0.784.405.1•Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
0.784.405.1Multilateral International Treaty1 mar 2002
Concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 20002
Accettato dalla Svizzera il 1° ottobre 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° marzo 20023
(Stato 29 ottobre 2013)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati partecipanti alla
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma
a Strasburgo il 5 maggio 1989*4* (qui di seguito denominata «la Convenzione»),
congratulandosi per il fatto che l’ampliamento del Consiglio d’Europa dal 1989 ha portato allo sviluppo e all’attuazione a livello paneuropeo del quadro giuridico stabilito dalla Convenzione;
considerando gli importanti sviluppi tecnici ed economici nel campo della radiodiffusione televisiva come pure il sorgere di nuovi servizi di comunicazione in Europa dopo d’adozione della Convenzione nel 1989;
consapevoli che tali sviluppi necessitano la revisione delle disposizioni della Convenzione;
considerando in questo contesto l’adozione, in seno alla Comunità europea, della Direttiva 97/36/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (qui di seguito denominata «la Direttiva»);
considerando che è necessario nonché urgente emendare alcune disposizioni della Convenzione, affinché vi sia coerenza tra questo strumento e la Direttiva per quanto concerne la televisione transfrontaliera, come è stato sottolineato nella Dichiarazione sui media in una società democratica adottata dai Ministri degli Stati partecipanti alla 4aConferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa (Praga, 7–8 dicembre 1994) come pure nella Dichiarazione politica della 5aConferenza ministeriale europea (Tessalonica, 11–12 dicembre 1997);
desiderosi di sviluppare i principi consacrati nelle Raccomandazioni sulla messa a punto di strategie di lotta contro il tabacco, l’abuso di alcolici e la tossicodipendenza in cooperazione con i «creatori di opinioni» e i media, sul diritto agli estratti di avvenimenti di grande importanza che sono oggetto di diritti d’esclusiva per la radiodiffusione televisiva in un contesto transfrontaliero e sulla rappresentazione della violenza nei media elettronici, che sono state adottate in seno al Consiglio d’Europa dall’adozione della Convenzione,
hanno stabilito quanto segue:
Nella versione francese la parola «juridiction» all’articolo 8 paragrafo 1 e all’articolo 16 paragrafo 2 lettera a è stata sostituita con la parola «compétence». (Nella versione italiana la parola «giurisdizione» all’articolo 8 paragrafo 1 e all’articolo 16 paragrafo 2 capoverso a è stata sostituita con la parola «competenza»).
Nella versione inglese, all’articolo 15 paragrafi 3 e 4, la parola «advertisements» è stata sostituita con la parola «advertising».
La definizione di «radiotrasmettitore» di cui all’articolo 2 capoverso c ha il seguente tenore: «c. ‹Radiotrasmettitore› indica la persona fisica o giuridica responsabile dal punto di vista editoriale dell’elaborazione di servizi di programmi televisivi destinati alla ricezione del pubblico in generale e che trasmette o fa trasmettere da un terzo questi ultimi nella loro interezza e senza alcuna modifica;»
La definizione di «pubblicità» di cui all’articolo 2 capoverso f ha il seguente tenore: «f. ‹Pubblicità› indica ogni annuncio pubblico trasmesso dietro rimunerazione o altro compenso similare o con uno scopo autopromozionale, al fine di incentivare la vendita, l’acquisto o la locazione di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un’idea o di produrre qualche altro effetto desiderato dall’inserzionista o dal radiotrasmettitore stesso;»
All’articolo 2 viene aggiunto un nuovo capoverso g, il cui tenore è il seguente: «g. ‹Televendita› designa la trasmissione di offerte dirette al pubblico al fine di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;»
L’articolo 2 capoverso g della versione originale diventa l’articolo 2 capoverso h.
