0.748.131.934.911•Scambio di note del 19 dicembre 1994 tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra‑Cointrin
0.748.131.934.911Bilateral International Treaty19 dic 1994
Entrato in vigore il 19 dicembre 1994
(Stato 1° giugno 2022)
Traduzione
| Ministero degli Affari Esteri | Parigi, 19 dicembre 1994 |
|---|---|
| Ambasciata di Svizzera | |
| Parigi |
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 19601tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue: Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati all’aeroporto di Ginevra‑Cointrin. Il presente accordo abroga e sostituisce quello concernente l’istituzione, all’aeroporto di Ginevra‑Cointrin, di un ufficio a controlli nazionali abbinati, confermato mediante scambio di note del 29 agosto 19832. È stato firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francese ed ha il seguente tenore: «Vista la Convenzione del 25 aprile 19563tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e a Ginevra‑Cointrin, Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 19604tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:
A. La zona costituita nell’aerostazione viaggiatori è suddivisa in due settori: 1. Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente: a. sull’area di traffico secondo il piano n. 16allegato allo scambio di note del 19 dicembre 1994: – i posti di stazionamento n. 8, 11 e 12 prioritariamente riservati agli aeromobili sottoposti alle formalità e ai controlli francesi d’entrata e d’uscita. Questo settore ha una lunghezza di 225 m e una larghezza di 100 m, misurate rispettivamente a partire dall’angolo della facciata sud-ovest del padiglione «gros porteurs» e dalla facciata dell’aerostazione rivolta verso la pista, – i posti di stazionamento n. 14, 15 e 16 nonché i relativi percorsi, quando un «gros porteur» è sottoposto alle formalità e ai controlli francesi d’entrata e d’uscita. Questo settore ha una lunghezza di 225 m e una larghezza di 100 m, misurate rispettivamente a partire dall’angolo della facciata nord-est del padiglione «gros porteurs» e dalla galleria d’accesso dei viaggiatori; b. all’interno dell’aerostazione, il corridoio d’entrata e d’uscita dei bagagli sino all’altezza dei pilastri di sostegno nella sala di deposito dei bagagli, comprese le tre campate contigue al settore riservato agli agenti francesi. Esso è delimitato sui piani n. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, che sostituiscono i piani n. 2 e 37allegati allo scambio di note del 19 dicembre 1994. 2. Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente: a. a livello della pista: – l’interno dell’ala nord-est dell’aerostazione delimitata sul piano n. 2.1, che sostituisce il piano n. 28allegato allo scambio di note del 19 dicembre 1994, – il cortile e la strada doganali fino alla frontiera; b. a livello degli arrivi al piano superiore dell’aerostazione principale, la scala per i viaggiatori provenienti dalla Francia che lasciano l’area di controllo francese «uscita dalla Francia», compreso il passaggio in fondo alla scala sino al pilastro centrale eretto nel prolungamento della parete sud-est della galleria viaggiatori provenienti dal padiglione n. 12 e marcato sul suolo.
B. I viaggiatori utilizzano i seguenti percorsi:
La zona costituita dal centro d’aviazione generale (C 2) è suddivisa in due settori:
La zona costituita nell’edificio (C 3) è suddivisa in due settori:
La zona costituita nel padiglione merci è suddivisa in due settori:
Tre piani14della zona numerati 1, 2 e 3 sono parte integrante dell’accordo.
Se un aeromobile sottoposto ai controlli e alle formalità francesi d’entrata o d’uscita dovesse stazionare eccezionalmente al di fuori delle aree delimitate negli articoli 2, 3 e 4, la superficie occupata dall’areomobile come anche il percorso in provenienza o in direzione del settore riservato agli agenti francesi sono considerati, durante lo stazionamento, parti della zona.
I bagagli registrati nell’aerostazione principale per i viaggiatori che utilizzano l’accesso secondario al settore francese, definito alla lettera B dell’articolo 2 del presente accordo, sono indirizzati verso una zona definita secondo le esigenze nell’area di smistamento dei bagagli che rientra nel settore assegnato ai servizi francesi. Qualora i bagagli dovessero essere indirizzati eccezionalmente al di fuori della zona così delimitata, la superficie occupata dai bagagli così come il percorso da o verso il settore assegnato ai servizi francesi sono considerati, per la durata dei controlli, parte del settore assegnato ai servizi francesi, definito al secondo capoverso (primo trattino) del numero 2 dell’articolo 11 della Convenzione del 25 aprile 195615.16
Gli agenti doganali svizzeri possono, d’intesa con le dogane francesi, recarsi nel cortile doganale del settore francese e prendervi i provvedimenti necessari contro ogni frode durante i passaggi in transito previsti nell’articolo 22 della Convenzione del 25 aprile 195617.
Per quanto concerne il centro d’aviazione generale (C 2) e l’edificio (C 3):
La ripartizione delle spese di manutenzione delle costruzioni nonché delle spese di riscaldamento, di climatizzazione, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti avviene sulla base dell’articolo 26 della Convenzione franco‑svizzera del 25 aprile 195618concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin.
La Direzione del VI° circondario delle dogane svizzere a Ginevra e il capo della polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, da un canto, e la Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della polizia aerea e di confine dell’Ain, dall’altro, disciplinano di comune accordo i dettagli, in particolare lo svolgimento del traffico d’intesa con la Direzione aeroportuale e, all’occorrenza, con le altre amministrazioni e i servizi interessati.
Gli agenti in servizio responsabili delle amministrazioni interessate dei due Stati adottano, di comune intesa, i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante i controlli.
Il presente accordo abroga quello del 29 agosto 198319sull’istituzione nell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin di un ufficio a controlli nazionali abbinati.
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.»
Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo.
L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 196020l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione nell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin di un ufficio a controlli nazionali abbinati. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.»
Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede.
Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.
RS 0.631.252.934.95 ↩
RU 1983 1472 ↩
RS 0.748.131.934.91 ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicati nella RU. ↩
Non pubblicati nella RU. ↩
RS 0.748.131.934.91 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
RS 0.748.131.934.91 ↩
Par. introdotto dall’art. 2 dell’Acc. sotto forma dei sambio di note del 29 lug./2 ago. 2021, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 288). ↩
RS 0.748.131.934.91 ↩
RS 0.748.131.934.91 ↩
RU 1983 1472 ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
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