Conchiusa a Nairobi il 6 novembre 1982
Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19842
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 1oaprile 1985
Entrata in vigore per la Svizzera il 1oaprile 1985
(Stato 5 aprile 2005)
Parte prima Disposizioni fondamentali
Preambolo
Capitolo I Composizione, oggetto e struttura dell’Unione
Art. 1 Composizione dell’Unione
Art. 2 Diritti e obblighi dei Membri
Art. 3 Sede dell’Unione
Art. 4 Oggetto dell’Unione
Art. 5 Struttura dell’Unione
Art. 6 Conferenza di plenipotenziari
Art. 7 Conferenze amministrative
Art. 8 Consiglio d’amministrazione
Art. 9 Segretariato generale
Art. 10 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
Art. 11 Comitati consultivi internazionali
Art. 12 Comitato di coordinazione
Art. 13 I funzionari eletti e il personale dell’Unione
Art. 14 Organizzazione dei lavori e direzione dei dibattiti in occasione di conferenze di altre riunioni
Art. 15 Finanze dell’Unione
Art. 16 Lingue
Art. 17 Capacità giuridica dell’Unione
Capitolo II Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni
Art. 18 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni
Art. 19 Interruzione delle telecomunicazioni
Art. 20 Sospensione del servizio
Art. 21 Responsabilità
Art. 22 Segreto delle telecomunicazioni
Art. 23 Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione
Art. 24 Notificazione delle contravvenzioni
Art. 25 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
Art. 26 Priorità dei telegrammi di Stato e delle conversazioni telefoniche di Stato
Art. 27 Linguaggio segreto
Art. 28 Tasse e franchigia
Art. 29 Allestimento e resa dei conti
Art. 30 Unità monetaria
Art. 31 Accordi particolari
Art. 32 Conferenze regionali, accordi regionali, organizzazioni regionali
Capitolo III Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni
Art. 33 Utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell’orbita dei satelliti geostazionari
Art. 34 Intercomunicazione
Art. 35 Disturbi pregiudizievoli
Art. 36 Chiamate e messaggi di soccorso
Art. 37 Segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori
Art. 38 Impianti dei servizi di difesa nazionale
Capitolo IV Relazioni con le Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali
Art. 39 Relazioni con le Nazioni Unite
Art. 40 Relazioni con le organizzazioni internazionali
Capitolo V Applicazione della Convenzione e dei Regolamenti
Art. 41 Disposizioni fondamentali e Regolamento generale
Art. 42 Regolamenti amministrativi
Art. 43 Validità dei Regolamenti amministrativi in vigore
Art. 44 Esecuzione della Convenzione e dei Regolamenti
Art. 45 Ratificazione della Convenzione
Art. 46 Adesione alla Convenzione
Art. 47 Disdetta della Convenzione
Art. 48 Abrogazione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torre Molinos (1973)
Art. 49 Relazioni con gli Stati non contraenti
Art. 50 Composizione delle controversie
Capitolo VI Definizioni
Art. 51 Definizioni
Capitolo VII Disposizione finale
Art. 52 Entrata in vigore e registrazione della Convenzione
Parte seconda Regolamento generale
Capitolo VIII Funzionamento dell’Unione
Art. 53 Conferenza di plenipotenziari
Art. 54 Conferenze amministrative
Art. 55 Consiglio d’amministrazione
Art. 56 Segretario generale
Art. 57 Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
Art. 58 Comitati consultivi internazionali
Art. 59 Comitato di coordinazione
Capitolo IX Disposizioni generali concernenti le conferenze
Art. 60 Invito e ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi è invito da parte di un Governo
Art. 61 Invito e ammissione alle conferenze amministrative quando vi è invito da parte di un Governo
Art. 62 Procedura per la convocazione di conferenze amministrative mondiali a domanda di Membri dell’Unione o su proposte del Consiglio d’amministrazione
Art. 63 Procedura per la convocazione di conferenze amministrative regionali a domanda di membri dell’Unione o su proposta del Consiglio d’amministrazione
Art. 64 Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante
Art. 65 Disposizioni comuni a tutte le conferenze Cambiamento della data o del luogo d’una conferenza
Art. 66 Termini e modi di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze
Art. 67 Poteri delle delegazioni alle conferenze
Capitolo X Disposizioni generali concernenti i Comitati consultivi internazionali
Art. 68 Condizioni di partecipazione
