| 112 | 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo. |
| 113 | 2. 1) L’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può comportare: |
| 114 | a) la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all’articolo 4 della Costituzione; |
| 115 | b) ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza; |
| 116 | c) un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni inerente alle loro attività ed all’esame di queste ultime; |
^117^^ ^^PP-98^ | d) la scelta degli argomenti che l’assemblea delle radiocomunicazioni e le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono esaminare, nonché quelli che saranno esaminati concernenti le future conferenze delle radiocomunicazioni. |
^118^^ PP-94 ^^PP-98^ | 2) Il quadro generale dell’ordine del giorno deve essere stabilito con un anticipo di quattro-sei anni, e l’ordine del giorno definitivo è stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. Queste due versioni dell’ordine del giorno si basano sulle raccomandazioni della conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al numero 126 della presente Convenzione. |
| 119 | 3) Tale ordine del giorno comporta ogni argomento la cui inclusione è stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari. |
| 120 | 3. 1) Tale ordine del giorno può essere modificato: |
^121^^ ^^PP-98^ | a) su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione; oppure |
| 122 | b) su proposta del Consiglio. |
^123^^ ^^PP-98^ | 2) I progetti di modifica dell’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. |
| 124 | 4. Inoltre la conferenza: |
| 125 | 1) esamina ed approva il rapporto del direttore dell’Ufficio sulle attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza; |
| 126 | 2) indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all’ordine del giorno della futura conferenza, espone le sue opinioni sull’ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie; |
| 127 | 3) include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell’Unione. |
| 128 | 5. Il presidente ed i vice-presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata. |
| Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni |
| 129 | 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. |
^129A^^ ^^PP-02^ | 1bis. L’assemblea delle radiocomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione |
| 130 | 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni: |
^131^^ ^^PP-98^ | 1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 della presente Convenzione, approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione contenuti in tali rapporti ed esamina i rapporti del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni elaborati conformemente alle disposizioni di cui al numero 160H della presente Convenzione; |
| 132 | 2) tenendo presente la necessità di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorità e d’urgenza di tali questioni nonché l’incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione; |
| 133 | 3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna le questioni da esaminare; |
| 134 | 4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i Paesi in via di sviluppo, per facilitare la partecipazione di questi ultimi al loro studio; |
| 135 | 5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. |
^136^^ ^^PP-98^ | 6) fa rapporto, alla successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, sull’avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell’ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni. |
^136A^^ ^^PP-02^ | 7) decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi dei quali nomina i presidenti e vice–presidenti; |
^136B^^ ^^PP-02^ | 8) definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 136A, i quali non adottano né questioni né raccomandazioni |
| 137 | 3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa; il presidente è assistito dai vice-presidenti eletti dall’assemblea. |
^137A^^ PP-98 ^^PP-02^ | 4. Un’assemblea delle radiocomunicazioni può affidare al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni questioni specifiche relative al suo settore di competenza, eccetto quelle concernenti le procedure contenute nel Regolamento delle radiocomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni. |
| Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni |
^138^^ ^^PP-98^ | L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118–123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne gli Stati membri della regione interessata. |
| Art. 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni |
^139^^ ^^PP-98^ | Abrogato |
^140^^ P^^P-02^ | 2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato: 1) su richiesta di una o più amministrazioni interessate, esamina i rapporti del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni relativi allo studio dei casi di interferenze pregiudizievoli ed elabora le raccomandazioni necessarie; 2) esamina inoltre gli appelli alle decisioni pronunciate dall’Ufficio delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di frequenze, indipendentemente dall’Ufficio, su richiesta di una o più amministrazioni interessate. |
^141^^ ^^PP-02^ | 3. I membri del Comitato devono partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni. In questo caso, non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. |
