Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1Multilateral International Treaty21 mar 1971

Conchiusa a Tokio il 14 settembre 1963
Firmata dalla Svizzera il 31 ottobre 1969
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19701
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 dicembre 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 marzo 1971

(Stato 21 giugno 2023)

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Campo d’applicazione della convenzione

Art. 1
  1. La presente convenzione s’applica:
    1. alle infrazioni a leggi penali;
    2. a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.
  2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d’un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l’alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d’uno Stato.
  3. Secondo la presente convenzione:
    1. un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterramento forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l’autorità competente non assume la responsabilità dell’aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e
    2. qualora lo Stato dell’operatore non sia lo stesso dello Stato d’imma-tricolazione, l’espressione «Stato d’immatricolazione», come utilizzata negli articoli 4, 5 e 13 della convenzione, designa anche lo Stato dell’operatore.2
  4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.
Art. 2

Senza pregiudizio per le disposizioni dell’articolo 4 e con riserva delle esigenze concernenti la sicurezza dell’aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che autorizzi o prescriva l’applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinione politica o genere.

Titolo II Competenza

Art. 3
  1. Lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile è competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo.

1bis. Uno Stato è inoltre competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo: a) in quanto Stato d’atterramento, nei casi in cui l’aeromobile a bordo del quale è stata commessa un’infrazione o commesso un atto atterri sul proprio territorio e il presunto autore dell’infrazione si trovi ancora a bordo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione sia commessa o l’atto compiuto a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato. 2. Ciascun Stato contraente, in qualità di Stato d’immatricolazione, prende i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola.

2bis. Ciascun Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi: a) in quanto Stato d’atterramento nei casi in cui: i) l’aeromobile a bordo del quale viene commessa l’infrazione abbia l’ultimo punto di decollo o il prossimo punto di atterramento programmato all’interno del proprio territorio, e l’aeromobile successivamente atterri sul proprio territorio con il presunto autore dell’infrazione ancora a bordo, e ii) la sicurezza dell’aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l’ordine e la disciplina a bordo siano messi in pericolo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione venga commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede principale di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato.

2ter. Nell’esercitare la propria competenza in quanto Stato d’atterramento, lo Stato considera se l’infrazione in questione costituisce un’infrazione nello Stato dell’operatore. 3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata conformemente alle legislazioni nazionali.

Art. 3 bis3

Qualora uno Stato contraente, nell’esercizio della propria competenza ai sensi dell’articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo apprenda che uno o più Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano avviato procedimenti giudiziari o processuali in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti per gli Stati contraenti dall’articolo 13.

Art. 4

Uno Stato contraente che non sia quello d’immatricolazione, può impedire il volo di un aeromobile per esercitare la propria competenza penale riguardo a un’infrazione commessa a bordo, soltanto nei casi seguenti:

  1. l’infrazione di cui si tratta ha prodotto effetto sul territorio dello Stato in questione;
  2. l’infrazione è stata commessa da o contro un cittadino di questo Stato o una persona che vi risieda in permanenza;
  3. l’infrazione compromette la sicurezza di questo Stato;
  4. l’infrazione costituisce violazione di regole o ordinamenti in vigore nello Stato di cui si tratta, concernenti il volo o la manovra degli aeromobili;
  5. l’esercizio di questa competenza è indispensabile per assicurare l’osservanza di un obbligo che incombe allo Stato in virtù di un accordo internazionale multilaterale.

