i diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere esercitati solo previa consultazione delle autorità aeronautiche delle due Parti, conformemente all’articolo 19 del presente Accordo.
- Il presente articolo non limita il diritto di ciascuna Parte di rifiutare, revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica di un’impresa designata dall’altra Parte o di vincolarla a condizioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica) del presente Accordo.
Art. 7 Sicurezza dell’aviazione
- Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19632, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19885, della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, conclusa a Montreal il 1° marzo 19916, e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
- Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
- Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime. Ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, gli esercenti di aeromobili che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
- Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte provvede affinché siano applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica.
- In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia.
- Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale richiesta, è dato motivo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese designate di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni. Tutte le misure adottate conformemente a questo paragrafo sono abrogate non appena l’altra Parte soddisfa le disposizioni di sicurezza del presente articolo.
- Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 8 Sicurezza tecnica
- Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per il loro ottenimento corrispondano almeno ai requisiti minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione.
- Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per i sorvoli nonché i decolli e gli atterraggi effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.
- Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dalla richiesta.
- Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non osserva né applica efficacemente gli standard di sicurezza e i requisiti che corrispondono almeno ai requisiti minimi in vigore conformemente alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per adempiere questi requisiti minimi e quest’altra Parte deve adottare le opportune misure correttive. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure opportune entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.
- A prescindere dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a loro nome per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile per controllare la validità dei documenti relativi all’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aeromobile e delle sue attrezzature (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.
- Se una tale ispezione dell’area di traffico o una serie di ispezioni simili dà adito a seri motivi:
- per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti in quel momento in base alla Convenzione; oppure
- per temere lacune a livello di rispetto ed esecuzione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti in quel momento in base alla Convenzione,
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i documenti per il suddetto aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato non soddisfano né superano i requisiti minimi in vigore conformemente a questa Convenzione.
7. Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di dette imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in detto paragrafo.
8. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio delle imprese designate dell’altra Parte nel caso in cui, in seguito a un’ispezione o a una serie di ispezioni dell’area di traffico, a un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, a consultazioni o altrimenti, la prima Parte giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.
9. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 del presente articolo sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.
Art. 9 Esenzione da dazi e tasse
- All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le normali attrezzature, le riserve di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.
- Fatte salve le tasse riscosse per i servizi resi, ciascuna Parte esenta le imprese designate dall’altra Parte anche da tutti i dazi e da tutte le tasse applicati ai seguenti prodotti:
- le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
- i pezzi di ricambio (inclusi i motori) e le normali attrezzature di bordo importati nel territorio di una Parte per l’approvvigionamento, la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato dalle imprese designate dell’altra Parte nei servizi aerei internazionali;
- carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo importati o forniti nel territorio di una Parte per essere utilizzati nell’aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se tali merci sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte in cui sono state imbarcate; e
- i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che tale materiale e tali attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.
- Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso conformemente ai regolamenti doganali.
- Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese di trasporti aerei per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche dette altre imprese di trasporti aerei beneficino di tali esenzioni accordate da quest’altra Parte.
- Se tra le Parti esiste una Convenzione speciale per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, le disposizioni di tale Convenzione prevalgono.
Art. 10 Transito diretto
I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti a un controllo semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro azioni violente, violazioni di confine, pirateria aerea e contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione nonché circostanze specifiche non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.
Art. 11 Tasse di utilizzazione
- Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
- Nessuna Parte impone o autorizza l’imposizione di tasse di utilizzazione alle imprese designate dall’altra Parte superiori alle tasse imposte alle proprie imprese per l’esercizio di simili servizi aerei regolari internazionali.
- Ciascuna Parte promuove eventualmente le consultazioni sulle tasse di utilizzazione tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni di tali autorità o organi. Ciascuna Parte sostiene inoltre le autorità o gli organi competenti in materia di tasse e le imprese designate nello scambio di informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
- Ciascuna Parte incoraggia le autorità o gli organi competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima che le modifiche siano attuate.
Art. 12 Attività commerciali
- Le imprese designate di una Parte, in base al principio di reciprocità e conformemente alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte in materia di entrata, soggiorno e occupazione hanno il diritto di fare entrare e occupare sul territorio dell’altra Parte il proprio personale direttivo, operativo, tecnico e specializzato estero necessario per la fornitura dei servizi aerei. Le autorità competenti di ciascuna Parte adottano tutte le misure del caso per garantire che tale personale possa svolgere i propri compiti in modo adeguato.
