0.784.601•Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti
0.784.601Multilateral International Treaty12 feb 1973
Conchiuso a Washington il 20 agosto 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1972^1^
Strumento di ratificazione depositato il 27 luglio 1972
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 febbraio 1973
Emendamento adottato il 17 novembre 2000 ed entrato in vigore per la Svizzera
il 30 novembre 20042
(Stato 27 maggio 2024)
Preambolo
Gli Stati partecipi del presente accordo
richiamando il principio enunciato nella risoluzione numero 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo il quale occorre che tutte le Nazioni siano poste in grado, non appena possibile, di comunicare via satellite su base mondiale non discriminatoria;
considerando i pertinenti disposti del Trattato sui principi disciplinanti le attività degli Stati in materia di esplorazione e di impiego dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti^3^e, in particolare, l’articolo I recitante che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi;
riconoscendo che, conformemente al suo scopo iniziale, l’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha istituito un sistema mondiale via satellite volto a fornire servizi di telecomunicazione a tutte le regioni del mondo che ha contribuito alla pace e all’intesa mondiale;
tenendo conto del fatto che la 24asessione dell’Assemblea dei partecipanti dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha deciso di procedere a una ristrutturazione e a una privatizzazione creando una società di diritto privato sotto la vigilanza di un’organizzazione intergovernativa;
constatando che, a causa dell’aumento della concorrenza nel settore della fornitura di servizi di telecomunicazione, si è reso necessario il trasferimento del sistema spaziale dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti alla Società definita al paragrafo d dell’articolo I del presente accordo affinché il sistema spaziale continui ad essere utilizzato in modo commercialmente valido;
mirando a fare in modo che la Società rispetti i principi fondamentali enunciati all’articolo III del presente accordo e fornisca, su base commerciale, il settore spaziale necessario a servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali d’alta qualità e di grande affidabilità;
avendo stabilito che per garantire che la Società rispetti costantemente i principi fondamentali è necessaria un’organizzazione intergovernativa di vigilanza della quale ogni Stato membro delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale di telecomunicazione possa diventare membro,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente accordo:
Tenendo conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni via satellite, qui di seguito denominata «ITSO».
a. Tenuto conto dell’istituzione della Società, lo scopo principale dell’ITSO è garantire, mediante l’Accordo di servizi pubblici, che la Società fornisca su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali.
ii. fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali;
iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.
Sono assimilati ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali per l’applicazione dell’articolo III:
L’ITSO adotta tutte le misure appropriate, compresa la conclusione dell’Accordo di servizi pubblici, per vigilare sull’esecuzione da parte della Società dei principi fondamentali, in particolare il principio d’accesso non discriminatorio al sistema della Società per i servizi pubblici di telecomunicazione esistenti e futuri offerti dalla Società se la capacità del settore spaziale è disponibile su base commerciale.
ii. di stipulare contratti;
iii. di acquistare beni e di disporne;
iv. di stare in giudizio.
b. Ciascuna Parte prende i provvedimenti che si impongono nel quadro della sua giurisdizione per dare effetto ai disposti del presente articolo in funzione del suo proprio diritto.
a. L’ITSO sarà finanziata per il periodo di dodici anni sancito dall’articolo XXI grazie ad alcuni attivi finanziari che conserverà al momento del trasferimento del sistema spaziale dell’ITSO alla Società.
b. Se continua ad esistere al di là di questi dodici anni, l’ITSO ottiene un finanziamento attraverso l’Accordo di servizi pubblici.
L’ITSO comprende gli organi seguenti:
a. L’Assemblea dei partecipanti è composta di tutte le Parti ed è organo supremo dell' ITSO.
b. L’Assemblea dei partecipanti tratta la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’ITSO.
ii. fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali;
iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.
ii. esamina e pronuncia decisioni relative alle proposte di emendamento del presente accordo conformemente all’articolo XV del presente accordo;
iii. nomina e revoca il direttore generale conformemente all’articolo X;
iv. esamina i rapporti presentati dal direttore generale relativi al rispetto dei principi fondamentali da parte della Società e decide in merito a tali rapporti;
v. esamina e, se lo ritiene necessario, prende decisioni in merito alle raccomandazioni del direttore generale;
vi. adotta, in virtù delle disposizioni del paragrafo b dell’articolo XIV del presente accordo, le decisioni concernenti il recesso di una Parte dall’ITSO;
vii. adotta le decisioni sulle questioni relative alle relazioni ufficiali tra l’ITSO e gli Stati, partecipi o no al presente accordo, o gli enti internazionali;
viii. esamina i reclami inoltrati dalle Parti;
ix. esamina le questioni relative al patrimonio comune delle Parti;
x. pronuncia le decisioni relative all’autorizzazione di cui al paragrafo b dell’articolo IV del presente accordo;
xi. esamina e approva il bilancio dell’ITSO per il periodo deciso dall’Assemblea dei partecipanti;
xii. prende le decisioni necessarie in materia di spese impreviste non iscritte al bilancio approvato;
xiii. nomina un commissario ai conti per esaminare le spese e i conti dell’ITSO;
xiv. sceglie i giurisperiti menzionati all’articolo 3 dell’allegato A del presente accordo;
xv. determina le condizioni in cui il direttore generale può aprire una procedura d’arbitrato nei confronti della Società in virtù dell’Accordo di servizi pubblici;
xvi. decide sugli emendamenti proposti all’Accordo di servizi pubblici;
xvii. esercita qualunque altra funzione di sua competenza in virtù di qualsiasi altro articolo del presente accordo.
e. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, la prima volta al più tardi dodici mesi dopo il trasferimento del sistema spaziale dell’ITSO alla Società. Oltre alle sessioni ordinarie, l’Assemblea dei partecipanti può indire sessioni straordinarie, che possono essere convocate sia su domanda dell’Organo esecutivo in virtù delle disposizioni del paragrafo k dell’articolo X, sia su richiesta scritta di una o più Parti inviata al direttore generale precisando l’oggetto della riunione con riserva di accettazione di almeno un terzo delle Parti, comprese quelle che hanno presentato la richiesta. L’Assemblea dei partecipanti definisce le condizioni in cui il direttore generale può indire una sessione straordinaria dell’Assemblea dei partecipanti.