Titolo III Poteri del comandante dell’aeromobile

Art. 5
  1. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili a infrazioni o atti compiuti o sul punto di esserlo, da parte di una persona a bordo di un aeromobile in volo, sia nello spazio aereo dello Stato d’immatricolazione, sia sorvolando l’alto mare o una regione che non appartenga al territorio di uno Stato, soltanto se l’ultimo punto di decollo o il successivo punto d’atterramento previsto è situato sul territorio di uno Stato diverso da quello d’immatricolazione, oppure se l’aeromobile vola ulteriormente nello spazio aereo d’uno Stato che non sia quello d’immatricolazione, sempre che la persona di cui si tratta sia ancora a bordo.
  2. .4
Art. 6
  1. Se il comandante d’un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto un’infrazione o un atto di cui all’articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari:
    1. per garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo; oppure
    2. per mantenere l’ordine e la disciplina a bordo; oppure
    3. per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del presente titolo.
  2. Il comandante dell’aeromobile può chiedere o autorizzare l’aiuto da parte degli altri membri dell’equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello degli addetti alla sicurezza di bordo o dei passeggeri, nell’intento di applicare i provvedimenti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell’equipaggio o passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.
  3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo o di una convenzione bilaterale o multilaterale tra gli Stati contraenti interessati può prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l’accordo o la convenzione lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni.
  4. Nessuna disposizione della presente convenzione dev’essere interpretata nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire a un accordo o a una convenzione bilaterale o multilaterale che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri a operare sul proprio territorio.
Art. 7
  1. I provvedimenti coercitivi, presi contro una persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, cessano d’essere applicati dopo l’atterramento dell’aeromobile, a meno che:
    1. il punto d’atterramento sia situato sul territorio d’uno Stato non contraente e le autorità di quest’ultimo rifiutano di consentire lo sbarco della persona interessata oppure le misure coercitive sono state imposte conformemente
      alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 1 letterac soltanto per consentire la consegna della persona alle autorità competenti;
    2. l’aeromobile compia un atterramento forzato e il suo comandante non sia in grado di consegnare la persona alle autorità competenti;
    3. la persona di cui si tratta non accetti di continuare a essere trasportata oltre questo punto sotto l’applicazione dei provvedimenti coercitivi.
  2. Il comandante che abbia a bordo del proprio aeromobile una persona sottoposta a un provvedimento coercitivo preso conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, deve, senz’indugio e, per quanto possibile, prima d’atterrare sul territorio d’uno Stato, informare le autorità di quest’ultimo della presenza a bordo d’una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, menzionando anche i motivi giustificanti tale provvedimento.
Art. 8
  1. Qualora il comandante di bordo abbia sufficienti ragioni per ritenere che una
    persona ha compiuto o è sul punto di compiere a bordo dell’aeromobile uno degli atti di cui all’articolo 1 paragrafo 1 letterab , può sbarcarla sul territorio di uno Stato qualsiasi nel quale l’aeromobile atterra sempre che tale provvedimento sia reso necessario giusta l’articolo 6 paragrafo 1 letteraa ob .
  2. Il comandante d’un aeromobile che, conformemente alle disposizioni del presente articolo, sbarca una persona sul territorio di uno Stato, avverte le autorità di quest’ultimo dello sbarco e delle ragioni che l’hanno motivato.
Art. 9
  1. Se il comandante d’un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una persona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave, può consegnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l’aeromobile.
  2. Il comandante dell’aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz’indugio e possibilmente prima d’atterrare sul territorio d’uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano.
  3. Il comandante dell’aeromobile comunica alle autorità cui consegna l’autore presunto dell’infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli elementi probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.
Art. 10

Se i provvedimenti presi sono conformi alla presente convenzione, né il comandante dell’aeromobile né un altro membro dell’equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l’operatore dell’aeromobile e tanto meno la persona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedimenti.

Titolo IV Cattura illecita d’aeromobili

Art. 11
  1. Se una persona a bordo disturba illecitamente, con violenza o minaccia di violenza, l’esercizio d’un aeromobile in volo, si appropria dello stesso, ne esercita il controllo oppure se essa è sul punto di compiere siffatto atto, gli Stati contraenti adottano tutti i provvedimenti del caso per ripristinare o conservare il controllo dell’aeromobile al comandante legittimo.
  2. Nei casi in cui al paragrafo precedente, ciascun Stato contraente nel quale atterra l’aeromobile deve consentire ai passeggeri e all’equipaggio di continuare il viaggio non appena possibile. L’aeromobile e il carico sono restituiti agli aventi diritto.

Titolo V Poteri e obblighi degli Stati

Art. 12

Ciascuno Stato contraente deve permettere al comandante d’un aeromobile immatricolato in un altro Stato contraente di sbarcare qualsiasi persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 1.