- Conformemente al principio di reciprocità, le imprese designate hanno il diritto di vendere e commercializzare servizi aerei internazionali nonché i prodotti correlati nel territorio dell’altra Parte, direttamente o per il tramite di agenti o altri intermediari di loro scelta, compreso il diritto di istituire filiali; e ognuno è libero di acquistare tali servizi aerei internazionali nonché i prodotti correlati nella valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
- Le imprese designate dell’una o dell’altra Parte possono concludere con imprese designate di ciascuna Parte o con imprese di trasporti di uno Stato terzo, purché queste dispongano della corrispondente autorizzazione d’esercizio, accordi di cooperazione come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali.
Art. 13 Leasing
- Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica).
- Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili oppure aeromobili ed equipaggi da qualsiasi impresa, incluso da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing (cosiddetto «wet-leasing») di esercitare diritti di traffico che non le spettano.
- Gli accordi di leasing sottoposti dalle imprese designate necessitano dell’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. L’impresa designata che propone l’uso di aeromobili presi in leasing, comunica al più presto alle autorità aeronautiche delle due Parti le condizioni proposte per tali accordi.
Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti
Le imprese designate delle Parti hanno il diritto di convertire e di trasferire nel loro Paese, al tasso ufficiale e in una valuta liberamente convertibile, gli introiti eccedenti le spese locali conseguiti nel territorio dell’altra Parte dalla vendita di servizi aerei e attività correlate, che hanno un rapporto diretto con il traffico aereo. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 15 Servizi intermodali
- Ciascuna impresa designata può utilizzare il trasporto intermodale se autorizzato dalle autorità aeronautiche di entrambe le Parti.
- In relazione al trasporto dei passeggeri, i fornitori di servizi di trasporto per via di superficie non sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti sul traffico aereo per il solo fatto che tale trasporto per via di superficie è fornito da un’impresa di trasporti aerei che opera sotto la propria bandiera.
- A prescindere da qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, le imprese designate e i fornitori indiretti di servizi di trasporto merci delle due Parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle Parti o in Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o per via di superficie, hanno accesso alle formalità e ai controlli doganali e alle installazioni degli aeroporti. Le imprese designate possono scegliere di effettuare esse stesse il proprio trasporto per via di superficie oppure di farlo eseguire in base ad accordi, inclusi gli accordi di ripartizione di codici («code sharing») stipulati con altri fornitori di servizi di trasporto per via di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altre imprese di trasporti aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea.
- I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti, in conformità alle leggi e ai regolamenti di ciascuna Parte, a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie.
Art. 16 Tariffe
- Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.
- Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:
- impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
- proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o in seguito ad accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
- proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o a sostegni.
- Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta d’esame. Tali consultazioni si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della richiesta d’esame. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.
Art. 17 Approvazione degli orari
- Le imprese designate di ciascuna Parte al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti ottengono dalle autorità aeronautiche dell’altra Parte l’autorizzazione per gli orari previsti, indicando la frequenza, il tipo di aeromobile e la durata di validità. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica di orario.
- Per i voli supplementari che le imprese designate di una Parte intendono effettuare al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, tali imprese devono chiedere previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. L’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del previsto esercizio di tali voli.
Art. 18 Statistiche
Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.
Art. 19 Consultazioni
Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione, alla modifica o al rispetto del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per queste consultazioni, nel corso delle quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Art. 20 Composizione delle controversie
- Ove sorgesse una controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti si sforzeranno di comporla, in primo luogo, mediante negoziati diretti e, in secondo luogo, per via diplomatica.
- Se le Parti non giungono a un’intesa mediante negoziati o per via diplomatica, su richiesta di una delle Parti la controversia viene sottoposta a un tribunale arbitrale, composto di tre (3) membri, costituito nel modo seguente:
- entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della domanda d’arbitrato, ogni Parte designa un arbitro. Entro sessanta (60) giorni dalla nomina del secondo arbitro, i due arbitri designano di comune accordo un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo, che assicura la presidenza del tribunale arbitrale;
- se entro i termini indicati la nomina non ha avuto luogo, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio ICAO di procedere alla nomina necessaria entro quarantacinque (45) giorni. Se il presidente è cittadino di una delle Parti, viene chiesto al vicepresidente con maggiore anzianità di servizio di procedere alla nomina. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti, la nomina viene richiesta al successivo membro del Consiglio ICAO per anzianità di servizio che non sia cittadino di una delle due Parti.
- Salvo quanto stabilito nel presente articolo o altrimenti concordato dalle Parti, il tribunale arbitrale definisce i limiti della propria competenza e stabilisce la sua procedura. Su istruzione del tribunale arbitrale o su richiesta scritta di una Parte, è indetta, entro trenta (30) giorni dalla data di costituzione del tribunale arbitrale, una conferenza allo scopo di definire le questioni specifiche sulle quali esso dovrà pronunciarsi e le procedure specifiche da seguire.