f. Per ogni sessione dell’Assemblea dei partecipanti, il numero legale è costituito dai rappresentanti della maggioranza delle Parti. Ogni decisione su questione materiale è adottata mediante voto affermativo emesso da almeno i due terzi delle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Ogni decisione su questione procedurale è adottata mediante voto affermativo emesso dalla maggioranza semplice delle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Ogni vertenza circa il carattere materiale e procedurale è regolata mediante voto emesso a maggioranza semplice dalle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Le Parti possono votare per procura o in altro modo ritenuto appropriato dall’Assemblea dei partecipanti e ricevono le informazioni necessarie con sufficiente anticipo prima della sessione dell’Assemblea dei partecipanti.
g. Per ogni sessione dell’Assemblea dei partecipanti, ogni Parte dispone di un voto.
h. L’Assemblea dei partecipanti stabilisce il proprio regolamento interno includente segnatamente dei disposti sull’elezione del presidente e degli altri membri dell’ufficio presidenziale come pure delle disposizioni relative alla partecipazione e al voto.
i. Ogni Parte assume le proprie spese di rappresentanza per le riunioni dell’Assemblea dei partecipanti; le spese comuni invece cadono sotto la rubrica «spese amministrative dell' ITSO.
a. L’Organo esecutivo è diretto dal direttore generale il quale è direttamente responsabile davanti all’Assemblea dei partecipanti.
ii. opera conformemente alle direttive e alle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti;
iii. è nominato dall’Assemblea dei partecipanti per un mandato di quattro anni o per qualsiasi altro periodo deciso dall’Assemblea dei partecipanti. Può essere dimesso dalle sue funzioni con decisione motivata dell’Assemblea dei partecipanti. Nessun direttore generale è nominato per più di otto anni.
c. I principali criteri su cui basarsi per la nomina del direttore generale e per l’assunzione di altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono essere di natura tale da assicurare il massimo grado d’integrità, competenza ed efficacia, tenendo conto degli eventuali vantaggi di un’assunzione e di un impiego su base regionale e geograficamente diversificata. Il direttore generale e gli altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilità nei confronti dell’ITSO.
d. Con riserva delle direttive e delle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti, il direttore generale determina la struttura, gli effettivi e le modalità tipo d’impiego dei dirigenti e degli impiegati e nomina il personale dell’Organo esecutivo. Il direttore generale può scegliere esperti di fiducia e altri consulenti dell’Organo esecutivo.
e. Il direttore generale controlla il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali.
ii. esamina le decisioni prese dalla Società in merito alle domande d’ammissibilità a concludere un contratto LCO;
iii. aiuta i clienti LCO a comporre le loro vertenze con la Società fornendo servizi di conciliazione;
iv. se un cliente LCO decide d’intentare una procedura d’arbitrato contro la Società, lo consiglia riguardo alla scelta degli esperti di fiducia e degli arbitri.
g. Il direttore generale rende conto alle Parti delle questioni menzionate ai paragrafi d–f.
h. In applicazione delle modalità che saranno stabilite dall’Assemblea dei partecipanti, il direttore generale può intentare una procedura d’arbitrato contro la Società in virtù dell’accordo di servizi pubblici.
i. l direttore generale tratta con la Società conformemente all’accordo di servizi pubblici.
j. Il direttore generale, a nome dell’ITSO, esamina tutte le questioni riguardanti il patrimonio comune delle Parti e comunica i pareri delle Parti alla (alle) Amministrazione(i) notificatrice(i).
k. Se il direttore generale ritiene che il fatto che una Parte non abbia preso misure conformemente al paragrafo c dell’articolo XI causi un pregiudizio alla capacità della Società di rispettare i principi fondamentali, il direttore generale contatta detta Parte per trovare una soluzione a tale situazione e può, conformemente alle condizioni definite dall’Assemblea dei partecipanti e sancite al paragrafo e dell’articolo IX, convocare una sessione straordinaria dell’Assemblea dei partecipanti.
l. L’Assemblea dei partecipanti designa un alto funzionario dell’Organo esecutivo affinché assuma le funzioni di direttore generale interinale qualora il direttore generale sia assente, sia nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni o il suo posto sia vacante. Il direttore generale interinale detiene le competenze attribuite al direttore generale in virtù del presente accordo. In caso di vacanza, il direttore generale interinale assume le funzioni sino all’insediamento di un direttore generale nominato e confermato, nei termini più brevi, conformemente al comma iii del paragrafo b del presente articolo.
a. Le Parti esercitano i loro diritti ed eseguiscono i loro obblighi, derivanti dall’accordo, in modo da rispettare pienamente e da promuovere i principi enunciati nel preambolo, nei principi fondamentali di cui all’articolo III e nelle disposizioni del medesimo.
b. Le Parti sono autorizzate ad assistere e a partecipare alle conferenze e riunioni, in cui sono legittimamente rappresentate, conformemente ai disposti del presente accordo, nonché ad ogni altra riunione organizzata dall' ITSO o tenuta sotto i suoi auspici, giusta i disposti presi dall' ITSO per dette adunanze, indipendentemente dal luogo ove si tengono. L’Organo esecutivo, conferendo con la Parte invitante, provvede a che i disposti previsti per ogni conferenza o riunione comportino una clausola relativa all’ammissione nel Paese invitante e al soggiorno in esso, per tutta la durata della conferenza o della riunione, dei rappresentanti di tutte le Parti che hanno diritto di assistervi.
c. Le Parti adottano, in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza, in virtù della procedura nazionale applicabile e degli accordi internazionali pertinenti di cui sono partecipi, le misure necessarie affinché la Società possa rispettare i principi fondamentali.