Art. 70 Riunioni dell’assemblea plenaria
Art. 71 Lingue e diritto di voto alle assemblee plenarie
Art. 72 Commissioni di studi
Art. 73 Trattamento degli affari delle commissioni di studi
Art. 74 Funzioni del direttore; segretariato specializzato
Art. 75 Proposte per le conferenze amministrative
Art. 76 Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con le organizzazioni internazionali
Capitolo XI Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni
Art. 77 Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni
- Ordine dei posti
- Inaugurazione della conferenza
- Prerogative del presidente della conferenza
- Istituzione delle commissioni
- Composizione delle commissioni
- Convocazione alle sedute
- Proposte presentate prima dell’apertura della conferenza
- Proposte o emendamenti presentati nel corso della conferenza
- Condizioni richieste per l’esame e la votazione d’una proposta
o di un emendamento
- Proposte o emendamenti omessi o rinviati
- Condotta dei dibattiti in seduta plenaria
- Diritto di voto
- Votazione
- Commissioni e sottocommissioni
Condotta dei dibattiti e procedura di voto
- Riserve
- Verbali delle sedute plenarie
- Resoconti e rapporti delle commissioni e sottocommissioni
- Approvazione dei verbali, dei resoconti e dei rapporti
- Numerazione
- Approvazione definitiva
- Firma
- Comunicati stampa
- Franchigia
Capitolo XII Altre disposizioni
Art. 78 Lingue
Art. 79 Finanze
Art. 80 Responsabilità finanziarie delle conferenze amministrative e delle assemblee plenarie dei CCI
Art. 81 Allestimento e resa dei conti
Art. 82 Arbitrato: procedura (si veda l’articolo 50)
Capitolo XIII Regolamenti amministrativi
Art. 83 Regolamenti amministrativi
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ognuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione; tale esemplare resterà depositato negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne invierà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.(Seguono le firme)
Allegato 1
(Si veda il numero 3)
Allegato 2
Definizione di certi termini usati nella Convenzione e nei Regolamenti dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Allegato 3
(Si veda l’articolo 39)
Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni
PreamboloIn base alle disposizioni dell’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell’articolo 26 della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue:
Protocollo addizionale I
Spese dell’Unione per il periodo dal 1983 al 1989
1.1 Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a stabilire il bilancio di previsione annuale dell’Unione in modo che le spese annue:
– del Consiglio d’amministrazione,
– del Segretariato generale,
– del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze,
– dei segretariati dei Comitati consultivi internazionali,
– dei laboratori e degli impianti tecnici dell’Unione,
– della cooperazione e dell’assistenza tecnica di cui beneficiano i Paesi in sviluppo
non superino le somme qui appresso per gli anni 1983 e seguenti, fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari:
66 950 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
72 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
72 850 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
74 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
75 050 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
75 400 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
76 550 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
1.2 Per gli anni posteriori al 1989, i bilanci di previsione annuali non dovranno oltrepassare la somma fissata per l’anno precedente.
1.3 Gli importi fissati qui sopra non comprendono gli importi destinati alle conferenze, alle riunioni, ai cicli di studi e ai progetti speciali inclusi nei paragrafi 2 e 3.
2. Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare le spese relative alle conferenze citate al numero 109 della Convenzione nonché alle riunioni dei Comitati consultivi internazionali e dei cicli di studi. L’importo destinato a questo scopo deve coprire le spese relative alle riunioni preparatorie alle conferenze, ai lavori tra le sessioni, alle riunioni propriamente dette e a quelle che seguono immediatamente queste riunioni, comprese, se l’informazione è disponibile, le spese immediate che possono derivare dalle decisioni di queste conferenze o riunioni.
