0.784.195.141•Accordo
0.784.195.141Bilateral International Treaty1 apr 1999
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"title": "Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications (avec prot.)",
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"title": "Accordo del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni (con Prot.)",
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}tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo del Principato del Liechtenstein
concernente la cooperazione in materia di
regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni
Concluso il 4 marzo 1999
Entrato in vigore il 1° aprile 1999
(Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
considerando la cooperazione esistente fin dal 1921 tra Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare la Convenzione del 9 gennaio 19781tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, qui di seguito «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni»,
tenuto conto che in entrambi gli Stati, conformemente alle disposizioni legali di ciascuno, il settore delle telecomunicazioni è coinvolto in un processo di liberalizzazione dei mercati finalizzato a una efficace concorrenza,
tenuto conto della situazione particolare del Liechtenstein prima e dopo l’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni,
animati dal desiderio di proseguire l’attuale cooperazione in materia di telecomunicazioni nonostante i sostanziali mutamenti avvenuti in questo settore,
hanno convenuto di concludere a questo scopo un accordo e hanno designato i loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti il presente accordo regola, in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, la cooperazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e il processo di transizione verso il libero mercato finalizzato a una efficace concorrenza.
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente accordo sono:
Su riserva dell’articolo 7, capoverso 5, il presente accordo stabilisce unicamente i diritti e i doveri tra le parti contraenti. I diritti e i doveri di imprese o di singoli individui derivanti dalle disposizioni di diritto interno, in particolare dalle concessioni, non sono presi in considerazione.
3. Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti, la cooperazione comprende in particolare le attività di:
a) elaborazione di misure di regolamentazione;
b) scambio d’informazioni sugli sviluppi in campo tecnico e regolativo sul piano nazionale e internazionale;
c) sorveglianza del mercato;
d) scambio d’informazioni sugli sviluppi del mercato;
e) scambio d’informazioni sulle relazioni internazionali delle due parti nel settore delle telecomunicazioni, comprese le rispettive posizioni in seno a forum e organizzazioni internazionali.
2. I dati trasmessi vengono conservati soltanto finché non è stato raggiunto l’obiettivo per il quale sono stati richiesti.
3. Le autorità di esecuzione si impegnano a registrare la trasmissione, il ricevimento e l’inoltro di dati e a proteggere da eventuali utilizzi abusivi i dati trasmessi adottando provvedimenti di natura tecnica e organizzativa.
4. Le autorità della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di protezione dei dati supervisionano il trattamento dei dati trasmessi.
5. Su richiesta della persona interessata, devono essere fornite informazioni circa i dati che la riguardano e il previsto loro utilizzo. Tale obbligo non si pone se l’interesse pubblico a non fornire tali informazioni prevale sull’interesse della persona interessata a ottenerle.
Il presente accordo è valido per una durata di tre anni. Una volta scaduto questo periodo, esso viene rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti per la fine dell’anno che precede la scadenza.
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1999.
In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, in duplice copia in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.
| Per il Consiglio federale svizzero: Hans Werder | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Principe Wolfgang von Liechtenstein |
|---|
Il principato del Liechtenstein gestisce autonomamente l’intero spettro delle frequenze nonché i diritti di utilizzo e le posizioni orbitali dei satelliti conformemente alle leggi e alle ordinanze del Principato e alle convenzioni internazionali. Sulla base del presente protocollo, l’UFCOM offre all’Ufficio delle comunicazioni (AK) sostegno tecnico e amministrativo nonché consulenza per la realizzazione della gestione delle frequenze nel Liechtenstein.
Ne è esclusa in particolare l’elaborazione della circolare informativa sulle frequenze internazionali dell’Ufficio delle radiocomunicazioni (BR) (Servizi Spaziali) (BR IFIC).
L’UFCOM mette a disposizione dell’AK, sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) elaborato per la Svizzera, una versione di piano di attribuzione delle frequenze specifica per il Liechtenstein (Frequency Allocation Plan, FAP), inclusi gli allegati, quali in particolare le prescrizioni di interfaccia.
