| 2 | 1. L’Unione si prefigge: |
| 3 | a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i suoi Stati membri ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta; |
| 3A | abis) d’incoraggiare e ampliare la partecipazione degli enti e delle organizzazioni alle attività dell’Unione e di garantire una cooperazione e un partenariato fruttuoso tra di esse e gli Stati membri allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali enunciati nell’oggetto dell’Unione; |
| 4 | b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali, umane e finanziarie necessarie per la sua attuazione, nonché l’accesso alle informazioni. |
| 5 | c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; |
| 6 | d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazione a tutti gli abitanti del pianeta; |
| 7 | e) di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche; |
| 8 | f) di armonizzare gli sforzi degli Stati membri e di favorire una cooperazione e un partenariato fruttuosi e costruttivi tra gli Stati membri e i Membri dei Settori per il raggiungimento di questi scopi; |
| 9 | g) di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni. |
| 10 | 2. A tal fine ed in particolare, l’Unione: |
| 11 | a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e, per i servizi spaziali, di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazionari o di ogni caratteristica associata di satelliti su altre orbite al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi; |
| 12 | b) coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche per i servizi di radiocomunicazione nonché dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite; |
| 13 | c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualità di servizio; |
| 14 | d) incoraggia la cooperazione e la solidarietà internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze; |
| 15 | e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono; |
| 16 | f) favorisce la collaborazione tra i suoi Stati membri e i Membri dei Settori in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni; |
| 17 | g) induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; |
| 18 | h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni; |
| 19 | i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più isolate nei Paesi; |
| 19A | j) incoraggia la partecipazione degli enti interessati alle attività dell’Unione e la cooperazione con le organizzazioni regionali o altro per raggiungere l’oggetto dell’Unione. |
| Art. 2 Formazione |
| 20 | L’Unione internazionale delle telecomunicazioni è un’organizzazione intergovernativa nella quale gli Stati membri e i Membri dei Settori, che hanno diritti ed obblighi ben definiti, cooperano per raggiungere l’oggetto dell’Unione. Tenuto conto del principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, quest’ultima è composta da: |
| 21 | a) ogni Stato che sia Stato membro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione; |
| 22 | b) ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione; |
| 23 | c) ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che chiede di divenire Stato membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi degli Stati membri dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Stato membro è presentata durante il periodo tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta gli Stati membri dell’Unione; uno Stato membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato. |
| Art. 3 Diritti ed obblighi degli Stati membri e dei Membri dei Settori |
| 24 | 1. Gli Stati membri e i Membri dei Settori hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. |
| 25 | 2. I diritti degli Stati membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti: |
| 26 | a) ogni Stato membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 27 | b) ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali e in tutte le assemblee dei Settori nonché in tutte le riunioni di commissioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto; |
| 28 | c) ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto. |
| 28A | 3. Per quanto concerne la loro partecipazione alle attività dell’Unione, i Membri dei Settori sono autorizzati a partecipare pienamente alle attività del Settore di cui sono membri, fatte salve disposizioni pertinenti della presente Costituzione e della Convenzione: |
| 28B | a) possono fornire presidenti e vicepresidenti per le assemblee e le riunioni dei Settori, nonché per le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni; |
| 28C | b) sono autorizzati, fatte salve disposizioni pertinenti della Conven-zione e decisioni pertinenti adottate in merito dalla Conferenza di plenipotenziari, a partecipare all’adozione dei Problemi e delle Raccomandazioni nonché delle decisioni relative ai metodi di lavoro e alle procedure del Settore in questione. |
| Art. 4 Strumenti dell’Unione |
| 29 | 1. Gli strumenti dell’Unione sono: |
| – la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; |
| – la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e |
| – i Regolamenti amministrativi. |
| 30 | 2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione. |
| 31 | 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti gli Stati membri: |
| – il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali; |
| – il Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 32 | 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione. |
| Art. 5 Definizioni |
| 33 | Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto: |
| 34 | a) i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; |
| 35 | b) i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costituzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso; |
| 36 | c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti. |
| Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione |
| 37 | 1. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione. |
| 38 | 2. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che utilizzano stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi. |
| Art. 7 Struttura dell’Unione |
| 39 | L’Unione comprende: |
| 40 | a) la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione; |
