| 340 | Il regolamento interno è applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione. |
| 1. Ordine dei posti |
| 341 | Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati. |
| 2. Inaugurazione della conferenza |
| 342 | 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza è preceduta da una riunione dei capi delegazione durante la quale è stabilito l’ordine del giorno della prima seduta plenaria e sono presentate proposte concernenti l’organizzazione e la designazione dei presidenti e vice‑presidenti della conferenza e delle sue commissioni, secondo un principio di rotazione, di ripartizione geografica ed in base alla competenza necessaria secondo le disposizioni del numero 346 in appresso. |
| 343 | (2) Il presidente della riunione dei capi delegazione è designato in conformità con le disposizioni dei numeri 344 e 345 in appresso. |
| 344 | 2. (1) La conferenza è inaugurata da una personalità designata dal governo che invita. |
| 345 | (2) Qualora non vi sia un governo invitante, essa è inaugurata dal capo delegazione più anziano. |
| 346 | 3. (1) Nella prima seduta plenaria, si procede all’elezione del presidente che in linea di massima è una personalità designata dal governo invitante. |
| 347 | (2) Qualora non vi sia un governo invitante, il presidente è selezionato in considerazione della proposta formulata dai capi delegazione durante la riunione di cui al numero 342 di cui sopra. |
| 348 | 4. La prima seduta plenaria procede inoltre: |
| 349 | a) all’elezione dei vice‑presidenti della conferenza; |
| 350 | b) alla costituzione delle commissioni della conferenza ed all’elezione dei rispettivi presidenti e vice‑presidenti; |
| 351 | c) alla designazione del Segretariato della Conferenza, secondo il numero 97 della presente Convenzione; il segretariato può essere rafforzato, se del caso, con del personale fornito dall’amministrazione del Governo invitante. |
| 3. Prerogative del presidente della conferenza |
| 352 | 1. Oltre all’esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l’apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull’applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate. |
| 353 | 2. Ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell’ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d’ordine ed ha, in particolare, potere di proporre l’aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o sospendere una seduta. Può anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario. |
| 354 | 3. Protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull’argomento in discussione. |
| 355 | 4. Vigila affinché i dibattiti siano limitati all’argomento in discussione e può interrompere ogni oratore che si discosti dall’argomento trattato, per ricordargli la necessità di attenersi all’argomento. |
| 4. Costituzione delle commissioni |
| 356 | 1. La seduta plenaria può costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza. Queste commissioni possono costituire sotto‑commissioni. Le commissioni e le sotto‑commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro. |
| 357 | 2. Sono costituiti, se necessario, sotto‑commissioni e gruppi di lavoro. |
| 358 | 3. Sotto riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni: |
| 4.1Commissione direttiva |
| 359 | a) Questa Commissione è di regola composta dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vicepresidenti della conferenza e dai presidenti e vice‑presidenti delle commissioni; |
| 360 | b) La commissione direttiva coordina tutte le attività inerenti ad un corretto svolgimento dei lavori e stabilisce l’ordine ed il numero delle sedute, evitando, se possibile, ogni simultaneità, data la composizione ristretta di alcune delegazioni. |
| 4.2Commissione delle credenziali |
| 361 | La Conferenza di plenipotenziari, una conferenza delle radiocomunicazioni o una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali nomina una commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest’ultima. |
| 4.3Commissione di redazione |
| 362 | a) I testi elaborati per quanto possibile in forma definitiva dalle varie commissioni tenendo conto dei pareri formulati sono presentati alla commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il significato e se del caso di collazionarli con i testi precedenti non emendati. |
| 363 | b) Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, ai fini di un nuovo esame, alla commissione competente. |
| 4.4Commissione di controllo del bilancio preventivo |
| 364 | a) All’apertura di ogni conferenza, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio preventivo incaricata di valutare l’organizzazione ed i mezzi di azione messi a disposizione dei delegati, nonché di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza. Questa commissione include, oltre ai membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del Segretario generale e del direttore dell’Ufficio interessato è, se vi è un governo invitante, un rappresentante di quest’ultimo. |
| 365 | b) Prima dell’esaurimento del bilancio preventivo approvato dal Consiglio per la conferenza, la commissione di controllo presenta alla seduta plenaria, in collaborazione con il segretariato della conferenza, un rendiconto provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, al fine di decidere se i progressi compiuti giustificano un prolungamento della conferenza oltre la data alla quale si prevede l’esaurimento del bilancio approvato. |
| 366 | c) Alla fine di ciascuna conferenza, la commissione di controllo del bilancio preventivo presenta alla seduta plenaria un rapporto che indica, il più esattamente possibile, l’importo previsto delle spese della conferenza, nonché quelle che possono eventualmente essere comportate dall’attuazione delle decisioni adottate da tale conferenza. |
| 367 | d) Dopo aver esaminato ed approvato tale rapporto, la seduta plenaria lo trasmette al Segretario generale con le sue osservazioni, affinché lo presenti al Consiglio nella sua prossima sessione ordinaria. |
| 5. Composizione delle commissioni |
| 5.1Conferenze di plenipotenziari |