L’UFCOM aggiorna periodicamente nel FAP, previe istruzioni dell’AK e consultazione con esso, le deroghe specifiche per il Liechtenstein.
I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono regolati dalle amministrazioni, se necessario attraverso un accordo amministrativo speciale. Quest’ultimo definisce in particolare i dettagli della forma e dell’entità del sostegno dell’UFCOM per l’elaborazione del FAP nonché delle procedure per l’aggiornamento del FAP da parte dell’UFCOM.
Nell’ambito delle procedure di coordinamento e di notifica, l’AK ha la possibilità di incaricare l’UFCOM di rappresentare gli interessi del Liechtenstein previe istruzioni e accordi (tipo e estensione delle competenze). Al termine delle procedure deve essere redatto un rapporto.
In caso di conflitto d’interessi tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera o in presenza di un consistente onere in termini di tempo e di denaro, l’UFCOM e l’AK si consultano a tempo debito al fine di trovare una soluzione di comune accordo.
Su incarico dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze in Liechtenstein ai fini della pianificazione e di un utilizzo delle frequenze libero da interferenze (analisi della qualità e localizzazione delle interferenze).
Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare l’ampiezza e il calendario delle misurazioni e le modalità di redazione del rapporto.
Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, secondo accordo con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato.
D’intesa con l’AK, l’UFCOM rappresenta e sostiene il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali finalizzati alla pianificazione radio (art. 6 dell’accordo). Si tratta in particolare di gruppi dell’UIT (settore delle radiocomunicazioni), di sottocomitati della CEPT per le frequenze (Electronic Communications Committee – ECC) nonché dell’ufficio indipendente della CEPT a Copenhagen (European Communications Office, ECO).
I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dalle amministrazioni tramite un accordo speciale che non richiede una forma particolare. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein.
Per i casi in cui è necessaria una procura, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.
Nel quadro delle leggi e ordinanze in vigore nel Liechtenstein, il Principato regola in piena autonomia la concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione menzionati nel punto 2 del presente protocollo. La regolamentazione relativa a tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione può tuttavia tenere conto delle leggi e ordinanze in vigore in Svizzera.
La cooperazione verte su determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione che richiedono un’assegnazione individuale delle frequenze.
Per l’applicazione del presente protocollo è stabilito un rapporto di cooperazione tra l’AK e l’UFCOM, che prevede in particolare l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’UFCOM per esaminare le domande di attribuzione delle frequenze.
In virtù delle disposizioni del punto 1, l’UFCOM si incarica di esaminare dal punto di vista tecnico e amministrativo le domande per la concessione di diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo provenienti dal Liechtenstein, secondo le stesse modalità adottate per la Svizzera, in particolare la redazione di descrizioni della rete. Eventuali indicazioni da parte delle autorità competenti del Liechtenstein verranno prese in considerazione di comune accordo.
La concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo nonché l’imposizione di tasse spetta all’AK conformemente alle leggi e ordinanze in vigore nel Principato.
Il controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo registrati per determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione spetta alle autorità competenti del Liechtenstein.
In caso di interferenze o di esercizio non conforme di tali diritti di utilizzo di determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione, le autorità competenti del Liechtenstein adottano le misure necessarie.
Su richiesta dell’AK, l’UFCOM fornisce consulenza e supporto alle autorità competenti del Liechtenstein. Se sono necessarie attività in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. Le autorità di esecuzione possono disciplinare in un accordo, il quale non deve avere una forma precisa, in particolare la portata e il calendario dei controlli nonché le modalità del di redazione del rapporto.
Su richiesta dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze utilizzate in Liechtenstein per analizzarne il corretto esercizio. Il coinvolgimento consiste in una consulenza e sostegno dell’AK nel singolo caso (se necessario in loco). Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.
Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare la portata e il calendario delle misurazioni nonché le modalità di redazione del rapporto.
Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.