Il nuovo tenore dell’articolo 5 è il seguente:
«Art. 5Obblighi delle Parti trasmittenti
L’articolo 8 ha il tenore seguente:
«Art. 8Diritto di risposta
Il nuovo tenore dell’articolo 9 è il seguente:
«Art. 9Accesso del pubblico all’informazione
Ogni Parte esamina e, se necessario, adotta misure giuridiche quali l’introduzione del diritto ad estratti di avvenimenti di grande interesse per il pubblico, al fine di evitare che il diritto del pubblico all’informazione venga rimesso in causa dall’esercizio, da parte di un radiotrasmettitore di sua competenza, di diritti esclusivi di trasmissione o ritrasmissione, ai sensi dell’articolo 3, di un tale avvenimento.»
Viene aggiunto un nuovo articolo 9bis, il cui tenore è il seguente:
«Art. 9bisAccesso del pubblicoagliavvenimenti di grande importanza
Le misure che si riferiscono a questo paragrafo si applicano unicamente agli avvenimenti pubblicati dal Comitato permanente nella lista annuale menzionata al paragrafo 3 e ai diritti di esclusiva acquisiti dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo di emendamento.
3. Una volta all’anno, il Comitato permanente:
L’articolo 10 paragrafo 1 ha il tenore seguente:
« 1. Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appropriati, affinché il radiotrasmettitore di sua competenza riservi alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità, a servizi di teletext o alla televendita. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radiotrasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazione, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.»
L’articolo 10 paragrafo 4 ha il tenore seguente:
«4. Le Parti si assicurano che il radiotrasmettitore che dipende da loro trasmetta opere cinematografiche solo dopo le scadenze convenute con gli aventi diritto.»
Viene aggiunto un nuovo articolo 10bis, il cui tenore è il seguente:
«Art. 10bisPluralismodei media
Nello spirito di cooperazione e di mutua assistenza che anima la presente Convenzione, le Parti si sforzano di evitare che i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi un radiotrasmettitore o da altre persone fisiche o giuridiche di loro competenza, ai sensi dell’articolo 3, mettano in pericolo il pluralismo dei media.»
Il titolo del capitolo III è stato riformulato come segue:
«Pubblicità e televendita»
L’articolo 11 ha il tenore seguente:
« 1. Ogni pubblicità e ogni televendita deve essere leale ed onesta. 2. La pubblicità e la televendita non devono essere fallaci né ledere gli interessi dei consumatori. 3. La pubblicità e la televendita destinate ai bambini e che fanno appello a bambini non devono pregiudicare gli interessi di quest’ultimi, ma tenere conto della loro particolare sensibilità. 4. La televendita non deve incitare i minorenni a concludere contratti per la vendita o la locazione di beni o di servizi. 5. L’inserzionista non deve esercitare alcuna influenza editoriale sul contenuto dei programmi.»
L’articolo 12 ha il tenore seguente:
«Art. 12Durata
L’articolo 13 ha il tenore seguente:
«Art. 13Forma e presentazione
Il nuovo tenore dell’articolo 14 è il seguente:
«Art. 14Inserimento della pubblicità e della televendita
Il titolo dell’articolo 15 e i paragrafi 1–2 lettera a di tale articolo hanno il tenore seguente:
«Art. 15Pubblicità e televendita di prodotti determinati
Nella versione francese, l’articolo 15 paragrafo 2 capoversi b-e hanno il seguente tenore:
«b. ils ne doivent pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile; (non devono associare il consumo dell’alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica);
All’articolo 15 viene aggiunto un nuovo paragrafo 5, il cui tenore è il seguente:
«5. È vietata la televendita per i farmaci e le terapie mediche.»
L’articolo 16 ha il tenore seguente:
«Art. 16Pubblicità e televendita rivolte specificamente ad una sola Parte
L’articolo 18 paragrafo 1 ha il tenore seguente:
«1. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità o televendita sono vietate in virtù dell’articolo 15.»
All’articolo 18 viene aggiunto un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente:
«2. Le aziende che, tra le varie attività, si occupano della fabbricazione o della vendita di farmaci o di terapie mediche, possono sponsorizzare dei programmi a condizione che esse si limitino alla promozione del nome o dell’immagine dell’azienda, senza fare la promozione di farmaci o di terapie mediche specifiche disponibili solo dietro prescrizione medica nella Parte trasmittente.»
L’articolo 18 paragrafo 2 della versione originale diventa l’articolo 18 paragrafo 3.
