Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali

0.790.2Multilateral International Treaty22 gen 1974

Conchiusa a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19731

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 22 gennaio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1974

(Stato 14 luglio 2023) (Stato 14 luglio 2023)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

Riconoscendo l’interesse comune dell’umanità intera di favorire l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando il trattato2sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti;

Considerando che, nonostante le misure precauzionali che gli Stati e gli enti internazionali sogliono prendere nel lanciare oggetti spaziali, questi possono nondimeno cagionare dei danni;

Riconoscendo la necessità di mettere in punto norme procedurali internazionali efficienti, concernenti la responsabilità per i danni cagionati da oggetti spaziali, nonché segnatamente di assicurare il versamento tempestivo, giusta la presente convenzione, di una indennità totale ed equa alle vittime dei predetti danni;

Convinti che la definizione di tali norme procedurali contribuirà a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella presente convenzione,

  1. Il termine «danno» designa la perdita di umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni cagionati ai detti beni;
  2. Il termine «lancio» designa parimente anche ogni tentativo di lancio;
  3. L’espressione «Stato di lancio» designa:
  4. Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale,

ii) Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;

d) L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo.

Art. II

Uno Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o agli aeromobili in volo.

Art. III

Se il danno è causato, altrove che alla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni trovantisi a bordo di un tal oggetto spaziale, da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest’ultimo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da una sua colpa oppure dalla colpa di persone di cui esso deve rispondere.

Art. IV
  1. In caso d’infortunio, altrove che alla superficie terrestre, tra oggetti spaziali di due Stati di lancio, infortunio cagionante un danno ad uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto sua giurisdizione, i predetti due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo nei limiti qui appresso indicati:
    1. se il danno è stato inferto allo Stato terzo alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
    2. se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che alla superficie terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede la colpa di uno di essi oppure la colpa di persone di cui l’uno o l’altro di essi deve rispondere.
  2. In tutti i casi di responsabilità solidale, prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, l’onere del risarcimento va ripartito tra i due primi Stati nella misura in cui erano in colpa; se torna impossibile stabilire detta misura, l’onere del risarcimento va ripartito tra essi in modo uguale. Questa ripartizione non deve ledere il diritto dello Stato terzo di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.
Art. V
  1. Allorché due o più Stati procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale, essi divengono solidalmente responsabili di qualunque danno ne risultasse.
  2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha un diritto di regresso contro gli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti possono conchiudere accordi concernenti la ripartizione dell’onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Detti accordi non devono però ledere il diritto di uno Stato, cui sia stato cagionato un danno, di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti i responsabili solidali, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.
  3. Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale è reputato partecipante al lancio comune.
Art. VI
  1. Fatta riserva del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio vien liberato dalla responsabilità assoluta se accerta che il danno risulta, un tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato.
  2. Nessuna liberazione di nessuna natura è ammessa qualora il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi al diritto internazionale, inclusi segnatamente la Carta delle Nazioni Unite3nonché il trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.
Art. VII

I disposti della presente convenzione non si applicano al danno inferto da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio;

  1. ai cittadini di questo Stato di lancio;
  2. ai cittadini stranieri mentre partecipano alle operazioni di funzionamento del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del lancio o da una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero, in seguito ad un invito del detto Stato di lancio.
Art. VIII
  1. Lo Stato che subisce un danno, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno, può presentare a uno Stato di lancio una domanda di riparazione per il danno stesso.
  2. Se lo Stato, di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, non ha presentato domanda alcuna di risarcimento, un altro Stato può, per il danno subito sul suo territorio da una persona fisica o giuridica, presentare la domanda a uno Stato di lancio.
  3. Se né lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, né lo Stato sul cui territorio il danno è stato inferto presentano una domanda di risarcimento o notificano la loro intenzione di presentarne, un altro Stato può, in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti, presentare la domanda a uno Stato di lancio.
Art. IX

La domanda di risarcimento va presentata allo Stato di lancio per via diplomatica. Uno Stato che non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio può pregare uno Stato terzo di presentare la domanda e di rappresentare comunque i suoi interessi, nel quadro della presente convenzione, presso il detto Stato di lancio. Esso può parimenti presentare la domanda tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato attore e lo Stato di lancio siano l’uno e l’altro membri di detta organizzazione.

