Conchiuso a Nuova York il 22 luglio 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19462
Strumento d’accettazione depositato dalla Svizzera il 26 marzo 1947
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 ottobre 1947
(Stato 7 marzo 2006)
Art. 1
I Governi firmatari del presente Protocollo, per quanto li concerne, convengono che i compiti e le funzioni dell’Ufficio Internazionale dell’igiene pubblica, come sono fissati nell’Accordo firmato a Roma il 9 dicembre 19073, saranno assunti dall’Organizzazione mondiale di sanità o dalla di lei Commissione interinale, e che, sotto riserva degli obblighi internazionali esistenti, prenderanno le misure necessarie a tal fine.
Art. 2
Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre, per quanto le concerne, che a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo, i compiti e le funzioni affidati all’Ufficio degli accordi internazionali, compresi nella lista dell’allegato I, saranno assunti dall’Organizzazione o dalla sua Commissione interinale.
Art. 3
L’Accordo del 1907 cesserà d’esistere e l’Ufficio sarà sciolto quando tutte le Parti di questo Accordo avranno convenuto di porvi fine. Resta inteso che ogni Governo, Parte dell’Accordo del 1907, partecipando al presente Protocollo, avrà accettato di por fine all’Accordo del 1907.
Art. 4
Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre che, qualora non tutte le Parti dell’Accordo del 1907 avessero acconsentito all’abrogazione dello stesso entro il 15 novembre 1949, dovranno, in applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo di cui si tratta, denunciare l’Accordo del 1907.
Art. 5
Ogni Governo, Parte dell’Accordo del 1907 e non firmatario del presente Protocollo, potrà in ogni momento, accettare il presente protocollo inviando una dichiarazione di accettazione al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale informerà di questa accettazione tutti i Governi che hanno firmato ed accettato il presente Protocollo.
Art. 6
I Governi possono diventare Parte del presente Protocollo mediante:
- La firma senza riserva di approvazione;
- La firma con riserva di approvazione, seguita da una accettazione;
- L’accettazione pura e semplice.
L’accettazione si farà depositando un istrumento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 7
Il presente Protocollo entrerà in vigore quando venti Governi, Parti dell’Accordo del 1907, saranno diventati Parte del presente Protocollo.
In fede di che i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo, steso in lingua inglese e francese, l’uno e l’altro testo essendo parimente autentici, in un sol originale, il quale sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo rilascerà delle copie autentiche ad ogni Governo che avrà firmato o acceduto e ad ogni altro Governo il quale, il giorno della firma del presente Protocollo, sarà Parte dell’Accordo del 1907. Il più presto possibile, il Segretario generale notificherà la data d’entrata in vigore del presente Protocollo a ciascuno dei Governi che l’avranno accettato.Fatto a Nuova York, 22 luglio 1946.(Seguono le firme)
Allegato I
- Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926.
- Convenzione che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926, firmata il 31 ottobre 1938.
- Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944, che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926.
- Protocollo che proroga la Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944, (aperto alla firma il 23 aprile 1946; in vigore dal 30 aprile 1946).
- Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 12 aprile 1933.
- Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 1944, che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 12 aprile 1933.
- Protocollo che proroga la Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 1944 (aperto alla firma il 23 aprile 1946; in vigore dal 30 aprile 1946).
- Accordo internazionale concernente le facilitazioni da concedersi ai marinai per la cura delle malattie veneree, Bruxelles, 1° dicembre 1924.
- Convenzione dell’oppio, Ginevra 19 febbraio 19254.
- Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, Ginevra, 13 luglio 19315.
- Convenzione concernente il siero antidifterico, Parigi, 1° agosto 1930.
- Convenzione internazionale su la protezione contro la febbre dengue Atene, 25 luglio 1934.
- Accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, Parigi, 22 dicembre 1934.
- Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari su le patenti di sanità, Parigi, 22 dicembre 1934.
- Accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, Berlino, 10 febbraio 19376.
Campo d’applicazione il 14 dicembre 2005