Viene aggiunto un nuovo capitolo IVbis, il cui tenore è il seguente:
«Capitolo IV bis :
Servizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime
o alla televendita
Art. 18bisServizi di programmi dedicati esclusivamente alle anteprime
Art. 18terServizi di programmi dedicati esclusivamente alla televendita
L’ultima frase dell’articolo 20 paragrafo 4 viene soppressa e l’articolo 20 paragrafo 7 ha il tenore seguente:
«7. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9bisparagrafo 3 lettera b e all’articolo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.»
L’articolo 21 viene completato come segue:
«f) esprimere un parere sugli abusi del diritto in applicazione dell’articolo 24bisparagrafo 2 lettera c.
2. Inoltre il Comitato permanente:
All’articolo 23 vengono aggiunti due nuovi paragrafi 5 e 6, il cui tenore è il seguente:
«5. Tuttavia, dopo aver consultato il Comitato permanente, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all’accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convezione che ha notificato l’obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 6. Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, né uno Stato né la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nel contempo tale emendamento.»
Viene aggiunto un nuovo articolo 24bis, il cui tenore è il seguente:
«Art. 24bisAbusi addotti dei diritti conferiti dalla presente Convenzione
L’articolo 28 ha il tenore seguente:
«Art. 28Rapporti tra la Convenzione e il diritto interno delle Parti
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire alle Parti di applicare regole più restrittive o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione ai servizi di programmi trasmessi da radiotrasmettitori di loro competenza, ai sensi dell’articolo 5.»
L’articolo 32 paragrafo 1 ha il tenore seguente:
«1. Al momento della firma o al momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio, solo nella misura in cui essa non sia conforme alla sua legislazione nazionale, dei servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le regole previste all’articolo 15 paragrafo 2 della presente Convenzione;
Altre riserve non sono ammesse.»
All’articolo 20 paragrafo 2, all’articolo 23 paragrafo 2, all’articolo 27 paragrafo 1, all’articolo 29 paragrafo 1 e 4, all’articolo 34 e nella formula finale, il temine «Comunità economica europea» viene sostituito con il termine «Comunità europea».
Il presente Protocollo è aperto all’accettazione degli Stati partecipanti alla Convenzione. Non sono ammesse riserve.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti Convenzione e alla Comunità europea:
Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 1998, in francese ed in inglese, e aperto all’accettazione il 1° dicembre 1998. I due testi, facenti ugualmente fede, saranno depositati in un solo esemplare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione e alla Comunità europea.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albaniaa | 27 aprile | 2005 | 1° settembre | 2005 | |
| Austriaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Bulgaria | 15 marzo | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Cipro | 24 febbraio | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Croaziaa | 12 dicembre | 2001 | 1° aprile | 2002 | |
| Estonia | 24 gennaio | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Finlandiaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Franciab | 5 febbraio | 2002 | 1° marzo | 2002 | |
| Germaniaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Italiaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Lettoniaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Liechtenstein | 12 luglio | 1999 | 1° marzo | 2002 | |
| Lituania | 27 settembre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Maltaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Norvegiaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Poloniaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Regno Unitoa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| San Marinoa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Santa Sedea | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Slovacchiaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Slovenia | 29 luglio | 1999 | 1° marzo | 2002 | |
| Spagnaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Svizzeraa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Turchiaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| Ucraina | 26 marzo | 2009 | 1° luglio | 2009 | |
| Ungheriaa | 1° ottobre | 2000 | 1° marzo | 2002 | |
| a | Accettazione tacita. | ||||
| b | Obiezione, vedi qui appresso. |
Francia
Conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 del Protocollo, la Francia fa obiezione all’entrata in vigore automatica del Protocollo.
Infatti, la ratifica del Protocollo richiede l’autorizzazione del Parlamento in applicazione dell’articolo 53 della costituzione francese. La Francia non è dunque in grado di accettare l’entrata in vigore automatica del Protocollo allo spirare di un periodo di due anni dopo la sua apertura all’accettazione, ossia il 1° ottobre 2000, nella misura in cui le procedure interne avviate a tal fine non siano state ancora ultimate.
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