0.748.131.934.924•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la fiscalità applicabile all’area dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse
0.748.131.934.924Bilateral International Treaty28 dic 2017
Concluso il 23 marzo 2017
Entrato in vigore con scambio di note il 28 dicembre 2017
(Stato 28 dicembre 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese
di seguito denominati Parti contraenti,
considerando che lo sviluppo a lungo termine dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse (di seguito «aeroporto»), al quale la Svizzera e la Francia attribuiscono notevole importanza, richiede la conclusione dell’accordo previsto dall’articolo 14 dell’allegato II della Convenzione franco-svizzera conchiusa a Berna il 4 luglio 19491relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, (di seguito «Convenzione del 1949»);
considerando che l’obiettivo comune della Svizzera e della Francia è mantenere la capacità di attrazione dell’aeroporto e che, per farlo, è necessario stabilire un regime giuridico chiaro e a lungo termine, segnatamente per le imprese che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto;
ribadendo la propria aderenza al principio della concertazione per risolvere le difficoltà che potrebbero insorgere nell’applicazione della Convenzione del 1949 e riferendosi alle dichiarazioni congiunte adottate il 22 gennaio 2015, il 14 aprile 2015 e il 23 gennaio 2016;
ricordando il principio dell’applicazione della legislazione e della procedura francesi entro i limiti dell’aeroporto, alle condizioni di cui all’articolo 6 della Convenzione del 1949;
tenendo conto della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese del 9 settembre 19662, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscali (di seguito «Convenzione fiscale del 1966»), in particolare dell’articolo 8 relativo alla fiscalità delle imprese di trasporto aereo;
ricordando che le modalità pratiche di applicazione della fiscalità francese alle imprese che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto sono state oggetto dei lavori che hanno portato l’amministrazione francese a elaborare un vademecum redatto di concerto con le autorità fiscali cantonali della Svizzera;
considerando che è auspicabile evitare un doppio assoggettamento delle imprese che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto a imposte di natura identica o analoga, in vigore in Svizzera e in Francia, che non sono contemplate dalla Convenzione fiscale del 1966;
ricordando che lo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione fiscale del 1966 si applica all’amministrazione o all’esecuzione della legislazione interna di ognuno degli Stati contraenti relativa alle imposte di ogni genere o denominazione;
considerando l’impegno finanziario sostenuto dalle Parti contraenti per costruire e ampliare l’aeroporto e che è opportuno ripartire in parti uguali il prodotto delle imposte percepite sugli utili realizzati dall’ente pubblico;
considerando la spesa pubblica sostenuta dagli enti territoriali francesi sul cui territorio è sito l’aeroporto;
ribadendo l’aderenza delle Parti contraenti alla pratica risultante dal metodo del consenso e della cooperazione tra gli attori economici e sociali, così come tra gli enti coinvolti, soprattutto nel settore dei rapporti di lavoro, che contribuisce al positivo sviluppo dell’aeroporto;
hanno convenuto quanto segue:
Le imposte percepite sul reddito complessivo o su elementi di reddito delle imprese che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto di cui all’articolo 2 della Convenzione del 1949, ivi comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori, sono stabilite conformemente alla legislazione e alla procedura francesi e nel rispetto della Convenzione fiscale del 1966, nello specifico dei suoi articoli 5 e 7.
Le operazioni effettuate dalle imprese che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto sono soggette al regime svizzero dell’IVA conformemente alla decisione di esecuzione 2017/320 del Consiglio dell’Unione europea, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l’Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE.
Le imprese che esercitavano già un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto al 23 gennaio 2016 sono esonerate dall’obbligo di dimostrare l’adempimento di tali condizioni. 2. La quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell’aeroporto è imponibile unicamente in Svizzera. Per la Svizzera, la competenza sulla tassazione e sulla riscossione dell’imposta sul capitale per questa quota spetta al Cantone di Basilea Città. 3. Al fine di evitare l’assoggettamento a imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga in vigore tanto in Francia quanto in Svizzera, le imprese di cui al paragrafo 1 sono esentate in Francia dalla contribuzione economica territoriale e dalle tasse salariali annesse, così come dalle imposte, dai dazi e dalle tasse di natura identica o analoga istituite in loro sostituzione. 4. Nonostante i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in mancanza di un’imposizione in Svizzera della quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell’aeroporto, le imposte, i dazi e le tasse di cui al paragrafo precedente possono essere prelevati in Francia. 5. Le Parti contraenti possono modificare, di comune accordo, il paragrafo 3 del presente articolo se imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga dovessero essere istituite in sostituzione delle imposte, dei dazi e delle tasse ivi contemplati. 6. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente qualsiasi introduzione o soppressione di un’imposta, un dazio o una tassa passibile di incidere sull’applicazione del presente Accordo e si consultano, per quanto possibile in via preliminare, a questo proposito. In ogni caso, le Parti contraenti si riuniscono cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una di esse, ed esaminano l’applicazione del paragrafo 3. Con l’accordo delle autorità competenti, le autorità fiscali del Cantone di Basilea Città sono associate a questo esame. 7. Le autorità competenti possono decidere di comune accordo, in caso di necessità, modalità concrete di applicazione del presente articolo.
I termini o le espressioni non altrimenti definiti nella succitata Convenzione hanno il significato che a essi viene attribuito, in quel momento, dalla legislazione di detta Parte contraente relativa alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, sicché il significato attribuito a un termine o a un’espressione dal diritto fiscale di detta Parte contraente prevale sul significato attribuito a questo termine o a questa espressione dalle altre branche del diritto della medesima. 2. Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti s’impegnano di comune accordo a risolvere le difficoltà o a dirimere le controversie che possono insorgere in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. In questo caso, previo consenso delle autorità competenti, le autorità fiscali del Cantone di Basilea Città saranno associate, se necessario, alla procedura amichevole.
Il presente Accordo può essere in qualsiasi momento sottoposto a modifica previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo l’adempimento delle procedure interne richieste.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso il presente Accordo cessa di avere effetto a partire dall’esercizio contabile che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato notificato il preavviso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente legittimati o autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Parigi il 23 marzo 2017 in due esemplari in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Didier Burkhalter | Per il Governo della Repubblica francese: Harlem Desir |
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