| 368 | Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. |
| 5.2Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali |
| 369 | Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dai rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. |
| 5.3Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni |
| 370 | Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione. |
| 6. Presidenti e vice‑presidenti delle sotto‑commissioni |
| 371 | Il presidente di ciascuna commissione propone a quest’ultima la scelta dei presidenti e dei vice‑presidenti delle sottocommissioni da essa costituite. |
| 7. Convocazione alle sedute |
| 372 | Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza. |
| 8. Proposte presentate prima dell’inizio della conferenza |
| 373 | Le proposte presentate prima dell’inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformità con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualunque proposta. |
| 9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza |
| 374 | 1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l’inizio della Conferenza sono consegnati al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza. |
| 375 | 2. Nessuna proposta o emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. |
| 376 | 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto‑commissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso dei dibattiti. |
| 377 | 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. |
| 378 | 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sotto‑commissione o del gruppo di lavoro competente decide, per ciascun caso, se una proposta o un emendamento presentato durante la seduta deve essere oggetto di una comunicazione verbale o se deve essere depositato a fini di pubblicazione e di distribuzione alle condizioni previste al numero 374 precedente. |
| ^379^^11^ | (2) In generale, il testo di ogni proposta importante che deve essere oggetto di una votazione deve essere tempestivamente distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza, con sufficiente anticipo affinché possa essere esaminato prima della discussione. |
| 380 | (3) Inoltre, il presidente della conferenza, che riceve le proposte o emendamenti di cui al numero 374 precedente, li trasmette, a seconda dei casi, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. |
| 381 | 6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentata durante la conferenza e può esporne i motivi. |
| 10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento |
| 382 | 1. Nessuna proposta o emendamento può essere introdotto nel dibattito se non è appoggiato, al momento del suo esame, da almeno un’altra delegazione. |
| 383 | 2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione. |
| 11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati |
| 384 | Se una proposta o un emendamento è stato omesso o se il suo esame è stato differito, spetta alla delegazione sotto i cui auspici tale proposta o emendamento è stato presentato, di vigilare affinché si proceda in seguito al suo esame. |
| 12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria |
| 12.1Quorum |
| 385 | Affinché una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la metà delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto. |
| 12.2Ordine della discussione |
| 386 | (1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano. |
| 387 | (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed accentuando i tempi di pausa necessari affinché tutti possano comprendere bene il suo pensiero. |
| 12.3Mozioni d’ordine e punti d’ordine |
| 388 | (1) Durante il dibattito, una delegazione, nel momento che ritiene opportuno, può presentare una mozione d’ordine o sollevare un punto d’ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformità con il presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi contro la decisione del presidente, ma quest’ultima rimane valida nella sua integralità se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone. |
| 389 | (2) La delegazione che presenta una mozione d’ordine non può, nel suo intervento, trattare riguardo al merito la questione dibattuta. |
| 12.4Ordine di priorità delle mozioni e punti d’ordine |
| 390 | L’ordine di priorità da assegnare alle mozioni ed ai punti d’ordine di cui al numero 388 precedente è il seguente: |
| 391 | a) ogni punto d’ordine relativo all’applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto; |
| 392 | b) sospensione della seduta; |
| 393 | c) scioglimento della seduta; |
| 394 | d) rinvio del dibattito sull’argomento in discussione; |
| 395 | e) chiusura del dibattito sull’argomento in discussione; |
| 396 | f) ogni altra mozione o ogni altro punto d’ordine che potrebbe essere presentato e la cui priorità relativa è stabilita dal presidente. |
| 12.5Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta |
| 397 | Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta è appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodichè la mozione è messa ai voti. |
| 12.6Mozione di rinvio del dibattito |
| 398 | Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione è oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all’autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodichè la mozione è messa ai voti. |
| 12.7Mozione di chiusura del dibattito |
| 399 | In qualunque momento, una delegazione può proporre che il dibattito sull’argomento dibattuto sia chiuso. In tal caso, la parola sarà concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodichè tale mozione sarà messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull’argomento che è oggetto del dibattito. |
| 12.8Limitazione degli interventi |
| 400 | (1) La seduta plenaria può, se del caso, limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento. |
| 401 | (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo. |
| 402 | (3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli è stato concesso, il presidente ne informa l’assemblea e chiede all’oratore di concludere rapidamente il suo intervento. |
| 12.9Chiusura della lista degli oratori |
