Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili

0.748.710.2Multilateral International Treaty14 ott 1971

Conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 7 giugno 19711
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 14 settembre 1971
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 ottobre 1971

(Stato 24 marzo 2025)

Preambolo

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione,

considerando che gli atti illeciti di cattura o l’esercizio del controllo degli aeromobili in volo compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei e pregiudicano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell’aviazione civile;

considerato che siffatti atti preoccupano gravemente;

considerato che, nell’intento di prevenire tali atti, urge l’adozione di provvedimenti adeguati intesi a punirne gli autori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Commette un reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, s’impadronisce di un aeromobile in servizio o ne esercita il controllo con violenza o con minaccia di violenza o con coercizione o qualsiasi altra forma di intimidazione, o con qualsiasi mezzo tecnologico.
  2. Commette parimenti un reato ogni persona che: (a) minaccia di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure (b) provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.
  3. Commette parimenti un reato ogni persona che: (a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure (b) organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure (c) partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure (d) illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 lettera (a), 3 lettera (b) o 3 lettera (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.
  4. Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato a uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no: (a) accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questo accordo; oppure (b) contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo e: (i) per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o (ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.
Art. 2

Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati elencati all’articolo 1.

Art. 2bis
  1. Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
  2. Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
  3. Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.
Art. 3
  1. Ai fini della presente Convenzione, un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo interrotto prosegue finché l’autorità competente si fa carico dell’aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.2
  2. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati per scopi militari, doganali o di polizia.
  3. La presente convenzione è applicata soltanto se il luogo dell’involo o quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato è situato fuori dal territorio dello Stato d’immatricolazione dell’aeromobile, e si tratti di un aeromobile in volo internazionale o d’un aeromobile in volo interno.
  4. Nel caso previsto all’articolo 5, la presente convenzione non è applicabile se il luogo dell’involo e quello dell’atterramento effettivo dell’aeromobile a bordo del quale è commesso il reato sono situati su territorio di uno solo degli Stati menzionati a detto articolo.
  5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8tere 10 sono applicabili, indipendentemente dal luogo di decollo o di atterraggio effettivo dell’aeromobile, se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile.3
Art. 3bis
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite4, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale5e del diritto internazionale umanitario.
  2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
  3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.
Art. 4
  1. Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l’equipaggio e commesso dall’autore presunto del reato in relazione diretta con quest’ultimo, nei casi seguenti: (a) se il reato è commesso sul territorio di tale Stato; (b) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato; (c) se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo; (d) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato; (e) se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.
  2. Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi: (a) se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato; (b) se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.
  3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.
  4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.
Art. 5

Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.

Art. 6
  1. Ciascun Stato Parte6sul territorio del quale si trova l’autore o l’autore presunto del reato, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell’intento di garantirne la presenza. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all’avviamento dei procedimenti penali o di una procedura d’estradizione.
  2. Lo Stato di cui si tratta procede immediatamente a un’inchiesta preliminare intesa ad accertare i fatti.
  3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.
  4. Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.7
Art. 7

Qualora lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto l’autore presunto del reato non estradi quest’ultimo, sottopone l’affare senza eccezione alcuna, indipendentemente dal fatto che il reato sia o non sia stato commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Quest’ultime decidono nelle stesse condizioni come per qualsiasi reato di diritto comune di carattere grave conformemente alla legislazione di detto Stato.

Art. 7bis

Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.»

Art. 8
  1. I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.
  2. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la loro competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 2.
  5. I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 4 lettere (a) e (b) sono, ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, considerati equivalenti.
Art. 8bis

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 8ter

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 9
  1. Se è commesso o sta per essere commesso uno degli atti di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti adeguati per restituire o conservare il controllo dell’aeromobile al comandante legittimo.8
  2. Nei casi di cui al numero precedente, ciascun Stato Parte sul cui territorio si trova l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio facilita ai passeggeri all’equipaggio la continuazione del viaggio non appena possibile. L’aeromobile e il carico sono restituiti senza indugio agli aventi diritto.
Art. 10
  1. Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1 e agli altri atti di cui all’articolo 4. In ogni caso, il diritto applicabile per l’esecuzione di una domanda d’assistenza è quello dello Stato richiesto.9
  2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti da disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che disciplina o disciplinerà, in tutto o in parte, il campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. 10bis

Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 4 paragrafi 1 e 2.