La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»).
Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 19942tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più semplici.
Le parti constatano che il diritto dell’accordo doganale relativo alla messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 2014/53/UE4.
Conformemente al diritto dello SEE e alla legge del Principato del Liechtenstein del 22 marzo 19955in merito alla circolazione delle merci (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren) in combinato disposto con l’ordinanza del Principato del Liechtenstein del 19 settembre 20176relativa alla circolazione di impianti di radiocomunicazione nello Spazio economico europeo (Verordnung vom 19. September 2017 über den Verkehr mit Funkanlagen im Europäischen Wirtschaftsraum) nonché con il diritto dell’accordo doganale, l’AK è responsabile della sorveglianza della circolazione di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto dello SEE, il Principato del Liechtenstein ha applicato una regolamentazione in base alla quale possono essere messi a disposizione sul mercato tutti gli impianti di radiocomunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liechtenstein tutti gli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato in base al diritto dell’accordo doganale.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein nella creazione del sistema di valutazione della conformità degli impianti di radiocomunicazione come pure in questioni concernenti la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguardanti segnatamente:
L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armonizzate, se esistenti, o negli altri casi, sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.
L’UFCOM sostiene l’AK nella notifica, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE, delle specifiche delle interfacce radio alle autorità di vigilanza dell’AELS. L’AK valuta la possibilità di assolvere all’obbligo di notifica attraverso un rinvio diretto alle specifiche svizzere vigenti. L’UFCOM informa l’AK di ciascuna modifica apportata alle specifiche delle interfacce radio.
In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e di esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.
L’ordinanza svizzera del 25 novembre 20157sugli impianti di telecomunicazione (OIT) è stata recepita nell’allegato I del Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale) e l’applicabilità che ne deriva sul territorio del Principato del Liechtenstein è data dalla rispettiva versione in vigore.
L’AK è responsabile per la sorveglianza del mercato nel Principato del Liechtenstein e può incaricare l’UFCOM, in accordo con esso, di svolgere le relative attività nel quadro dell’OIT. In particolare, l’UFCOM può effettuare controlli di mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 1 OIT in combinato disposto con l’articolo 36 segg. OIT.
L’AK e l’UFCOM svolgono una volta all’anno, nel quarto trimestre, una seduta di coordinazione in cui vengono stabiliti i controlli (a campione) per l’anno successivo e in cui si informa in merito ai controlli effettuati durante l’anno. Se nel corso dell’anno si constata un’urgente necessità di agire, è convocata una seduta straordinaria.
L’UFCOM informa tempestivamente e in anticipo l’AK in merito allo svolgimento delle attività previste nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein.
Le decisioni dell’UFCOM nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein devono contenere una nota che indichi che la competenza dell’UFCOM deriva dal Trattato di unione doganale.
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano all’AK o alle autorità competenti del Liechtenstein. Il coinvolgimento dell’UFCOM avviene di comune accordo e su richiesta dell’AK. Esso consiste nella consulenza e sostegno dell’AK caso per caso, se necessario in loco. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.
L’UFCOM rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali per l’ambito degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo e riferisce regolarmente all’AK. Ciò riguarda in particolare il Comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni8e i suoi sottogruppi.
I dettagli della collaborazione sono disciplinati dalle amministrazioni in un accordo che non richiede una forma specifica. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein. Per i casi in cui è necessaria una delega, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.
L’UFCOM sostiene il Principato del Liechtenstein nell’adempimento degli obblighi in base all’Accordo del 2 maggio 19929sullo Spazio economico europeo, in particolare:
[RU 1979 25; 1995 3843; 1998 2533] ↩
RS 0.631.112.514.6 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’immissione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/2380, GU L 315 del 7.12.2022, pag. 30. ↩
LR-Nr.947.1 ↩
LR-Nr.947.102.181 ↩
RS 784.101.2 ↩
Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) ↩
LR-Nr.0.110 ↩
Regolamento (UE) N. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; versione secondo GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1. ↩