0.784.403.372•Scambio di lettere del 10 giugno/13 luglio 1994 fra la Svizzera e la Grecia concernenti i radioamatori
0.784.403.372Bilateral International Treaty27 ago 1994
Entrata in vigore il 27 agosto 1994
(Stato 27 agosto 1994)
Traduzione 1
| Il Ministro degli affari esteri | Atene, 13 luglio 1994 Signor Alfred Hohl Ambasciatore di Svizzera Atene |
|---|
Eccellenza,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 10 giugno 1994 concernente la proposta di concludere un accordo fra il Governo della Repubblica ellenica e il Governo svizzero allo scopo di autorizzare reciprocamente i radioamatori a utilizzare le proprie stazioni di radiocomunicazione. La Sua lettera ha il seguente tenore:
«Ho l’onore di informare Sua Eccellenza che il Governo svizzero propone di concludere un accordo fra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica ellenica allo scopo di autorizzare i radioamatori svizzeri e greci a istallare e a utilizzare le proprie stazioni di radiocomunicazione nell’altro Paese in vista di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi. Le condizioni dell’accordo sono le seguenti:
1. I radioamatori greci possono utilizzare la loro stazione radio sui territori della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein per un periodo di tre mesi al massimo, a condizione che siano titolari di una licenza di radioamatore valida, rilasciata dall’Amministrazione greca conformemente alla raccomandazione CEPT T/R 61-01. Non è richiesta alcuna licenza provvisoria. I radioamatori greci devono poter presentare alle autorità, qualora queste lo richiedano, la licenza che è stata loro rilasciata nel Paese d’origine.
Quando operano in Svizzera, i radioamatori greci devono anteporre al loro codice d’identificazione personale il prefisso HB9/. Nel Principato del Liechtenstein il prefisso è HB0/ (HB zero).
2. I radioamatori svizzeri e quelli del Principato del Liechtenstein titolari di una licenza di radioamatore valida, rilasciata dall’Amministrazione elvetica conformemente alla raccomandazione CEPT T/R 61-01, possono utilizzare la loro stazione radio in Grecia per un periodo di tre mesi al massimo senza che sia richiesta una licenza provvisoria. I radioamatori svizzeri devono poter presentare alle autorità, qualora queste lo richiedano, la licenza che è stata loro rilasciata nel Paese d’origine.
Quando è utilizzata sul territorio greco, la stazione radio dev’essere identificata mediante un prefisso nell’ordine qui indicato a) prefisso SV
suffisso P in caso di utilizzazione portatile, o
suffisso MM in caso di utilizzazione marittima mobile.
3. I radioamatori che utilizzano la loro stazione radio sul territorio del Paese che li ospita sottostanno alle leggi e ai regolamenti ivi vigenti.
4. I cittadini greci residenti in Svizzera e i cittadini svizzeri residenti in Grecia possono richiedere una licenza definitiva presso l’Amministrazione del Paese in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese in questione.
5. Il presente accordo di reciprocità rimane in vigore 60 giorni oltre la data in cui una delle due Parti contraenti notifica per scritto all’altra Parte che intende denunciare l’accordo.
Se il Governo della Repubblica ellenica accetta quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo della Repubblica ellenica costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore 45 giorni dopo la data della risposta.»
Ho l’onore di confermare che il Governo della Repubblica ellenica accetta quanto precede e che questa lettera e la presente lettera di risposta costituiscono un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore 45 giorni dopo la data della presente.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Karolos Papoulias |
|---|
Traduzione dal testo originale inglese. ↩
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