a. Le Parti dell’ITSO conservano le posizioni orbitali e le assegnazioni delle frequenze in corso di coordinamento o di registrazione a nome delle Parti presso l’UIT, fino a che l’(le) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e) notifichi(no) al depositario che ha(hanno) approvato, accettato o ratificato il presente accordo. Le Parti scelgono tra i membri dell’ITSO una Parte incaricata di rappresentare tutti i partecipanti all’ITSO presso l’UIT durante il periodo in cui le Parti dell’ITSO conservano tali assegnazioni.
b. Quando riceve la notifica dal depositario dell’approvazione, accettazione o ratifica del presente accordo da una Parte scelta dall’Assemblea dei partecipanti in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società, la Parte, scelta in virtù del paragrafo a per rappresentare l’insieme delle Parti durante il periodo in cui l’ITSO conserva le assegnazioni, trasferisce dette assegnazioni all’(alle) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e).
ii.8 nel caso in cui la società o qualsiasi altra entità futura che utilizza le assegnazioni di frequenze appartenenti al patrimonio comune rinuncia a detta assegnazione (o a dette assegnazioni), utilizza quest’ultima (o queste ultime) in maniera diversa da quanto è stipulato nel presente Accordo o dichiara fallimento, le Amministrazioni notificatrici autorizzano l’utilizzo di detta assegnazione (o dette assegnazioni) di frequenze solo da parte delle entità che hanno firmato un Accordo di servizi pubblici, in modo che l’ITSO possa assicurarsi che le entità interessate rispettino i principi fondamentali.
d. Indipendentemente da tutte le altre disposizioni del presente accordo, se una Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società cessa di essere membro dell’ITSO conformemente all’articolo XIV, detta Parte è legata da tutte le disposizioni pertinenti del presente accordo e del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT e vi è sottoposta finché le assegnazioni di frequenze non sono trasferite a un’altra Parte conformemente alle procedure dell’UIT.
ii. domanda il parere del direttore generale, a nome dell’ITSO, in merito alle misure necessarie per instaurare il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali;
iii. lavora con il direttore generale, a nome dell’ITSO, sulle potenziali attività dell’(delle) Amministrazione(i) notificatrice(i) per allargare l’accesso ai Paesi dipendenti;
iv. notifica e consulta il direttore generale in merito ai coordinamenti di sistemi satellitari presso l’UIT effettuati a nome della Società per garantire il mantenimento della connessione mondiale e del servizio agli utenti dipendenti;
v. effettua consultazioni con l’UIT sui bisogni degli utenti dipendenti in materia di telecomunicazioni via satellite.
a. La sede dell’ITSO è in Washington, D.C., salvo che l’Assemblea dei partecipanti decida altrimenti.
b. Nel quadro delle attività autorizzate dall’accordo, l’ITSO e i suoi beni vanno esenti, in tutti gli Stati partecipi, da qualsiasi imposta nazionale sul reddito ed imposta diretta nazionale sul patrimonio. Ogni Parte si obbliga ad agire del proprio meglio per far accordare, conformemente alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni d’imposta sul reddito e sul patrimonio, auspicabile dal profilo del carattere specifico dell’ITSO.
c. Ogni Parte, diversa da quella di sede, o, secondo il caso, la Parte di sede, concede, conformemente al protocollo o all’accordo di sede di cui nel presente paragrafo, i privilegi, le esenzioni e le immunità che tornino necessarie all’ITSO, ai suoi dirigenti e alle altre categorie del suo personale, specificate nel detto protocollo e nel detto accordo di sede, alle Parti o ai loro rappresentanti. In particolare, ogni Parte concede alle predette persone, nella misura e nei casi che saranno previsti dall’accordo di sede e dal protocollo di cui nel presente paragrafo, l’immunità di giurisdizione per atti, scritti e giudizi, compiuti, redatti o formulati nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La Parte di sede dell’ITSO conclude, non appena possibile, un accordo di sede con l’ITSO concernente i privilegi, le esenzioni e le immunità. Le altre Parti concludono, non appena possibile, un protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni e alle immunità. L’accordo di sede e il protocollo sono indipendenti dall’accordo e ciascuno prevede le proprie condizioni di scadenza.
a. i. Ogni Parte può ritirarsi volontariamente dall’ITSO. La Parte recedente notifica per iscritto la propria decisione al depositario. ii. La notifica della decisione di recesso di una Parte giusta i disposti del comma i del presente paragrafo è trasmessa dal depositario a tutte le Parti e all’Organo esecutivo. iii. Con riserva dei disposti del paragrafo d dell’articolo XII, il recesso volontario, notificato giusta i disposti del comma i del presente paragrafo, prende effetto, e il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte recedente tre mesi dopo la data di ricezione della notifica. b. i. Qualora una Parte sembri aver disatteso uno degli obblighi che le incombono giusta il presente accordo, l’Assemblea dei partecipanti, su notifica o autonomamente, ed esaminate le osservazioni presentate da detta Parte, può, ove constati effettivamente una mancanza, decidere che la Parte è considerata recedente dall’ITSO. A contare dalla data di tale decisione, il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte in questione. L’Assemblea dei partecipanti può essere convocata a tale scopo in sessione straordinaria. ii. Qualora l’Assemblea dei partecipanti decida che una Parte è considerata recedente dall’ITSO conformemente ai disposti del comma i del presente paragrafo, l’Organo esecutivo ne informa il depositario, il quale trasmette la notifica a tutte le Parti.
c. Non appena il depositario o l’Organo esecutivo, a seconda del caso, ha ricevuto la notifica di una decisione di recesso, conformemente ai disposti del paragrafo a comma i del presente articolo, la Parte notificante cessa di potersi prevalere di ogni diritto di rappresentanza e di voto in seno all’Assemblea dei partecipanti e non assume più doveri o responsabilità dopo la ricezione della notifica.