Art. 11

Ciascun Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al consiglio dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, ogni informazione utile inerente:

  1. alle circostanze del reato;
  2. ai provvedimenti presi in applicazione dell’articolo 9;
  3. ai provvedimenti nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto del reato e segnatamente al risultato di qualsiasi procedura d’estradizione o di qualsiasi altra procedura giudiziaria.
Art. 12
  1. Qualsiasi controversia fra gli Stati Parte10in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta all’arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d’arbitrato, le parti non s’intendono circa l’organizzazione di quest’ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.
  2. Ciascun Stato può dichiarare, all’atto della firma della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati Parte non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.
  3. Ciascun Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione ai Governi depositari.
Art. 13
  1. La presente convenzione è aperta, il 16 dicembre 1970 all’Aia, alla firma degli Stati partecipanti alla conferenza internazionale di diritto aereo tenuta all’Aia dal 1° al 16 dicembre 1970 (d’appresso «Conferenza dell’Aia»). Dopo il 31 dicembre 1970, la convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la convenzione prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in ogni momento.
  2. La presente convenzione soggiace alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratificazione come anche gli istrumenti d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che sono designati come Governi depositari.
  3. La presente convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito degl’istrumenti di ratificazione dei 10 Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza dell’Aia.
  4. Per gli altri Stati, la presente convenzione entra in vigore alla data dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o 30 giorni dopo la data del deposito dei loro istrumenti di ratificazione o d’adesione, se questa seconda data è posteriore alla prima.
  5. I Governi depositari informano senza indugio tutti gli Stati firmatari della presente convenzione o che vi hanno aderito, della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della presente convenzione come anche di qualsiasi altra comunicazione.
  6. All’atto dell’entrata in vigore, la presente convenzione è registrata dai Governi depositari conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite11e conformemente alle disposizioni dell’articolo 83 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944)12.
Art. 14
  1. Ciascun Stato Parte può disdire la presente convenzione mediante notificazione scritta indirizzata ai Governi depositari.
  2. La disdetta prende effetto 6 mesi dopo che la notificazione sia stata ricevuta dai Governi depositari.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto all’Aia, il 16 dicembre 1970, in tre esemplari originali comprendente ciascuno quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan29 agosto197928 settembre1979
Albania21 ottobre1997 A20 novembre1997
Algeria*6 ottobre1995 A5 novembre1995
Andorra*24 settembre2004 A24 ottobre2004
Angola12 marzo1998 A11 febbraio1998
Antigua e Barbuda22 luglio1985 A21 agosto1985
Arabia Saudita*14 giugno1974 A14 luglio1974
Argentina*11 settembre197211 ottobre1972
Armenia10 settembre2002 A10 ottobre2002
Australia9 novembre19729 dicembre1972
Austria11 febbraio197413 marzo1974
Azerbaigian3 marzo2000 A2 aprile2000
Bahamas16 luglio1976 S10 luglio1973
Bahrein*20 febbraio1984 A21 marzo1984
Bangladesh28 giugno1978 A28 luglio1978
Barbados2 aprile19732 maggio1973
Belarus*30 dicembre197129 gennaio1972
Belgio24 agosto197323 settembre1973
Belize10 giugno1998 A10 luglio1998
Benin13 marzo197212 aprile1972
Bhutan28 dicembre1988 A27 gennaio1989
Bolivia18 luglio1979 A17 agosto1979
Bosnia ed Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana28 dicembre1978 A27 gennaio1979
Brasile*14 gennaio197213 febbraio1972
Brunei16 aprile1986 A16 maggio1986
Bulgaria19 maggio197114 ottobre1971
Burkina Faso19 ottobre1987 A18 novembre1987