| 403 | (1) Durante un dibattito, il presidente può dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell’assemblea, può dichiarare che la lista è chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente può concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista. |
| 404 | (2) Quando la lista degli oratori è terminata, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull’argomento in discussione. |
| 12.10Questioni di competenza |
| 405 | Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti sul merito dell’argomento in discussione. |
| 12.11Ritiro e nuova presentazione di una mozione |
| 406 | L’autore di una mozione può ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o no, che sia in tal modo ritirata, può essere ripresentata oppure ritirata sia dalla delegazione autrice dell’emendamento, sia da ogni altra delegazione. |
| 13. Diritto di voto |
| 407 | 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione. |
| 408 | 2. La delegazione di un Membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione. |
| 409 | 3. Se un Membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione ad un’assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dei Membro interessato hanno insieme, ed a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, sotto riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze. |
| 14. Votazione |
| 14.1Definizione di maggioranza |
| 410 | (1) La maggioranza è costituita da oltre la metà delle delegazioni presenti e votanti. |
| 411 | (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza. |
| 412 | (3) In caso di uguaglianza di voti, la proposta o l’emendamento è considerato respinto. |
| 413 | (4) Ai fini del presente regolamento si considera come «delegazione presente e votante» ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta. |
| 14.2Non‑partecipazione al voto |
| 414 | Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto, che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, né come essendosi astenute dal punto di vista dell’applicazione delle disposizioni del numero 416 in appresso. |
| 14.3Maggioranza speciale |
| 415 | Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi Membri dell’Unione, la maggioranza richiesta è fissata all’articolo 2 della Costituzione. |
| 14.4Oltre il 50 per cento di astensioni |
| 416 | Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni), l’esame dell’argomento in discussione è rinviato ad una seduta successiva durante la quale le astensioni non saranno più considerate. |
| 14.5Procedure di voto |
| 417 | (1) Le procedure di voto sono le seguenti: |
| 418 | a) a mano alzata, come regola generale, a meno che non sia richiesta una votazione per chiamata nominale secondo la procedura b) o una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c); |
| 419 | b) per chiamata nominale nell’ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti ed abilitati a votare: |
| 420 | 1. se almeno due delegazioni, presenti ed abilitate a votare, lo chiedono prima dell’inizio della votazione a meno che non sia stata richiesta una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c), oppure |
| 421 | 2. se da una votazione secondo la procedura a) non emerge chiaramente una maggioranza; |
| 422 | c) a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti ed abilitate a votare lo chiedono prima dell’inizio della votazione. |
| 423 | (2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sarà effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e l’argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione è iniziata e, quando quest’ultima è terminata, ne proclama i risultati. |
| 424 | (3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio. |
| 425 | (4) Se è disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione può essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico. |
| 14.6Divieto d’interrompere una votazione quando è iniziata |
| 426 | Quando la votazione è iniziata, nessuna delegazione può interromperla, salvo se si tratta di una mozione d’ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d’ordine non può includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione è iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati. |
| 14.7Spiegazione del voto |
| 427 | Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso. |
| 14.8Voto di una proposta in parti |
| 428 | (1) Se l’autore di una proposta lo richiede, oppure se l’assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l’approvazione dell’autore, lo propone, questa proposta è suddivisa e le sue svariate parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico. |
| 429 | (2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta. |
| 14.9Ordine di volo delle proposte relative ad una stessa questione |
| 430 | (1) Se la stessa questione è oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell’ordine in cui sono state presentate a meno che l’assemblea non decida diversamente. |
| 431 | (2) Dopo ogni voto, l’assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva. |
| 14.10Emendamenti |
| 432 | (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un’aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. |
| 433 | (2) Ogni emendamento ad una proposta che è accettata dalla delegazione che presenta questa proposta è subito incorporato al testo originale della proposta. |
| 434 | (3) Nessuna proposta di modifica è considerata come un emendamento se l’assemblea ritiene che è incompatibile con la proposta iniziale. |
| 14.11Votazioni sugli emendamenti |
| 435 | (1) Se una proposta è oggetto di un emendamento, tale emendamento è messo ai voti in primo luogo. |
| 436 | (2) Se una proposta è oggetto di più emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale è messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, l’emendamento tra quelli che rimangono, e che si discosta maggiormente dal testo originale, è quindi messo ai voti e così via fino a quando uno degli emendamenti non abbia raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno di loro abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti. |