d. Se l’Assemblea dei partecipanti decide, conformemente al paragrafo b del presente articolo, che una Parte è considerata recedente dall’ITSO, la Parte non assume più doveri o responsabilità dopo detta decisione.
e. Nessuna Parte è tenuta a ritirarsi dall’ITSO per conseguenza diretta di una modifica dei suoi rapporti statutari con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
a. Ogni Parte può proporre degli emendamenti al presente accordo. Le proposte d’emendamento sono trasmesse all’Organo esecutivo, il quale le distribuisce, nei termini più brevi, a tutte le Parti.
b. L’Assemblea dei partecipanti esamina la proposta d’emendamento nella sua sessione ordinaria, successiva alla distribuzione della proposta ad opera dell’Organo esecutivo, oppure in una sessione straordinaria convocata anteriormente, giusta l’articolo IX dell’accordo, con riserva che la proposta d’emendamento sia distribuita dall’Organo esecutivo novanta giorni almeno prima della data d’apertura della sessione. L’Assemblea dei partecipanti esamina tutte le opinioni e raccomandazioni concernenti la proposta d’emendamento trasmessele dalla Riunione dei firmatari o dal Consiglio dei governatori.
c. L’Assemblea dei partecipanti delibera su ogni proposta d’emendamento, giusta le regole del quorum e del voto sancite nell’articolo IX dell’accordo. Essa può modificare ogni proposta d’emendamento distribuita giusta il paragrafo b del presente articolo, e prendere una decisione su qualsiasi proposta d’emendamento che non sia stata distribuita in conformità con detto paragrafo ma che concerna direttamente una proposta d’emendamento così distribuita.
d. Un emendamento approvato dall’Assemblea dei partecipanti entra in vigore, giusta i disposti del paragrafo e del presente articolo, non appena il depositario ha ricevuto la notifica d’approvazione, d’accettazione o di ratifica da parte dei due terzi degli Stati che erano parti all’accordo allorché l’emendamento veniva approvato dall’Assemblea dei partecipanti.
e. Il depositario, subito dopo la ricezione, notifica a tutte le Parti le accettazioni, le approvazioni e le ratifiche necessarie, in virtù del paragrafo d del presente articolo, per l’entrata in vigore di un emendamento. Novanta giorni dopo la data della notifica, l’emendamento entra in vigore verso tutte le Parti, comprese quelle che non l’hanno accettato, approvato o ratificato ma che non si sono ritirate dall’ITSO.
f. Nonostante i paragrafi d e e del presente articolo, nessun emendamento entra in vigore meno di otto mesi o più di diciotto mesi dopo la data della sua approvazione ad opera dell’Assemblea dei partecipanti.^9^
a. Ogni controversia giuridica tra le Parti o tra l’ITSO e una o più Parti, concernente i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, è sottoposta ad arbitrato, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole, giusta l’allegato A dell’accordo.
b. Ogni controversia giuridica concernente i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, tra una Parte e uno Stato recesso, o tra l’ITSO e uno Stato recesso insorta dopo la recessione, è sottoposta ad arbitrato, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole. L’arbitrato va effettuato giusta l’allegato A dell’accordo, se lo Stato recesso vi acconsente. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo che la vertenza è stata deferita al tribunale arbitrale giusta il paragrafo a del presente articolo, la procedura arbitrale va comunque portata a termine.
c. Ogni controversia giuridica derivante da accordi tra l’ITSO e una Parte, qualunque essa sia, sottostà alle norme sul componimento delle controversie sancite in detti accordi. In assenza di tali norme e se non sono componibili altrimenti, le controversie possono essere sottoposte ad arbitrato giusta l’allegato A dell’accordo, se le parti alla controversia vi acconsentono.
ii. del Governo di ogni altro Stato membro delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale delle comunicazioni.
b. Ciascun Governo può firmare il presente accordo senza che questa sua firma sia sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure corredando la firma di una dichiarazione indicante che essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
c. Qualunque Stato, di cui nel paragrafo a del presente articolo, può, ove l’accordo più non sia aperto alle firme, aderire al medesimo.
d. Nessuna riserva può essere fatta al presente accordo.
a. Il presente accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che lo avranno firmato, senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, oppure sessanta giorni dopo che l’avranno ratificato, accettato, approvato o vi avranno aderito i due terzi degli Stati che partecipavano all’accordo provvisorio il giorno in cui il presente accordo è stato aperto alla firma purché questi due terzi includano Parti all’accordo provvisorio che detenevano almeno i due terzi delle quote in virtù dell’accordo speciale.
Indipendentemente dai disposti di cui sopra, l’accordo non entra in vigore in nessun caso prima di otto mesi o dopo diciotto mesi dalla data in cui è stato aperto alla firma.
b. Allorché uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione è depositato da uno Stato, dopo la data di entrata in vigore dell’accordo giusta il paragrafo a del presente articolo, l’Accordo stesso entra in vigore verso detto Stato alla data del deposito.
ii. sia scorso un termine di due anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, qualora questo non sia stato ratificato, accettato o approvato dal detto Governo;
iii. sia non appena il detto Governo abbia notificato, prima della scadenza del termine qui innanzi, la propria decisione di non ratificare, accettare, né approvare l’accordo.