Art. X
  1. La domanda di risarcimento può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno a contare dalla data in cui il danno è insorto o a contare dall’identificazione dello Stato di lancio responsabile.
  2. Se uno Stato ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua domanda è ricevibile entro l’anno successivo alla data nella quale esso viene e conoscenza dei predetti elementi; tuttavia il termine non può in nessun caso superare l’anno a contare dalla data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto aver conoscenza dei predetti elementi.
  3. I termini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se l’entità del danno non è esattamente nota. In tal caso tuttavia lo Stato attore ha facoltà di riadeguare la propria domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche scorso il termine precisato, sino allo spirare del termine di un anno a contare dal momento in cui l’entità del danno è esattamente conosciuta.
Art. XI
  1. La presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di lancio, in virtù della presente convezione, non presuppone l’esaurimento dei mezzi di ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui rappresenta gli interessi.
  2. Nessuno disposto della presente Convenzione impedisce a uno Stato, o persona fisica o giuridica da esso rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Ma se vi è tale addizione, come anche se è invocato un altro accordo internazionale vincolante gli interessati, lo Stato non può presentare una domanda in virtù della presente convenzione.
Art. XII

L’ammontare della riparazione che lo Stato di lancio è tenuto a versare per il danno, in applicazione della presente convenzione, dovrà essere determinato conformemente al diritto internazionale ed ai principi della giustizia e dell’equità, in modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giuridica, lo Stato o l’ente internazionale attore nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto.

Art. XIII

Salvo diversa intesa, tra lo Stato attore e lo Stato convenuto, circa il modo di risarcimento, l’ammontare del medesimo va pagato nella moneta dello Stato attore o a domanda di questo, nella moneta dello Stato convenuto.

Art. XIV

Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio d’aver presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata mediante negoziati diplomatici giusta l’articolo IX, le Parti interessate formano, a domanda di una di esse, una Commissione di regolamento.

Art. XV
  1. La Commissione di regolamento si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati. Ogni Parte deve procedere alla designazione entro un termine di due mesi a contare dalla domanda di costituzione della Commissione di regolamento.
  2. Qualora, quattro mesi dopo la domanda di costituzione della Commissione, nessun accordo intervenga circa la scelta del Presidente, una delle Parti può pregare il Segretario generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite di nominarlo entro un termine suppletivo di due mesi.
Art. XVI
  1. Se una delle Parti non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, a domanda dell’altra Parte, costituirà da solo la Commissione di regolamento.
  2. Se, per una qualsiasi ragione, sopravvenisse una vacanza in seno alla Commissione, vi sarà posto rimedio giusta la procedura adottata per la designazione iniziale.
  3. La Commissione determina la propria procedura.
  4. La Commissione decide dei luoghi di seduta nonché di qualunque altro tema amministrativo.
  5. Tranne i casi in cui la Commissione è composta di un sol membro, le sentenze e le decisioni vanno prese a maggioranza.
Art. XVII

La Commissione di regolamento non va ampliata allorché due o più Stati attori o due o più Stati convenuti partecipano alla procedura. Gli Stati attori nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo e nelle stesse condizioni come se vi fosse un solo Stato attore. Se due o più Stati convenuti partecipano alla procedura, anch’essi nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo. Se gli Stati attori o gli Stati convenuti non procedono nei termini previsti alla designazione loro spettante, il presidente costituisce da solo la Commissione.

Art. XVIII

La Commissione di regolamento decide della fondatezza della domanda di risarcimento e stabilisce, ove occorra, l’ammontare del risarcimento stesso.

Art. XIX
  1. La Commissione di regolamento agisce in conformità dei disposti dell’articolo XII.
  2. La decisione della Commissione è definitiva e obbligatoria qualora le Parti ne siano convenute; in caso contrario, la Commissione pronuncia una sentenza la quale vale solo come raccomandazione, che le Parti son tenute a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione motiva la propria decisione o la propria sentenza.
  3. La Commissione pronuncia la decisione o la sentenza il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno a contare dalla data in cui è stata costituita, a meno ch’essa reputi necessario prorogare il termine.
  4. La Commissione pubblica la decisione o la sentenza. Essa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna Parte e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. XX

Le spese relative alla Commissione di regolamento vanno ripartite tra le Parti, a meno che la Commissione decida altrimenti.