| 437 | (3) Se uno o più emendamenti è adottato, la proposta così modificata viene in seguito messa ai voti. |
| 14.12Nuova votazione |
| 438 | (1) Trattandosi di commissioni, sotto‑commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono già stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto‑commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimesse ai voti nella stessa commissione o sotto‑commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta. |
| 439 | (2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimessi ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni in appresso: |
| 440 | a) la maggioranza dei Membri abilitati ne abbia fatto richiesta; |
| 441 | b) la domanda di ripetere la votazione venga effettuata almeno un giorno intero dopo la votazione. |
| 15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e sotto‑commissioni |
| 442 | 1. I presidenti delle commissioni e sotto‑commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno. |
| 443 | 2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto‑commissioni, salvo in materia di quorum. |
| 444 | 3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto‑commissioni. |
| 16. Riserve |
| 445 | 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza. |
| 446 | 2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione. |
| 17. Processi verbali delle sedute plenarie |
| 447 | 1. I processi‑verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta. |
| 448 | 2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni possono depositare per iscritto presso il segretariato della conferenza, il più rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonché, se del caso, modifiche orali durante la seduta nel corso della quale processi verbali sono approvati. |
| 449 | 3. (1) In regola generale, i processi verbali contengono solo le proposte e le conclusioni, assieme ai principali argomenti sui quali sono basati, redatte nella maniera più concisa possibile. |
| 450 | (2) Tuttavia, ogni delegazione ha diritto di chiedere l’inserimento analitico o in extenso di ogni dichiarazione da essa formulata durante i dibattiti. In questo caso essa deve in linea di massima annunciarlo all’inizio del suo intervento, in vista di agevolare il compito dei relatori. Deve inoltre fornire, essa stessa, il testo al segretariato della conferenza nelle due ore che seguono la fine della seduta. |
| 451 | 4. In ogni caso, la facoltà concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l’inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione. |
| 18. Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto‑commissioni |
| 452 | 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sotto‑commissioni sono riassunti, seduta per seduta, in resoconti stabiliti dal segretariato della conferenza e distribuiti alle delegazioni non oltre 5 giorni lavorativi dopo ciascuna seduta. I resoconti mettono in risalto i punti essenziali del dibattito, le varie opinioni di cui conviene prendere nota, nonché le proposte e conclusioni che emergono dall’insieme. |
| 453 | (2) Tuttavia, ogni delegazione ha anche il diritto di avvalersi della facoltà di cui al numero 450 precedente. |
| 454 | (3) In ogni caso occorre avvalersi solo con discrezione della facoltà concessa al numero 453 di cui sopra. |
| 455 | 2. Le commissioni e sotto‑commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari e, qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati. |
| 19. Approvazione dei processi‑verbali, resoconti e rapporti |
| 456 | 1. (1) In linea di massima, all’inizio di ciascuna seduta plenaria o di ciascuna seduta di commissione o di sottocommissioni, il presidente chiede se le delegazioni hanno osservazioni da formulare in merito al processo verbale, o, se si tratta di una commissione o sotto‑commissione, al resoconto della seduta precedente. Tali processi verbali o resoconti sono considerati come approvati se nessuna correzione è stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione è manifestata a voce. Nel caso contrario, vengono apportate al processo-verbale o al resoconto le correzioni necessarie. |
| 457 | (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o sotto‑commissione interessata. |
| 458 | 2. (1) I processi‑verbali delle ultime sessioni plenarie sono esaminati ed approvati dal presidente. |
| 459 | (2) I resoconti delle ultime sedute di una commissione o sotto‑commissione sono esaminati ed approvati dal presidente di questa commissione o sottocommissione. |
| 20. Numerazione |
| 460 | 1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell’ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge «A», «B» ecc. |
| 461 | 2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi è di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può anche essere affidata al Segretario generale in base ad una decisione adottata in seduta plenaria. |
| 21. Approvazione definitiva |
| 462 | I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. |
| 22. Firma |
| 463 | I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposti alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all’articolo 31 della presente Convenzione, secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese. |
| 23. Rapporti con la stampa ed il pubblico |
| 464 | 1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l’autorizzazione del presidente della conferenza. |
| 465 | 2. Nella misura in cui ciò sia possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformità con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l’ordinato svolgimento dei lavori di una seduta. |
| 466 | 3. Le altre riunioni dell’Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente. |
| 24. Franchigia |
| 467 | Durante la durata della conferenza, i membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli altri funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell’Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonché alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite abbia potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con le gestioni riconosciute interessate. |