| 2 | 1. L’Unione si prefigge: |
| 3 | a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell’Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta; |
| 4 | b) de di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione; |
| 5 | c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possibile la loro utilizzazione da parte dei pubblico; |
| 6 | d) di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche; |
| 7 | e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques; |
| 8 | f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine; |
| 9 | g) di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni. |
| 10 | 2. A tal fine ed in particolare, l’Unione: |
| 11 | a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi; |
| 12 | b) coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonché dell’orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione; |
| 13 | c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualità di servizio; |
| 14 | d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze; |
| 15 | e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono; |
| 16 | f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni; |
| 17 | g) induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; |
| 18 | h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni; |
| 19 | i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più isolate nei Paesi. |
| Art. 2 Formazione |
| 20 | L’Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto dei principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, è composta da: |
| 21 | a) ogni Stato che sia Membro dell’Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione; |
| 22 | b) ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione; |
| 23 | c) ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che chiede di divenire Membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi dei membri dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Membro è presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell’Unione; un Membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato. |
| Art. 3 Diritti ed obblighi dei Membri |
| 24 | 1. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. |
| 25 | 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti: |
| 26 | a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 27 | b) ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonché in tutte le riunioni di commissioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto; |
| 28 | c) ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto. |
| Art. 4 Strumenti dell’Unione |
| 29 | 1. Gli strumenti dell’Unione sono: – la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; – la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e – i Regolamenti amministrativi. |
| 30 | 2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione. |
| 31 | 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri: – il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali; – il Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 32 | 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione. |
| Art. 5 Definizioni |
| 33 | Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto: |
| 34 | a) i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; |
| 35 | b) i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costituzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; |
| 36 | c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti. |
| Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione |
| 37 | 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocommunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione. |
| 38 | 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri Paesi. |
| Art. 7 Struttura dell’Unione |
| 39 | L’Unione comprende: |
| 40 | a) la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione; |
| 41 | b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari; |
| 42 | c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; |
| 43 | d) il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 44 | e) il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni; |
| 45 | f) il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni; |
| 46 | g) il Segretariato generale. |
| Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari |
| 47 | 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa è convocata ogni quattro anni. |
| 48 | 2. La Conferenza di plenipotenziari: |
| 49 | a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione; |
| 50 | b)3 dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica e la pianificazione strategiche raccomandate per l’Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata; |
| 51 | c) stabilisce le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo; |
| 52 | d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione; |
| 53 | e) esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitivamente; |
| 54 | f) elegge i Membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio; |
| 55 | g) elegge il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione; |
| 56 | h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 57 | i)4 esamina ed adotta, se de caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione; |
| 58 | j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato; |
| 59 | k)5 tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria. |
| Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi |
| 60 | 1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinché: |
| 61 | a) i Membri dei Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo; |
| 62 | b)6 il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione; |
| 63 | c)7 i membri dei Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell’Unione; ciascun Membro può proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini. |
| 64 | 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti ed alla rieleggibilità figurano nella Convenzione. |
| Art. 10 Il Consiglio |
| 65 | 1. (1) Il Consiglio è composto da Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione. |
| 66 | (2) Ciascun Membro dei Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri. |
| 67 | 2. Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno. |
| 68 | 3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati. |
| 69 | 4. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l’applicazione, da parte dei Membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
| 70 | (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati alla costante evoluzione dell’ambiente delle telecomunicazioni. |
| 71 | (3) Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori. |
| 72 | (4) Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite. |
| Art. 11 Segretariato generale |
| 73 | 1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito da un Vice‑Segretario generale. |
| 74 | (2) Il Segretario generale elabora, con la partecipazione del Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell’Unione e coordina le sue attività. |
| 75 | (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione. |
| 76 | (4) Il Segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione. |
| 77 | 2. Il Vice‑Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente. |