Burundi11 febbraio1999 A13 marzo1999
Cambogia8 novembre19968 dicembre1996
Camerun14 aprile1988 A14 maggio1988
Canada19 giugno197219 luglio1972
Capo Verde20 ottobre1977 A19 novembre1977
Ceca, Repubblica14 novembre1994 S1° gennaio1993
Ciad12 luglio197211 agosto1972
Cile*2 febbraio19723 marzo1972
Cina*10 settembre1980 A10 ottobre1980
Hong Kong*b3 giugno19971° luglio1997
Macao*c27 ottobre199920 dicembre1999
Cipro6 giugno1972 A6 luglio1972
Colombia3 luglio19732 agosto1973
Comore1° agosto1991 A31 agosto1991
Congo (Brazzaville)24 novembre1989 A24 dicembre1989
Congo (Kinshasa)6 luglio1977 A5 agosto1977
Corea (Nord)*28 aprile1983 A28 maggio1983
Corea (Sud)18 gennaio1973 A17 febbraio1973
Costa Rica9 luglio197114 ottobre1971
Côte d’Ivoire9 gennaio1973 A8 febbraio1973
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Cuba*27 novembre2001 A27 dicembre2001
Danimarca*17 ottobre197216 novembre1972
Groenlandia1° giugno19801° giugno1980
Dominica26 luglio2005 A25 agosto2005
Dominicana, Repubblica22 giugno197822 luglio1978
Ecuador14 giugno197114 ottobre1971
Egitto*28 febbraio1975 A30 marzo1975
El Salvador17 gennaio197316 febbraio1973
Emirati Arabi Uniti14 aprile1981 A14 maggio1981
Estonia22 dicembre1993 A21 gennaio1994
Eswatini27 dicembre1999 A26 gennaio2000
Etiopia26 marzo197925 aprile1979
Figi27 luglio197226 agosto1972
Filippine26 marzo197325 aprile1973
Finlandia15 dicembre197114 gennaio1972
Francia18 settembre197218 ottobre1972
Gabon14 luglio197114 ottobre1971
Gambia28 novembre197828 dicembre1978
Georgia20 aprile1994 A20 maggio1994
Germania*11 ottobre197410 novembre1974
Ghana12 dicembre197311 gennaio1974
Giamaica16 settembre198316 ottobre1983
Giappone19 aprile197114 ottobre1971
Gibuti24 novembre1992 A24 dicembre1992
Giordania16 novembre197116 dicembre1971
Grecia20 settembre197320 ottobre1973
Grenada10 agosto1978 A9 settembre1978
Guatemala*16 maggio197915 giugno1979
Guinea2 maggio1984 A1° giugno1984
Guinea equatoriale3 gennaio19912 febbraio1991
Guinea-Bissau20 agosto1976 A19 settembre1976
Guyana21 dicembre1972 A20 gennaio1973
Haiti9 maggio1984 A8 giugno1984
Honduras13 aprile1987 A13 maggio1987
India*12 novembre198212 dicembre1982
Indonesia*27 agosto197626 settembre1976
Iran25 gennaio197224 febbraio1972
Iraq4 gennaio19723 febbraio1972
Irlanda24 novembre1975 A24 dicembre1975
Islanda29 giugno1973 A29 luglio1973
Isole Cook14 aprile2005 A14 maggio2005
Isole Marshall31 maggio1989 A30 giugno1989
Israele16 agosto197114 ottobre1971
Italia19 febbraio197421 marzo1974
Kazakstan4 aprile1995 A4 maggio1995
Kenya11 gennaio1977 A10 febbraio1977
Kirghizistan25 febbraio2000 A27 marzo2000
Kuwait*25 maggio197924 giugno1979
Laos27 marzo198926 aprile1989
Lesotho27 luglio1978 A26 agosto1978
Lettonia23 ottobre1998 A22 novembre1998
Libano10 agosto1973 A9 settembre1973
Liberia1° febbraio1982 A3 marzo1982
Libia*4 ottobre1978 A3 novembre1978
Liechtenstein23 febbraio200125 marzo2001
Lituania4 dicembre1996 A3 gennaio1997
Lussemburgo22 novembre197821 dicembre1978
Macedonia del Nord7 gennaio1998 S17 novembre1991
Madagascar18 novembre1986 A18 dicembre1986
Malawi*21 dicembre1972 A20 gennaio1973
Malaysia4 maggio19853 giugno1985
Maldive1° settembre1987 A1° ottobre1987
Mali17 agosto1971 A14 ottobre1971
Malta14 giugno1991 A14 luglio1991
Marocco*24 ottobre1975 A23 novembre1975
Mauritania1° novembre1978 A1° dicembre1978
Maurizio25 aprile1983 A25 maggio1983
Messico19 luglio197218 agosto1972
Moldova21 maggio1997 A20 giugno1997
Monaco3 giugno1983 A3 luglio1983
Mongolia*8 ottobre19717 novembre1971
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Mozambico*16 gennaio2003 A15 febbraio2003
Myanmar20 maggio1996 A19 giugno1996
Namibia4 novembre2005 A4 dicembre2005
Nauru17 maggio1984 A16 giugno1984
Nepal10 gennaio1979 A9 febbraio1979
Nicaragua6 novembre1973 A6 dicembre1973
Niger15 ottobre197114 novembre1971
Nigeria3 luglio1973 A2 agosto1973
Niue30 settembre2009 A30 ottobre2009
Norvegia23 agosto197114 ottobre1971
Nuova Zelanda*12 febbraio197414 marzo1974
Oman*2 febbraio1977 A4 marzo1977
Paesi Bassi*27 agosto197326 settembre1973
Aruba27 agosto197311 luglio1974
Curaçao27 agosto197311 luglio1974
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