Art. 13
  1. Ciascun Stato contraente deve accettare una persona consegnatagli dal comandanti d’un aeromobile, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1.
  2. Ciascun Stato contraente, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell’intento di garantire la presenza di qualsiasi persona autrice presunta d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1 come anche di qualsiasi persona che gli sia stata consegnata. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all’avviamento dei procedimenti penali o d’una procedura d’estradizione.
  3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.
  4. Ciascun Stato contraente cui sia stata consegnata una persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1 o sul cui territorio sia atterrato un aeromobile in seguito a perpetrazione, a bordo, di uno degli atti di cui all’articolo 11 paragrafo 1, procede immediatamente a un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
  5. Se uno Stato ha posto in stato di detenzione una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, ne avvisa immediatamente lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se risulta opportuno, tutti gli altri Stati interessati, comunicando parimente le circostanze che giustificano la detenzione. Lo Stato che procede all’inchiesta preliminare di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunica tempestivamente le conclusioni agli Stati di cui sopra indicando loro se esso intende esercitare la propria competenza.
Art. 14
  1. Qualora una persona sbarcata conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, che sia stata sbarcata dopo il compimento di un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1, non possa o non voglia continuare il proprio viaggio, e se lo Stato in cui è effettuato l’atterramento si rifiuta d’ammettere questa persona, può, in quanto essa non abbia la cittadinanza dello Stato di cui si tratta o non vi abbia stabilito la propria residenza permanente, rinviarla verso lo Stato di cittadinanza o di residenza permanente oppure verso lo Stato sul cui territorio essa ha iniziato il viaggio aereo.
  2. Lo sbarco, la consegna, la detenzione e le altre misure di cui all’articolo 13 paragrafo 2 come anche il rinvio della persona interessata non sono considerati come entrata valida sul territorio d’uno Stato contraente, giusta le pertinenti legislazioni concernenti l’entrata o l’ammissione di persone. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le leggi degli Stati contraenti concernenti il rinvio di persone.
Art. 15
  1. Riservate le disposizioni dell’articolo precedente, le persone sbarcate conformemente all’articolo 8 paragrafo 1, o consegnate conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, o, ancora, sbarcate dopo la perpetrazione d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1, che desiderano continuare il viaggio verso una destinazione di propria scelta, possono farlo, tosto possibile, se la legislazione dello Stato d’atterramento non esige la loro presenza per il perseguimento penale e la procedura d’estradizione.
  2. Con riserva delle leggi concernenti l’entrata, l’ammissione, l’estradizione e il rinvio di persone, ciascun Stato contraente, nel territorio del quale sia stata sbarcata una persona conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, sbarcata per la perpetrazione d’un atto di cui all’articolo 11 paragrafo 1, concede a quest’ultima persona un trattamento che, per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non risulti meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.

Art. 15 bis5

  1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato a prendere i provvedimenti necessari ad avviare gli opportuni procedimenti penali o amministrativi o altre azioni legali contro chiunque a bordo di un aeromobile commetta un’infrazione o un atto, come descritti nell’articolo 1 paragrafo 1, e in particolare:
    1. un atto di violenza fisica o una minaccia di compiere un tale atto contro un membro dell’equipaggio; oppure
    2. il rifiuto di obbedire a un ordine legittimo impartito dal comandante dell’aeromobile o per suo conto al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.
  2. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale adeguati provvedimenti per sanzionare gli atti di indisciplina o di disturbo commessi a bordo.

Titolo VI Altre disposizioni

Art. 16
  1. Le infrazioni commesse a bordo d’aeromobili sono considerate, ai fini dell’estradizione tra Stati contraenti, come commesse sia nel luogo della loro commissione, sia sul territorio degli Stati contraenti che devono stabilire la loro competenza conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 2 e 2bis.6
  2. Con riserva del paragrafo precedente, nessuna disposizione della presente
    convenzione deve essere interpretata come obbligo di concedere la estradizione.
Art. 17
  1. Gli Stati contraenti, nell’attuazione di indagini o d’arresti o nell’esercizio, in qualsiasi altro modo, della loro competenza per un’infrazione commessa a bordo d’un aeromobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell’aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell’equipaggio o delle merci.
  2. Ciascuno Stato contraente, nell’adempiere i propri obblighi o nell’esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente convenzione, agisce in conformità agli obblighi e alle responsabilità che incombono agli Stati in virtù del diritto internazionale. A tale riguardo, tiene conto dei principi del giusto processo e dell’equo trattamento.
Art. 18

Se gli Stati contraenti costituiscono, per il trasporto aereo, organizzazioni d’esercizio in comune o organizzazioni internazionali e se gli aeromobili utilizzati non sono immatricolati in uno Stato determinato, essi designano, secondo modalità adeguate, quello fra essi che sarà considerato come Stato d’immatricolazione al fine della presente convenzione. La designazione è comunicata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale la quale ne informa tutti gli Stati partecipanti alla presente convenzione.

