0.748.710.11•Protocollo emendativo della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili
0.748.710.11Multilateral International Treaty1 ago 2021
Concluso a Montreal il 4 aprile 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20201
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 10 giugno 2021
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021
(Stato 20 gennaio 2026)
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
rilevando la preoccupazione degli Stati per l’aggravarsi e l’intensificarsi di comportamenti indisciplinati a bordo di aeromobili in grado di mettere a rischio la sicurezza dell’aeromobile o di persone o beni che si trovino a bordo o di compromettere l’ordine e la disciplina a bordo;
riconoscendo la volontà di molti Stati di prestarsi reciproca assistenza nel limitare i comportamenti indisciplinati e nel ripristinare l’ordine e la disciplina a bordo degli aeromobili;
ritenendo che, al fine di rispondere a tali preoccupazioni, sia necessario adottare disposizioni volte a emendare le disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19632,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Protocollo emenda la Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 (di seguito indicata come «la Convenzione»).
L’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 1
3. Secondo la presente convenzione:
L’articolo 2 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 2
Senza pregiudizio per le disposizioni dell’articolo 4 e con riserva delle esigenze concernenti la sicurezza dell’aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che autorizzi o prescriva l’applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinione politica o genere.»
L’articolo 3 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 3
1bis. Uno Stato è inoltre competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo: a) in quanto Stato d’atterramento, nei casi in cui l’aeromobile a bordo del quale è stata commessa un’infrazione o commesso un atto atterri sul proprio territorio e il presunto autore dell’infrazione si trovi ancora a bordo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione sia commessa o l’atto compiuto a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato. 2. Ciascun Stato contraente, in qualità di Stato d’immatricolazione, prende i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola.
2bis. Ciascun Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi: a) in quanto Stato d’atterramento nei casi in cui: i) l’aeromobile a bordo del quale viene commessa l’infrazione abbia l’ultimo punto di decollo o il prossimo punto di atterramento programmato all’interno del proprio territorio, e l’aeromobile successivamente atterri sul proprio territorio con il presunto autore dell’infrazione ancora a bordo, e ii) la sicurezza dell’aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l’ordine e la disciplina a bordo siano messi in pericolo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione venga commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede principale di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato.
2ter. Nell’esercitare la propria competenza in quanto Stato d’atterramento, lo Stato considera se l’infrazione in questione costituisce un’infrazione nello Stato dell’operatore. 3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata conformemente alle legislazioni nazionali.»
Il testo che segue è aggiunto come articolo 3bisdella Convenzione:
«Art. 3bis
Qualora uno Stato contraente, nell’esercizio della propria competenza ai sensi dell’articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo apprenda che uno o più Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano avviato procedimenti giudiziari o processuali in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti per gli Stati contraenti dall’articolo 13.»
L’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione è stralciato.
L’articolo 6 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 6
L’articolo 9 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 9
L’articolo 10 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 10
Se i provvedimenti presi sono conformi alla presente convenzione, né il comandante dell’aeromobile né un altro membro dell’equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l’operatore dell’aeromobile e tanto meno la persona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedimenti.»
Quanto segue è aggiunto come articolo 15bisdella Convenzione:
«Art. 15bis
L’articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 16
L’articolo 17 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 17
Quanto segue è aggiunto come articolo 18bisdella Convenzione:
«Art. 18bis
Nessuna disposizione della presente convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da una persona sbarcata o consegnata conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 o 9, rispettivamente.»
I testi della Convenzione redatti in arabo, cinese e russo allegati al presente Protocollo, nonché i testi della Convenzione redatti in lingua inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede.
Gli Stati contraenti del presente Protocollo considerano e interpretano la Convenzione e il presente Protocollo come un unico strumento denominato «Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014».
Il 4 aprile 2014 il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenutasi a Montreal dal 26 marzo al 4 aprile 2014. Dopo il 4 aprile 2014, il Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a Montreal fino alla sua entrata in vigore in conformità all’articolo XVIII.
Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati contraenti del presente Protocollo la data di ogni firma, la data di deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo e altre informazioni pertinenti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal il quarto giorno di aprile dell’anno duemilaquattordici in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede, previa verifica, entro novanta giorni da tale data, da parte della Segreteria della Conferenza, sotto l’autorità del Presidente della Conferenza, della coerenza dei testi tra loro. Il presente Protocollo è depositato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e il depositario ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati contraenti del presente Protocollo.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Angola | 4 ottobre | 2022 | 1° dicembre | 2022 |
| Armenia | 17 febbraio | 2022 A | 1° aprile | 2022 |
| Azerbaigian | 26 aprile | 2024 A | 1° giugno | 2024 |
| Bahrein | 26 febbraio | 2016 A | 1° gennaio | 2020 |
| Botswana | 30 aprile | 2021 A | 1° giugno | 2021 |
| Cipro | 10 maggio | 2023 A | 1° luglio | 2023 |
| Congo (Brazzaville) | 5 febbraio | 2015 | 1° gennaio | 2020 |
| Costa d’Avorio | 31 luglio | 2017 | 1° gennaio | 2020 |
| Cuba | 21 ottobre | 2020 A | 1° dicembre | 2020 |
| Egitto | 19 giugno | 2017 A | 1° gennaio | 2020 |
| Emirati Arabi Uniti | 7 marzo | 2023 | 1° maggio | 2023 |
| Estonia | 28 ottobre | 2025 A | 1° dicembre | 2025 |
| Finlandia | 28 giugno | 2021 | 1° agosto | 2021 |
| Francia* | 25 marzo | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Gabon | 1° dicembre | 2015 A | 1° gennaio | 2020 |
| Gambia | 15 febbraio | 2021 A | 1° aprile | 2021 |
| Ghana | 4 giugno | 2018 A | 1° gennaio | 2020 |
| Giordania | 10 giugno | 2016 | 1° gennaio | 2020 |
| Guinea Equatoriale | 13 novembre | 2024 A | 1° gennaio | 2025 |
| Guyana | 10 giugno | 2016 A | 1° gennaio | 2020 |
| Honduras | 23 agosto | 2021 A | 1° ottobre | 2021 |
| Iraq | 23 luglio | 2024 A | 1° settembre | 2024 |
| Kazakistan | 14 febbraio | 2019 A | 1° gennaio | 2020 |
| Kenya | 7 ottobre | 2022 A | 1° dicembre | 2022 |
| Kuwait | 11 dicembre | 2018 | 1° gennaio | 2020 |
| Lettonia | 19 agosto | 2025 A | 1° ottobre | 2025 |
| Lussemburgo | 19 novembre | 2021 A | 1° gennaio | 2022 |
| Malaysia | 7 marzo | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Malta | 29 giugno | 2016 A | 1° gennaio | 2020 |
| Mongolia | 3 luglio | 2024 A | 1° settembre | 2024 |
| Mozambico | 17 agosto | 2016 A | 1° gennaio | 2020 |
| Namibia | 17 luglio | 2024 A | 1° settembre | 2024 |
| Niger | 7 marzo | 2022 | 1° maggio | 2022 |
| Nigeria | 26 novembre | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Oman | 9 febbraio | 2023 A | 1° aprile | 2023 |
| Paesi Bassi | 4 marzo | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 4 marzo | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Paraguay | 7 agosto | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Perù | 28 settembre | 2022 A | 1° novembre | 2022 |
| Portogallo | 24 ottobre | 2017 A | 1° gennaio | 2020 |
| Qatar | 12 giugno | 2020 | 1° agosto | 2020 |
| Repubblica Dominicana | 21 giugno | 2016 | 1° gennaio | 2020 |
| Romania | 17 maggio | 2022 | 1° luglio | 2022 |
| Ruanda | 9 dicembre | 2021 A | 1° febbraio | 2022 |
| Russia | 17 agosto | 2021 A | 1° ottobre | 2021 |
| Saint Kitts e Nevis | 5 ottobre | 2020 A | 1° dicembre | 2020 |
| Santa Lucia | 24 settembre | 2025 A | 1° novembre | 2025 |
| Senegal | 4 luglio | 2018 | 1° gennaio | 2020 |
| Sierra Leone | 7 ottobre | 2022 | 1° dicembre | 2022 |
| Singapore | 25 settembre | 2018 A | 1° gennaio | 2020 |
| Somalia | 1° aprile | 2025 A | 1° giugno | 2025 |
| Sudafrica | 25 settembre | 2025 | 1° novembre | 2025 |
| Svizzera | 10 giugno | 2021 A | 1° agosto | 2021 |
| Tunisia | 24 novembre | 2023 A | 1° gennaio | 2024 |
| Turchia | 14 marzo | 2019 | 1° gennaio | 2020 |
| Uganda | 28 novembre | 2017 A | 1° gennaio | 2020 |
| Ungheria | 14 novembre | 2023 A | 1° gennaio | 2024 |
| Uruguay | 5 giugno | 2019 A | 1° gennaio | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
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