| 41 | b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari; |
| 42 | c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; |
| 43 | d) il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 44 | e) il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni; |
| 45 | f) il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni; |
| 46 | g) il Segretariato generale. |
| Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari: |
| 47 | 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano gli Stati membri. Essa è convocata ogni quattro anni. |
| 48 | 2. In base alle proposte degli Stati membri e tenendo conto dei rapporti del Consiglio, la Conferenza di plenipotenziari: |
| 49 | a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione; |
| 50 | b) esamina i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica generale e la pianificazione strategica dell’Unione; |
| 51 | c) in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50, stabilisce il piano strategico per l’Unione e le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e determina i limiti finanziari per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo; |
| 51A | cbis) stabilisce, applicando le procedure enunciate ai numeri 161D–161G della presente Costituzione, il numero totale delle unità di contribuzione per il periodo che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, in base alle classi di contribuzione stabilite dagli Stati membri; |
| 52 | d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione; |
| 53 | e) esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitivamente; |
| 54 | f) elegge gli Stati membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio; |
| 55 | g) elegge il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione; |
| 56 | h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
| 57 | i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione e alla Convenzione, formulate dagli Stati membri, in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione e alle disposizioni pertinenti della Convenzione; |
| 58 | j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato; |
| 58A | jbis) adotta ed emenda le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione; |
| 59 | k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria. |
| 59A | 3. In casi eccezionali, nel periodo tra due Conferenze ordinarie di plenipotenziari, è possibile convocare una Conferenza straordinaria di plenipotenziari con un ordine del giorno limitato per trattare temi specifici: |
| 59B | a) su decisione della precedente Conferenza ordinaria di plenipotenziari; |
| 59C | b) su richiesta formulata individualmente dai due terzi degli Stati membri e inviata al Segretario generale; |
| 59D | c) su proposta del Consiglio, con il consenso di almeno i due terzi degli Stati membri. |
| Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi |
| 60 | 1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza di plenipotenziari vigila affinché: |
| 61 | a) gli Stati membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo; |
| 62 | b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale e i direttori degli Uffici siano eletti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quanto loro cittadini, che siano tutti cittadini di Stati membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione; |
| 63 | c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale e scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quanto loro cittadini. Ciascuno Stato membro può proporre un solo candidato. I Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non devono essere cittadini dello Stato membro cui appartiene il Direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni; per la loro elezione occorre tener debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo e dei principi enunciati al numero 93 della presente Costituzione. |
| 64 | 2. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti e alla rieleggibilità figurano nella Convenzione. |
| Art. 10 Il Consiglio |
| 65 | 1. (1) Il Consiglio è composto da Stati membri eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione. |
| 66 | (2) Ciascuno Stato membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri. |
| 67 | 2.Abrogato |
| 68 | 3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati. |
| 69 | 4. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l’applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
| 70 | (2) Il Consiglio esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati all’evoluzione dell’ambiente delle telecomunicazioni. |
| 70A | (2bis) Il Consiglio redige un rapporto sulla politica e sulla pianificazione strategica raccomandate dall’Unione e sulle loro ripercussioni finanziarie, utilizzando i dati concreti preparati dal Segretario generale in applicazione del numero 74A. |
| 71 | (3) Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori. |
| 72 | (4) Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite. |
| Art. 11 Segretariato generale |
| 73 | 1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale. |
| 73A | (2) Le funzioni del Segretario generale sono elencate nella Convenzione. Inoltre, il Segretario generale: |
| 74 | a) coordina le attività dell’Unione con l’assistenza del Comitato di coordinamento; |
| 74A | b) prepara, con l’assistenza del Comitato di coordinamento, e fornisce agli Stati membri e ai Membri dei Settori i dati concreti ed eventualmente necessari alla redazione di un rapporto sulla politica a sul piano strategico dell’Unione e coordina l’attuazione di tale piano; questo rapporto è comunicato agli Stati membri e ai Membri dei Settori, per verifica, durante le due ultime sessioni ordinarie del Consiglio che precedono la Conferenza di plenipotenziari; |
| 75 | c) adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione. |
| 76 | d) agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione. |
| 76A | (3) Il Segretario generale può fungere da depositario di accordi particolari conclusi conformemente all’articolo 42 della presente Costituzione. |
| 77 | 2. Il Vice-Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente. |