Qualora l’applicazione provvisoria cessi in virtù del comma ii o del comma iii del presente paragrafo, subentrano i disposti del paragrafo c dell’articolo XIV dell’accordo a disciplinare i diritti e gli obblighi della Parte.
d. Alla sua entrata in vigore, l’accordo surroga l’accordo provvisorio e vi mette fine.
a. Sono lingue ufficiali e di lavoro dell’ITSO l’inglese, lo spagnolo e il francese.
b. Il regolamento interno dell’Organo esecutivo deve prevedere la distribuzione rapida, a tutte le Parti, degli esemplari dei documenti dell’ITSO, conformemente alle loro domande.
c. Giusta i disposti della risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Organo esecutivo, mediante rapporti annuali, informa delle attività dell’ITSO il Segretario generale dell’ONU e gli Istituti specializzati interessati.
a. Il Governo degli Stati Uniti d’America è depositario dell’accordo, onde presso detto Governo vanno depositate le dichiarazioni, di cui in articolo XVII, gli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, le domande di applicazione provvisoria, nonché le notifiche di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso dall’ITSO o delle decisioni di cessazione dell’applicazione provvisoria.
b. Il presente accordo, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, verrà depositato negli archivi del depositario. Questo trasmetterà copie certificate conformi, del testo del presente accordo, a tutti i Governi che l’avranno firmato o che avranno depositato i loro strumenti di adesione, nonché all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notificherà a tutti questi Governi, nonché all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, le firme, le dichiarazioni di cui in articolo XVII, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le domande di applicazione provvisoria, l’inizio del periodo di sessanta giorni, di cui in articolo XVIII a, l’entrata in vigore dell’accordo, le notifiche di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, l’entrata in vigore dei medesimi, le decisioni di recesso dall’ITSO, i recessi, nonché le decisioni di cessazione dell’applicazione provvisoria. La notifica dell’inizio del periodo di sessanta giorni va fatta il primo giorno del periodo stesso.
c. All’entrata in vigore del presente accordo, il depositario lo fa registrare presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.
Il presente accordo resta in vigore per almeno dodici anni a partire dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO. L’Assemblea dei partecipanti può porre fine al presente accordo a partire dal dodicesimo anniversario dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO mediante un voto delle Parti in applicazione del paragrafo f dell’articolo IX. Una simile decisione è considerata una questione di fondo.
In fede di che i plenipotenziari, riuniti in Washington, dopo aver presentato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente accordo.Fatto in Washington il ventesimo giorno del mese di agosto 1971.(Seguono le firme)
Sono parti in una procedura di arbitrato, avviata in applicazione dei disposti del presente allegato, soltanto quelle di cui in articolo XVI dell’accordo.
Un tribunale arbitrale trimembre, istituito giusta i disposti del presente allegato, è competente per pronunciare una sentenza su ogni controversia, di cui sia adito in virtù dei disposti dell’articolo XVI dell’accordo.
a. Entro sessanta giorni dalla data di apertura della prima sessione ordinaria dell’Assemblea dei partecipanti e, successivamente, ad ogni sessione ordinaria di detta Assemblea, ciascuna Parte può sottoporre all’Organo esecutivo il nome di due giurisperiti al massimo, i quali siano disponibili, nel periodo tra la fine di ogni sessione e la fine della seconda sessione ordinaria seguente della detta Assemblea, per assumere la presidenza di Tribunali istituiti in virtù del presente allegato o per farvi parte. L’Organo esecutivo, partendo dai nomi così formulati, compila una lista di questi giurisperiti, che correda delle notizie biografiche comunicate dalle Parti che hanno proposto i nomi; esso distribuisce l’elenco a tutte le Parti entro trenta giorni dall’apertura della sessione in causa. Qualora, durante i sessanta giorni precedenti l’apertura della sessione dell’Assemblea dei partecipanti, una persona così indicata divenga, per una ragione qualunque, indisponibile come partecipante del gruppo peritale, la Parte che ne aveva proposto il nome può, entro quattordici giorni dall’apertura della sessione dell’Assemblea, sottoporre il nome di un altro giurisperito.
b. L’Assemblea delle Parti, in base all’elenco menzionato nel paragrafo precedente, sceglie undici giurisperiti e forma con essi un gruppo peritale in seno al quale vanno scelti i presidenti dei tribunali; essa indica un supplente per ciascun membro del gruppo. I membri del gruppo peritale ed i supplenti assumono le loro funzioni durante il periodo definito nel paragrafo a del presente articolo. Qualora un membro divenga indisponibile nel gruppo peritale, va sostituito dal supplente designato.
c. L’Organo esecutivo, non appena possibile dopo la designazione, invita i membri del gruppo peritale a riunirsi per eleggere il presidente. I membri del gruppo peritale possono partecipare alle riunioni di persona o per via elettronica. Per ciascuna riunione del gruppo peritale il quorum è raggiunto allorché nove degli undici membri siano presenti. Il gruppo peritale designa, nel suo seno, il presidente, da eleggere con scrutinio segreto in uno o, occorrendo, più turni, finché raccolga almeno sei voti. Il presidente così eletto resta in carica fino al termine del suo mandato di membro del gruppo peritale. Le spese concernenti le riunioni del gruppo vanno considerate come spese amministrative dell’ITSO.
d. Qualora un membro del gruppo peritale e il suo supplente divengano assieme indisponibili per le sedute del gruppo, l’Assemblea dei partecipanti provvede a colmare tale lacuna partendo dall’elenco di cui in paragrafo a del presente articolo. Qualunque persona scelta in sostituzione di un membro o di un supplente impossibilitato a compiere il mandato, né assume le funzioni fino al termine del mandato del predecessore. Nel caso in cui il seggio del presidente del gruppo divenga vacante, i membri del gruppo stesso provvedono a colmare la lacuna designando uno di loro giusta la procedura descritta nel paragrafo c del presente articolo.
e. L’Assemblea dei partecipanti, nel scegliere i membri del gruppo peritale e i loro supplenti, in virtù dei paragrafi b o d del presente articolo, si sforza di far sì che la composizione del gruppo peritale rifletta sempre un’adeguata rappresentazione geografica nonché i principali sistemi giuridici che si annoverano fra le Parti.
f. Ciascun membro del gruppo peritale, o supplente, sedente in un tribunale arbitrale, resta, spirato che sia il mandato, in funzione fino alla conclusione di una procedura arbitrale di cui il detto tribunale sia ancora adito.
