0.748.213.11•Accordo multilaterale concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati
0.748.213.11Multilateral International Treaty20 ott 1961
Conchiuso a Parigi il 22 aprile 1960
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19611
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 ottobre 1961
(Stato 12 febbraio 2025)
Gli Stati firmatari del presente accordo,
Considerando che la Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19442, contiene determinate disposizioni concernenti i certificati di navigabilità,
considerando che non esiste, tuttavia, alcun accordo multilaterale concernente il rilascio e la convalidazione dei certificati di navigabilità degli aeromobili importati da uno Stato all’altro, e
considerando auspicabile conchiudere tali accordi per quanto concerne determinati aeromobili,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo è applicabile soltanto agli aeromobili civili costruiti sul territorio di uno Stato contraente e importati da uno Stato contraente in un altro, a condizione che detti aeromobili:
Ogni domanda di rilascio o di convalidazione di un certificato di navigabilità, conforme alle disposizioni dell’articolo 2, dev’essere corredata dei documenti specificati nell’elenco allegato.
Ogni Stato contraente al quale sia stata fatta una richiesta in virtù delle disposizioni dell’articolo 2, può subordinare la convalidazione del certificato a condizioni particolari, notificate a tutti gli Stati contraenti e applicabili, nel momento della richiesta, al rilascio dei propri certificati di navigabilità. L’esercizio di questo diritto deve essere oggetto di una consultazione preventiva:
Ciascuno Stato contraente che convalida un certificato di navigabilità, giusta le disposizioni dell’articolo 2, deve, spirata che sia la validità dello stesso, sia riconvalidare il certificato in vigore, in condizioni compatibili con quelle che applica al rinnovo dei propri certificati, sia rilasciarne uno nuovo. Prima di eseguire questa formalità, detto Stato può, tuttavia, consultare lo Stato nel quale l’aeromobile è stato costruito o ogni Stato contraente che abbia precedentemente intavolato l’aeromobile.
Ciascuno Stato contraente deve, per quanto possibile, tenere gli altri al corrente della sua legislazione, dei suoi regolamenti e delle sue specificazioni di navigabilità, compresi i regolamenti d’esercizio completivi e tutti gli emendamenti. Esso deve pure, per quanto possibile, fornire allo Stato contraente, che ne lo richieda prevalendosi delle disposizioni dell’articolo 2 del presente accordo, informazioni particolareggiate sulla legislazione, i regolamenti e le specificazioni di navigabilità sul quale è stato fondato il rilascio o convalidazione di un certificato di navigabilità.
Uno Stato contraente sul territorio del quale sia stato costruito un aeromobile esportato in un altro Stato contraente, che rilascia poi a questo aeromobile un certificato di validità conforme alle disposizioni dell’articolo 2, deve:
1. le condizioni nelle quali il certificato di navigabilità è stato rilasciato in origine per questo aeromobile; e
2. ogni riparazione importante che non possa essere effettuata sul fondamento del piano delle riparazioni del manuale di manutenzione di questo tipo di aeromobile o mediante montaggio dei pezzi di ricambio.
La procedura da seguire per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità competenti incaricate, in ciascuno Stato contraente, del rilascio e della convalidazione dei certificati di navigabilità. Ai fini del presente accordo, la decisione di uno Stato contraente circa l’interpretazione o l’applicazione della propria legislazione e dei propri regolamenti o specificazioni di navigabilità è definitiva e fa fede per gli altri Stati contraenti.
Il presente accordo è applicabile al territorio metropolitano degli Stati contraenti. Ciascuno stato contraente può, depositando lo strumento di ratificazione o di adesione, specificare, in una dichiarazione al Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, i territori che devono essere considerati territori metropolitani ai fini del presente accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Parigi, il ventidue aprile mille novecentosessanta, in un solo esemplare in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facendo parimente fede.Il presente accordo è depositato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, il cui Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione.
I documenti da produrre giusta l’articolo 3 del presente accordo sono i seguenti:
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 25 Luglio | 1961 | 24 agosto | 1961 | |||||
| Belgio | 6 ottobre | 1961 | 5 novembre | 1961 | |||||
| Danimarca | 13 settembre | 1962 | 13 ottobre | 1962 | |||||
| Francia | 29 novembre | 1962 | 29 dicembre | 1962 | |||||
| Germania | 17 luglio | 1962 | 16 agosto | 1962 | |||||
| Gran Bretagna* | 5 dicembre | 1961 | 4 gennaio | 1962 | |||||
| Grecia | 29 marzo | 1967 | 29 aprile | 1967 | |||||
| Irlanda | 14 settembre | 1967 | 14 ottobre | 1967 | |||||
| Italia | 19 aprile | 1968 | 19 maggio | 1968 | |||||
| Lussemburgo | 22 marzo | 1965 | 21 aprile | 1965 | |||||
| Norvegia | 11 aprile | 1962 | 11 maggio | 1962 | |||||
| Paesi Bassi | |||||||||
| Aruba | 25 settembre | 1962 | 25 ottobre | 1962 | |||||
| Curaçao | 25 settembre | 1962 | 25 ottobre | 1962 | |||||
| Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) | 25 settembre | 1962 | 25 ottobre | 1962 | |||||
| Sint Maarten | 25 settembre | 1962 | 25 ottobre | 1962 | |||||
| Portogallo | 4 giugno | 1968 | 4 luglio | 1968 | |||||
| Spagna | 1° agosto | 1961 | 31 agosto | 1961 | |||||
| Svezia | 7 giugno | 1960 | 24 agosto | 1961 | |||||
| Svizzera | 20 settembre | 1961 | 20 ottobre | 1961 | |||||
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
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