0.748.410.6•Protocollo di Montreal n. 4 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aia il 28 settembre 1955
0.748.410.6Multilateral International Treaty14 giu 1998
Concluso a Montreal il 25 settembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 19871
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1998
(Stato 26 giugno 2023)
I Governi sottoscritti,
considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 19292, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 19553,
hanno convenuto quanto segue:
La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955.
Il comma 2 dell’articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dai commi 2 e 3 che seguono:
«2. Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell’Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali. 3. Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali.»
Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) viene soppressa e sostituita dai seguenti articoli:
«Sezione III: Documenti relativi alle merci Articolo 51. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.2. L’impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all’emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.3. L’impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l’accettazione delle merci in vista del trasporto.
Articolo 61. La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.2. Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce.3. La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.4. Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.
Articolo 7
Quando vi sono più colli:
Articolo 8
La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:
Articolo 9
L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 101. Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essere inserite nella ricevuta della merce o per l’inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.2. Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.3. Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Articolo 111. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce.
Articolo 121. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.2. Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest’ultimo.3. Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest’ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Articolo 131. Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall’articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell’ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.2. Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce.3. Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 14
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell’interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto.
Articolo 151. Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.2. Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.
Articolo 161. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all’adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall’assenza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.2. Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.»
L’articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 18
L’articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 20
Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.»
L’articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 21
All’articolo 22 della Convenzione.
«b) Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.»
c) Il comma 2 b) diviene comma 2 c).
d) Dopo il comma 5, viene inserito il comma seguente:
«6) Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente.
Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell’articolo 22, possono al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.»
L’articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 24
L’articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 25
Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall’articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un’omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.»
Il comma 3 dell’articolo 25A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«3. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione dell’incaricato, compiuto, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno.»
Dopo l’articolo 30 della Convenzione, viene inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30A
La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.»
L’articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 33
Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione.»
L’articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 34
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo.»
La Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 nonché dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all’articolo I della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati «Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati sino alla sua data di entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII.
Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della detta Convenzione con emendamenti, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o vi aderiranno, nonché l’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché di tutte le altre informazioni utili.
Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19615(qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara»), ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in base al contratto di cui al paragrafo b) dell’articolo I della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo di Guatemala del 1971 o del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal6del 1975, fra loro si applicheranno le norme seguenti:
Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile sino al 1° gennaio 1976, e successivamente sino alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo XVIII, presso il Ministero degli affari esteri del Governo della Repubblica popolare di Polonia. L’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile informerà sollecitamente il Governo della Repubblica popolare di Polonia di ogni firma e della data di quest’ultima durante il periodo nel corso del quale il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal il venticinquesimo giorno del mese di settembre dell’anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenza, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 14 marzo | 1990 | 14 giugno | 1998 |
| Australia | 13 gennaio | 1997 | 14 giugno | 1998 |
| Azerbaigian | 24 gennaio | 2000 A | 23 aprile | 2000 |
| Bahrein | 21 gennaio | 1999 A | 21 aprile | 1999 |
| Belgio | 19 marzo | 2003 | 17 giugno | 2003 |
| Bosnia e Erzegovina | 3 marzo | 1995 S | 14 giugno | 1998 |
| Brasile | 27 luglio | 1979 | 14 giugno | 1998 |
| Canada* | 27 agosto | 1999 | 25 novembre | 1999 |
| Cile | 1° ottobre | 2008 | 30 dicembre | 2008 |
| Cipro | 10 novembre | 1992 | 14 giugno | 1998 |
| Colombia | 20 maggio | 1982 | 14 giugno | 1998 |
| Croazia | 14 luglio | 1993 S | 14 giugno | 1998 |
| Danimarca | 4 maggio | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Ecuador | 12 febbraio | 1999 A | 12 maggio | 1999 |
| Egitto | 17 novembre | 1978 | 14 giugno | 1998 |
| Emirati Arabi Uniti | 20 marzo | 2000 A | 18 giugno | 2000 |
| Estonia | 16 marzo | 1998 | 14 giugno | 1998 |
| Etiopia | 14 luglio | 1987 | 14 giugno | 1998 |
| Finlandia | 4 maggio | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Ghana | 11 agosto | 1997 | 14 giugno | 1998 |
| Giappone | 20 giugno | 2000 A | 18 settembre | 2000 |
| Giordania | 22 luglio | 1999 A | 20 ottobre | 1999 |
| Grecia | 12 novembre | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Guatemala | 3 febbraio | 1997 | 14 giugno | 1998 |
| Guinea | 12 febbraio | 1999 A | 12 maggio | 1999 |
| Honduras | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Iran | 16 febbraio | 2016 A | 16 maggio | 2016 |
| Irlanda | 27 giugno | 1989 | 14 giugno | 1998 |
| Islanda | 28 giugno | 2004 A | 26 settembre | 2004 |
| Israele | 16 febbraio | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Italia | 2 aprile | 1985 | 14 giugno | 1998 |
| Kenya | 6 luglio | 1999 A | 4 ottobre | 1999 |
| Kuwait | 8 novembre | 1996 | 14 giugno | 1998 |
| Libano | 4 agosto | 2000 A | 2 novembre | 2000 |
| Lussemburgo | 25 settembre | 2008 A | 24 dicembre | 2008 |
| Macedonia del Nord | 1° settembre | 1994 S | 14 giugno | 1998 |
| Malaysia | 18 gennaio | 2008 A | 17 aprile | 2008 |
| Marocco | 26 settembre | 2012 | 25 dicembre | 2016 |
| Maurizio* | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Montenegro | 1° aprile | 2008 S | 3 giugno | 2006 |
| Nauru | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Niger | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Norvegia | 4 maggio | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Nuova Zelanda* | 3 dicembre | 1999 A | 2 marzo | 2000 |
| Tokelau | 3 dicembre | 1999 A | 2 marzo | 2000 |
| Oman | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Paesi Bassi* | 7 gennaio | 1983 | 14 giugno | 1998 |
| Aruba | 7 gennaio | 1983 | 14 giugno | 1998 |
| Curaçao | 7 gennaio | 1983 | 14 giugno | 1998 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 7 gennaio | 1983 | 14 giugno | 1998 |
| Sint Maarten | 7 gennaio | 1983 | 14 giugno | 1998 |
| Perù | 1° dicembre | 2020 A | 1° marzo | 2021 |
| Portogallo | 7 aprile | 1982 | 14 giugno | 1998 |
| Regno Unito* | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Akrotiri e Dhekelia | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Anguilla | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Bermuda | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Gibilterra | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Guernesey | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Isola di Man | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Isole Caimane | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Isole Turche e Caicos | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Isole Vergini britanniche | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Jersey | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Montserrat | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Terra antartica britannica | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 5 luglio | 1984 | 14 giugno | 1998 |
| Seicelle | 28 febbraio | 2012 A | 28 maggio | 2012 |
| Serbia | 18 luglio | 2001 S | 14 giugno | 1998 |
| Singapore | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Slovenia | 7 agosto | 1998 S | 14 giugno | 1998 |
| Spagna | 8 gennaio | 1985 | 14 giugno | 1998 |
| Stati Uniti | 4 dicembre | 1998 | 4 marzo | 1999 |
| Svezia | 4 maggio | 1988 | 14 giugno | 1998 |
| Svizzera* | 9 dicembre | 1987 | 14 giugno | 1998 |
| Togo | 5 maggio | 1987 | 14 giugno | 1998 |
| Turchia | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| Ungheria | 30 giugno | 1987 | 14 giugno | 1998 |
| Uzbekistan | 14 giugno | 1998 A | 12 settembre | 1998 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI):www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérienoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Il Protocollo è stato ratificato con la riserva prevista nell’articolo XXI paragrafo 1 b).
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