ii. un esposto enunciante le ragioni per le quali l’oggetto della controversia cade nella competenza del tribunale, da istituire in virtù del presente allegato, e le ragioni per le quali detto tribunale deve occuparsi dei punti definiti nella domanda, qualora si pronunci in favore della parte attrice;
iii. un esposto che indichi perché la parte attrice non è riuscita a comporre la controversia in un termine ragionevole e con procedura bonale, od altra procedura diversa dall’arbitrato;
iv. la prova del consenso delle Parti allorché, in virtù dell’articolo XVI dell’accordo, detto consenso si ponga come condizione del ricorso all’arbitrato, descritto nel presente allegato;
v. il nome della persona designata dall’attore affinché segga nel tribunale.
b. L’Organo esecutivo distribuisce immediatamente, ad ogni Parte nonché al presidente del gruppo peritale, un esemplare del fascicolo consegnato in applicazione del paragrafo a del presente articolo.
a. Entro i sessanta giorni successivi al recapito degli esemplari del fascicolo, di cui nel paragrafo a dell’articolo 4 del presente allegato a tutti i convenuti, l’attore designa una persona affinché segga nel tribunale. Nello stesso termine i convenuti possono, congiuntamente o individualmente, fornire ad ogni Parte e all’Organo esecutivo un documento recante le loro risposte agli allegati, di cui nel paragrafo a dell’articolo 4 del presente allegato, e comprendente una domanda riconvenzionale dedotta dall’oggetto della vertenza. L’Organo esecutivo fornisce senza indugi al presidente del gruppo peritale un esemplare di quest’ultimo documento.
b. Nel caso in cui il convenuto non abbia proceduto a questa designazione nel termine assegnatogli, il presidente del gruppo peritale designa un perito, tra quelli i cui nomi sono stati sottoposti all’Organo esecutivo, conformemente al paragrafo a dell’articolo 3 del presente allegato.
c. Entro i trenta giorni successivi alla loro designazione, i due membri del tribunale si accordano per scegliere, tra i membri del gruppo peritale costituito conformemente all’articolo 3 del presente allegato, una terza persona, la quale assuma le funzioni di presidente del tribunale. Mancando l’intesa nel termine dato, uno o l'altro dei due membri designati può adire il presidente del gruppo peritale, il quale, entro dieci giorni, designa un membro del gruppo peritale, che non sia lui stesso, affinché assuma le funzioni di presidente del tribunale.
d. Il tribunale è costituito non appena né sia nominato il presidente.
ii. se la vacanza risulta dal ritiro del presidente del tribunale o di un altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo peritale, va scelto un sostituto, tra i membri del gruppo, giusta le modalità previste rispettivamente nei paragrafi c o b dell’articolo 5 del presente allegato.
b. Qualora una vacanza si produca nel tribunale per una ragione diversa da quelle previste nel paragrafo a del presente articolo, o qualora non si provveda ad un seggio divenuto vacante nelle condizioni previste in detto paragrafo, i membri del tribunale, rimasti in funzione, possono, a domanda di una delle Parti, continuare la procedura e pronunciare la sentenza nonostante i disposti dell’articolo 2 del presente allegato.
a. Il tribunale decide la data e il luogo delle sedute.
b. I dibattimenti avvengono a porte chiuse e tutto quanto è presentato al tribunale è ritenuto confidenziale. Possono tuttavia assistere ai dibattimenti e consultare i documenti ITSO, e le Parti che sono attore o convenuto. Allorché l’ITSO è tale, tutte le Parti possono assistere ed aver comunicazione di quanto è stato esibito.
c. In caso di controversia circa la competenza del tribunale, il tribunale stesso esamina la questione in priorità e rende il più presto possibile la sua decisione.
d. La procedura è scritta ed ogni Parte è abilitata a presentare prove scritte a sostegno della propria argomentazione di fatto e di diritto. Tuttavia, se il tribunale lo giudica opportuno, taluni argomenti possono essere presentati verbalmente e dei testimoni escussi.
e. La procedura inizia mediante la presentazione dell’allegato dell’attore, recante l’argomentazione, l’esposto fattuale con relative prove e le norme giuridiche invocate. L’allegato dell’attore è seguito dal contro-allegato del convenuto. L’attore può presentare una replica al contro-allegato del convenuto. Dibattimenti addizionali avvengono solo se il tribunale lo reputi necessario.
f. Il tribunale può occuparsi delle domande riconvenzionali, direttamente derivanti dall’oggetto della vertenza, e statuire su di esse, purché rientrino nella sua competenza quale è definita nell’articolo XVI dell’accordo.
g. Qualora, durante la procedura, le parti in litigio giungano ad accordarsi, il tribunale sancisce l’accordo in forma di sentenza consensuale.
h. In ciascuna fase, il tribunale può chiudere la procedura qualora ritenga che la vertenza supera i limiti della propria competenza quale è definita nell’articolo XVI dell’accordo.
i. Le deliberazioni del tribunale sono segrete.
j. La sentenza e le decisioni del tribunale vanno rese e motivate per iscritto. Devono essere approvate almeno da due arbitri. L’arbitro dissenziente può presentare separatamente la sua opinione per scritto.
k. Il tribunale comunica la sentenza all’Organo esecutivo, che provvede a distribuirla alle Parti.
l. Il tribunale può adottare le norme procedurali completive necessarie allo svolgimento dell’arbitrato e compatibili con quelle stabilite nel presente allegato.
Qualora una parte in litigio sia carente, la controparte può chiedere al tribunale di pronunciare una sentenza in suo favore. Prima di pronunciare tale sentenza, il tribunale si assicura che l’oggetto cada nella sua competenza e che l’affare sia fondato in fatto e in diritto.
Ogni Parte non partecipe alla controversia, o l’ITSO, se reputa di avere un interesse notevole nel componimento della controversia, può chiedere al tribunale l’autorizzazione di intervenire e di farsi litisconsorti. Il tribunale approva la domanda se ritiene che il richiedente abbia veramente un interesse notevole nella soluzione della questione.
