0.748.127.196.98•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre
0.748.127.196.98Bilateral International Treaty21 set 1964
Conchiuso il 18 febbraio 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 1° ott. 19632
Entrato in vigore il 21 settembre 1964
(Stato 4 aprile 1983)
Il consiglio federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Sudan,
considerato che la Svizzera e il Sudan (dappresso Parti), partecipano alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, aperta alla firma il 7 dicembre 1944,3
determinati pertanto a conchiudere un accordo completivo alla convenzione menzionata, per regolare l’istituzione di trasporti aerei tra i rispettivi territori ed oltre,
hanno convenuto quanto segue:
Per l’applicazione del presente accordo, salvo disposizione contraria nel testo:
Ai carburanti, ai lubrificanti, ai pezzi di ricambio, all’attrezzatura normale degli aeromobili e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio d’una Parte o imbarcati nel detto territorio dall’impresa dell’altra Parte o per suo conto e destinati esclusivamente agli aeromobili di questa impresa o al consumo a bordo sulle linee designate, è, riguardo ai dazi, spese l’ispezione e altri diritti o tasse analoghe di carattere nazionale o locale, riservato il seguente trattamento:
Questo trattamento è completivo a quello accordato da ogni Parte conformemente all’articolo 24 della convenzione e non lo pregiudica.
Le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, se necessario, al fine di stabilire una stretta collaborazione in tutti i settori relativi all’applicazione del presente accordo.
Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte forniscono a ragionevole richiesta, all’autorità aeronautica dell’altra Parte, le informazioni periodiche o altre necessarie per controllare la capacità di trasporto offerta sulle linee designate.
a. esse possono convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale o d’altra persona od ente. Il tribunale arbitrale menzionato è costituito giusta la seguente procedura: 1. ciascuna Parte nomina un arbitro 2. un terzo arbitro, investito della carica di presidente è designato: i. d’intesa tra le due Parti, oppure ii. mancando una tale intesa entro sessanta giorni, con decisione del presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta di una delle Parti. Il presidente di questa Corte consulterà le due Parti prima di procedere alla designazione. b. Se una o l’altra Parte non consente a sottoporre la vertenza a una persona, a un ente o a un tribunale arbitrale, giusta la lettera a summenzionata, l’altra Parte può compromettere la vertenza in arbitri, designati a questo scopo dal presidente della Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti s’impegnano di adattarsi ad ogni decisione presa in applicazione del numero 2 del presente articolo.
Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI). In tal caso, l’accordo prende fine dodici mesi dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell’OACI.
Il presente accordo e ogni suo emendamento fatto conformemente all’articolo X devono essere comunicati per l’iscrizione all’OACI.
Le disposizioni del presente accordo sono applicate provvisoriamente dal giorno della firma.
Il presente accordo entra in vigore appena ratificato o approvato conformemente alle disposizioni costituzionali delle Parti, mediante conferma per via diplomatica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Khartum, il 18 febbraio 1963, in doppio esemplare in lingua francese ed araba, i due testi facendo parimente fede. La traduzione ufficiale in lingua inglese, allegata al presente accordo, sarà determinate in caso di divergenza d’interpretazione dei due testi.
| Per il Consiglio federale svizzero: Etienne Suter | Per il Governo della Repubblica del Sudan: Suliman Hussein |
|---|
Tavola delle linee I
Linee sulle quali l’impresa designata dal Sudan può esercitare servizi aerei:
| Punti di partenza: | Punti intermedi: | Punti in Svizzera: | Punti oltre la Svizzera: |
|---|---|---|---|
| Punti in Sudan | Il Cairo Atene o Belgrado6 Roma | Zurigo7 o Ginevra8 o Basilea9 | Francoforte Londra |
Tavole delle linee II
Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
| Punti di partenza: | Punti intermedi: | Punti in Sudan: | Punti oltre il Sudan: |
|---|---|---|---|
| Punti in Svizzera | Atene Tripoli o Bengasi10 | Khartum | Lusaka Un punto in Mozambico11 |
Note:
1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.
2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono enumerati.
3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.
4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
5. Ciascun servizio sarà esercitato su una linea in certa misura diretta.
In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kartum, il 15 aprile 1975, in doppio esemplare, in lingua francese e araba, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell’interpretazione dei due testi, farà fede la traduzione ufficiale in inglese di queste modificazioni, allegata al presente Accordo.
| Per il Consiglio federale svizzero: Rémy Godet | Per il Governo della Repubblica democratica del Sudan: Mohammed El-Nour El-Sheikh |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
DF del 1° ott. 1963 (RU 1963 1176). ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
Oggi: «Ufficio federale dall’aviazione civile» ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
A scelta di ciascuna delle imprese designate. ↩
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