0.784.03•Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato
0.784.03Multilateral International Treaty1 set 2005
Conclusa a Strasburgo il 24 gennaio 2001
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20042
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera l’11 maggio 2005
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2005
(Stato 17 giugno 2016)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea,
firmatari della presente Convenzione,
considerando che il Consiglio d’Europa è chiamato a realizzare un’unione più marcata tra i suoi membri;
basandosi sulla Raccomandazione n. R(91)14 del Comitato del Ministri sulla protezione giuridica dei servizi televisivi codificati;
considerando che la pirateria di decodificatori di servizi televisivi codificati continua a costituire un problema in tutta l’Europa;
costatando che dall’adozione della raccomandazione sopraccitata sono apparsi nuovi tipi di servizi e di dispositivi di accesso condizionato, come pure nuove forme di accesso illegale a questi ultimi;
costatando la grande disparità che esiste negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
costatando che l’accesso illecito minaccia la vitalità economica degli organismi che forniscono dei servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell’informazione e, di conseguenza, può pregiudicare la diversità dei programmi e dei servizi offerti al pubblico;
convinti della necessità di seguire una politica comune volta a proteggere i servizi ad accesso condizionato e i servizi di accesso condizionato;
convinti che sanzioni penali, amministrative o altro possano essere efficaci nella prevenzione delle attività illecite contro i servizi ad accesso condizionato;
ritenendo che occorra considerare in modo particolare le attività illecite svolte a scopo commerciale;
tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali esistenti che contengono dei dispositivi relativi alla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione concerne i servizi della società dell’informazione e i servizi di radiodiffusione forniti a pagamento e basati su, o formati da, un accesso condizionato. Lo scopo della presente Convenzione è rendere illecito sul territorio delle Parti un certo numero d’attività che permettono l’accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle Parti in questo settore.
Ai fini della presente Convenzione s’intende per: a. «servizio protetto», uno dei seguenti servizi, purché sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: – trasmissioni televisive, come definite all’articolo 2 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera3emendata; – trasmissioni radiofoniche, vale a dire la trasmissione via cavo o via etere, ma anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico; – i servizi della società dell’informazione, intesi come servizi forniti per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario dei servizi; – oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerata come un servizio a sé stante; b. «accesso condizionato», misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l’accesso in forma intelligibile a uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo sia subordinato ad autorizzazione preliminare e individuale; c. «dispositivo di accesso condizionato», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l’accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo; d. «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo senza l’autorizzazione del fornitore di servizi.
La presente Convenzione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che offrono un servizio protetto, come definito all’articolo 2 lettera a, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che una delle Parti possa essere competente in materia.
Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una Parte:
In qualsiasi momento, ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata alla Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre attività oltre a quelle menzionate al paragrafo 1 del presente articolo.
Le Parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all’articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o d’altro tipo. Queste misure devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale riscontro dell’attività illecita.
Le Parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per permettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, pubblicitario o di marketing utilizzato per commettere un delitto, come pure la confisca di tutti i profitti e guadagni finanziari derivanti dall’attività illecita.
Le Parti adottano le misure necessarie per fare in modo che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita, specificata all’articolo 4, abbiano accesso a rimedi giuridici adeguati, compresa la possibilità di promuovere un’azione per il risarcimento del danno e ottenere un’ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.
Le Parti s’impegnano ad assistersi vicendevolmente per l’attuazione della presente Convenzione. Sulla base delle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell’ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le Parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nelle procedure relative alle infrazioni penali o amministrative stabilite in virtù della presente Convenzione.
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
In caso di vertenza tra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti cercheranno di giungere ad una composizione amichevole della vertenza mediante negoziazione o qualsiasi altra soluzione pacifica, ivi comprese il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale che pronuncerà delle decisioni vincolanti per le Parti in causa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 24 gennaio 2001, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato che sia stato invitato a aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Bosnia ed Erzegovina | 5 maggio | 2010 | 1° settembre | 2010 |
| Francia | 1° settembre | 2006 | 1° gennaio | 2007 |
| Moldova* | 26 marzo | 2003 | 1° luglio | 2003 |
| Paesi Bassia | 23 gennaio | 2004 | 1° maggio | 2004 |
| Romania | 26 agosto | 2002 | 1° luglio | 2003 |
| Svizzera | 11 maggio | 2005 | 1° settembre | 2005 |
| Unione europea* | 10 settembre | 2015 | 1° gennaio | 2016 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| aLa Conv. s’applica al Regno in Europa. |
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