Il tribunale può, sia autonomamente sia a domanda di una Parte, nominare i periti che ritenga necessari.
Qualunque Parte e l’ITSO, possono fornire le informazioni che il tribunale, autonomamente o a domanda dell’attore o del convenuto, ritenga necessarie all’attuazione della procedura e alla composizione della vertenza.
Prima di pronunciare la sentenza, il tribunale può, esaminando la questione, indicare i provvedimenti conservativi che ritenga suscettivi di proteggere i diritti reciproci delle parti in litigio.
ii. le norme giuridiche generalmente ammesse.
b. La sentenza del tribunale, comprese le composizioni amichevoli di cui nel paragrafo g dell’articolo 7 del presente allegato, è obbligatoria per tutte le parti in litigio, ed esse devono conformarvisi di buona fede. Quando l’ITSO è parte in litigio ed il tribunale ritiene che una decisione presa da uno dei suoi organi sia nulla, mancando di base nell’accordo, o di conformità con esso, la sentenza del tribunale diviene obbligatoria per tutte le Parti.
c. In caso di divergenze sul significato o sulla portata della sentenza, il tribunale che l’ha pronunciata la interpreta, a domanda di qualunque parte in litigio.
A meno che il tribunale non decida altrimenti, per circostanze particolari, le spese del medesimo, compreso l’onorario degli arbitri, vanno ripartite equamente tra le Parti. Se per una Parte vi è più di un attore o più di un convenuto, il tribunale ripartisce le spese tra i singoli litisconsorti. Allorché l’ITSO è parte in litigio, le spese accollategli vanno considerate come spese amministrative.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26 marzo | 1973 A | 26 marzo | 1973 |
| Algeria | 19 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Angola | 23 settembre | 1977 A | 23 settembre | 1977 |
| Arabia Saudita | 24 agosto | 1972 A | 12 febbraio | 1973 |
| Argentina | 13 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Armenia | 14 luglio | 1993 A | 14 luglio | 1993 |
| Australia | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Austria | 22 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Azerbaigian | 13 aprile | 1992 A | 13 aprile | 1992 |
| Bahamas | 30 maggio | 1985 A | 30 maggio | 1985 |
| Bahrein | 23 agosto | 1993 A | 23 agosto | 1993 |
| Bangladesh | 1° marzo | 1976 A | 1° marzo | 1976 |
| Barbados | 19 gennaio | 1973 A | 12 febbraio | 1973 |
| Belgio | 27 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Benin | 12 maggio | 1987 A | 12 maggio | 1987 |
| Bhutan | 23 giugno | 1992 A | 23 giugno | 1992 |
| Bolivia | 19 dicembre | 1974 A | 19 dicembre | 1974 |
| Bosnia ed Erzegovina | 6 marzo | 1996 A | 6 marzo | 1996 |
| Botswana | 14 aprile | 1995 A | 14 aprile | 1995 |
| Brasile | 20 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Brunei | 7 aprile | 1994 A | 7 aprile | 1994 |
| Burkina Faso | 27 ottobre | 1977 A | 27 ottobre | 1977 |
| Camerun | 7 febbraio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Canada | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Capo Verde | 19 febbraio | 1991 A | 19 febbraio | 1991 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 9 giugno | 1977 A | 9 giugno | 1977 |
| Cile | 18 agosto | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Cina | 16 agosto | 1977 A | 16 agosto | 1977 |
| Cipro | 1° marzo | 1974 A | 1° marzo | 1974 |
| Città del Vaticano | 21 gennaio | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Colombia | 16 maggio | 1974 | 16 maggio | 1974 |
| Comore | 25 giugno | 1998 A | 25 giugno | 1998 |
| Congo (Brazzaville) | 26 ottobre | 1977 A | 26 ottobre | 1977 |
| Congo (Kinshasa) | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Corea (Nord) | 24 maggio | 2001 A | 24 maggio | 2001 |
| Corea (Sud) | 12 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Costa Rica | 25 aprile | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Côte d’Ivoire | 15 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Croazia | 14 dicembre | 1992 A | 14 dicembre | 1992 |
| Cuba | 13 novembre | 2000 A | 13 novembre | 2000 |
| Danimarca | 29 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Dominicana, Repubblica | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Ecuador | 14 marzo | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Egitto | 3 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| El Salvador | 19 gennaio | 1977 A | 19 gennaio | 1977 |
| Emirati Arabi Uniti | 12 maggio | 1976 A | 12 maggio | 1976 |
| Estonia | 10 aprile | 2007 A | 10 aprile | 2007 |
| Eswatini | 18 maggio | 1988 A | 18 maggio | 1988 |
| Etiopia | 13 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Figi | 4 maggio | 1978 A | 4 maggio | 1978 |
| Filippine | 12 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Finlandia | 17 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Francia | 18 settembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Gabon | 20 aprile | 1972 F | 12 febbraio | 1973 |
| Gambia | 13 luglio | 2001 A | 13 luglio | 2001 |
| Georgia | 9 novembre | 2000 A | 9 novembre | 2000 |
| Germania | 2 luglio | 1973 | 2 luglio | 1973 |
| Ghana | 12 dicembre | 1973 A | 12 dicembre | 1973 |
| Giamaica | 14 dicembre | 1972 A | 12 febbraio | 1973 |
| Giappone | 27 giugno | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Giordania | 29 novembre | 1971 | 12 febbraio | 1973 |
| Grecia | 29 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Guatemala | 20 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Guinea | 14 luglio | 1980 A | 14 luglio | 1980 |
| Guinea Equatoriale | 11 dicembre | 1996 A | 11 dicembre | 1996 |
| Guinea-Bissau | 17 luglio | 2001 A | 17 luglio | 2001 |