^141A^^ ^^PP-02^ | 3bis. Due membri del Comitato, designati dal Comitato stesso, devono partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle assemblee delle radiocomunicazioni. I due membri così designati dal Comitato non sono autorizzati a partecipare a queste conferenze o assemblee in qualità di membri della loro delegazione nazionale. |
| 142 | 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione. |
^142A^^ ^^PP-02^ | 4bis. Nell’esercitare le loro funzioni al servizio dell’Unione, come definite dalla Costituzione e dalla Convenzione oppure nel compiere missioni per l’Unione, i membri del Comitato godono di privilegi e immunità funzionali equivalenti a quelli accordati ai funzionari eletti dall’Unione da ogni Stato membro, fatto salvo disposizioni pertinenti della legislazione nazionale o di altre legislazioni applicabili in ogni Stato membro. Questi privilegi e immunità funzionali sono accordati ai membri del Comitato nell’interesse dell’Unione e non per un loro vantaggio personale. L’unione potrà e dovrà levare l’immunità accordata a un membro del Comitato qualora ritenesse che tale immunità ostacola il buon funzionamento della giustizia e che è possibile levarla senza pregiudicare gli interessi dell’Unione. |
| 143 | 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti: |
| 144 | 1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un presidente ed un vicepresidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il vice-presidente succede ogni anno al presidente, ed un nuovo vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, i membri del Comitato eleggono, per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro. |
^145^^ ^^PP-02^ | 2) Di regola il Comitato tiene al massimo quattro riunioni all’anno, di una durata massima di cinque giorni, in generale presso la sede dell’Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato può essere svolto con l’aiuto dei moderni mezzi di comunicazione. Se lo ritiene necessario e in base ai problemi da esaminare, il Comitato può tenere più riunioni e, in casi eccezionali, le riunioni possono durare un massimo di due settimane. |
| 146 | 3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all’unanimità. Qualora non vi riesca, una decisione è considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri dei Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro dei Comitato dispone di un voto; è vietato il voto per procura. |
| 147 | 4) Il Comitato può adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformità con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte del Regolamento interno. |
| Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni |
| 148 | 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni. |
^149^^ ^^PP-98^ | 2. 1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi adottati conformemente a una procedura stabilita dall’assemblea delle radiocomunicazioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alla procedura sancita ai numeri 246A–247 della presente Convenzione. |
^149A^^ ^^PP-98^ | 1bis) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni valutano anche i temi determinati nelle risoluzioni e nelle raccomandazioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e nei rapporti stilati conformemente al numero 156. |
^150^^ ^^PP-98^ | 2) Fatte salve le disposizioni del numero 158, lo studio dei problemi e temi summenzionati verte essenzialmente su: |
^151^^ ^^PP-98^ | a) l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spaziali (e quella dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite); |
| 152 | b) le caratteristiche e la qualità di funzionamento dei sistemi radioelettrici; |
| 153 | c) il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione; |
| 154 | d) gli aspetti di «radiocomunicazione» delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza. |
^155^^ ^^PP-98^ | 3) Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche oppure operative, si potrà tener conto dei fattori economici. |
| 156 | 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio. |
| 157 | 4. Ciascuna commissione di studio elabora, all’intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra e i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare. |
| 158 | 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151–154 di cui sopra e al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. |
| 159 | 6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni. |
| 160 | 7. Al fine di agevolare l’esame delle attività dei Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti. |
| PP-98 | Art. 11A Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni |
^160A^^ PP-98 PP-02^ | 1. Al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi; il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni agisce tramite il direttore. |
^160B^^ ^^PP-98^ | 2. Il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni: |
^160C^^ PP-98 PP-02^ | 1) esamina le priorità, i programmi, le operazioni, le questioni finanziarie e le strategie concernenti le assemblee delle radiocomunicazioni, le commissioni di studio e altri gruppi e la preparazione delle conferenze delle radiocomunicazioni, nonché tutte le questioni particolari affidategli da una conferenza dell’Unione, un’assemblea delle radiocomunicazioni o dal Consiglio; |
^160CA^^ PP-02^ | 1bis) esamina la realizzazione del piano operativo del periodo precedente, allo scopo di determinare i settori nei quali l’Ufficio non ha raggiunto o potuto raggiungere gli obiettivi fissati in tale piano, e consiglia il direttore per quanto riguarda le misure correttive necessarie; |