Art. XXI

Se il danno cagionato da un oggetto spaziale mette in pericolo, su grande scala, vite umane o compromette seriamente le condizioni della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti, segnatamente lo Stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire un’assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché quest’ultimo ne formuli la domanda. Questo articolo tuttavia non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Art. XXII
  1. Nella presente convenzione, eccetto gli articoli XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni ente internazionale che svolga attività spaziali, qualora detto ente dichiari di accettare i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell’ente siano partecipi della presente convenzione o del trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.
  2. Gli Stati membri di un tale ente e partecipi della presente convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’ente faccia una dichiarazione conforme al paragrafo precedente.
  3. Se un ente internazionale è responsabile di un danno giusta la presente convenzione, esso, e quei suoi membri che sono partecipi della presente Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:
    1. ogni domanda di risarcimento per questo danno dev’essere presentata in primo luogo all’ente stesso;
    2. solo nel caso in cui l’ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma convenuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsabilità dei membri partecipi della presente convenzione.
  4. Ogni domanda di risarcimento, formulata conformemente alla presente convenzione, per il danno subito da un ente che abbia fatto una dichiarazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo, va presentata da un membro dell’ente che sia partecipe della presente convenzione.
Art. XXIII
  1. I disposti della presente convenzione non toccano gli altri accordi internazionali vigenti tra gli Stati partecipi ai medesimi.
  2. Nessun disposto della presente convenzione può impedire agli Stati di conchiudere accordi internazionali che ne confermino, ne completino o ne sviluppino le norme.
Art. XXIV
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Uno Stato che non abbia firmato la presente Convenzione prima dell’entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in ogni momento.
  2. La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione vanno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati quindi «governi depositari».
  3. La presente Convenzione entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratificazione.
  4. La presente Convenzione entra successivamente in vigore, per gli Stati che depositano i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo il quinto, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.
  5. I governi depositari comunicano immediatamente a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione, e a quelli che vi avranno aderito, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra informazione.
  6. La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.
Art. XXV

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti alla medesima. Gli emendamenti, per ogni Stato contraente che li accetta, entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti; successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XXVI

Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il tema di un suo riesame deve essere iscritto all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite, affinché si possa valutare, in base all’esperienza fatta durante il suddetto periodo, se il testo richieda una revisione. Comunque, cinque anni dopo la data d’entrata in vigore della Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi sarà convocata, a domanda di un terzo degli Stati stessi e con l’assenso della maggioranza dei medesimi, al fine di riesaminare la convenzione.

Art. XXVII

Ogni Stato partecipe della presente convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la sua intenzione di recederne, mediante notificazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notificazione prenderà effetto un anno dopo la data della sua ricezione.