| Haiti | 3 ottobre | 1974 | 3 ottobre | 1974 |
| Honduras | 6 maggio | 1980 A | 6 maggio | 1980 |
| India | 23 dicembre | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Indonesia | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Iran | 12 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Iraq | 6 giugno | 1973 A | 6 giugno | 1973 |
| Irlanda | 18 febbraio | 1972 F | 12 febbraio | 1973 |
| Islanda | 7 febbraio | 1975 | 7 febbraio | 1975 |
| Israele | 26 settembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Italia | 4 giugno | 1973 | 4 giugno | 1973 |
| Kazakistan | 22 agosto | 1994 A | 22 agosto | 1994 |
| Kenya | 26 novembre | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Kirghizistan | 23 maggio | 1994 A | 23 maggio | 1994 |
| Kuwait | 2 dicembre | 1971 | 12 febbraio | 1973 |
| Libano | 11 giugno | 1974 | 11 giugno | 1974 |
| Libia | 9 giugno | 1975 A | 9 giugno | 1975 |
| Liechtenstein | 8 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Lussemburgo | 29 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Madagascar | 9 febbraio | 1973 A | 12 febbraio | 1973 |
| Malawi | 16 luglio | 1984 A | 16 luglio | 1984 |
| Malaysia | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Mali | 6 luglio | 1976 A | 6 luglio | 1976 |
| Malta | 20 gennaio | 1995 A | 20 gennaio | 1995 |
| Marocco | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Mauritania | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Maurizio | 2 settembre | 1986 A | 2 settembre | 1986 |
| Messico | 20 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Micronesia | 8 settembre | 1993 A | 8 settembre | 1993 |
| Monaco | 1° maggio | 1972 F | 12 febbraio | 1973 |
| Mongolia | 5 settembre | 1997 A | 5 settembre | 1997 |
| Montenegro | 22 ottobre | 2009 A | 22 ottobre | 2009 |
| Mozambico | 15 novembre | 1989 A | 15 novembre | 1989 |
| Namibia | 3 dicembre | 1993 A | 3 dicembre | 1993 |
| Nepal | 1° marzo | 1989 A | 1° marzo | 1989 |
| Nicaragua | 13 settembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Niger | 14 aprile | 1980 A | 14 aprile | 1980 |
| Nigeria | 25 ottobre | 1972 A | 12 febbraio | 1973 |
| Norvegia | 20 giugno | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Nuova Zelanda | 7 marzo | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Oman | 3 gennaio | 1975 A | 3 gennaio | 1975 |
| Paesi Bassi | 23 maggio | 1973 | 23 maggio | 1973 |
| Aruba | 25 maggio | 1973 | 23 maggio | 1973 |
| Curaçao | 25 maggio | 1973 | 23 maggio | 1973 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 25 maggio | 1973 | 23 maggio | 1973 |
| Sint Maarten | 25 maggio | 1973 | 23 maggio | 1973 |
| Pakistan | 6 dicembre | 1971 | 12 febbraio | 1973 |
| Panama | 29 maggio | 1975 A | 29 maggio | 1975 |
| Papua Nuova Guinea | 24 marzo | 1983 A | 24 marzo | 1983 |
| Paraguay | 18 luglio | 1977 A | 18 luglio | 1977 |
| Perù | 19 dicembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Polonia | 15 dicembre | 1993 A | 15 dicembre | 1993 |
| Portogallo | 29 giugno | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Qatar | 2 febbraio | 1976 A | 2 febbraio | 1976 |
| Regno Unito | 16 febbraio | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Rep. Centrafricana | 13 marzo | 1973 A | 13 marzo | 1973 |
| Romania | 7 maggio | 1990 A | 7 maggio | 1990 |
| Ruanda | 2 settembre | 1986 A | 2 settembre | 1986 |
| Russia | 2 aprile | 1992 S | 2 aprile | 1992 |
| Senegal | 15 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Serbia | 22 giugno | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Singapore | 9 dicembre | 1971 | 12 febbraio | 1973 |
| Siria | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Somalia | 27 marzo | 1981 A | 27 marzo | 1981 |
| Spagna | 30 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Sri Lanka | 15 dicembre | 1972 A | 12 febbraio | 1973 |
| Stati Uniti | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Sudafrica | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Sudan | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Svezia | 19 maggio | 1972 F | 12 febbraio | 1973 |
| Svizzera | 27 luglio | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Tagikistan | 22 febbraio | 1996 A | 22 febbraio | 1996 |
| Tanzania | 9 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Thailandia | 16 novembre | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Togo | 5 marzo | 1987 A | 5 marzo | 1987 |
| Trinidad e Tobago | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Tunisia | 30 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Turchia | 26 settembre | 1974 | 26 settembre | 1974 |
| Uganda | 6 aprile | 1972 | 12 febbraio | 1973 |
| Ungheria | 26 gennaio | 1994 A | 26 gennaio | 1994 |
| Uruguay | 7 dicembre | 1982 A | 7 dicembre | 1982 |
| Uzbekistan | 7 maggio | 1997 A | 7 maggio | 1997 |
| Venezuela | 22 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Vietnam | 3 gennaio | 1973 | 12 febbraio | 1973 |
| Yemena | 20 agosto | 1971 F | 12 febbraio | 1973 |
| Zambia | 1° novembre | 1972 A | 12 febbraio | 1973 |
| Zimbabwe | 15 marzo | 1989 A | 15 marzo | 1989 |
| a 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen. |
RU 1973 813 ↩
RU 2010 3593 ↩
RS 0.790 ↩
RS 0.784.601.1 ↩
[RU 1965 760]. Il presente Acc. sostituirà, con effetto a contare dal 12 feb. 1973, l’acc. provvisorio del 20 ago. 1964. ↩
[RU 1965 769] ↩
International Telecommunications Satellite Organization ↩
Nuovo testo giusta l’emendamento del 23 mar. 2007, in vigore dal 16 gen. 2017 (RU 2017 3337). ↩
Nuovo testo giusta l’Acc. del 20 ago. 1917, in vigore dal 16 ott. 1996 (RU 1997 800). ↩
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