Art. 18 bis7

Nessuna disposizione della presente convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da una persona sbarcata o consegnata conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 o 9, rispettivamente.

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 19

Fino alla data dell’entrata in vigore e alle condizioni previste all’articolo 21, la presente convenzione e aperta alla firma di ciascun Stato che, in quella data, è membro dell’organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata.

Art. 20
  1. La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari,
    conformemente alle loro disposizioni costituzionali.
  2. Gli istrumenti di ratificazione saranno deposti presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 21
  1. La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del dodicesimo istrumento di ratificazione. Per gli Stati che la ratificano successivamente, essa entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del rispettivo istrumento di ratificazione,
  2. Con l’entrata in vigore, la presente convenzione è registrata, per il tramite dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, presso il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 22
  1. Dopo l’entrata in vigore, la presente convenzione è aperta all’adesione di ciascun Stato membro dell’organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione
    specializzata.
  2. L’adesione avviene mediante deposito dell’istrumento presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e prende effetto 90 giorni dopo la data del deposito.
Art. 23
  1. Ciascun Stato contraente può disdire la presente convenzione mediante notifica all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
  2. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la notificazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 24
  1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta ad arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d’arbitrato, le parti non si intendono circa l’organizzazione di quest’ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.
  2. Ciascun Stato può dichiarare, all’atto della firma o della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati contraenti non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.
  3. Ciascun Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 25

Salvo il caso previsto all’articolo 24, non è ammessa nessun’altra riserva alla
presente convenzione.

Art. 26

L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o d’una loro istituzione specializzata:

  1. a. ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data;
  2. b. il deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione con la rispettiva data;
  3. c. la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 1;
  4. d. la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data;
  5. e. la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell’articolo 24, con la rispettiva data.