2.1 Durante gli anni dal 1983 al 1989, il bilancio di previsione adottato dal Consiglio d’amministrazione per le conferenze, le riunioni e i cicli di studi non deve superare gli importi seguenti:
a) Conferenze
b) Riunioni del CCIR
2 700 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
2 200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
5 250 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
1 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 450 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
5 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
c) Riunioni del CCITT
4 800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
6 900 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
6 100 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
6 300 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
6 500 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
6 650 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
7 000 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
d) Cicli di studi
800 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
420 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
200 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
330 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
2.2 Se la Conferenza di plenipotenziari non si riunisce nel 1989, il Consiglio d’amministrazione deve stabilire il costo di ciascuna delle conferenze previste al numero 109 nonché un bilancio di previsione annuale per le riunioni dei Comitati consultivi internazionali tenuti dopo il 1989; in questo caso l’approvazione dei corrispondenti crediti a bilancio di previsione deve essere ottenuta in anticipo dai Membri dell’Unione conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente Protocollo. I crediti corrispondenti non sono trasferibili.
2.3 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per le riunioni e i cicli di studi in ognuno dei paragrafi 2.1 b), 2.1 c) e 2.1 d) qui sopra se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:
– rimaste disponibili da un anno precedente, o
– da prelevare su un anno futuro.
3. Le spese consacrate al Progetto «Utilizzazione accresciuta del calcolatore da parte dell’IFRB», autorizzate dal Consiglio d’amministrazione, non possono eccedere le somme seguenti:
3 976 000 franchi svizzeri per l’anno 1983
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1984
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1985
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1986
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1987
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1988
3 274 000 franchi svizzeri per l’anno 1989
3.1 Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare un sorpasso dei limiti summenzionati se tale sorpasso può essere compensato con somme stanziate entro i limiti delle spese:
– rimaste disponibili da un anno precedente, o
– da prelevare su un anno futuro.
4. Il Consiglio d’amministrazione valuta retrospettivamente ogni anno gli scarti intervenuti nei due anni trascorsi, gli scarti suscettibili di prodursi nell’ anno corrente e gli scarti probabili fondati sulle migliori valutazioni, suscettibili di prodursi nei due anni successivi (l’esercizio del preventivo successivo e quello che segue), sotto le rubriche seguenti:
4.1 scala degli stipendi, contributi a titolo di pensioni o indennità, comprese le indennità di posto, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra;
4.2 corso del cambio tra il franco svizzero e il dollaro degli Stati Uniti, nella misura in cui influisce sulle spese di personale pagato secondo la scala delle Nazioni Unite;
4.3 potere d’acquisto del franco svizzero in rapporto alle spese diverse da quelle concernenti il personale.
5. In funzione di questi dati, il Consiglio può autorizzare per l’esercizio del preventivo successivo (e provvisoriamente per l’esercizio che segue) spese fino a concorrenza degli importi indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, adattati in funzione del paragrafo 4 e tenuto conto dell’opportunità di finanziare una buona parte di questi aumenti mediante economie in seno all’organizzazione pur riconoscendo che certe spese non possono essere adattate rapidamente a scarti che sfuggono al controllo dell’Unione. Tuttavia, le spese effettive non possono superare l’importo risultante dagli scarti effettivi di cui al paragrafo 4 qui sopra.
6. Il Consiglio d’amministrazione ha l’obbligo di realizzare tutte le economie possibili. A tale scopo, esso deve fissare ogni anno le spese autorizzate al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell’Unione, entro i limiti fissati nei paragrafi 1, 2 e 3 qui sopra, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni del paragrafo 4.
7. Se i crediti che possono essere utilizzati dal Consiglio d’amministrazione in virtù dei paragrafi da 1 a 4 qui sopra non bastano per finanziare attività impreviste ma urgenti, il Consiglio può superare di meno dell’1 per cento i crediti del limite fissato dalla Conferenza di plenipotenziari. Se i crediti proposti superano il limite dell’1 per cento o più, il Consiglio può autorizzare questi crediti soltanto con l’approvazione della maggioranza dei Membri dell’ Unione debitamente consultati. Ogni consultazione dei Membri dell’Unione deve basarsi su un esposto completo dei fatti giustificanti una tale domanda.
8. Per fissare l’importo dell’unità contributiva di un anno qualsiasi, il Consiglio d’amministrazione tiene conto del programma delle conferenze e delle riunioni future e del loro costo rispettivo valutato, al fine di evitare vaste fluttuazioni da un anno all’altro.