27 agosto197311 luglio1974
Sint Maarten27 agosto197311 luglio1974
Pakistan29 novembre197329 dicembre1973
Palau3 agosto1995 A2 settembre1995
Panama10 marzo19729 aprile1972
Papua Nuova Guinea*4 dicembre1975 S16 settembre1975
Paraguay4 febbraio19725 marzo1972
Perù*28 aprile1978 A28 maggio1978
Polonia*21 marzo197220 aprile1972
Portogallo*27 novembre197227 dicembre1972
Qatar*26 agosto198125 settembre1981
Regno Unito*22 dicembre197121 gennaio1972
Anguilla22 dicembre197121 gennaio1972
Isole Salomone britanniche22 dicembre197121 gennaio1972
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
22 dicembre197121 gennaio1972
Rep. Centrafricana1° luglio1991 A31 luglio1991
Romania*10 luglio19729 agosto1972
Ruanda3 novembre19873 dicembre1987
Russia24 settembre197124 ottobre1971
Saint Kitts e Nevis3 settembre2008 A3 ottobre2008
Saint Lucia8 novembre1983 A8 dicembre1983
Saint Vincent e Grenadine29 novembre1991 A29 dicembre1991
Samoa9 luglio1998 A8 agosto1998
San Marino20 gennaio2015 A20 febbraio2015
São Tomé e Príncipe8 maggio2006 A7 giugno2006
Seicelle29 dicembre1978 A28 gennaio1979
Senegal3 febbraio19785 marzo1978
Serbia23 luglio2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 novembre197413 dicembre1974
Singapore12 aprile197812 maggio1978
Siria*10 luglio1980 A9 agosto1980
Slovacchia13 dicembre19951° gennaio1993
Slovenia27 maggio1992 S25 giugno1991
Somalia11 marzo2025 A10 aprile2025
Spagna30 ottobre197229 novembre1972
Sri Lanka30 maggio1978 A29 giugno1978
Stati Uniti14 settembre197114 ottobre1971
Sudafrica*30 maggio197229 giugno1972
Sudan18 gennaio1979 A17 febbraio1979
Suriname27 ottobre1978 S25 novembre1975
Svezia7 luglio197114 ottobre1971
Svizzera14 settembre197114 ottobre1971
Tagikistan29 febbraio1996 A30 marzo1996
Taiwan (Taipei cinese)27 luglio197226 agosto1972
Tanzania9 agosto1983 A8 settembre1983
Thailandia16 maggio197815 giugno1978
Togo9 febbraio1979 A11 marzo1979
Tonga21 febbraio1977 A23 marzo1977
Trinidad e Tobago31 gennaio19721° marzo1972
Tunisia*2 dicembre1981 A1° gennaio1982
Turchia17 aprile197317 maggio1973
Turkmenistan25 maggio1999 A24 giugno1999
Ucraina*21 febbraio197222 marzo1972
Uganda27 marzo1972 A26 aprile1972
Ungheria13 agosto197114 ottobre1971
Uruguay12 gennaio1977 A11 febbraio1977
Uzbekistan7 febbraio1994 A9 marzo1994
Vanuatu22 febbraio1989 A24 marzo1989
Venezuela7 luglio19836 agosto1983
Vietnam*17 settembre1979 A17 ottobre1979
Yemen29 settembre1986 A29 ottobre1986
Zambia3 marzo1987 A2 aprile1987
Zimbabwe6 febbraio1989 A8 marzo1989
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sul siti internet dei governi depositari degli Stati Uniti d'America (www.state.gov/icao-hijacking) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-seizure-of-aircraft-the-hague-16121970) o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
a Gli strumenti di ratificazione o d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e dell’Unione Sovietica, sia simultaneamente o a date diverse, sia presso un solo o più Governi precitati. Le date nel presente elenco concernono la prima ratificazione o adesione.
b Dal 21 gen. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
c Dal 19 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.Dal 21 gen. 1972 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. RU 1971 1508

  2. Nuovo testo giusta il l’art. V n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331).

  3. Nuovo testo giusta il l’art. V n. 4 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331).

  4. RS 0.120

  5. RS 0.748.0

  6. Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Nuovo testo giusta l’art. IX del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331).

  8. Nuovo testo giusta l’art. XIV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331).

  9. Nuovo testo giusta l’art. XV del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331).

  10. Nuova menzione giusta l’art. XVII n. 1 del prot. add. del 10 set. 2010, approvato dall’AF il 20 giu. 2014, in vigoreper la Svizzeradal 1° gen. 2018 (RU 2018 259;FF 2013 7331). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  11. RS 0.120

  12. RS 0.748.0

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