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Tokio, il 14 settembre 1963, in tre testi originali nelle lingue francese, inglese e spagnola.La presente convenzione è depositata presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e rimane aperta alla firma, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19; questa organizzazione trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan15 aprile1977 A14 luglio1977
Albania1° dicembre1997 A1° marzo1998
Algeria*12 ottobre1995 A10 gennaio1996
Andorra*17 maggio2006 A15 agosto2006
Angola24 febbraio1998 A25 maggio1998
Antigua e Barbuda19 luglio1985 A17 ottobre1985
Arabia Saudita21 novembre196919 febbraio1970
Argentina23 luglio1971 A21 ottobre1971
Armenia23 giugno2003 A23 aprile2003
Australia22 giugno1970 A20 settembre1970
Austria7 febbraio1974 A8 maggio1974
Azerbaigian*5 febbraio2004 A5 maggio2004
Bahamas15 maggio1975 S10 luglio1973
Bahrein*9 febbraio1984 A9 maggio1984
Bangladesh25 luglio1978 A23 ottobre1978
Barbados4 aprile19723 luglio1972
Belarus*3 febbraio1988 A3 maggio1988
Belgio6 agosto19704 novembre1970
Belize19 maggio1998 A17 agosto1998
Benin30 marzo2004 A28 giugno2004
Bhutan25 gennaio1989 A25 aprile1989
Bolivia5 luglio1979 A3 ottobre1979
Bosnia ed Erzegovina7 marzo1995 S6 marzo1992
Botswana16 gennaio1979 A16 aprile1979
Brasile14 gennaio197014 aprile1970
Brunei23 maggio1986 A21 agosto1986
Bulgaria*28 settembre1989 A27 dicembre1989
Burkina Faso6 giugno19694 dicembre1969
Burundi14 luglio1971 A12 ottobre1971
Cambogia22 ottobre1996 A20 gennaio1997
Camerun24 marzo1988 A22 giugno1988
Canada7 novembre19695 febbraio1970
Capo Verde4 ottobre1989 A2 gennaio1990
Ceca, Repubblica25 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad30 giugno1970 A28 settembre1970
Cile24 gennaio1974 A24 aprile1974
Cina*14 novembre197812 febbraio1979
Hong Kong*a5 giugno19971° luglio1997
Macao*b6 dicembre199920 dicembre1999
Cipro31 maggio1972 A29 agosto1972
Colombia6 luglio19734 ottobre1973
Comore23 maggio1991 A21 agosto1991
Congo (Brazzaville)13 novembre197811 febbraio1979
Congo (Kinshasa)20 luglio1977 A18 ottobre1977
Corea (Nord)*9 maggio1983 A7 agosto1983
Corea (Sud)19 febbraio197120 maggio1971
Costa Rica24 ottobre1972 A22 gennaio1973
Côte d'Ivoire3 giugno1970 A1° settembre1970
Croazia5 ottobre1993 S8 ottobre1991
Cuba*12 febbraio2001 A13 maggio2001
Danimarca17 gennaio19674 dicembre1969
Dominicana, Repubblica3 dicembre1970 A3 marzo1971
Ecuador3 dicembre19693 marzo1970
Egitto*12 febbraio1975 A13 maggio1975
El Salvador13 febbraio1980 A13 maggio1980
Emirati Arabi Uniti*16 aprile1981 A15 luglio1981
Estonia31 dicembre1993 A31 marzo1994
Eswatini15 novembre1999 A13 febbraio2000
Etiopia*27 marzo1979 A25 giugno1979
Figi18 gennaio1972 S10 ottobre1970
Filippine26 novembre19654 dicembre1969
Finlandia2 aprile19711° luglio1971
Francia11 settembre197010 dicembre1970
Gabon14 gennaio1970 A14 aprile1970
Gambia4 gennaio1979 A4 aprile1979
Georgia16 giugno1994 A14 settembre1994
Germania16 dicembre196916 marzo1970
Ghana2 gennaio1974 A2 aprile1974
Giamaica16 settembre1983 A15 dicembre1983
Giappone26 maggio197024 agosto1970
Gibuti10 giugno1992 A8 settembre1992
Giordania3 maggio1973 A1° agosto1973
Grecia31 maggio197129 agosto1971
Grenada28 agosto1978 A26 novembre1978
Guatemala*17 novembre197015 febbraio1971
Guinea18 gennaio1994 A18 aprile1994
Guinea equatoriale27 febbraio1991 A28 maggio1991
Guinea-Bissau17 ottobre2008 A15 gennaio2009
Guyana20 dicembre1972 A19 marzo1973
Haiti26 aprile1984 A25 luglio1984
Honduras*8 aprile1987 A7 luglio1987
India*22 luglio1975 A20 ottobre1975
Indonesia*7 settembre19766 dicembre1976
Iran28 giugno1976 A29 settembre1976
Iraq15 maggio1974 A13 agosto1974
Irlanda14 novembre197512 febbraio1976
Islanda16 marzo1970 A14 giugno1970
Isole Cook12 aprile2005 A11 luglio2005
Isole Marshall15 maggio1989 A13 agosto1989
Israele19 settembre196918 dicembre1969
Italia18 ottobre19684 dicembre1969
Kazakstan18 maggio1995 A16 agosto1995
Kenya22 giugno1970 A20 settembre1970
Kirghizistan28 febbraio2000 A28 maggio2000
Kuwait*27 novembre1979 A25 febbraio1980
Laos23 ottobre1972 A21 gennaio1973
Lesotho28 aprile1972 A27 luglio1972
Lettonia10 giugno1997 A8 settembre1997
Libano11 giugno1974 A9 settembre1974
Liberia10 marzo20038 giugno2003
Libia21 giugno1972 A19 settembre1972
Liechtenstein26 febbraio2001 A27 maggio2001
Lituania21 novembre1996 A19 febbraio1997
Lussemburgo21 settembre1972 A20 dicembre1972
Macedonia del Nord30 agosto1994 S17 settembre1991
Madagascar2 dicembre19692 marzo1970
Malawi*28 dicembre1972 A28 marzo1973