^160D^^ PP-98^ | 2) esamina i progressi compiuti nello svolgimento del programma di lavoro deciso conformemente alle disposizioni del numero 132 della presente Convenzione; |
^160E^^ PP-98^ | 3) fornisce linee guida relative ai lavori delle commissioni di studio; |
^160F^^ PP-98^ | 4) raccomanda misure volte in particolare a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altri organi di normalizzazione, con il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e con il Segretariato generale; |
^160G^^ PP-98^ | 5) adotta i propri metodi di lavoro compatibili con quelli adottati dall’assemblea delle radiocomunicazioni; |
| 160H | 6) redige un rapporto all’attenzione del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, indicando le misure adottate in relazione ai punti sopraccitati; |
^160I^^ PP-02^ | 7) redige un rapporto all’attenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni sulle questioni che gli sono state affidate conformemente al numero 137A della presente Convenzione e lo trasmette al direttore affinché lo sottoponga all’assemblea. |
| Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni |
| 161 | 1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
| 162 | 2. In particolare il direttore: |
| 163 | 1) trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni: |
^164^^ PP-98 ^^PP-02^ | a) coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio, di altri gruppi e dell’Ufficio, comunica agli Stati membri e ai Membri del Settore i risultati di tali lavori, raccoglie i loro commenti e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che può anche includere proposte a carattere regolamentare; |
^165^^ ^^PP-02^ | b) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle conferenze delle radiocomunicazioni, dell’assemblea delle radiocomunicazioni, delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’attuazione di tale preparazione; |
| 166 | c) fornisce la sua assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni; |
| 167 | 2) trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni: |
| 168 | a) elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti e regole di procedura comportano, tra l’altro, metodi di calcolo ed i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni; |
^169^^ PP-98 ^^PP-02^ | b) comunica a tutti gli Stati membri le regole di procedura del Comitato, raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni e le sottopone al Comitato; |
^170^^ ^^PP-02^ | c) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, degli accordi regionali e delle regole di procedura correlate e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata; |
| 171 | d) applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comi-tato il riesame di ogni conclusione richiesto da un’amministrazione e che non può essere attuato per via di tali regole di procedura; |
| 172 | e) procede metodicamente, in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all’iscrizione ed alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l’amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze; |
| 173 | f) aiuta l’amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e, se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate; |
| 174 | g) svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato; |
^175^^ ^^PP-02^ | 3) coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi ed è responsabile dell’organizzazione di tali lavori; |
^175A^^ ^^PP-98^ | 3bis) fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del Settore delle radiocomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei lavori del gruppo consultivo; |
^175B^^ PP-98 P^^P-02^ | 3ter) adotta misure concrete per facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni e di altri gruppi. |
| 176 | 4) inoltre il direttore: |
^177^^ ^^PP-98^ | a) intraprende studi al fine di fornire pareri in vista dell’utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonché in vista di un’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite, in considerazione dei fabbisogni degli Stati membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni Paesi; |
^178^^ PP-98 PP-06^ | b) ha, con gli Stati membri e i Membri del Settore, scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e aggiorna i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni e adotta, insieme al Segretario generale, ogni misura utile, come necessario, affinché siano pubblicati nelle lingue dell’Unione secondo il numero 172 della Costituzione; |
| 179 | c) tiene aggiornate le pratiche necessarie; |
^180^^ PP-98 ^^PP-02^ | d) rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dalla precedente conferenza; se non è prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull’attività del Settore nel periodo successivo la precedente conferenza sarà presentato al Consiglio e, per informazione, agli Stati membri e ai Membri del Settore; |
| 181 | e) istituisce un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell’Unione; |
^181A^^ PP-98 ^^PP-02^ | f) determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni conformemente all’articolo 11A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio. |
| 182 | 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
| 183 | 4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione. |