Protocollo addizionale II
Procedura che devono seguire i Membri per scegliere la loro classe
di contribuzione
1. Ogni Membro informa il segretario generale, prima del 1oluglio 1983, della classe di contribuzione che ha scelto nella tabella delle classi di contribuzione di cui al numero 111 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982).
2. I Membri che non avranno fatto conoscere la loro decisione prima del 1oluglio 1983 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra saranno tenuti a versare un numero di unità identico a quello che versavano in virtù della Convenzione di Malaga‑Torremolinos (1973)6.
3. Alla prima riunione del Consiglio d’amministrazione che segue la messa in vigore della presente Convenzione, i Membri possono, con l’approvazione del Consiglio d’amministrazione, ridurre il livello di unità contributiva che hanno scelto se la loro posizione relativa di contribuzione in virtù della nuova Convenzione è sensibilmente meno buona della loro posizione in virtù della vecchia.
Protocollo addizionale III
Misure atte a dare alle Nazioni Unite la possibilità di applicare la Convenzione per quanto concerne qualsiasi mandato esercitato in virtù dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha deciso di prendere le misure seguenti al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di continuare ad applicare la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni in seguito alla decisione della Conferenza di plenipotenziari di Malaga‑Torremolinos (1973) di sopprimere la qualità di Membro associato.
Si è convenuto che la possibilità di cui godono attualmente le Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux (1965)7, sarà ricondotta ai sensi della Convenzione di Nairobi (1982) a partire dall’entrata in vigore di questa Convenzione. Ogni caso sarà esaminato dal Consiglio d’amministrazione dell’Unione.
Protocollo addizionale IV
Data d’entrata in funzione del segretario generale e del vicesegretario generale
Il segretario generale e il vicesegretario generale, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza, entreranno in funzione il 1ogennaio 1983.
Protocollo addizionale V
Data d’entrata in funzione dei membri del Comitato internazionale
di registrazione delle frequenze
I membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, eletti dalla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) nelle condizioni fissate da questa stessa Conferenza entreranno in funzione il 1omaggio 1983.
Protocollo addizionale VI
Elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato disposizioni che prevedono l’elezione dei direttori dei Comitati consultivi internazionali da parte della Conferenza di plenipotenziari. È stato deciso di applicare le misure seguenti a titolo interinale:
1. Fino alla prossima Conferenza di plenipotenziari, i direttori dei Comitati consultivi internazionali saranno eletti dalle loro assemblee plenarie, conformemente alla procedura stabilita dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Malaga‑Torremolinos (1973)8.
2. I direttori dei Comitati consultivi internazionali, eletti in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 qui sopra, resteranno in funzione fino alla data alla quale i loro successori eletti dalla prossima Conferenza di plenipotenziari assumeranno le loro funzioni secondo la decisione di questa Conferenza.
Protocollo addizionale VII
Disposizioni transitorie
La Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) ha adottato le disposizioni seguenti che saranno applicate a titolo provvisorio fino all’entrata in vigore della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982):
1. Il Consiglio d’amministrazione, che sarà composto di 41 Membri eletti dalla Conferenza secondo la procedura fissata da detta Conferenza, potrà riunirsi subito dopo la sua elezione e svolgere i compiti che la Convenzione gli assegna.
2. Il presidente e il vicepresidente che il Consiglio d’amministrazione eleggerà nel corso della sua prima sessione resteranno in funzione fino all’elezione dei loro successori, che avrà luogo all’apertura della sessione annuale del 1984 del Consiglio.
In fede di che, i pienipotenziari rispettivi hanno firmato questi Protocolli addizionali in un esemplare e in ciascuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa. Questi Protocolli resteranno depositati negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.
Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 27 dicembre 2004
La Svizzera rimane vincolata da tutte le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982 nei confronti dei seguenti Stati, che non hanno ratificato la Convenzione né la Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni del 22 dicembre 1992 o che non vi hanno aderito:
Afghanistan
Angola
Antigua e Barbuda
Iraq
Kiribati
Liberia
Libia
Sierra Leone
Somalia