Malaysia5 marzo1985 A3 giugno1985
Maldive28 settembre1987 A27 dicembre1987
Mali31 maggio1971 A29 agosto1971
Malta28 giugno1991 A26 settembre1991
Marocco*21 ottobre1975 A19 gennaio1976
Mauritania30 giugno1977 A28 settembre1977
Maurizio5 aprile1983 A4 luglio1983
Messico18 marzo19694 dicembre1969
Moldova20 giugno1997 A18 settembre1997
Monaco2 giugno1983 A31 agosto1983
Mongolia24 luglio1990 A22 ottobre1990
Montenegro20 dicembre2007 S3 giugno2006
Mozambico*6 gennaio2003 A6 aprile2003
Myanmar23 maggio1996 A21 agosto1996
Namibia19 dicembre2005 A19 marzo2006
Nauru17 maggio1984 A15 agosto1984
Nepal15 gennaio1979 A15 aprile1979
Nicaragua24 agosto1973 A22 novembre1973
Niger27 giugno19694 dicembre1969
Nigeria7 aprile19706 luglio1970
Niue23 giugno2009 A21 settembre2009
Norvegia17 gennaio19674 dicembre1969
Nuova Zelanda*12 febbraio1974 A13 maggio1974
Oman*9 febbraio1977 A10 maggio1977
Paesi Bassi*14 novembre196912 febbraio1970
Aruba4 giugno19742 settembre1974
Curaçao4 giugno19742 settembre1974
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
4 giugno19742 settembre1974
Sint Maartena4 giugno19742 settembre1974
Pakistan11 settembre197310 dicembre1973
Palau12 ottobre1995 A10 gennaio1996
Panama16 novembre197014 febbraio1971
Papua Nuova Guinea*6 novembre1975 S16 settembre1975
Paraguay9 agosto1971 A7 novembre1971
Perù*12 maggio1978 A10 agosto1978
Polonia19 marzo1971 A17 giugno1971
Portogallo25 novembre19644 dicembre1969
Qatar6 agosto1981 A5 dicembre1981
Regno Unito*29 novembre19684 dicembre1969
Anguilla1° dicembre19821° dicembre1982
Rep. Centrafricana11 giugno1991 A9 settembre1991
Romania*15 febbraio1974 A16 maggio1974
Ruanda17 maggio1971 A15 agosto1971
Russia*3 febbraio1988 A3 maggio1988
Saint Kitts e Nevis5 ottobre2020 A1° dicembre2020
Saint Lucia31 ottobre1983 A29 gennaio1984
Saint Vincent e Grenadine18 novembre1991 A16 febbraio1992
Salomone, Isole23 marzo1982 S7 luglio1978
Samoa9 luglio1998 A7 ottobre1998
San Marino16 dicembre201416 marzo2015
São Tomé e Príncipe4 maggio2006 A2 agosto2006
Seicelle4 gennaio1979 A4 aprile1979
Senegal9 marzo19727 giugno1972
Serbia6 settembre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone9 novembre1970 A7 febbraio1971
Singapore1° marzo1971 A30 maggio1971
Siria*31 luglio1980 A29 ottobre1980
Slovacchia20 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia18 dicembre1992 S25 giugno1991
Spagna1° ottobre196930 dicembre1969
Sri Lanka30 maggio1978 A28 agosto1978
Stati Uniti5 settembre19694 dicembre1969
Sudafrica*26 maggio1972 A24 agosto1972
Sudan25 maggio2000 A23 agosto2000
Suriname10 settembre1979 S25 novembre1975
Svezia17 gennaio19674 dicembre1969
Svizzera21 dicembre197021 marzo1971
Tagikistan20 marzo1996 A18 giugno1996
Tanzania12 agosto1983 A10 novembre1983
Thailandia6 marzo1972 A4 giugno1972
Togo26 luglio1971 A24 ottobre1971
Tonga13 febbraio2002 A14 maggio2002
Trinidad e Tobago9 febbraio1972 A9 maggio1972
Tunisia*25 febbraio1975 A26 maggio1975
Turchia17 dicembre1975 A16 marzo1976
Turkmenistan30 giugno1999 A28 settembre1999
Ucraina*29 febbraio1988 A29 maggio1988
Uganda25 giugno1982 A23 settembre1982
Ungheria3 dicembre1970 A3 marzo1971
Uruguay26 gennaio1977 A26 aprile1977
Uzbekistan31 luglio1995 A29 ottobre1995
Vanuatu31 gennaio1989 A1° maggio1989
Venezuela*4 febbraio19835 maggio1983
Vietnam*10 ottobre1979 A8 gennaio1980
Yemen26 settembre1986 A25 dicembre1986
Zambia14 settembre1971 A13 dicembre1971
Zimbabwe8 marzo1989 A6 giugno1989
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 7 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RU 1971 315

  2. Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,in vigore per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

  3. Introdotto dall’art. V del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,in vigore per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

  4. Abrogato dall’art. VI del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,con effetto per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

  5. Introdotto dall’art. X del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,in vigore per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

  6. Nuovo testo giusta l’art. XI del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,in vigore per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

  7. Introdotto dall’art. XIII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,in vigore per la Svizzera il1° ago. 2021 (RU 2021 469;FF 2020 4579).

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