0.748.131.934.922.2•Scambio di note del 16 gennaio 1985 tra la Svizzera e la Francia relativo allo statuto giuridico del padiglione merci all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse
0.748.131.934.922.2Bilateral International Treaty16 gen 1985
Entrato in vigore il 16 gennaio 1985
Traduzione*1*
| Ministero degli affari esteri | Parigi, 16 gennaio 1985 |
|---|---|
| Ambasciata di Svizzera | |
| Parigi |
Il Ministero degli affari esteri complimenta codesta Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota dell’Ambasciata del 16 gennaio 1985 del seguente tenore: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i propri complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1° paragrafo 4 della Convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 19602concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, si onora di comunicargli quanto segue: Il Consiglio federale ha preso atto dell’ordinamento doganale relativo all’utilizzazione di un padiglione da parte di Crossair S.A. all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse, firmato il 24 aprile e il 4 giugno 1984 dai direttori generali delle dogane dei due Paesi nella loro qualità di Capo della delegazione alla Commissione mista prevista nell’articolo 27 della Convenzione sopraindicata. Questo ordinamento ha il tenore seguente:
| Ordinamento doganale relativo all’utilizzazione di un padiglione da parte di CROSSAIR SA all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse |
|---|
Prendendo atto che, il 31 maggio 1983, la Società AGREXCO ha cessato la propria attività nel padiglione merci detto «F.L.F.» all’aeroporto di Basilea‑Mulhouse i direttori generali delle amministrazioni doganali francese e svizzera, animati dalla sollecitudine di non ostacolare lo sviluppo dell’aeroporto, hanno convenuto quanto segue: I. Le parti del padiglione considerato e le aree attigue, che figurano in colore rosso nel piano n. 484‑19 D allegato, locate dall’aeroporto di Basilea‑Mulhouse alla compagnia di navigazione aerea di diritto svizzero CROSSAIR SA, sono integrate nel settore svizzero dell’aeroporto. Sarà concluso un accordo che preciserà la consistenza di questo trasferimento, abrogherà l’accordo del 12 agosto 1982 relativo allo statuto del padiglione merci detto «F.L.F.» e procederà correlativamente, per tener conto delle modificazioni sopravvenute nella destinazìone degli edifici e impianti, a una completa rielaborazione dell’accordo del 26 marzo 19713concernente l’ufficio per i servizi nazionali coordinati di controllo a Basilea‑Mulhouse. II. Nel padiglione che accoglie i suoi servizi d’esercizio la CROSSAIR SA è facoltata ad effettuare, sui propri aeromobili ed eventualmente su aerei affini, lavori di manutenzione e di riparazione, comprese modificazioni e trasformazioni autorizzate giusta le norme definite negli allegati 1 (cap. 4 n. 4, 1/2) e 6 (laparte, cap. 8) della Convenzione del 7 dicembre 19444relativa all’aviazione civile internazionale. A questa attività di CROSSAIR SA è applicabile l’ordinamento doganale relativo all’importazione di materiale d’esercizio e di manutenzione e ai commerci annessi, paragrafo Il, 1, adottato in comune a Berna, il 28 gennaio 1977, dai direttori generali delle amministrazioni doganali francese e svizzera. III. Ai lavori che eccedono il quadro indicato nel precedente numero Il sono applicabili la legislazione e l’ordinamento doganali francesi; detti lavori dovrebbero essere precedentemente autorizzati dall’amministrazione francese delle dogane. I movimenti di merci tra il padiglione, CROSSAIR e la Svizzera, causati da tali lavori verranno sottoposti ai controlli franco‑svizzeri d’entrata e d’uscita, giusta il regime dell’abbinamento. IV. L’accordo previsto nel precedente numero I, che modificherà quello del 26 marzo 1971, preciserà che, nel caso in cui CROSSAIR SA cessasse la sua attività nel padiglione, le parti di quest’ultimo trasferite nel settore svizzero sarebbero reintegrate di diritto nel settore comune dell’aeroporto per il fatto stesso e alla data di questa cessazione di attività fino all’even-tuale conclusione di un nuovo accordo in funzione di un’ altra utilizzazione ulteriore. Il Consiglio federale ha approvato il disciplinamento. Se le disposizioni che precedono ottengono l’approvazione del Governo francese, la presente nota e la relativa risposta del Ministero all’Ambasciata costituiranno, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 19605un Accordo tra i due governi concernente il regolamento summenzionato, detto Accordo entrerà in vigore in data odierna. L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Ministero si onora di comunicare a codesta Ambasciata che il Governo francese approva le disposizioni di questo Accordo come pure la proposta dell’Ambasciata relativa alla sua entrata in vigore.
Così stando le cose, la precitata nota dell’Ambasciata e la presente nota costituiscono, conformemente all’articolo 1 paragrafi 3 e 4 della Convenzione del 28 settembre 19606, un Accordo tra i due Governi concernente lo statuto giuridico del padiglione merci, detto padiglione F. L. F., dell’aeroporto di Basilea‑Mulhouse.
Questo Accordo entra in vigore in data odierna.
Il Ministero coglie questa occasione per rinnovare all’ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.
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