- Salvo quanto altrimenti concordato dalle Parti o prescritto dal collegio arbitrale, ciascuna Parte presenta entro quarantacinque (45) giorni dalla rituale costituzione del collegio arbitrale la memoria difensiva. Ciascuna Parte può depositare una replica entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della memoria difensiva dell’altra Parte. Su richiesta scritta di una Parte o a discrezione del tribunale arbitrale, quest’ultimo tiene un’audizione entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’ultima replica.
- Il tribunale arbitrale si adopera per emanare una decisione scritta entro trenta (30) giorni dall’audizione, o, se non vi è stata un’audizione, dopo il termine per la presentazione dell’ultima replica. La decisione del tribunale è presa con la maggioranza dei voti.
- Le Parti possono presentare richieste di chiarimenti entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione; i chiarimenti sono forniti entro quindici (15) giorni dal ricevimento di una tale richiesta.
- Ciascuna Parte sostiene le spese degli arbitri da essa nominati. Salvo quanto altrimenti concordato dalle Parti, le restanti spese del tribunale arbitrale, compresi gli onorari e le spese degli arbitri, sono equamente suddivise tra le Parti, comprese le spese sostenute dal presidente, dal vicepresidente o da un membro del Consiglio ICAO in relazione alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
- La decisione del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti.
- Se e fino a quando una Parte non rispetta una decisione emessa dal tribunale arbitrale in virtù dell’articolo 8, l’altra Parte limita, rifiuta o revoca tutti i diritti o privilegi che ha accordato a seguito del presente accordo alla Parte o all’impresa designata inadempiente.
Art. 21 Modifiche
- Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, può chiedere di avviare delle consultazioni con l’altra Parte. Tali consultazioni possono svolgersi tra le autorità aeronautiche tramite discussioni o per scritto.
- Modifiche al presente Accordo entrano in vigore non appena le due Parti si sono comunicate reciprocamente l’adempimento delle formalità giuridiche mediante scambio di note diplomatiche.
- Modifiche all’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
- All’atto dell’entrata in vigore di una convenzione multilaterale relativa al traffico aereo per le due Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 22 Denuncia
- Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento per scritto e per via diplomatica all’altra Parte di voler denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata contemporaneamente all’ICAO.
- La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica da parte dell’altra Parte, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.
- Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’ICAO ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 23 Registrazione
Il presente Accordo e tutte le sue successive modifiche sono registrati presso l’ICAO.
Art. 24 Entrata in vigore
- Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma fino alla sua entrata in vigore.
- Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti, mediante scambio di note diplomatiche, si sono notificate l’adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. La data di entrata in vigore è la data dell’ultima notifica.
- Il presente Accordo sostituisce a partire dalla sua entrata in vigore l’Accordo del 28 febbraio 19697fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre nonché tutte le modifiche a tale Accordo.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Kuala Lumpur (Malaysia) il 21 ottobre 2024, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Marcel Kägi | Per il Governo della Repubblica di Singapore: Koh Soon Beng |
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Tavole delle linee
I
Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
| Punti di decollo | Punti di scalo intermedio | Punti a Singapore | Punti oltre |
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| Punti in Svizzera | Tutti i punti | Singapore | Punti in Asia Due (2) punti in Australia Un (1) punto in Nuova Zelanda |
II
Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica di Singapore possono esercitare servizi aerei:
| Punti di decollo | Punti di scalo intermedio | Punti in Svizzera | Punti oltre |
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| Singapore | Tutti i punti | Tre (3) punti | Punti in Europa Due (2) punti in USA Due (2) punti in Canada |
Note1. Le imprese designate delle Parti hanno il diritto di servire punti nel territorio dell’altra Parte separatamente o in combinazione su uno stesso volo («co-terminalisation») a condizione che, ad eccezione dei propri scali intermedi («own stop-over»), non vengano esercitati diritti di traffico.2. Nell’esercizio dei servizi aerei convenuti sulle linee indicate, oltre ai diritti di cui al paragrafo 1 delle note al presente Allegato e all’articolo 2 del presente Accordo, le imprese designate da ciascuna Parte possono, su alcuni o su tutti i voli e a loro discrezione:
- effettuare voli in una direzione o in entrambe;
- combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
- servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti situati oltre, nonché punti nei territori delle Parti (compresi i «co-terminal points») in qualsiasi combinazione e ordine;
- rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;
- trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili, anche nel quadro di accordi di ripartizione di codici («code sharing»);
- servire punti al di fuori di ogni punto nel proprio territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo, rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti; e
- effettuare scali tra qualsiasi punto all’interno o all’esterno del territorio delle Parti,
in questo contesto non valgono limitazioni della capacità o del tipo di aeromobile e non è possibile perdere i diritti di traffico accordati con il presente Accordo, sempre che questi voli servano un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.