Art. XXVIII

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate ne saranno indirizzate, dai governi depositari, ai governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria17 ottobre200617 ottobre2006
Antigua e Barbuda26 dicembre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita17 dicembre1976 A17 dicembre1976
Argentina14 novembre198614 novembre1986
Armenia28 marzo2018 A28 marzo2018
Australia20 gennaio1975 A20 gennaio1975
Austria*10 gennaio198010 gennaio1980
Bahrein28 agosto2019 A28 agosto2019
Belarus27 dicembre197327 dicembre1973
Belgio13 agosto197613 agosto1976
Benin25 aprile197525 aprile1975
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana11 marzo197411 marzo1974
Brasile9 marzo19739 marzo1973
Bulgaria16 maggio19721° settembre1972
Canada*20 febbraio1975 A20 febbraio1975
Ceca, Repubblica24 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile1° dicembre1976 A1° dicembre1976
Cina*20 dicembre1988 A20 dicembre1988
Hong Kong3 giugno19971° luglio1997
Cipro15 maggio197315 maggio1973
Colombia2 luglio20142 luglio2014
Corea del Nord24 febbraio2016 A24 febbraio2016
Corea del Sud*14 gennaio198014 gennaio1980
Cuba25 novembre1982 A25 novembre1982
Danimarca*1° aprile19771° aprile1977
Dominicana, Repubblica23 febbraio197323 febbraio1973
Ecuador17 agosto19721° settembre1972
El Salvador5 luglio20165 luglio2016
Emirati Arabi Uniti4 ottobre2000 A4 ottobre2000
EUMETSAT29 settembre200529 settembre2005
European Space Agency (ESA)23 settembre1976 A23 settembre1976
European Telecommunications
Satellite Organization
(EUTELSAT)
13 novembre198730 novembre1987
Figi4 aprile1973 A4 aprile1973
Finlandia*1° febbraio19771° febbraio1977
Francia31 dicembre1975 A31 dicembre1975
Gabon5 febbraio1982 A5 febbraio1982
Germania18 dicembre1975 A18 dicembre1975
Giappone20 giugno1983 A20 giugno1983
Grecia27 aprile197727 aprile1977
India9 luglio1979 A9 luglio1979
Indonesia18 giugno1996 A18 giugno1996
Iran13 febbraio197413 febbraio1974
Iraq4 ottobre1972 A4 ottobre1972
Irlanda*29 giugno19721° settembre1972
Israele21 giugno1977 A21 giugno1977
Italia22 febbraio198322 febbraio1983
Kazakstan11 luglio1998 A11 luglio1998
Kenya25 settembre1975 A25 settembre1975
Kuwait*30 ottobre197230 ottobre1972
Laos20 marzo197320 marzo1973
Libano23 maggio200623 maggio2006
Libia20 aprile2010 A20 aprile2010
Liechtenstein24 dicembre1979 A24 dicembre1979
Lituania25 marzo2013 A25 marzo2013
Lussemburgo18 ottobre198318 ottobre1983
Mali9 giugno19721° settembre1972
Malta13 gennaio1978 A13 gennaio1978
Marocco15 marzo198315 marzo1983
Messico8 aprile19748 aprile1974
Mongolia5 settembre19725 settembre1972
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Nicaragua30 giugno201730 giugno2017
Niger1° settembre19721° settembre1972
Nigeria21 dicembre2005 A21 dicembre2005
Norvegia3 aprile19953 aprile1995
Nuova Zelanda*30 ottobre197430 ottobre1974
Oman4 febbraio20224 febbraio2022
Paesi Bassi17 febbraio1981 A17 febbraio1981
Aruba17 febbraio198117 febbraio1981
Curaçao17 febbraio198117 febbraio1981
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
17 febbraio198117 febbraio1981
Sint Maarten17 febbraio198117 febbraio1981
Pakistan4 aprile19734 aprile1973
Panama5 giugno19745 giugno1974
Papua Nuova Guinea27 ottobre1980 S16 settembre1975
Paraguay11 luglio2023 A11 luglio2023
Perù6 novembre20026 novembre2002
Polonia25 gennaio197325 gennaio1973
Portogallo27 giugno2019 A27 giugno2019
Qatar11 gennaio1974 A11 gennaio1974
Regno Unito*9 ottobre19739 ottobre1973
Anguilla9 ottobre1973 A9 ottobre1973
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
9 ottobre19739 ottobre1973
Romania5 marzo19805 marzo1980
Russia**9 ottobre19739 ottobre1973
Saint Vincent e Grenadine13 maggio1999 A13 maggio1999
Seicelle5 gennaio1978 A5 gennaio1978
Senegal26 marzo197526 marzo1975
Serbia20 ottobre1975 A20 ottobre1975
Singapore19 agosto197519 agosto1975
Siria6 febbraio1980 A6 febbraio1980
Slovacchia7 aprile2006 S1° gennaio1993
Slovenia27 maggio1992 S25 giugno1991
Spagna2 gennaio19802 gennaio1980
Sri Lanka9 aprile1973 A9 aprile1973
Stati Uniti9 ottobre19739 ottobre1973
Sudafrica14 dicembre201114 dicembre2011
Svezia*14 giugno1976 A14 giugno1976
Svizzera22 gennaio197422 gennaio1974
Togo26 aprile197626 aprile1976
Trinidad e Tobago8 febbraio1980 A8 febbraio1980
Tunisia18 maggio197318 maggio1973
Turchia*15 febbraio2007 A15 febbraio2007
Ucraina16 ottobre197316 ottobre1973
Ungheria27 dicembre197227 dicembre1972
Uruguay7 gennaio1977 A7 gennaio1977
Venezuela1° agosto19781° agosto1978
Zambia20 agosto1973 A20 agosto1973
Paesi Bassi
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet delle Nazioni Unite:https://treaties.un.org/> Enregistrement et publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 9 ott. 1973 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù
della dichiarazione cinese dell’11 giugno 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. RU 1974 784; FF 1973 1045 RU 1974 783

  2. RS 0.790

  3. RS 0.120

  4. RS 0.120

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